Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
E-mail Stampa PDF

 

Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 7 luglio, n. 162). -- Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.


TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLE IMPOSTE DIRETTE


TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
Presupposti della imposizione.

Articolo 1

Ambito di applicazione.

Le disposizioni di questo titolo si applicano alle imposte dirette regolate dal presente testo unico.

Articolo 2

Presupposto dell'obbligazione tributaria.

Le disposizioni relative alle singole imposte indicano i fatti e le situazioni che costituiscono il presupposto dell'obbligazione tributaria.

Articolo 3

Periodo d'imposta

Le imposte sono dovute per periodi di imposta, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma.
Il periodo d'imposta, salvo il disposto del terzo comma, è costituito dall'anno solare.
Per i soggetti tassabili in base al bilancio il periodo d'imposta è costituito, per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile delle categorie A e B e per le imposte sulle società e sulle obbligazioni, dall'esercizio sociale.
Nel caso di trasformazione di società non tassabile in base al bilancio in società tassabile in base al bilancio o viceversa, deliberata nel corso dell'esercizio sociale e senza chiusura dello stesso, la frazione di anno o di esercizio anteriore alla trasformazione e la frazione di anno o di esercizio posteriore costituiscono distinti periodi d'imposta agli effetti delle imposte indicate dal terzo comma.

Articolo 4

Commisurazione delle imposte.

Le imposte sono commisurate in base ai presupposti esistenti in ciascun periodo d'imposta.

Articolo 5

Inizio e cessazione del rapporto tributario.

Le imposte sono dovute dal periodo nel quale si verificano al periodo nel quale cessano i relativi presupposti.

Articolo 6

Territorialità dell'imposta.

Le imposte sono applicabili se i loro presupposti si verificano sul territorio dello Stato.

Articolo 7

Divieto della doppia imposizione.

La stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi.


CAPO II
Soggetti passivi.

Articolo 8

Soggetti passivi.

Soggetti passivi del rapporto tributario sono le persone fisiche e giuridiche, le società e le associazioni. Sono inoltre soggetti passivi le altre organizzazioni di persone o di beni prive di personalità giuridica e non appartenenti a soggetti tassabili in base al bilancio, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario ed autonomo.
Per imprese commerciali si intendono quelle che esercitano le attività indicate dall'art. 2195 del codice civile.
Per soggetti tassabili in base al bilancio si intendono:
a ) le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici, costituite nel territorio dello Stato;
b ) le società costituite all'estero in uno dei tipi indicati dalla lettera a ) che hanno la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'impresa nel territorio dello Stato;
c ) le altre persone giuridiche costituite nel territorio dello Stato tenute per legge o per statuto alla formazione del bilancio o del rendiconto.
Per aziende ed istituti di credito s'intendono le società, enti ed imprese indicati dagli articoli 3, 5, 40 lettera a ) e 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, dall'art. 1 del decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 370, e dall'art. 1 della legge 22 giugno 1950, n. 445.
Ove non sia diversamente disposto le norme del testo unico che fanno riferimento alle imprese commerciali si applicano anche ai soggetti indicati dai commi terzo e quarto, che esercitano attività commerciali, e quelle che fanno riferimento ai soggetti tassabili in base al bilancio si applicano anche allo aziende ed istituti di credito rientranti nelle categorie indicate dal terzo comma.

Articolo 9

Domicilio fiscale.

Agli effetti dell'applicazione delle imposte ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato, giusta le disposizioni seguenti.
I cittadini italiani hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe civile sono iscritti.
I cittadini italiani residenti all'estero hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza o, in mancanza, nel comune di nascita.
Gli stranieri hanno il domicilio fiscale nel comune in cui hanno residenza o, in mancanza, nel comune dove hanno dimora da almeno un anno.
I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale. Le società costituite all'estero, che non abbiano stabilito sedi secondarie nel territorio dello Stato, hanno il domicilio fiscale nel comune in cui è stabilita la loro sede amministrativa. In mancanza, i soggetti considerati nel presente comma hanno il domicilio fiscale nel comune in cui svolgono in modo continuativo la loro principale attività.
Se il domicilio fiscale non è determinabile in base ai criteri enunciati nei commi precedenti, esso è stabilito nel comune in cui si è prodotto il reddito e, se il reddito si è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato; in mancanza, nel comune in cui il reddito si è goduto.
In tutti gli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni da presentarsi agli uffici finanziari dev'essere indicato il domicilio fiscale delle parti.

Articolo 10

Domicilio fiscale stabilito dall'amministrazione.

In deroga alle disposizioni dall'art. 9, l'Intendenza di finanza ha facoltà di stabilire, con provvedimento motivato il domicilio fiscale nel comune dove il soggetto svolge in modo continuativo la principale attività ovvero, per le società, anche nel comune dove e stabilita la sede amministrativa. Tale facoltà è esercitata dal Ministero delle finanze se il domicilio fiscale risultante dalle disposizioni dall'articolo precedente è in provincia diversa da quella in cui il soggetto svolge l'attività principale o è stabilita la sede amministrativa della società.
Quando concorrono particolari circostanze l'Intendenza di finanza o rispettivamente il Ministero delle finanze può consentire al soggetto, che ne faccia motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso da quello previsto dall'articolo precedente.
I provvedimenti previsti dai precedenti commi debbono essere notificati agli interessati e sono definitivi.

Articolo 11

Rappresentanza dei soggetti sforniti di personalità giuridica.

La rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche, quando non sia determinabile secondo la legge civile, è attribuita ai fini tributari alle persone che ne hanno l'amministrazione anche di fatto.

Articolo 12

Rappresentanza volontaria e assistenza del contribuente.

La rappresentanza per il compimento di atti inerenti al rapporto tributario presso gli uffici finanziari deve essere conferita per iscritto.
Se la rappresentanza è stata conferita con atto pubblico o con atto registrato o pubblicato o depositato presso pubblici uffici, il rappresentante può limitarsi ad indicare gli estremi dell'atto o della sua registrazione, pubblicazione o deposito, salva la facoltà dell'ufficio di richiedere la esibizione dell'atto.
Per la trattazione delle questioni inerenti al rapporto tributario il soggetto può essere rappresentato in virtù di delega speciale conferita per iscritto o assistito dinanzi agli uffici finanziari soltanto:
a ) dal coniuge o da parenti entro il quarto grado;
b ) da iscritti negli albi degli avvocati, procuratori, dottori commercialisti e ragionieri nonchè negli albi degli ingegneri, architetti ed altre professioni tecniche;
c ) da persone già appartenenti all' Amministrazione finanziaria iscritte nell'elenco previsto dall'articolo seguente.

Articolo 13

Rappresentanza e assistenza del contribuente da parte di coloro che hanno appartenuto all'Amministrazione finanziaria.

É in facoltà del Ministero delle finanze di autorizzare all'esercizio dell'assistenza e della rappresentanza in materia tributaria i funzionari delle carriere direttive e di concetto dell'Amministrazione finanziaria collocati a riposo dopo almeno venti anni di servizio.
Il Ministero tiene l'elenco delle persone autorizzate ai sensi del comma precedente e comunica agli uffici dipendenti le relative variazioni. L'autorizzazione può essere revocata in ogni tempo.
A coloro che hanno appartenuto all' Amministrazione finanziaria, ancorchè iscritti in un albo professionale o nell'elenco previsto dal comma precedente, e vietato per un biennio dalla data indicata nel decreto che riconosce la cessazione del relativo rapporto di impiego, di esercitare le funzioni di assistenza e di rappresentanza nel compartimento o nei compartimenti presso i quali hanno esercitato le loro funzioni nell'ultimo quinquennio.
Il termine è ridotto ad un anno se il rapporto di impiego sia cessato per collocamento a riposo per limiti di età o per anzianità di servizio o se l'esercizio si svolge fuori del compartimento o dei compartimenti presso i quali il funzionario esercitò le proprie funzioni nell'ultimo quinquennio della sua attività.

Articolo 14

Sostituto d'imposta.

Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento dell'imposta, anche a titolo di acconto, in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili, ha diritto di rivalsa.
Il sostituito ha facoltà d'intervenire nel procedimento di accertamento dell'imposta.

Articolo 15

Responsabile d'imposta.

Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi, ha diritto di rivalsa.

Articolo 16

Responsabilità degli eredi del contribuente.

Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie del soggetto.
Tutti i termini pendenti alla data della morte del soggetto, compresi il termine per la presentazione della dichiarazione ed il termine per ricorrere contro l'accertamento, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi.
Gli eredi del soggetto che abbia presentato una dichiarazione od un ricorso o in confronto del quale sia stata iniziata una procedura di accertamento o di rettifica hanno l'obbligo di comunicare all'ufficio le loro generalità. In mancanza di tale comunicazione, sino a sei mesi dalla morte del contribuente, gli atti intestati allo stesso sono efficaci nei confronti degli eredi, anche se notificati ad uno solo di essi ovvero collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio fiscale del defunto.


CAPO III
Dichiarazione.

Articolo 17

Obbligo della dichiarazione.

Chiunque possiede redditi o patrimoni soggetti ad imposta è tenuto a dichiararli annualmente all'Amministrazione finanziaria, anche se non siano intervenute variazioni.
La dichiarazione è unica per tutti i redditi e patrimoni del soggetto.
Per le persone fisiche legalmente incapaci e per i soggetti diversi dalle persone fisiche la dichiarazione deve essere presentata da coloro che ne hanno la rappresentanza.
Se più persone sono obbligate a presentare la stessa dichiarazione, la presentazione fatta da una di esse esonera le altre.

Articolo 18

Modelli e schede per la dichiarazione.

I modelli della dichiarazione sono approvati con decreto del Ministro per le finanze e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Le schede per la dichiarazione, conformi ai modelli approvati, possono essere ritirate gratuitamente presso gli uffici delle imposte e, nei comuni che non ne sono sede, presso gli uffici municipali ovvero acquistate presso le rivendite dei generi di monopolio. Il Ministro per le finanze stabilisce il prezzo di vendita delle schede e l'aggio spettante al rivenditori.

Articolo 19

Dichiarazione di redditi altrui.

I redditi tassabili in via di rivalsa o soggetti a ritenuta d'acconto ai sensi degli articoli 14, 127, 128 e 143 devono essere dichiarati anche dai soggetti che li corrispondono.
Le dichiarazioni devono essere fatte contestualmente a quelle previste dall'art. 17, salvo il disposto del terzo comma dall'art. 21.

Articolo 20

Esonero dall'obbligo della dichiarazione.

Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione, limitatamente ai redditi accertati col sistema catastale ed a quelli tassabili in via di rivalsa, coloro il cui reddito complessivo valutabile ai fini dell'imposta complementare non supera, al lordo delle quote esenti, l'importo indicato dall'articolo 130.
Sono altresì esonerati coloro il cui reddito imponibile, ai fini dell'imposta sui fabbricati, è inferiore a lire duemila e non posseggono altri redditi soggetti ad imposta.

Articolo 21

Termini per la presentazione della dichiarazione.

La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 marzo di ciascun anno.
I soggetti tassabili in base al bilancio devono presentare la dichiarazione entro un mese dalla approvazione del bilancio o del rendiconto. Se il bilancio o rendiconto non è stato approvato nel termine stabilito dalla legge o dallo statuto la dichiarazione deve essere presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso.
I soggetti indicati nel comma precedente devono tuttavia dichiarare entro il 31 marzo di ciascun anno i redditi di lavoro subordinato da essi corrisposti nell'anno precedente.

Articolo 22

Termini per la presentazione della dichiarazione nei casi di trasformazione, fusione e liquidazione.

Nei casi di trasformazione previsti dal quarto comma dall'art. 3 la dichiarazione per il periodo è d'imposta anteriore alla trasformazione deve essere presentata entro tre mesi dalla relativa deliberazione.
Nei casi di fusione di soggetti tassabili in base al bilancio, la dichiarazione relativa all'ultimo esercizio dei soggetti estinti deve essere presentata dalla società o ente risultante dalla fusione o incorporante entro tre mesi dall'atto di fusione o di incorporazione.
Nei casi di liquidazione di soggetti tassabili in base al bilancio, fermo restando l'obbligo di presentare la dichiarazione per ciascun esercizio ai sensi del secondo comma dall'art. 21, i liquidatori devono presentare apposita dichiarazione relativa al risultato della liquidazione entro tre mesi dal deposito del bilancio finale.

Articolo 23

Presentazione tardiva della dichiarazione.

La dichiarazione presentata entro un mese dalla scadenza del termine stabilito dagli articoli 21 e 22 è valida, salvo il disposto dell'ultimo comma dall'art. 243.

Articolo 24

Contenuto della dichiarazione.

La dichiarazione deve specificare gli elementi attivi e passivi necessari, secondo le norme concernenti le singole imposte, per la determinazione dei valori imponibili dei redditi e dei patrimoni posseduti dal soggetto nel periodo d'imposta al quale la dichiarazione stessa si riferisce.
Nella dichiarazione dei soggetti tassabili in base al bilancio e delle imprese commerciali, escluse quelle indicate dall'art. 2083 del codice civile, debbono essere riportati gli estremi delle quietanze di pagamento delle tasse di concessione governativa relative alla prima vidimazione dei libri e delle scritture contabili.

Articolo 25

Contenuto delle dichiarazioni di redditi altrui.

Coloro che corrispondono redditi tassabili in via di rivalsa o soggetti a ritenuta d'acconto devono indicare nelle relative dichiarazioni le generalità e il domicilio dei percipienti e l'ammontare delle somme pagate a ciascuno di essi. Questa disposizione non si applica alle aziende ed istituti di credito per gli interessi corrisposti.
Per i redditi di lavoro subordinato devono essere specificati i seguenti elementi.
a ) l'ammontare delle retribuzioni corrisposte ad ogni singolo percipiente al lordo e al netto dei contributi a carico dei prestatori di lavoro, distinguendo le quote esenti, le quote assoggettate alla ritenuta dell'imposta di ricchezza mobile con le diverse aliquote o la quota assoggettata alla ritenuta per l'imposta complementare;
b ) la distinta di tutti gli altri pagamenti a qualsiasi titolo effettuati ai singoli prestatori di lavoro, sui quali non è stata effettuata la ritenuta;
c ) l'ammontare complessivo dei contributi obbligatori a carico del datore di lavoro pagati nell'anno e gli estremi dei relativi versamenti.
Per i redditi considerati dall'art. 128 e dal terzo comma dall'art. 143, corrisposti a stranieri od a cittadini italiani domiciliati all'estero, devono essere specificati, per ciascun percipiente, l'ammontare e la causale dei pagamenti fatti e delle somme trattenute.

Articolo 26

Sottoscrizione della dichiarazione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal soggetto o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale.

Articolo 27

Sottoscrizione della dichiarazione dei soggetti tassabili in base al bilancio.

La dichiarazione dei soggetti tassabili in base al bilancio deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dalle persone che ne hanno la rappresentanza legale.
La dichiarazione deve essere sottoscritta anche dalla persona preposta alla direzione generale, nonchè, per le società contemplate nel secondo comma dall'art. 2397 del codice civile, da quella preposta alla contabilità.
Per i soggetti presso i quali esiste un organo di controllo la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dalle persone fisiche ohe lo costituiscono o dal presidente, se si tratta di organo collegiale.
La dichiarazione non sottoscritta dalle persone indicate nei commi secondo e terzo è valida, salve le disposizioni dall'art. 120.

Articolo 28

Allegati alla dichiarazione.

I soggetti tassabili in base al bilancio devono allegare alla dichiarazione:
a ) copia del bilancio e del conto profitti e perdite ovvero copia del rendiconto, sottoscritta dalle persone indicate nell'art. 27;
b ) l'elenco nominativo degli amministratori e dei revisori o sindaci che sono stati in carica durante l'esercizio al quale si riferisce il bilancio o il rendiconto, indicando per ciascuno la residenza, il domicilio fiscale, l'ammontare dei compensi corrisposti e delle somme a qualunque titolo erogate in relazione alla carica, ancorchè non detraibili dal reddito del soggetto tassabile in base al bilancio.
Le società e le associazioni devono allegare alla dichiarazione l'elenco nominativo dei soci o associati responsabili personalmente delle obbligazioni sociali, con l'indicazione della residenza e del domicilio fiscale di ciascuno di essi.
Chiunque percepisce redditi soggetti a ritenuta d'acconto deve allegare alla dichiarazione un certificato rilasciato dal soggetto che esegue la ritenuta, attestante l'ammontare delle somme corrisposte e l'ammontare delle ritenute su di esse eseguite, distintamente per ciascuna delle imposte alle quali le ritenute si riferiscono.
Nei casi in cui le imposte sono riscosse mediante versamento diretto in tesoreria alla dichiarazione deve essere allegata l'attestazione della sezione di tesoreria provinciale comprovante i versamenti eseguiti.

Articolo 29

Presentazione della dichiarazione.

La dichiarazione è presentata all'ufficio distrettuale delle imposte dirette o all'ufficio del comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto. L'ufficio deve, anche se non richiesto, rilasciare ricevuta.
La dichiarazione può anche essere spedita all'ufficio delle imposte a mezzo di lettera raccomandata e si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale, che deve apporre il timbro a calendario anche sulla dichiarazione.
La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta dell'ufficio delle imposte o dell'ufficio muvicipale, dalla ricevuta della raccomandata o da altro documento dell'Amministrazione postale, comprovante la data della spedizione. Nessun'altra prova può essere addotta in contrasto o a complemento dello risultanze dei protocolli, registri ed atti degli uffici.
La presentazione della dichiarazione ad ufficio diverso da quelli sopra indicati si considera avvenuta nel giorno in cui la dichiarazione sia pervenuta all'ufficio delle imposte competente.

Articolo 30

Denuncia di cessazione.

In caso di cessazione del presupposto nel corso del periodo d'imposta il contribuente ha facoltà di presentarne denuncia, nei modi stabiliti dall'articolo precedente, anche separatamente dalla dichiarazione o prima dall'inizio del termine per la presentazione di questa.
La presentazione della denuncia di cessazione non esime il contribuente dall'obbligo di dichiarazione.


CAPO IV
Accertamento.

Articolo 31

Accertamento.

L'Amministrazione finanziaria, previo controllo delle dichiarazioni presentate, procede, se del caso, all'accertamento in rettifica degli imponibili dichiarati ed all'accertamento d'ufficio di quelli omessi e non da comunicazione al contribuente, notificando apposito avviso di accertamento.
Il contribuente può ricorrere contro l'accertamento a norma delle disposizioni relative al contenzioso tributario.

Articolo 32

Termine per l'accertamento.

Alla rettifica dei redditi compresi nelle dichiarazioni presentate tempestivamente e, nei casi di mancata presentazione della dichiarazione, di quelli precedentemente accertati, deve procedersi a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la dichiarazione fu presentata o doveva essere presentata.
All'accertamento d'ufficio dei redditi non dichiarati, che non abbiano formato oggetto di dichiarazione o accertamento per il precedente periodo d'imposta, deve procedersi a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata.

Articolo 33

Ufficio competente per l'accertamento.

Competente per l'accertamento è l'ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto.
Per le imposte sul reddito dominicale dei terreni, sul reddito agrario e sul reddito dei fabbricati è competente l'ufficio nella cui circoscrizione si trovano gli immobili
Il contribuente soggetto ad alcuna delle imposte indicate, dal comma precedente deve comunicare a mezzo di lettera raccomandata all'ufficio competente il proprio domicilio fiscale e le successive variazioni.

Articolo 34

Adesione del contribuente all'accertamento.

L'imponibile può essere definito con l'adesione del contribuente, mediante redazione di apposito atto scritto, del quale il contribuente ha diritto di avere copia. Tale atto, a pena di nullità, deve essere datato e sottoscritto dal rappresentante, dell'ufficio e dal contribuente, o da chi lo rappresenta e deve indicare le fonti produttive e gli elementi in base ai quali è stato determinato l'imponibile, con espresso riferimento alla dichiarazione del contribuente, se presentata.
La declaratoria della nullità prevista dal primo comma, senza pregiudizio dell'iscrizione a ruolo dell'imponibile concordato, deve essere richiesta dal contribuente o dall'ufficio - rispettivamente entro sessanta giorni dalla data dell'atto ed entro il 31 dicembre del secondo anno solare successivo - mediante ricorso alla commissione tributaria di primo grado. L'ufficio deve provvedere al nuovo accertamento entro novanta giorni da quello in cui la pronuncia di nullità è divenuta definitiva.
Quando l'imponibile è stato definito con l'adesione del contribuente, questi non può ricorrere contro l'accertamento salvo il disposto del comma precedente; se il ricorso è stato già proposto il giudizio si estingue.

Articolo 35

Integrazione o modificazione dell'accertamento.

L'accertamento, ancorchè sia intervenuta l'adesione del contribuente, può essere integrato o modificato in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, mediante notificazione di apposito avviso.
Il contribuente che non abbia già ricorso è in tal caso rimesso in termine per ricorrere anche contro i precedenti accertamenti.
La facoltà di notificare nuovi accertamenti non può esercitarsi, ancorchè sia pendente giudizio, oltre il termine indicato dall'art. 32, salvo quanto previsto dagli articoli 34, secondo comma, 36 e 122 del presente testo unico nonchè dall'art. 6, decimo comma, della legge 5 gennaio 1956, n. 1.

Articolo 36

Integrazione dell'accertamento su rinvio della commissione tributaria.

L'integrazione dell'accertamento può aver luogo per disposizione della commissione tributaria di primo grado, se questa nel corso del giudizio viene a conoscenza di nuovi elementi.
In tal caso la commissione sospende la pronuncia e rinvia gli atti all'ufficio, fissando il termine per il nuovo accertamento.
Nell'ipotesi regolata da quest'articolo l'imponibile non può essere definito con l'adesione del contribuente ai sensi dall'art. 34.

Articolo 37

Motivazione dell'accertamento.

Gli avvisi di accertamento devono essere analiticamente motivati a pena di nullità.
La nullità deve essere eccepita dal contribuente, a pena di decadenza, nel ricorso alla commissione di primo grado.
La motivazione analitica non è richiesta per l'accertamento dei redditi che il contribuente abbia omesso di dichiarare, nè quando la dichiarazione manchi dell'indicazione analitica degli elementi attivi e passivi.

Articolo 38

Notificazioni.

La notificazione degli avvisi e degli altri atti che la legge dispone siano notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile con le seguenti modifiche:
a ) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte;
b ) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'originale dell'avviso o dell'atto ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;
c ) salvo il caso di consegna dell'avviso o dell'atto in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel comune di domicilio fiscale del contribuente. Tuttavia se il contribuente ha omesso la comunicazione prescritta dal terzo comma dall'art. 33 gli avvisi e gli atti relativi allo imposte ivi considerate possono essere notificati nel comune in cui si trova l'immobile;
d ) è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comma del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli avvisi o degli atti che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato al competente ufficio distrettuale delle imposte dirette a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
e ) in tutti i casi, compreso quello previsto dalla lettera f ), in cui la notificazione non è fatta in mani proprie del destinatario, il messo è esonerato dall'obbligo di darne notizia al destinatario medesimo;
f ) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile si affigge nell'albo del comune o la notificazione si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo;
g ) le disposizioni contenute egli articoli 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano.
La variazione del domicilio fiscale non disposta dall'autorità amministrativa e la elezione di domicilio non risultante dalla dichiarazione annuale hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione o, rispettivamente, dalla data di ricevimento della comunicazione prevista alla lettera d ) del comma precedente.

Articolo 39

Poteri dell'ufficio.

Ai fini dell'accertamento all'ufficio può:
a ) inviare al contribuente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, questionari relativi all'accertamento, con invito a restituirli debitamente compilati e firmati in un termine non inferiore a quindici giorni;
b ) invitare il contribuente, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di un suo mandatario per fornire notizie, delucidazioni o documenti;
c ) convocare, indicando il motivo dell'invito, chiunque sia ritenuto in grado di fornire. informazioni per consultarlo;
d ) disporre l'accesso di propri funzionari, muniti di apposita autorizzazione indicante lo scopo della visita, nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali per procedere a misurazioni e rilievi ed alle ispezioni documentali previste dall'art. 42, e negli altri immobili per procedere a misurazioni e rilievi attinenti alla consistenza, qualità e destinazione degli stessi;
e ) richiedere estratti degli atti depositati presso i notai i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali.
Nei casi previsti alle lettere b ) e d ) deve essere redatto processo verbale da cui risultino le richieste dell'ufficio e le dichiarazioni del contribuente o di chi lo rappresenta. Il verbale dev'essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto di averne copia.
Indipendentemente dall'esercizio delle facoltà espressamente previste dalla legge, l'ufficio si avvale di tutti gli elementi che siano comunque a sua conoscenza.

Articolo 40

Comunicazione di dati ed elenchi.

Le pubbliche amministrazioni o gli enti pubblici, le società e gli enti che effettuano riscossioni e pagamenti per conto di categorie di interessati e le società ed istituti di assicurazione sono tenuti a fornire, su richiesta dell'ufficio, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, gli elenchi nominativi delle riscossioni e dei pagamenti effettuati nonchè tutti gli elementi, dati ed informazioni in loro possesso riguardanti singoli contribuenti o categorie di contribuenti.
La disposizione del precedente comma non si applica all'Istituto centrale di statistica ed agli Ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni che la legge loro commette, alle aziende ed istituti di credito per quanto attiene ai loro rapporti con i clienti, alle società ed agli istituti di assicurazione per quanto riguarda i loro rapporti con gli assicurati del ramo vita, nè agli uffici dipendenti dal Ministero delle poste e telecomunicazioni per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, ai libretti di deposito e ai buoni postali fruttiferi.
Gli enti pubblici impositori, per quanto riguarda i tributi di loro competenza, sono tenuti soltanto a fornire le informazioni concernenti i nominativi specificamente indicati nella richiesta.
Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici debbono comunicare gli estremi dei contratti di appalto e di somministrazione in qualsiasi forma conclusi, indicando le generalità ed il domicilio fiscale dei contraenti e l'ammontare dei corrispettivi. La comunicazione deve essere fatta all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale della parte contraente entro novanta giorni dalla registrazione ovvero, se questa non sia necessaria, dalla conclusione del contratto.
Le Camere di commercio, industria ed agricoltura e gli Ordini professionali devono trasmettere, entro il 31 marzo di ciascun anno, all'ufficio nella cui circoscrizione hanno sede, l'elenco delle iscrizioni e delle cancellazioni intervenute nell'anno precedente, indicando le generalità ed il domicilio fiscale di ciascun soggetto iscritto o cancellato.

Articolo 41

Certificazione delle passività bancarie.

Se il contribuente afferma l'esistenza di elementi passivi dei confronti di aziende e istituti di credito, l'ufficio può invitarlo a presentare entro un termine non inferiore a trenta giorni, oltre la copia del conti intrattenuti con l'ente creditore, un certificato dell'ente stesso attestante l'ammontare dei detti elementi passivi con la specificazione di tutti gli altri rapporti debitori o creditori, nonchè dei riporti e dello garanzie prestate anche da terzi, in atto con lo stesso contribuente alla data in cui termina il periodo d'imposta e ad altre date anteriori o successive indicate dall'ufficio. Il certificato, controfirmato dal capo servizio o dal contabile addetto al servizio, deve essere rilasciato dall'ente creditore nel termine di venti giorni dalla richiesta scritta del contribuente e deve contenere esplicita menzione che è stato rilasciato su richiesta del contribuente ai sensi della presente disposizione. Su richiesta del Ministro per le finanze, il Servizio di vigilanza sulle aziende di credito controlla l'esattezza delle attestazioni contenute nel certificato.

Articolo 42

Ispezione documentale.

L'ufficio può procedere alla ispezione delle scritture, dei libri, dei registri e dei documenti che il contribuente ha per legge obbligo di tenere o di conservare.
I libri, registri, scritture e documenti che il contribuente rifiuta di esibire non possono essere presi in considerazione ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, scritture e documenti e la sottrazione di essi alla richiesta ispezione.
Deve essere redatto verbale, ai sensi del secondo comma dall'art. 39, da cui risultino le richieste dell'ufficio, le dichiarazioni del contribuente ed i risultati dell'ispezione. Il contribuente ha diritto di averne copia.

Articolo 43

Scritture contabili dei soggetti tassabili in base al bilancio.

I soggetti tassabili in base al bilancio debbono tenere, oltre ai libri ed alle scritture contabili obbligatorie a norma del codice civile o di leggi speciali:
a ) un quadro dei conti, corredato da note illustrative del contenuto di ciascun conto e del sistema di scritturazione adottato;
b ) una nota illustrativa dei criteri seguiti nella valutazione dei singoli cespiti costituenti le partite dello stato patrimoniale;
c ) un prospetto dei cespiti ammortizzabili e relativi fondi di ammortamento, dal quale risultino distintamente, per anno di acquisizione, gli elementi di ciascun gruppo, il costo originario, le rivalutazioni e svalutazioni, l'ammortamento effettuato in ciascun esercizio e le riduzioni per eliminazione di cespiti;
d ) apposite registrazioni cronologiche, contenenti l'indicazione nominativa dei percipienti, del loro domicilio fiscale e degli importi pagati a ciascuno, di tutte le somme pagate a persone fisiche, iscritte o non in albi professionali, registri di imprese e simili:
1) a titolo di compenso, rimborso di spese od altro, in dipendenza di prestazioni d'opera professionale, artistica, intermediaria o di qualsiasi altra natura;
2) a titolo di diritti d'autore ovvero di canoni o proventi per la cessione o concessione in uso di brevetti, disegni, processi, formule, marchi di fabbrica e simili;
3) a titolo di interesse, commissione, premio, provvigione e simili in dipendenza dell'accettazione di fondi in deposito, prestito, cauzione o conto corrente, quali che siano la forma, la denominazione e le modalità del rapporto. Questa disposizione non. si applica alle aziende ed istituti di credito.
I soggetti che esercitano attività industriali dirette alla produzione di beni o di servizi debbono tenere apposite registrazioni di magazzino che indichino, distintamente per quantità e qualità, i movimenti delle materie prime, dei semilavorati destinati alla vendita, dei prodotti finiti e delle merci destinate ad essere consumate per la produzione e che permettano di seguire le variazioni intervenute tra le consistenze degli inventari annuali. I soggetti che esercitano attività intermediarie nella circolazione dei beni debbono tenere registrazioni di magazzino che indichino, distintamente per quantità e qualità, i movimenti delle merci e permettano di seguire le variazioni intervenute tra le consistenze degli inventari annuali.

Articolo 44

Regole sulla tenuta delle scritture contabili.

Le scritture contabili dei soggetti tassabili in base al bilancio debbono essere tenute in modo che se ne possano desumere chiaramente e distintamente gli elementi attivi e passivi che concorrono alla determinazione del reddito, in conformità al modello di dichiarazione vigente all'inizio dell'esercizio.
Le valutazioni, le rivalutazioni e gli ammortamenti devono essere registrati nel libro giornale e nei singoli conti in voci separate e distinte per categorie di cespiti omogenei rispetto alla loro natura ed al periodo di ammortamento.
Il libro degli inventari, oltre agli elementi prescritti dal codice civile o da leggi speciali, deve indicare la consistenza dei cespiti raggruppati in categorie omogenee per natura e valore ed il valore attribuito a ciascun gruppo. Ove dall'inventario non si rilevino gli elementi costituenti ciascun gruppo e la loro ubicazione, devono essere tenute a disposizione degli uffici le distinte che sono servite per la compilazione dell'inventario.
Alle scritture indicate dal primo comma, lettera d ), e dal secondo comma dall'articolo precedente si applicano le disposizioni degli articoli 2215, 2216, 2219 e 2220 del codice civile. Al prospetto dei cespiti ammortizzabili si applicano le disposizioni degli articoli 2215 e 2220 del codice civile.

Articolo 45

Scritture contabili, delle imprese commerciali.

Le disposizioni degli articoli 43 e 44 debbono essere osservate anche dai soggetti che si avvalgono della facoltà prevista dall'art. 104.


CAPO V
Disposizioni varie.

Articolo 46

Computo dei termini.

Per il computo dei termini si applicano le disposizioni dall'art. 2963 del codice civile.

Articolo 47

Segreto d'ufficio.

Si considerata violazione del segreto d'ufficio qualunque informazione o comunicazione riguardante l'accertamento e le relative controversie data senza ordine del giudice, all'infuori dei casi previsti dalla legge, dal personale dell'Amministrazione finanziaria a persone estranee all'Amministrazione stessa diverse dal contribuente o da chi lo rappresenta

Articolo 48

Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti.

Il Ministro per le finanze dispone ogni triennio la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti soggetti all'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria B e cui ed all'imposta complementare.
Gli elenchi debbono indicare per ciascun contribuente l'ammontare dei singoli redditi netti soggetti all'imposta di ricchezza mobile e l'ammontare del reddito complessivo al lordo e al netto delle detrazioni previste dall'articolo 136, secondo i dati risultanti dalle dichiarazioni presentate e dagli accertamenti degli uffici, specificando se gli accertamenti stessi siano stati definiti o siano tuttora in contestazione.


TITOLO II
IMPOSTA SUL REDDITO DOMINICALE DEI TERRENI

Articolo 49

Presupposto dell'imposta.

Presupposto dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni è il possesso, a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, di terreni atti alla produzione agricola che non costituiscano pertinenza di fabbricati urbani e non siano destinati esclusivamente a pubblici servizi gratuiti o all'esercizio di specifiche attività commerciali.

Articolo 50

Soggetti passivi.

Soggetti all'imposta sono i titolari dei diritti reali indicati dall'art. 49. Quando la titolarità del diritto spetta a più soggetti, ciascuno di essi è tenuto in solido al pagamento dell'imposta.
Quando sul terreno coesistono diversi diritti reali attributivi del possesso ciascun titolare è tenuto al pagamento della quota d'imposta sulla parte del reddito imponibile corrispondente al suo diritto, senza vincolo di solidarietà per le quote dovute dagli altri titolari. In ogni caso il privilegio stabilito dall'art. 2771 del codice civile si estende all'intero fondo.

Articolo 51

(Effetti dell'iscrizione catastale)

Ai fini delle norme contenute nei precedenti articoli valgono, per ciascun periodo d'imposta, esclusivamente le risultanze del catasto dei terreni al 31 agosto dell'anno precedente.
Tuttavia la notificazione di atti di imposizione al soggetto iscritto in catasto è inefficace nei confronti dell'effettivo titolare del diritto reale se l'inesattezza dell'intestazione catastale non gli sia imputabile.
Le modificazioni risultanti dalle volture catastali non danno luogo ad iscrizioni suppletive nè a sgravi d'imposta se non quando uno dei soggetti cui la voltura si riferisce sia esente dall'imposta stessa. Lo sgravio d'imposta si effettua a nome del precedente intestatario.

Articolo 52

Reddito imponibile.

Il reddito imponibile a costituito dalla parte dominicale del reddito medio ordinario ritraibile dai terreni, al sette delle spese e delle perdite, ed è determinato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo formate secondo le forme della legge catastale.

Articolo 53

Aliquota dell'imposta.

L'imposta è dovuta nella misura di lire dieci per ogni cento lire di reddito dominicale imponibile.

Articolo 54

Variazioni, del reddito imponibile in aumento.

Dànno luogo a variazioni del reddito imponibile in aumento:
a ) il miglioramento della qualità di coltura o della classe dei terreni;
b ) il passaggio a carico dello Stato o di altri enti pubblici di spese già gravanti sui soggetti passivi per la manutenzione di opere di difesa, scolo o bonifica.

Articolo 55

variazioni del reddito imponibile in diminuzione.

Dànno luogo a variazioni del reddito imponibile in diminuzione:
a ) la sostituzione della qualità di coltura allibrata il catasto con altra di minore reddito imponibile;
b ) la diminuzione della capacità produttiva del terreno per naturale esaurimento o per altro evento a carattere di forza maggiore, anche se non si verifica cambiamento di coltura, nonchè per eventi fitopatologici o entomologici interessanti le piantagioni;
c ) il passaggio a carico dei soggetti passivi di spese prima gravanti sullo Stato o su altri enti pubblici per la manutenzione di opere di difesa, scolo o bonifica.

Articolo 56

Variazioni del reddito imponibile per revisione catastale.

Indipendentemente dalle cause di variazione regolate dagli articoli 54 e 55, il reddito imponibile può variare in dipendenza della revisione della qualificazione, classificazione e classamento dei terreni dell'intero comune censuario per sopravvenute variazioni di carattere permanente nello stato di coltura dei terreni. Una nuova revisione non può effettuarsi se non trascorsi almeno dieci anni dalla precedente.

Articolo 57

Decorrenza delle variazioni del reddito imponibile.

Le variazioni del reddito imponibile contemplate dagli articoli 54 e 55 debbono essere dichiarate all'ufficio tecnico erariale o all'ufficio delle imposte entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono avvenute.
Le variazioni in aumento hanno effetto dall'anno successivo a quello in cui sono avvenute. Per l'accertamento di tali variazioni si applica il termine di decadenza previsto dal primo comma dall'art. 32.
Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall'anno nel quale la domanda è stata presentata, ovvero, se la domanda è stata presentata dopo il 31 gennaio, dall'anno successivo.
Le variazioni del reddito imponibile regolate dall'art. 56 hanno, effetto dall'anno successivo a quello in cui sono state introdotte in catasto.

Articolo 58

Esenzione dei terreni montani.

Sono esenti dall'imposta:
a ) i terreni situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine. L'esenzione decorre dall'anno successivo alla presentazione della domanda all'ufficio delle imposte;
b ) i terreni compresi nell'elenco dei territori montani compilati dalla commissione censuaria centrale. L'esenzione è disposta d'ufficio a decorre dall'anno successivo alla inclusione dei terreni nel predetto elenco;
c ) i terreni facenti parte di comprensori di bonifica montana.
L'esenzione decorre dall'anno successivo alla costituzione del comprensorio e viene disposta d'ufficio ove interessi il territorio dell'intero comune censuario; in caso diverso l'esenzione deve essere chiesta dagli interessati o, per essi, globalmente dal comune e decorre dall'anno successivo alla presentazione della relativa domanda all'ufficio delle imposte.

Articolo 59

Esenzioni temporanee per miglioramenti fondiari.

I terreni rimboscati sotto direzione e vigilanza dell'autorità forestale o le pertinenze idrauliche demaniali comprese negli appositi elenchi sono esenti dall'imposta per quindici o per quaranta anni secondo che si tratti di boschi cedui o di boschi di alto fusto.
I boschi cedui di proprietà privata trasformati in fustaie e mantenuti in tale coltura secondo piani particolari di trasformazione e conservazione, approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono esenti per venticinque anni.
I terreni olivati nei quali sia stato praticato il ringiovanimento degli olivi a norma di legge sono esenti dall'imposta per dieci anni, limitatamente alla differenza tra il loro reddito dominicale e quello attribuibile ad essi considerandoli spogli di olivi.
Il maggior reddito dovuto a nuove piantagioni fruttifere è esente dall'imposta per i seguenti periodi:
a ) cinque anni per la vite bassa (a ceppaia, ad alberello, a cordelle orizzontale annuo e simili), per il pesco, il fico, il cotogno, il gelso, (a siepe, a ceppaia ed a prato) e per il sommacco;
b ) dieci anni per la vite alta (a spalliera, maritata ad albero od appoggiata a grosso palo, a pergolato, a raggi e simili), per il melo, il pero, il ciliegio, l'albicocco, il nocciuolo, il melograno, il susino, il nespolo del Giappone, il kakì, il frassino da manna ed altri alberi da frutto non altrimenti specificati nel presente comma;
c ) quindici anni per gli agrumi, il mandorlo, il gelso d'alto fusto ed il pistacchio;
d ) venti anni per il castagno da frutto, il noce, il carrubbo, il pino da pinoli ed il sorbo;
e ) venticinque anni per l'olivo.
Quando in una particella catastale sono effettuate nuove piantagioni fruttifere di varie specie l'esenzione compete per il periodo, tra quelli indicati nel comma precedente, più vicino alla media dei periodi di esenzione spettanti per le specie che prevalgono nella determinazione del nuovo reddito.
L'esenzione prevista dai commi quarto e quinto non spetta quando le nuove piantagioni costituiscono ordinarie reintegrazioni necessarie per mantenere le culture in stato normale, eccezione fatta per quelle sostitutive delle piantagioni di vite distrutte o danneggiato dalla fillossera e delle piantagioni di agrumi distrutte o danneggiate dal marciume radicale o dal malsecco.
Il maggior reddito dei terreni bonificati ai sensi delle norme sulla bonifica integrale è esente dalla imposta per venti anni.
Il maggior reddito dovuto a miglioramenti fondiari diversi da quelli indicati nei precedenti commi è esente dalla imposta per cinque anni.

Articolo 60

Decorrenza delle esenzioni temporanee per miglioramenti fondiari.

Le esenzioni previste dai primi tre commi del precedente articolo decorrono dall'anno successivo a quello in cui sono state ultimate le operazioni di trasformazione agraria e debbono essere richieste, con apposita domanda all'ufficio delle imposte, entro il 31 gennaio di tale anno. Le domande tardive hanno effetto, per il residuo periodo di esenzione, dall'anno successivo a quello In cui sono state presentate.
Le esenzioni previste dagli altri commi del precedente articolo decorrono dall'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione della qualità di coltura o di classe che comporta l'esenzione. Nel caso che tale variazione non venga denunciata nel termine stabilito dal primo comma dall'art. 57, il beneficio dell'esenzione resta limitato al periodo non ancora trascorso al primo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale è stata presentata apposita domanda di esenzione all'ufficio delle imposte.

Articolo 61

Sgravio per infortuni atmosferici.

In caso di perdita di almeno due terzi del prodotto ordinario del fondo dipendente da infortuni non contemplati nella formazione delle tariffe d'estimo, l'Amministrazione finanziaria può accordare lo sgravio dell'imposta per l'anno in cui si è verificata la perdita.
Lo sgravio deve essere richiesto all'ufficio delle imposte entro trenta giorni da quello in cui si è verificato l'infortunio.


TITOLO III
IMPOSTA SUL REDDITO AGRARIO

Articolo 62

Presupposto dell'imposta

Presupposto dell'imposta sul reddito agrario è l'esercizio dell'impresa agricola su fondi posseduti a titolo di proprietà, di usufrutto o di altro diritto reale.

Articolo 63

Soggetto passivo.

L'imposta è dovuta dal possessore del fondo con diritto di rivalsa verso gli associati della conduzione dell'impresa in rapporto ai redditi da essi percepiti.

Articolo 64

Effetti, dell'iscrizione catastale.

Ai fini delle norme contenute nei precedenti articoli valgono, per ciascun periodo d'imposta, esclusivamente le risultanze del catasto dei terreni al 31 agosto dell'anno precedente.
Tuttavia la notificazione di atti di imposizione al soggetto iscritto in catasto è inefficace nei confronti dell'effettivo possessore del fondo se l'inesattezza dell'intestazione catastale non gli sia imputabile.
Le modificazioni risultanti dalle volture catastali non dànno luogo ad iscrizioni suppletive nè a sgravi di imposta se non quando uno dei soggetti cui la voltura si riferisce sia esente dall'imposta stessa. Lo sgravio di imposta si effettua a nome del precedente intestatario.

Articolo 65

Determinazione del reddito agrario.

Il reddito agrario è costituito dal reddito del capitale di esercizio e del lavoro direttivo impiegati, nei limiti della potenzialità del fondo, nell'esercizio delle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura ed all'allevamento del bestiame nonchè alla manipolazione, trasformazione o alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa.
La determinazione del reddito agrario si effettua mediante l'applicazione, alle singole particelle catastali componenti il fondo, delle tariffe d'estimo stabilite secondo le norme della legge catastale.

Articolo 66

Aliquota dell'imposta.

L'imposta è dovuta nella misura di lire dieci per ogni cento lire di reddito agrario imponibile.

Articolo 67

Sgravio d'imposta nel caso di affitto.

Lo sgravio dell'imposta per i fondi dati in affitto deve essere richiesto all'ufficio delle imposte entro tre mesi dall'inizio dell'affitto stesso. Se la domanda è presentata oltre il detto termine lo sgravio compete dalla data di presentazione.

Articolo 68

Rinvio alle norme dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni.

Per quanto non è stabilito nel presente titolo si applicano le norme contenute negli articoli 50, secondo e terzo comma, 54, lettera a ), 55, lettere a ) e b ), 56, 57, 58 e 61.


TITOLO IV
IMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI

Articolo 69

Presupposto dell'imposta.

Presupposto dell'importa sul reddito dei fabbricati è il possesso, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, di costruzioni o porzioni di costruzioni stabili di qualsiasi specie e destinazione esistenti sul suolo o nel sottosuolo o assicurate stabilmente alla terra, suscettibili di reddito autonomo.
Si considerano parti integranti dei fabbricati le aree occupate dalle costruzioni e quelle destinato in modo durevole a servizio o ad ordinamento delle costruzioni stesse.

Articolo 70

Soggetti passivi.

Soggetti all'imposta sono i titolari dei diritti reali indicati dall'art. 69.
Quando la titolarità del diritto spetta a più soggetti ciascuno di essi è tenuto in solido al pagamento dell'imposta.
Quando sulla costruzione coesistono diversi diritti reali attributivi del possesso ciascun titolare è tenuto al pagamento della quota d'imposta sulla parte del reddito netto corrispondente al suo diritto, senza vincolo di solidarietà per le quote dovute dagli altri titolari. In ogni caso il privilegio stabilito dall'art. 2771 del codice civile si estendo all'intera costruzione.

Articolo 71

Costruzioni rurali.

Non sono soggette all'imposta lo costruzioni o porzioni di costruzioni rurali, con le loro pertinenze, appartenenti allo stesso possessore dei terreni cui servono e destinato:
a ) all'abitazione delle persone addette alla manuale coltivazione della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali ed alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonchè delle persone di famiglia conviventi a carico;
b ) al ricovero del bestiame occorrente per la coltivazione dei terreni o alimentate dagli stessi;
c ) alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle altre scorte occorrenti per la coltivazione;
d ) alla conservazione dei prodotti agrari ed alla manipolazione o trasformazione degli stessi in quanto rientrato nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa.

Articolo 72

Costruzioni destinate ad attività commerciali.

Le costruzioni destinate specificatamente all'esercizio di attività commerciali e non suscettibili di altra destinazione senza radicale trasformazione non sono soggette all'imposta, con le loro pertinenze, se il possessore esercita direttamente l'attività cui la costruzione è destinata.

Articolo 73

Commisurazione dell'imposta.

L'imposta è commisurata al reddito netto dei fabbricati, determinato a norma dei successivi articoli 74 o 75.

Articolo 74

Determinazione del reddito lordo.

Il reddito lordo dei fabbricati è costituito dai canoni di locazione, risultanti dai relativi contratti.
Se il fabbricato non è locato o non risulta il canone di locazione o questo è inferiore ai canoni correnti per i fabbricati in analoghe condizioni il reddito è determinato comparativamente a questi ultimi.
Per i fabbricati che per la loro destinazione e particolare costruzione non sono paragonabili con altri consimili dei quali sia noto il reddito si assume come reddito il canone che si potrebbe ricavare affittandoli per l'uso di cui siano suscettibili nel loro stato attuale.
Dal reddito determinato a norma dei commi precedenti sono detraibili nel loro effettivo ammontare le spese che, poste dalla legge o dalla consuetudine a carico del conduttore, sono per contratto assunte dal locatore.
Nel caso di spese che, poste dalla legge o dalla consuetudine a carico del locatore, vengono per contratto assunte dal conduttore, il reddito determinato a norma dei precedenti commi viene maggiorato dell'ammontare di tali spese.

Articolo 75

Determinazione del reddito netto.

Il reddito netto delle costruzioni si ottiene detraendo dal reddito determinato a norma dall'art. 74 un quarto dello stesso a titolo di manutenzione, di riparazione e di qualsiasi altra spesa o perdita.
La detrazione compete nella misura di un terzo del reddito per le costruzioni indicate dall'art. 72 quando, non essendo l'attività cui sono destinate esercitata direttamente dal possessore, siano assoggettate all'imposta.
La detrazione compete nella misura di due quinti per le costruzioni della città di Venezia centro e delle isole della Giudecca, Murano e Burano.

Articolo 76

Aliquota dell'imposta.

L'imposta è dovuta nella misura di lire cinque per ogni cento lire di reddito netto.

Articolo 77

Esclusioni dall'imposta.

Sono escluse dall'imposta:
a ) le costruzioni destinate all'esercizio dei culti ammessi nello Stato;
b ) le costruzioni esistenti nei cimiteri e loro dipendenze;
c ) le costruzioni costituenti demanio pubblico infruttifero dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali.

Articolo 78

Esenzioni dall'imposta.

Sono esenti dall'imposta:
a ) i fabbricati, con le loro pertinenze, di proprietà degli enti pubblici territoriali, costruiti per la provvista di acqua potabile;
b ) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense 11 febbraio 1929, reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810.

Articolo 79

Decorrenza dell'imposta.

Il reddito delle nuove costruzioni, anche se consistenti in sopraelevazioni, trasformazioni radicali od ampliamenti di edifici preesistenti, è assoggettato alla imposta dal giorno in cui le costruzioni stesse si rendono effettivamente atte all'uso cui sono destinate o in cui cessa la esenzione prevista da leggi speciali.

Articolo 80

Applicazione dell'imposta in caso di omessa dichiarazione.

In caso di omessa dichiarazione l'imposta è applicata sul reddito accertato per il periodo d'imposta precedente, salvo l'accertamento d'ufficio del maggior reddito.


TITOLO V
IMPOSTA SUI REDDITI Dl RICCHEZZA MOBILE
CAPO I
Oggetto dell'imposta.

Articolo 81

Presupposto dell'imposta.

Presupposto dell'imposta è la produzione di un reddito netto, in denaro o in natura, continuativo od occasionale, derivante da capitale o da lavoro o dal concorso di capitale e lavoro, ovvero derivante da qualsiasi altra fonte e non assoggettabile ad alcuna delle imposte previste nei Titoli secondo, terzo e quarto.
Costituiscono inoltre presupposto dell'imposta le plusvalenze e le sopravvenienze indicate dagli articoli 100 e 106, le plusvalenze da chiunque realizzate in dipendenza di operazioni speculative nonchè i premi su prestiti e le vincite di lotterie, concorsi a premio, giuochi e scommesse.

Articolo 82

Territorialità dell'imposta.

Si considerano prodotti nel territorio dello Stato:
a ) i redditi dovuti da soggetti domiciliati o residenti nello Stato.
b ) i redditi di capitale garantiti da ipoteca su beni situati nello Stato ancorchè dovuti da soggetti non domiciliati o residenti nello Stato;
c ) i redditi derivanti da attività commerciali esercitate nello Stato;
d ) i redditi di lavoro autonomo derivanti da un'attività esercitata nello Stato;
e ) i redditi di lavoro subordinato prestato nello Stato, nonchè i redditi di lavoro prestato all'estero nell'interesse della pubblica Amministrazione ovvero alle dipendenze di soggetti domiciliati o residenti nello Stato che non abbiano all'estero una distinta organizzazione con gestione e contabilità separate alla quale faccia carico la retribuzione;
f ) i redditi prodotti all'estero da soggetti domiciliati o residenti nello Stato, quando non siano tassabili nell'altro Stato in forza di accordi internazionali.
I redditi delle imprese commerciali operanti in Italia e all'estero si considerano prodotti nel territorio dello Stato per la parte derivante dall'attività esercitata nel territorio stesso per mezzo della sede centrale, di succursali o di altre stabili organizzazioni.
Nei confronti delle imprese costituite nello Stato si considerano prodotti nel territorio di questo anche i redditi derivanti da attività esercitato all'estero senza una stabile organizzazione avente gestione e contabilità separate. Questa disposizione si applica anche alle società costituite all'estero che hanno la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'impresa nel territorio dello Stato.

Articolo 83

Proventi non soggetti all'imposta.

Non sono soggetti all'imposta:
a ) le somme percepite a titolo di distribuzione o ripartizione degli utili di società ed associazioni di ogni tipo;
b ) il soprapprezzo di emissione delle azioni di società;
c ) gli interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni di società emesse nel corso dell'esercizio sociale;
d ) le somme destinate a costituire la riserva matematica degli istituti e delle società di assicurazione a premio fisso e mutue sulla vita;
e ) i contributi d'ogni genere pagati dallo Stato o da altri enti pubblici, che non costituiscano concorso in spese di produzione o passività detraibili.

Articolo 84

Redditi esenti dall'imposta.

Sono esenti dall'imposta:
a ) l'assegno annuo del Presidente della Repubblica;
b ) i redditi degli ambasciatori e degli altri agenti diplomatici degli Stati esteri, derivanti dall'esercizio delle loro funzioni nello Stato;
c ) i redditi dei consoli e degli agenti consolari, dei funzionari e degli impiegati delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati esteri, che non siano cittadini italiani nè italiani non appartenenti alla Repubblica, derivanti dall'esercizio dello loro funzioni nello Stato, a condizione di reciprocità;
d ) le retribuzioni di qualsiasi natura corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti centrali della Chiesa cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede, anche fuori Roma, ai propri dignitari, impiegati e salariati, ancorchè non stabili;
e ) le paghe e competenze spettanti ai militari delle Forze armate dello Stato di grado inferiore a quelli dei sottufficiali o equiparati, in attività di servizio;
f ) i sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo puramente caritativo;
g ) le somme erogate dalle imprese a titolo di liberalità in favore del personale dipendente e quelle allo stesso titolo da chiunque erogate in favore di enti, istituti o associazioni legalmente riconosciuti, fino a concorrenza del cinque per cento del reddito dichiarato, quando scopo specifico della liberalità è l'istruzione, l'educazione, l'assistenza sociale, il culto o la beneficenza;
h ) gli interessi derivanti da mutui fatti da aziende ed istituti di credito a regioni, province, comuni, opere pie ed altri enti pubblici;
i ) redditi che vengono realizzati da società cooperative e da associazioni comunque costituite mediante la manipolazione, trasformazione o alienaziose, in quanto rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa, dei prodotti conferiti dai soci in misura non eccedente la produzione dei fondi propri o condotti in affitto, a mezzadria o colonia.


CAPO II
Determinazione dell'imposta.

Articolo 85

Classificazione dei redditi.

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta, i redditi di ricchezza mobile sono distinti nelle categorie seguenti:
Cat. A . - Redditi di capitale, premi sui prestiti e vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giuochi e delle scommesse;
Cat. B . - Redditi alla produzione dei quali concorrono insieme il capitale ed il lavoro, come quelli derivanti dall'esercizio di imprese commerciali ovvero da attività commerciali, ai sensi dall'art. 2195 del codice civile, o da operazioni speculative anche isolate;
Cat. C /1. - Redditi di lavoro autonomo delle persone fisiche, come quelli prodotti nell'esercizio di arti, di professioni e di imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio del contribuente e dei componenti della famiglia;
Cat. C /2. - Redditi di lavoro subordinato, come stipendi, salari, indennità, assegni ed ogni altro emolumento, nonchè redditi alla cui produzione non concorrono attualmente nè capitale nè lavoro, come pensioni, vitalizi, sussidi e simili.
Gli interessi percepiti da aziende ed istituti di credito o da altri soggetti nell'esercizio di imprese commerciali, ad esclusione di quelli derivanti dai titoli posseduti, concorrono a formare il reddito imponibile di categoria B .

Articolo 86

Redditi di capitale.

I redditi dei capitali dati a mutuo o altrimenti impiegati in modo che non derivi un reddito in somma definita e le rendite perpetue sono valutati nella misura risultante dai relativi titoli e senza alcuna detrazione.
Si può accertare l'esistenza del reddito e valutarlo anche se dal titolo non appare stipulato alcun interesse ovvero appare indicato un interesse in misura inferiore a quella effettiva.

Articolo 87

Redditi del lavoro subordinato.

Il reddito del lavoro subordinato è costituito da tutti i compensi, comunque denominati, effettivamente percepiti in ciascun periodo di paga in dipendenza del lavoro prestato.
Le trasferte liquidate senza resa di conto e le panatiche corrisposte ai marittimi concorrono a formare il reddito nella misura del quaranta per cento del loro ammontare.
Il reddito dei cottimisti in ciascun periodo di paga si determina tenendosi conto anche della quota corrispondente del guadagno di cottimo, qualora la liquidazione avvenga al termine di un ciclo lavorativo comprendente più periodi di paga.
Non concorrono a formare il reddito i contributi previdenziali ed assistenziali pagati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge o di contratto collettivo, ancorchè commisurati alle retribuzioni.

Articolo 88

Redditi delle categorie B e C/1.

L'imposta sui redditi delle categorie B e C /1 si applica sulla base del reddito netto determinato secondo le disposizioni del Capo III.

Articolo 89

Quota esente.

Dai redditi netti delle categorie B , C /1 e C /2 delle persone fisiche è detratta una quota di lire 240.000 annue. Per i redditi di lavoro subordinato classificati in categoria C /2 tale detrazione si applica in ciascun periodo di paga per un ammontare di lire 240.000 ragguagliate ad anno.
Ove concorrano redditi mobiliari di categorie diverse, la quota esente non può eccedere l'ammontare indicato nel precedente comma ed è imputata dell'ordine ai redditi di categoria C /2, C /1 e B .
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai redditi delle società non costituite in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata ed a quelli delle cooperative comunque costituite.
Per le indennità di anzianità e di previdenza corrisposte una volta tanto in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro la quota esente è di lire 40.000 per ogni anno di servizio prestato.

Articolo 90

Aliquote.

L'imposta si applica con le aliquote seguenti:



 Categoria A ................................ 22%

Categoria B................................. 18%

Categorie C/1 e C/2......................... 8%


Le aliquote sono ridotte alla metà per le prime 720.000 lire annue, dei redditi imponibili delle categorie B , C /1 e C /2 delle persone fisiche e dei soggetti indicati nel terzo comma dall'articolo precedente. Per i redditi di lavoro subordinato classificati in categoria C /2 la riduzione si applica in ciascun periodo di paga in ragione di lire 720.000 ragguagliate ad anno.
Ove concorrano redditi mobiliari di categorie diverse, la riduzione non può applicarsi su un ammontare complessivo eccedente lire 720.000 annue da imputarsi nell'ordine ai redditi delle categorie C /2, C /1 e B .
L'aliquota è ridotta alla metà sulle quote di reddito delle aziende ed istituti di credito che vengano destinate a riserva legale o statutaria in eccedenza al ventesimo dell'utile di bilancio.


CAPO III
Determinazione del reddito netto delle categorie B e C/1.
SEZIONE 1
Disposizioni comuni

Articolo 91

Reddito netto.

In reddito netto è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi lordi che compongono il reddito soggetto all'imposta e l'ammontare delle spese e passività inerenti alla produzione di tale reddito.

Articolo 92

Interessi passivi.

Gli interessi passivi sono detraibili in quanto dovuti a soggetti domiciliati, residenti o aventi stabile organizzazione nello Stato o in quanto tassabili in via di rivalsa ai sensi dall'art. 127.
Gli interessi passivi corrisposti da aziende ed istituti di credito sono detraibili anche se non ricorrono le condizioni indicate dal comma precedente.

Articolo 93

Passività bancarie.

Gli elementi passivi nei confronti di aziende ed istituti di credito, dei quali sia stata richiesta dall'ufficio la certificazione prevista nell'art. 41, non sono ammessi in detrazione in caso di omessa presentazione della certificazione stessa. Resta impregiudicato, se del caso, l'accertamento dell'ufficio.

Articolo 94

Retribuzione dell'opera del contribuente e dei familiari.

Le somme imputate a retribuzione dell'attività svolta dal contribuente, dal coniuge e dai figli minori non emancipati per la produzione del reddito non sono detraibili.

Articolo 95

Commisurazione dell'imposta.

Nei confronti di ciascun soggetto l'imposta è commisurata in base al risultato complessivo netto di tutte le attività ed operazioni produttive di redditi classificabili nella stessa categoria.


SEZIONE 2
Redditi delle imprese commerciali

Articolo 96

Spese generali.

Le spese generali dell'impresa sono detraibili nei limiti della quota imputabile alle attività produttive dei redditi soggetti all'imposta.

Articolo 97

Spese pluriennali.

Le spese che si riferiscono a più esercizi sono detraibili nei limiti delle quote imputabili a ciascuno di essi.
Le spese relative alla costituzione ed all'aumento di capitale delle società sono detraibili nei cinque esercizi successivi a quello in cui sono state sostenute, in misura non superiore ad un quinto per ciascuno di essi.
La disposizione del primo comma si applica anche per le indennità spettanti legalmente o contrattualmente al personale all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. Le quote imputabili a ciascun esercizio sono determinate in relazione alla situazione giuridica dei singoli dipendenti, in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro.

Articolo 98

Ammortamenti.

Le quote annuali di ammortamento dei costi ammortizzabili a norma degli articoli 2425 numeri 1, 3 e 7, e 2427 del codice civile, calcolate in relazione alla durata dei cespiti, sono determinati a partire dall'esercizio di entrata in funzione dei relativi cespiti.
Le spese incrementative, comprese quelle di manutenzione straordinaria, sono detraibili in ragione di quote annuali determinate in relazione alla residua durata dei cespiti ai quali si riferiscono, compreso l'eventuale prolungamento della durata stessa conseguente alle spese effettuate.
Il periodo di ammortamento dei nuovi impianti e degli ampliamenti, trasformazioni e ricostruzioni di impianti esistenti può, a richiesta del contribuente, essere ridotto di non oltre due quinti. In tal caso l'ammortamento ha inizio dall'esercizio nel quale la spesa e stata sostenuta e si aggiunge alle quote normali, nel detto esercizio e nei tre successivi, una ulteriore quota non superiore al quindici per cento della spesa.
Il contribuente deve esercitare la facoltà prevista nel comma precedente all'atto della dichiarazione annuale, indicando le quote di maggior ammortamento delle quali chiede la detrazione.

Articolo 99

Perdite.

Sono detraibili le perdite per la distruzione totale o parziale dei beni relativi all'impresa o per la realizzazione di essi ad un prezzo inferiore al costo non ammortizzato o, se diverso, all'ultimo valore riconosciuto ai fini della determinazione del reddito, le perdite su crediti e le altre perdite inerenti all'attività produttiva del reddito.

Articolo 100

Plusvalenze e sopravvenienze imponibili.

Concorrono a formare il reddito imponibile le plusvalenze, compreso l'avviamento, derivanti dal realizzo di beni relativi all'impresa ad un prezzo superiore al costo non ammortizzato o, se diverso, all'ultimo valore riconosciuto ai fini della determinazione del reddito. Nei confronti delle società indicate dall'art. 2200 del codice civile si considerano relativi all'impresa tutti i beni ad esse appartenenti e le plusvalenze sono imponibili anche se distribuite ai soci prima del realizzo dei beni.
Concorrono altresì a formare il reddito imponibile le sopravvenienze attive conseguite nell'esercizio dell'impresa, comprese quelle derivanti da recupero a qualsiasi titolo di somme ammesse in detrazione in precedenti esercizi e quelle derivanti da sopravvenuta insussistenza di passività.

Articolo 101

Minusvalenze detraibili.

agli effetti della determinazione del reddito imponibile sono ammesse in detrazione, fermo restando il disposto dall'art. 99, esclusivamente le minusvalenze delle materie prime, delle merci, delle azioni, delle obbligazioni e dei titoli a reddito fisso, determinate secondo le disposizioni degli articoli 102 e 103.

Articolo 102

Valutazione delle materie prime e delle merci.

La valutazione delle materie prime e delle merci è fatta in base al minor prezzo tra quello di acquisto o di costo e quello desunto dall'andamento del mercato alla chiusura dell'esercizio.
La minore valutazione in confronto al costo fatta in un esercizio in conformità al comma precedente può venire mantenuta dal contribuente negli esercizi successivi.
Nel caso di diminuzione della quantità, si considera che il realizzo sia avvenuto anzitutto per le materie prime e le merci acquistate nel momento più vicino alla data in cui il realizzo ha avuto luogo.

Articolo 103

Valutazione dei titoli.

La valutazione delle azioni, delle obbligazioni e dei titoli a reddito fisso non può essere inferiore al minor valore tra quello di costo e quello alla chiusura dell'esercizio.
Il costo dei titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche si determina dividendo la spesa complessiva di acquisto per il numero dei titoli posseduti, compresi quelli acquisiti gratuitamente.
Il contribuente ha tuttavia facoltà di procedere alla valutazione in base al costo dei singoli titoli, purchè ne abbia dato comunicazione scritta all'ufficio distrettuale delle imposte prima dell'inizio dell'esercizio. In tale ipotesi i titoli già posseduti si considerano acquistati all'inizio dell'esercizio e sono valutati in base al costo medio, ai sensi del comma precedente, e, in caso di variazioni quantitative, si considerano realizzati in primo luogo i titoli acquistati nel momento più vicino alla data del realizzo. La comunicazione fatta prima dell'inizio di un esercizio, se non revocata, vale anche per gli esercizi successivi.
Agli effetti della disposizione del primo comma il valore dei titoli, alla chiusura dell'esercizio, è dato dalla media dei prezzi di compenso dell'ultimo trimestre anteriore alla chiusura dell'esercizio o dal prezzo alla data di chiusura dell'esercizio ove tale prezzo sia inferiore alla media suddetta. Per le azioni non quotate in borsa, si tiene proporzionalmente conto delle diminuzioni patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato dalle società emittenti in confronto all'ultimo bilancio anteriore alla data in cui le azioni vennero acquistate o da deliberazioni adottate ai sensi dall'art. 2446 del codice civile; per le obbligazioni e per gli altri titoli a reddito fisso non quotati in borsa, si tiene conto delle diminuzioni di valore comprovate da elementi certi e precisi.
La minore valutazione in confronto al costo fatta in un esercizio in conformità alle disposizioni dei commi precedenti può venire mantenuta dal contribuente negli esercizi successivi.

Articolo 104

Tassazione facoltativa in base al bilancio.

Le imprese commerciali non rientranti fra i soggetti tassabili in base al bilancio possono optare per la tassazione in base al bilancio dandone comunicazione scritta all'ufficio delle imposte prima dell'inizio dell'esercizio. La comunicazione, se non revocata, vale anche per gli esercizi successivi.
Le imprese che si siano avvalse della facoltà prevista nel comma precedente devono allegare alla dichiarazione copia del bilancio e del conto profitti e perdite.
La facoltà prevista dal primo comma compete anche alle società costituite all'estero aventi nel territorio dello Stato una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile, a condizione che il bilancio, da allegare alla dichiarazione, sia pubblicato ai sensi dall'art. 2506 del codice civile e ponga in separata evidenza gli elementi necessari per la determinazione del reddito tassabile in Italia.


SEZIONE 3
Redditi dei soggetti tassabili in base al bilancio.

Articolo 105

Norme applicabili.

Le disposizioni di questa Sezione si applicano, in aggiunta a quelle delle Sezioni precedenti, per la determinazione del reddito netto dei soggetti tassabili in base al bilancio e di quelli che si avvalgono della facoltà prevista dall'art. 104.

Articolo 106

Plusvalenze e sopravvenienze imponibili.

Le plusvalenze di tutti i beni appartenenti ai soggetti tassabili in base al bilancio concorrono a formare il reddito imponibile dell'esercizio nel quale sono realizzate, distribuite o iscritte in bilancio. Concorrono altresì a formare il reddito imponibile le sopravvenienze attive comunque conseguite nell'esercizio.
Per i soggetti indicati all'art. 104 la disposizione del primo comma si applica soltanto alle plusvalenze dei beni relativi all'impresa ed alle sopravvenienze conseguite nell'esercizio di essa.

Articolo 107

Riserve occulte.

I redditi sottratti a tassazione negli esercizi precedenti concorrono a formare il reddito imponibile dell'esercizio nel quale sono imputati a capitale o distribuiti o comunque emergono dal bilancio.
La disposizione del comma precedente si applica anche alle società indicate dall'art. 2200 del codice civile non tassabili in base al bilancio.

Articolo 108

Compensi degli amministratori.

I compensi corrisposti agli amministratori non sono ammessi in detrazione.

Articolo 109

Svalutazioni, ammortamenti, e spese.

Non sono detraibili:
a ) le minusvalenze derivanti da svalutazioni non registrate in conformità alla disposizione del secondo comma dall'art. 44;
b ) gli ammortamenti non registrati in conformità alla disposizione del secondo comma dall'art. 44 e quelli relativi a cespiti per i quali non sia stata osservata la disposizione della lettera c ) dall'art. 43;
c ) le spese indicate alla lettera d ) dall'art. 43 non risultanti dalla prescritta registrazione cronologica.

Articolo 110

Interessi passivi.

Gli interessi passivi sono detraibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi lordi che entrano a comporre il reddito soggetto alla imposta e l'ammontare complessivo dei ricavi lordi.

Articolo 111

Detrazioni dal reddito dichiarato dalle società cooperative.

Sono detraibili dal reddito dichiarato:
a ) le somme che, all'infuori del dividendo, le società cooperative di consumo ripartiscono tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo della merce acquistata;
b ) le somme erogate dalle società cooperative di produzione e lavoro ai loro soci a titolo di integrazione dei salari già corrisposti sino al limite dei salari correnti.

Articolo 112

Compensazione tra perdite ed utili di esercizi diversi.

La perdita di un esercizio, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere portata in diminuzione dai redditi degli esercizi successivi, ma non oltre il quinto esercizio.
Per i soggetti che si avvalgono della facoltà prevista dall'art. 104, la disposizione del comma precedente si applica a condizione che si sia proceduto a tassazione in base al bilancio per i tre anni anteriori a quello in cui si è verificata la perdita e vi si proceda anche negli anni per i quali è consentita la compensazione.

Articolo 113

Società italiane operanti per conto di società o ditte estere.

Nel reddito dei soggetti, che esplicano la loro attività nel territorio dello Stato per conto di società, ditte e associazioni estere, mediante la vendita e il collocamento di materie prime o di merci o mediante la fabbricazione di prodotti, sono computate anche le somme corrisposte alla società, ditta o associazione estera, sotto forma di maggiorazione dei prezzi delle materie prime, prodotti e merci o sotto forma di provvigioni, di compartecipazioni agli incassi, di commissioni, di premi e simili sempre che si tratti di pagamenti non soggetti alle disposizioni dall'art. 128.


SEZIONE 4
Disposizioni varie

Articolo 114

Affittanze agrarie.

I redditi derivanti dall'esercizio di affittanze agrarie, che rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura, possono essere determinati, ove il contribuente ne abbia fatto richiesta nella dichiarazione, nella misura dei redditi agrari pertinenti ai fondi accertati catastalmente e rivalutati con i coefficienti previsti dalla lettera a ) dell'art. 135.

Articolo 115

Redditi derivanti dall'esercizio di arti o professioni.

Il reddito derivante dall'esercizio di arti o professioni è costituito dall'ammontare dei compensi delle attività svolte nell'anno dal soggetto, al netto delle spese inerenti all'esercizio delle attività stesse.
Si applicano, oltre alle norme della Sezione 1ª, l'ultimo comma dell'art. 97 per le indennità dovute al personale ed i commi primo o secondo dell'art. 98.

Articolo 116

Appalti, forniture e incarichi.

I redditi provenienti da appalti, forniture, amministrazioni, incarichi giudiziari, curatele e simili che si prolungano oltre l'anno o l'esercizio si determinano sulla base della quota di ricavi e di spese proporzionalmente imputabile all'attività svolta in ciascun periodo d'imposta, tenendo conto del rischio inerente al compimento della operazione.


CAPO IV
Accertamento.

Articolo 117

Accertamento dei redditi.

Per l'accertamento l'Amministrazione si avvale di tutti gli elementi e dati, indicati dal contribuente e raccolti d'ufficio, idonei alla determinazione dei redditi.
Se il contribuente, oltre ad aver presentato la dichiarazione nei termini di legge ed in conformità alla disposizione del primo comma dell'art. 24, abbia fornito tutti i dati ed esibito tutti i libri, scritture e documenti necessari per il controllo della completezza e veridicità della dichiarazione stessa, il reddito è accertato mediante la determinazione dei singoli elementi attivi e passivi che lo compongono.

Articolo 118

Accertamento dei redditi delle imprese commerciali.

Il reddito dell'impresa commerciale è determinato in base alla situazione economica dell'azienda, desunta dagli elementi e dati indicati dal contribuente e raccolti d'ufficio.
Le imprese commerciali, escluse quelle indicate dall'art. 2083 del codice civile, debbono fornire la prova contraria all'accertamento dell'ufficio quando risulta, attraverso il verbale di ispezione redatto ai sensi degli articoli 39 e 42, che non hanno tenuto le scritture contabili obbligatorie o non le hanno tenute in conformità alle disposizioni degli articoli 2215 e seguenti del codice civile o ne hanno rifiutato l'esibizione.
Per l'accertamento dei redditi delle imprese commerciali che si avvalgono della facoltà prevista dall'art. 104 si applicano le norme relative all'accertamento dei redditi dei soggetti tassabili in base al bilancio.

Articolo 119

Accertamento analitico dei redditi dei soggetti tassabili in base al bilancio.

I redditi dei soggetti tassabili in base al bilancio sono determinati sulla base delle risultanze del bilancio e del costo profitti e perdite o del rendiconto.
L'Amministrazione finanziaria può controllare le voci del bilancio sulla scorta dei libri, scritture e documenti contabili e controllare le registrazioni contenute nelle scritture stesse in base agli elementi e dati concreti raccolti d'ufficio.
Quando risulta che sono indicate spese e perdite inesistenti o superiori a quelle effettive, che sono omesse o indicate in modo inesatto le entrate ovvero che i fatti aziendali sono comunque riportati inesattamente o irregolarmente in modo da concludere con un risultato diverso da quello effettivo, l'ufficio procede anche induttivamente alla integrazione o correzione delle impostazioni di bilancio mancanti o inesatte.

Articolo 120

Accertamento sintetico dei redditi dei soggetti tassabili in base al bilancio.

In deroga alle disposizioni dell'articolo precedente, l'Amministrazione ha facoltà di determinare il reddito in base alla situazione economica dell'azienda desunta dagli elementi o dati comunque raccolti nei seguenti casi:
a ) quando il soggetto non ha presentato la dichiarazione nei termini di legge ed in conformità alle disposizioni degli articoli 24, primo comma, 27 e 28, primo comma, lettera a );
b ) quando risulta, attraverso il verbale di ispezione redatto ai sensi degli articoli 39 e 42, che il soggetto non ha tenuto o ha rifiutato di esibire le scritture contabili obbligatorie ovvero che queste non sono state tenute in conformità alle disposizioni degli articoli 2215 e seguenti del codice civile e del primo comma dell'art. 44 del presente testo unico;
c ) quando i fatti indicati nel terzo comma del precedente articolo sono così gravi o ripetuti da far ritenere inattendibile il bilancio.
L'imponibile determinato a norma di questo articolo non può essere definito con l'adesione del contribuente ai sensi dall'art. 34.

Articolo 121

Motivazione dell'avviso ed onere della prova.

Quando il reddito è determinato ai sensi del terzo comma dell'art. 119 o del primo comma dell'art. 120 l'ufficio delle imposte deve indicare nell'avviso di accertamento le ragioni per le quali ha ritenuto applicabili le disposizioni stesse.
In caso di contestazione, semprechè risultino comprovate le ragioni indicate nell'avviso ai sensi del comma precedente, il reddito accertato dall'Ufficio non può essere dichiarato insussistente nè ridotto se il contribuente non abbia fornito la prova dell'inesattezza delle integrazioni e correzioni apportate ovvero della inesistenza, in tutto o in parte, del reddito stesso, ferma restando la facoltà dell'organo giudicante di deferire al contribuente medesimo il giuramento.

Articolo 122

Applicazione dei precedenti articoli su rinvio della Commissione tributaria.

Quando nel corso del giudizio di primo grado emergono elementi rilevanti agli effetti dell'art. 120 o del terzo comma dell'art. 119, la Commissione sospende la pronuncia e rinvia gli atti all'ufficio, fissando il termine per il nuovo accertamento.

Articolo 123

Applicazione dell'imposta in caso di omessa dichiarazione.

In caso di omessa dichiarazione l'imposta è applicata sul reddito accertato per il periodo d'imposta precedente aumentato del dieci per cento, salvo l'accertamento d'ufficio del maggior reddito. L'aumento del dieci per cento non si opera per i redditi di categoria C /2.

Articolo 124

Fusione e trasformazione di soggetti tassabili in base al bilancio.

Nei casi di fusione di soggetti tassabili in base al bilancio deve essere compilato, a cura della società o ente risultante dalla fusione o incorporante, il bilancio di chiusura che serve di base per la determinazione definitiva dell'imposta dovuta per l'ultimo esercizio da soggetti estinti.
Nel caso di trasformazione di società tassa bilancio in società non tassabile in base al bilancio deve essere compilato il bilancio relativo al periodo di imposta anteriore alla trasformazione.

Articolo 125

Liquidazione di soggetti tassabili in base al bilancio.

Quando la liquidazione dei soggetti tassabili in base al bilancio si protrae oltre l'esercizio nel quale ha avuto inizio, gli imponibili determinati per ciascun esercizio sono soggetti a conguaglio sulla base del bilancio finale di liquidazione.
La disposizione del comma precedente non si applica:
a ) in caso di omessa presentazione della dichiarazione prescritta dal secondo comma dall'art. 22;
b ) in caso di durata della liquidazione per più di cinque esercizi, compreso quello iniziale.

Articolo 126

Ritenuta diretta dell'imposta sui redditi di cat. A e C/2 corrisposti dalle Amministrazioni statali.

L'imposta si applica mediante ritenuta diretta operata dallo Stato all'atto del pagamento:
a ) sui redditi provenienti dai titoli del debito pubblico, sui premi dei prestiti emessi dallo Stato sulle annualità e sugli interessi dovuti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo;
b ) sugli stipendi, retribuzioni, pensioni e compensi anche occasionali dovuti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo. La ritenuta si applica con le aliquote indicate dell'art. 90 sull'ammontare degli assegni fissi dei dipendenti statali eccedente la quota esente; con l'aliquota del 4 per cento sull'intero ammontare degli altri compensi dei dipendenti statali se il totale degli assegni fissi percepiti dai medesimi ragguagliato ad anno non superi le lire 960.000; con l'aliquota dell'8 per cento sull'intero ammontare in ogni altro caso compreso quello dei compensi corrisposti a persone estranee all'Amministrazione.
La ritenuta prevista alla lettera b ) del comma precedente non si applica sulle somme pagate esclusivamente a titolo di rimborso di spese ovvero comprensive anche del rimborso di spese determinabili in modo preciso. In tal caso l'ufficio che dispone il pagamento ne dà notizia al competente ufficio distrettuale delle imposte dirette indicando la somma pagata, le generalità ed il domicilio fiscale del percipiente ed il titolo del pagamento.

Articolo 127

Persone obbligate in luogo di altri al pagamento dell'imposta sui redditi di categoria A e C/2.

Le persone giuridiche private e pubbliche, ancorchè parificate agli effetti tributari all'Amministrazione statale, le società ed associazioni di ogni genere, gli imprenditori ed i professionisti sono obbligati al pagamento dell'imposta con obbligo di rivalsa per i redditi indicati dell'art. 87 corrisposti ai prestatori di lavoro. La rivalsa deve essere operata in ciascun periodo di paga mediante ritenuta all'atto della corresponsione dei redditi. In caso di mancato esercizio della rivalsa l'imposta è nuovamente riscossa mediante iscrizione a ruolo a nome del prestatore di lavoro.
I soggetti indicati nel comma precedente debbono osservarne le disposizioni anche quando, in relazione ad attività svolte in Italia nel loro interesse, corrispondono i redditi di cui all'art. 87 a prestatori di lavoro dipendenti da imprese estere non aventi stabile organizzazione in Italia.
Sono obbligati al pagamento dell'imposta con facoltà di rivalersene verso i reddituari mediante ritenuta:
a ) gli organizzatori di lotterie in genere per le vincite da essi dovute;
b ) i soggetti tassabili in base al bilancio e le aziende ed istituti di credito per gli interessi e premi dovuti aventi natura di redditi di capitale;
c ) le imprese assicuratrici per gli interessi compresi nelle somme dovute in dipendenza di contratti di capitalizzazione ed assicurazione;
d ) le imprese assicuratrici e gli altri enti e società per le somme dovute in dipendenza di vitalizi comunque costituiti.

Articolo 128

Ritenuta d'acconto.

Chiunque corrisponde a stranieri o ad italiani domiciliati all'estero diritti d'autore, canoni o proventi per la cessione o la concessione in uso di brevetti, disegni, processi, formule, marchi di fabbrica e simili ovvero compensi per l'esercizio in Italia di un'arte o professione è tenuto ad operare sui due terzi delle somme corrisposte una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta dovuta dal percipiente:
a ) nella misura del 18 per cento, quando il pagamento è fatto ad imprese commerciali a titol autore ovvero di canoni o proventi per la cessione o concessione in uso di brevetti, disegni, processi, formule, marchi di fabbrica e simili;
b ) nella misura dell'8 per cento, quando il pagamento è fatto ad altri soggetti per i titoli indicati nella precedente lettera a ) ovvero a titolo di compenso per l'esercizio di arti o professioni.
Le ritenute previste dai commi precedenti sono computate in pagamento delle imposte dovute sui redditi alla cui formazione concorrono le somme sulle quali sono state operate.
Si applicano le disposizioni degli articoli 272 e 273.

Articolo 129

Cessazione dei redditi di categoria A.

La cessazione dei redditi di categoria A non soggetti alle disposizioni degli articoli 126 e 127 deve essere provata:
a ) mediante esibizione di estratto o copia autentici dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o della sentenza passata in giudicato da cui risulti la estinzione del credito per qualsiasi causa, ovvero mediante indicazione dei dati della relativa registrazione;
b ) mediante esibizione di copia autentica della dichiarazione di remissione del credito o di rinuncia agli interessi notificata al debitore;
c ) mediante esibizione di estratto o copia autentici dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione prevista dall'art. 598 del codice di procedura civile o del decreto di chiusura del fallimento previsto dall'art. 118, n. 4, della leggo 1° marzo 1942, n. 267.


TITOLO VI
IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO COMPLESSIVO

Articolo 130

Presupposto dell'imposta.

Presupposto dell'imposta è il possesso di un reddito complessivo netto superiore alle lire 540.000 annue al lordo della quote esenti previste dall'art. 138.

Articolo 131

Soggetti passivi.

Soggetti dell'imposta sono le persone fisiche, cittadini italiani o stranieri, per la somma dei redditi propri nonchè dei redditi altrui dei quali abbiano la libera disponibilità o l'amministrazione senza obbligo della resa dei conti.
I redditi della moglie si cumulano con quelli del marito. La moglie legalmente ed effettivamente separata dal marito è soggetta all'imposta per i redditi dei quali può liberamente disporre.

Articolo 132

Persone esenti dall'imposta.

Sono esenti dall'imposta:
a ) gli ambasciatori e gli altri agenti diplomatici degli Stati esteri;
b ) i consoli e gli agenti consolari degli Stati esteri che non siano cittadini italiani nè italiani non appartenenti alla Repubblica, a condizione di reciprocità e purchè non esercitino nel territorio dello Stato un'attività commerciale o professionale.

Articolo 133

Reddito complessivo.

Concorrono a formare il reddito complessivo:
a ) i redditi prodotti nel territorio dello Stato appartenenti a persone ovunque residenti;
b ) i redditi prodotti all'estero e goduti nel territorio dello Stato da persone quivi residenti;
c ) i redditi prodotti all'estero da soggetti residenti nello Stato, quando non siano tassabili nell'altro Stato in forza di accordi internazionali.
Si considerano residenti nel territorio dello Stato anche coloro che vi dimorano da almeno un anno, ancorchè non iscritti nei registri della popolazione ed i cittadini residenti all'estero per ragioni di servizio interessanti la pubblica amministrazione.
I redditi indicati dal primo comma concorrono a formare il reddito complessivo ancorchè non siano soggetti alle altre imposte disciplinate dal presente testo unico ovvero siano accertati a nome di soggetti diversi dal contribuente.

Articolo 134

Redditi esclusi dal computo del reddito complessivo.

Non concorrono a formare il reddito complessivo:
a ) l'assegno spettante al Presidente della Repubblica;
b ) le retribuzioni di qualsiasi natura dovute dalla Santa Sede, dagli altri enti centrali della Chiesa Cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede, anche fuori di Roma, a dignitari, impiegati e salariati, anche non stabili;
c ) il trattamento di pensione di guerra, i soprassoldi annessi alle medaglie al valore militare e le pensioni per le decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia;
d ) gli assegni annessi alle pensioni privilegiate ordinarie;
e ) le quote di aggiunta di famiglia previste dagli articoli 6 e 7 della legge 8 aprile 1952, n. 212, nonchè l'indennità di famiglia prevista dall'art. 10 della legge 24 maggio 1951, n. 392.

Articolo 135

Determinazione analitica del reddito complessivo netto.

Il reddito complessivo netto viene determinato sommando i singoli redditi e detraendo gli oneri indicati. dall'art. 136.
I singoli redditi sono valutati nel modo seguente:
a ) i redditi dominicali dei terreni ed i redditi agrari, in misura pari agli imponibili catastali moltiplicati per i coefficienti di variazione fissati annualmente dal Ministro per le finanze in relazione all'andamento dei prezzi dei prodotti agricoli e dei relativi mezzi di produzione;
b ) i redditi dei fabbricati ed i redditi di ricchezza mobile, in misura pari ai redditi netti determinati ai fini delle relative imposte ovvero, se non vi siano soggetti o siano assoggettabili a tributi sostitutivi, con i criteri valevoli ai fini delle imposte stesse;
c ) i redditi derivanti da partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice in misura pari all'ammontare dei redditi netti della società proporzionalmente alla quota per la quale il contribuente ha diritto di partecipare agli utili della società stessa;
d ) i redditi derivanti da partecipazioni in società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperative in misura pari all'ammontare degli utili a qualunque titolo o in qualsiasi forma percepiti dal contribuente;
e ) i redditi derivanti dalle cariche di amministratore di società, gli interessi di titoli di Stato o di titoli obbligazionari ed ogni altro reddito anche occasionale, nella misura in cui essi sono stati percepiti dal contribuente.

Articolo 136

Oneri detraibili.

Dalla somma dei redditi valutati ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente si detraggono:
a ) gli interessi passivi a carico del contribuente, in quanto non siano detraibili ai fini dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e semprechè siano indicati il percipiente e il suo domicilio;
b ) le imposte afferenti i redditi, singolarmente o nel loro complesso, ad esclusione dell'imposta complementare, iscritte nei ruoli la cui riscossione ha inizio nell'anno ovvero pagate per ritenuta nel corso dello stesso;
c ) le somme ritenute o versate per fini previdenziali e i premi per le assicurazioni sulla vita stipulate dal contribuente a favore proprio o dei familiari con lui conviventi, al mantenimento dei quali è obbligato per legge;
d ) le spese, le passività e le perdite inerenti alla produzione dei redditi indicati nel precedente art. 135, in quanto per loro natura siano indetraibili nella determinazione dei redditi stessi.
Si applica la disposizione dall'art. 93.

Articolo 137

Determinazione sintetica del reddito complessivo netto.

Se il tenore di vita dei contribuente od altri elementi o circostanze di fatto fanno presumere un reddito netto superiore a quello risultante dalla determinazione analitica, il reddito complessivo netto viene determinato sinteticamente con riferimento al tenore di vita del contribuente o ad altri elementi o circostanze di fatto.
Il reddito determinato sinteticamente non è suscettibile di altre detrazioni all'infuori di quelle indicate all'art. 138.

Articolo 138

Quote esenti.

Dal reddito complessivo netto, determinato a norma degli articoli precedenti, si detraggono una quota fissa di lire 240.000, nonchè una quota di lire 50.000 per ciascun componente la famiglia quale risulta a carico del contribuente al 31 dicembre dell'anno per il quale l'imposta è dovuta.
Sono considerati a carico:
a ) la moglie non legalmente separata;
b ) i figli minori non emancipati, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affiliati, nonchè, in quanto conviventi, i figli naturali non riconosciuti, i figliastri e i trovatelli. La detrazione compete anche per i maggiori di età o emancipati qualora siano permanentemente inabili al lavoro ovvero siano tuttora dediti agli studi o ad un tirocinio gratuito e di età non superiore a 25 anni;
c ) i genitori ed i suoceri ultrasessantenni nonchè la madre e la suocera vedova, in quanto conviventi con il contribuente;
d ) i parenti e gli affini del contribuente che abbiano diritto agli alimenti e lo esercitino effettivamente.
La detrazione per carichi di famiglia non compete se si tratta di persone in grado di mantenersi con redditi propri dei quali il contribuente non abbia l'usufrutto senza obbligo di rendiconto.
Il coniuge separato può portare in detrazione dal proprio reddito, in luogo della quota di lire 50.000 per ciascuno dei figli affidati all'altro coniuge, l'intero ammontare dell'annualità a quest'ultimo effettivamente pagata, in quanto risulti fissata per sentenza o per atto certo. Tale annualità sarà valutata nella determinazione del reddito complessivo dell'altro coniuge.

Articolo 139

Aliquote dell'imposta.

L'imposta è applicata sul reddito imponibile con aliquota progressiva secondo la tabella allegata.
L'importo dovuto a titolo d'imposta non può superare, in alcun caso, la differenza fra il reddito complessivo determinato ai sensi dall'articolo precedente e la somma di lire 540.000.

Articolo 140

Determinazione dell'aliquota in rapporto a particolari categorie di redditi.

I redditi percepiti in dipendenza della liquidazione di un'azienda e i redditi inerenti alla realizzazione dell'avviamento in caso di cessione dell'azienda si sommano agli altri redditi del contribuente, ai fini della determinazione dell'aliquota, nell'importo risultante dalla divisione del loro ammontare per il numero degli anni rispettivamente trascorsi dall'inizio della gestione aziendale o dalla precedente cessione dell'azienda.
Il numero di anni indicato al comma precedente non può in alcun caso superare i cinquanta e si considera pari a cinque qualora non sia accertabile.
L'aliquota determinata ai sensi dei commi precedenti si applica al reddito complessivo imponibile, tenuto conto dell'intero importo dei redditi contemplati da quest'articolo.
Per le indennità di licenziamento, di anzianità, di previdenza e per ogni altra somma percepita una volta tanto in relazione ad un cessato rapporto di lavoro l'imposta complementare è liquidata separatamente dagli altri redditi del contribuente, sullo stesso ammontare soggetto all'imposta di ricchezza mobile, con l'aliquota corrispondente al quoziente della indennità globale percepita divisa per il numero degli anni di servizio prestato.

Articolo 141

Accertamento.

L'accertamento dei redditi del contribuente soggetti alle imposte di ricchezza mobile o sui fabbricati nonché l'aumento previsto dall'art. 123 spiegano, a tutti gli effetti, automatica efficacia ai fini dell'imposta complementare sul reddito.
L'imponibile determinato analiticamente ai fini dell'imposta complementare sul reddito non può essere definito con l'adesione del contribuente ai sensi dall'art. 34 se non siano stati definiti gli imponibili ai fini dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta sui fabbricati.

Articolo 142

Applicazione dell'imposta in caso di omessa dichiarazione.

In caso di omessa dichiarazione l'imposta è applicata sul reddito accertato per l'anno precedente, salvi gli effetti del primo comma dell'art. 141 e salvo l'accertamento d'ufficio del maggior reddito.

Articolo 143

Ritenute d'acconto.

Nei casi previsti dall'art. 127, commi primo e secondo, deve essere operata in ciascun periodo di paga sulla parte del reddito corrisposto ai prestatori di lavoro eccedente le lire 540.000 ragguagliate ad anno la ritenuta dell'1,50 per cento a titolo di acconto dell'imposta complementare dovuta dal prestatore di lavoro sul reddito complessivo da accertarsi in base alla dichiarazione.
La ritenuta stabilita nel comma precedente deve essere operata anche nei casi previsti dall'art. 126, lettera b );
a ) sulla parte degli assegni fissi dei dipendenti statali eccedente le lire 540.000 ragguagliate ad anno;
b ) sull'intero ammontare degli altri compensi ai dipendenti statali, semprechè il totale degli assegni fissi superi le lire 540.000 ragguagliate ad anno;
c ) sull'intero ammontare dei compensi corrisposti a persone estranee all'Amministrazione.
Nei casi previsti dall'art. 128 deve essere operata sui due terzi delle somme corrisposte a persone fisiche la ritenuta d'acconto per imposta complementare in ragione del 4 per cento.
Le ritenute previste dai commi precedenti sono computate in pagamento dell'imposta dovuta sul reddito complessivo netto alla cui formazione concorrono le somme sulle quali sono operate.

Articolo 144

Denuncia di cessazione.

La denuncia di cessazione prevista dall'art. 30 può essere presentata, ai fini dell'imposta complementare, soltanto in caso di morte del contribuente.


TITOLO VII
IMPOSTA SULLE SOCIETA'

Articolo 145

Presupposto e soggetti passivi.

Presupposto dell'imposta è il possesso di un patrimonio o di un reddito da parte di soggetti tassabili in base al bilancio nonchè di società ed associazioni estere operanti in Italia mediante una stabile organizzazione, ancorchè non tassabili in base al bilancio.

Articolo 146

Aliquota.

L'imposta è dovuta in ragione del 7,50 per mille del patrimonio imponibile e del 15 per cento della parte del reddito complessivo eccedente il sei per cento del detto patrimonio.

Articolo 147

Patrimonio imponibile.

Il patrimonio imponibile è costituito dalla somma dei seguenti elementi:
a ) capitale sottoscritto e versato delle società o patrimonio netto degli altri enti risultante dal bilancio;
b ) riserve ordinarie o straordinarie di qualsiasi natura risultanti dal bilancio e saldi attivi di rivalutazione monetaria, con esclusione delle riserve e dei saldi destinati alla copertura di specifici oneri e passività od a favore di terzi;
c ) utili di esercizi precedenti riportati a nuovo.
Dalla somma indicata nel comma precedente si detraggono:
a ) lo perdite di esercizi anteriori riportate a nuovo;
b ) una somma pari alla quota del valore integrale di bilancio dei beni immobili gratuitamente reversibili al concedente, corrispondente al tempo gia decorso dalla concessione. I relativi accantonamenti di ammortamento finanziario concorrono a formare il patrimonio imponibile.
Il patrimonio imponibile delle società ed associazioni estere non tassabili in base al bilancio è costituito dall'ammontare complessivo dei capitali destinati ad operazioni o comunque impiegati nel territorio dello Stato risultanti al 31 dicembre.

Articolo 148

Reddito complessivo.

Il reddito complessivo è costituito dalla somma dei seguenti elementi:
a ) reddito di ricchezza mobile di categoria B , determinato al fini della relativa imposta, esclusa la compensazione prevista dall'articolo 112;
b ) redditi dominicale e agrario risultanti dagli estimi catastali dei terreni, rivalutati con i coefficienti previsti dalla lettera a ) dell'articolo 135;
c ) redditi dei fabbricati, determinati ai fini della relativa imposta;
d ) somme percepite a titolo di distribuzione o ripartizione degli utili di società ed associazioni di ogni tipo;
e ) interessi attivi non compresi nella determinazione del reddito di ricchezza mobile di categoria B del soggetto;
f ) stipendi, compensi ed assegni, che non rappresentino semplice rimborso di spesa, corrisposti ad amministratori della società o dell'ente od a soci, quando eccedano le normali retribuzioni e siano stati ammessi in detrazione nella determinazione del reddito di ricchezza mobile di categoria B del soggetto;
g ) redditi esenti dalle relative imposte, ivi compresi quelli che sotto qualsiasi forma, anche sostitutiva, godono di moderazioni o di riduzioni temporanee o permanenti d'imposta, determinati con i criteri valevoli ai fini delle imposte medesime;
h ) ogni altro reddito non compreso nelle lettere precedenti.
Dalla somma indicata nel comma precedente si detraggono:
a ) le spese, le passività e le perdite inerenti alla produzione dei singoli redditi, in quanto per loro natura siano indetraibili nella determinazione dei redditi stessi;
b ) le imposte ordinarie afferenti i singoli redditi iscritte nei ruoli la cui riscossione ha inizio nel periodo d'imposta.
Le imposte ordinarie iscritte a ruolo posteriormente alla chiusura della liquidazione od alla trasformazione della società si detraggono dal reddito complessivo dell'ultimo esercizio al quale è applicata l'imposta sulle società;
c ) le perdite dell'esercizio, se ed in quanto risultanti a norma delle disposizioni relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile.
Si applica la disposizione dell'art. 93.
Nei confronti delle società ed associazioni estere operanti in Italia le disposizioni dei commi precedenti si applicano con riferimento agli elementi attivi e passivi considerati dalle disposizioni stesse in quanto riferibili all'impiego nel territorio dello Stato dei capitali indicati dal terzo comma dall'art. 147 o comunque alla stabile organizzazione del soggetto nel territorio dello Stato.

Articolo 149

Riduzione dell'imposta in caso di perdita complessiva.

Se la somma degli elementi attivi indicati nel primo comma dell'articolo precedente è inferiore a quella degli elementi passivi detraibili ai sensi del secondo comma, l'imposta è ridotta in ragione di dieci volte il rapporto tra la differenza e l'ammontare del patrimonio imponibile.
La riduzione non può in alcun caso superare il novanta per cento dell'imposta.

Articolo 150

Accertamento.

Il patrimonio ed il reddito imponibili dei soggetti tassabili in base al bilancio sono determinati sulla base delle risultanze dei bilanci.
L'accertamento dei redditi soggetti all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e sui redditi dei fabbricati e l'aumento previsto dall'art. 123 spiegano automatica efficacia ai fini della imposta sulle società. Nei confronti dei soggetti in liquidazione la differenza del reddito di ricchezza mobile risultante dal conguaglio previsto dal primo comma dall'art. 125 è imputata in parti uguali a ciascuno degli esercizi compresi nel periodo di liquidazione.
L'ufficio deve notificare al contribuente la liquidazione dell'imposta fatta in dipendenza del comma precedente.

Articolo 151

Esenzione.

Sono esenti dall'imposta:
a ) le società cooperative di lavoro e di consumo e loro consorzi, le società cooperative indicate dalla lettera i ) dall'art. 84 e le società cooperative di servizi tra coltivatori diretti, a condizione che il capitale sociale versato non superi i quattro milioni di lire ed il patrimonio imponibile non superi gli otto milioni e che negli statuti siano espressamente previste le condizioni indicate all'art. 26 del decreto legislativo 1° dicembre 1957, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302. L'esenzione non si applica quando l'Amministrazione finanziaria constati che le condizioni indicate alle lettere a ) e b ) del predetto art. 26 non sono state, in fatto, osservate negli ultimi cinque anni;
b ) le società cooperative a responsabilità illimitata semprechè forniscano beni, servizi ed occasioni di lavoro soltanto ai propri soci e non compiano operazioni con estranei oltre i limiti in cui sono espressamente previste dalle leggi speciali;
c ) le regioni, le province, i comuni e relativi consorzi o le camere di commercio;
d ) le aziende dello Stato, di cui agli articoli 145 e 146 del Regolamento sulla contabilità dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè quelle delle regioni, delle province e dei comuni e relativi consorzi, in quanto gestiscano di fatto in regime di monopolio servizi di interesse pubblico;
e ) i consorzi di bonifica, miglioramento, irrigazione e per opere idrauliche e le partecipanze e università agrarie;
f ) l'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali, la gestione I.N.A.-Casa, gli istituti autonomi per le case popolari e le aziende autonome di case popolari dipendenti da regioni, province, comuni e relativi consorzi;
g ) le opere pie, gli enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale e le società di mutuo soccorso;
h ) gli istituti di istruzione che non hanno scopo di lucro, i corpi scientifici, le accademie, le fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali e gli istituti di studio e di sperimentazione di interesse generale non aventi fini nè attività di lucro;
i ) gli enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione.

Articolo 152

Applicazione dell'imposta alle cooperative.

Per le cooperative e loro consorzi indicati alla lettera a ) del precedente articolo, quando pur sussistendo le altre condizioni il capitale o il patrimonio superano i limiti ivi indicati, nonchè per le cooperative costituite per legge o in adempimento di disposizioni legislative a fini di utilità sociale o di pubblico interesse, l'imposta si applica sul patrimonio eccedente i cinque milioni e l'aliquota sulla parte di reddito che eccede il sei per cento del patrimonio determinato ai sensi dall'art. 147 è ridotta al 7,50 per cento.

Articolo 153

Riduzione d'imposta per gli, istituti e le aziende di credito.

L'imposta è ridotta del venticinque per cento nei confronti delle aziende ed istituti di credito.

Articolo 154

Riduzione d'imposta per le società finanziarie.

L'imposta è ridotta del venticinque per cento nei confronti delle società ed enti che rispondono ai seguenti requisiti:
a ) non abbiano per oggetto statutario attività diverse dall'assunzione di partecipazioni in altre società od enti, dal finanziamento o dal coordinamento tecnico e finanziario delle società od enti nei quali partecipano, dalla compravendita, possesso, gestione o collocamento di titoli pubblici o privati;
b ) non svolgano di fatto altre attività al di fuori di quelle indicate alla precedente lettera a );
c ) posseggano titoli azionari o quote di partecipazione in società a responsabilità limitata per un importo che risulti secondo il bilancio non inferiore al sessanta per cento del complessivo valore dei cespiti iscritti nel bilancio medesimo;
d ) iscrivano nel bilancio da essi redatto o pubblicato ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, o ai sensi delle speciali disposizioni che li regolano, i titoli posseduti, con distinta indicazione dei titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche, del loro numero e del valore ad essi attribuito in bilancio;
e ) siano iscritti in apposito albo presso il Servizio di vigilanza sulle aziende di credito.
La riduzione dell'imposta non si applica se nel corso dell'esercizio della società o ente, sulle cui risultanze è commisurata l'imposta, è venuto meno uno dei requisiti indicati alle lettere a ), b ) e c ) del primo comma, o se il relativo bilancio non risponde al requisito indicato dalla lettera d ) del primo comma.
La riduzione prevista dai commi precedenti compete nella misura del quaranta per cento alle società ed enti a partecipazione statale.

Articolo 155

Tenuta dell'albo e disciplina dell'iscrizione.

Il Servizio di vigilanza sulle aziende di credito provvede alla tenuta dell'albo previsto dal precedente articolo.
Possono chiedere l'iscrizione nell'albo le società e gli enti che rispondano al requisito indicato alla lettera a ) del primo comma dall'articolo precedente, il cui ultimo bilancio approvato risponda al requisito indicato alla lettera d ), e che durante tutto il corso dell'esercizio al quale tale bilancio si riferisce si trovino nelle condizioni indicate alle lettere b ) e c ).
Il Servizio di vigilanza sulle aziende di credito decide sulle richieste di iscrizione, con provvedimento motivato, che deve essere comunicato alla società o ente richiedente entro sessanta giorni dalla data in cui la richiesta d'iscrizione è pervenuta.
L'iscrizione cessa se viene a mancare uno dei requisiti indicati dalle lettere a ), b ), c ) e d ) dall'articolo precedente. La cancellazione dall'albo viene disposta dal Servizio di vigilanza sulle aziende di credito con provvedimento motivato da cominciare alla società o ente.
Contro il provvedimento che nega l'iscrizione o che dispone la cancellazione la società o ente interessato può ricorrere al Consiglio di Stato.
Le società e gli enti iscritti nell'albo devono trasmettere al Servizio di vigilanza sulle aziende di credito copia di tutte le modificazioni dei propri statuti, copia del bilancio, del conto profitti e perdite, delle relazioni annuali nonchè le situazioni periodiche che siano richieste dal Servizio.
Il Servizio di vigilanza sulle aziende di credito svolge a mezzo di propri funzionari, anche su richiesta del Ministero delle finanze, le ispezioni presso le società ed enti che chiedano l'iscrizione o che siano iscritti nell'elenco, al fine di accertare i requisiti richiesti alle lettere b ) e c ) dell'articolo precedente.


TITOLO VIII
IMPOSTA SULLE OBBLIGAZIONI

Articolo 156

Presupposto e soggetti passivi

Presupposto dell'imposta è l'esistenza di obbligazioni e titoli similari emessi nello Stato da soggetti tassabili in base al bilancio nonchè da società ed associazioni estere operanti in Italia mediante una stabile organizzazione ancorchè non tassabili in base al bilancio.
L'imposta è dovuta dai soggetti che hanno emesso i titoli, con facoltà di rivalsa verso i possessori. La facoltà di rivalsa non si applica per l'imposta relativa a titoli emessi prima del 26 agosto 1954.

Articolo 157

Aliquota.

L'imposta è dovuta in ragione del 5 per mille del valore imponibile dei titoli.

Articolo 158

Valore imponibile.

L'imposta si commisura sul valore complessivo dei titoli risultanti dal bilancio del soggetto, ridotto alla metà per i titoli emessi nel secondo semestre dell'esercizio.
Il valore dei titoli è determinato in base all'ultimo prezzo di compenso di borsa anteriore alla chiusura dell'esercizio del soggetto ovvero, per i titoli non quotati in borsa e per quelli che pur essendo quotati non hanno avuto prezzi di compenso, in base al valore nominale.
Nei confronti delle società ed associazioni estere non tassabili in base al bilancio si ha riguardo ai titoli risultanti al 31 dicembre.

Articolo 159

Esenzioni e riduzioni.

L'imposta non si applica sui titoli emessi prima del 26 agosto 1954 che in virtù di leggi speciali erano esenti dall'imposta di negoziazione o compresi in un regime di abbonamento.
L'imposta è ridotta ad un quarto nei confronti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e dei soggetti indicati negli articoli 153 e 154.
kBR[DPR 29.09.1973 n. 602 ART n. 104]

Articolo 160

Applicazione dell'imposta su alcune specie di titoli.

Per le cartelle fondiarie ed edilizie e per le cartelle agrarie di miglioramento l'imposta si applica maggiorando di dieci centesimi per ogni cento lire di imponibile i diritti erariali dovuti in abbonamento, giusta le relative norme, sopra i mutui in corrispondenza dei quali possono emettersi cartelle. Tale maggiorazione non si applica sopra i mutui definiti prima del 26 agosto 1954.


TITOLO IX
AGEVOLAZIONI PER LE FAMIGLIE NUMEROSE

Articolo 161

Agevolazioni per le famiglie numerose e relativi presupposti.

contribuenti che hanno effettivamente a carico sette o più figli di nazionalità italiana, compresi i figli legittimati e quelli naturali riconosciuti, godono delle seguenti agevolazioni:
a ) aumento a L. 4.100.000 della quota fissa ammessa in detrazione dal reddito complessivo soggetto all'imposta complementare ai sensi dall'art. 138, ferme restando le detrazioni per i carichi di famiglia;
b ) aumento a L. 4.000.000 della quota ammessa in detrazione dai redditi di ricchezza mobile delle categorie B , C /1 e C /2 ai sensi dell'art. 89;
c ) detrazione di una quota fissa di lire 4.000.000 dai redditi agrari soggetti alla relativa imposta;
d ) riduzione proporzionale dei redditi accertati agli effetti delle imposte sui redditi di ricchezza mobile, dei terreni e dei fabbricati e dell'imposta sui redditi agrari, al netto delle quote previste dalle lettere b ) e c ), in modo che rimanga esente una quota complessiva di L. 500.000.
Il numero dei figli necessario per godere delle agevolazioni è ridotto a sei per le vedove di guerra finchè permane lo stato vedovile.
Se nelle condizioni richieste si trova un soggetto associato al possessore del fondo nella conduzione dell'impresa agricola, le agevolazioni relative all'imposta sul reddito agrario si applicano nei limiti della quota di reddito a lui spettante.

Articolo 162

Figli a carico.

Non si considerano a carico i figli di età superiore a 28 anni, a meno che siano inabili al lavoro e privi di mezzi per provvedere direttamente al proprio sostentamento, nonchè le figlie coniugate.
I figli caduti in guerra si considerano viventi e a carico.

Articolo 163

Riduzione delle agevolazioni.

Le agevolazioni previste dagli articoli precedenti continuano a competere, nella misura della metà, quando il numero dei figli si riduce a non meno di cinque.

Articolo 164

Decorrenza e cessazione delle agevolazioni.

Le agevolazioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste e cessano con il 31 dicembre dell'anno in cui le condizioni stesse sono venute a cessare.

Articolo 165

Modalità di applicazione delle agevolazioni.

Le agevolazioni sono applicate d'ufficio in base alle risultanze della dichiarazione annuale presentata dal contribuente purchè completa dei dati anagrafici.
I contribuenti non tenuti a presentare la dichiarazione debbono richiedere le agevolazioni entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste. La domanda deve contenere i necessari dati anagrafici e l'indicazione delle imposte alle quali si riferisce e deve essere presentata all'ufficio delle imposte competente a norma dall'art. 29, con effetto anche per le imposte di competenza di altri uffici.
Le domande di agevolazione relative a redditi tassabili in via di rivalsa o soggetti a ritenuta d'acconto debbono essere presentate, nell'anno in cui si sono verificate le condizioni richieste, ai soggetti che corrispondono i redditi i quali debbono allegare alla dichiarazione annuale.
Le agevolazioni relative ad imposte applicate col sistema della ritenuta diretta debbono essere richieste, nell'anno in cui si sono verificate le condizioni necessarie, all'ufficio che corrisponde il reddito.
Nelle ipotesi previste dai commi terzo e quarto la cessazione delle condizioni richieste per il godimento delle agevolazioni deve essere denunciata ai soggetti o uffici indicati dai commi stessi entro il 31 dicembre dell'anno in cui si verificata la cessazione.

Articolo 166

Domande tardive.

Le domande di agevolazione presentate oltre i termini stabiliti dall'art. 165 hanno effetto dall'anno successivo a quello nel quale vennero presentate.


TITOLO X
RISCOSSIONE
CAPO I
Ritenuta diretta e versamento in Tesoreria.

Articolo 167

Modalità della ritenuta diretta.

La riscossione delle imposte applicate mediante ritenuta diretta si effettua secondo le modalità stabilite a norma della legge o del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Articolo 168

Imposta sulle società e imposta sulle obbligazioni.

L'imposta sulle società e l'imposta sulle obbligazioni debbono essere versate dal contribuente direttamente alla Sezione di tesoreria provinciale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del contribuente medesimo nel termine stabilito per la prenotazione della dichiarazione.
L'imposta non versata, la maggiore imposta risultante dall'accertamento dell'ufficio e le relative sopratasse sono iscritte nel ruolo speciale previsto dalla lettera b ) dall'art. 183 e riscosse secondo le disposizioni, del Capo II.

Articolo 169

Ritenute d'acconto.

Le somme trattenute a titolo di acconto dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta complementare ai sensi dall'art. 128 e del terzo comma dall'art. 143 debbono essere versate entro venti giorni direttamente alla Sezione di tesoreria provinciale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla ritenuta.
Le somme non versate, le maggiori somme risultanti dall'accertamento dell'ufficio e le relative sopratasse sono iscritte a nome del soggetto obbligato alla ritenuta nel ruolo speciale previsto dalla lettera c ) dell'art. 183 e riscosse secondo le disposizioni del Capo II.

Articolo 170

Versamento diretto in Tesoreria previsto da leggi speciali.

Le disposizioni dall'art. 169 si applicano anche nei casi in cui è stabilito per legge speciale il versamento diretto in tesoreria delle ritenute previste dai commi primo e secondo dall'art. 127 e dal primo comma dall'art. 143.

Articolo 171

Ricorsi.

Il contribuente può ricorrere all'Intendente di finanza della provincia nella quale ha il domicilio fiscale per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria entro sei mesi dalla data del versamento o della ritenuta, chiedendo il rimborso.
L'intendente, qualora non ritenga di accogliere il ricorso, lo trasmette alla competente commissione tributaria entro sessanta giorni dalla data, in cui gli è pervenuto, dandone avviso al ricorrente.

Articolo 172

Rimborsi.

Quando risulta che sono state ritenute o versate in tesoreria somme maggiori di quelle dovute l'Intendente di finanza provvede al rimborso mediante ordinativo di pagamento.


CAPO II
Riscossione mediante ruoli.
SEZIONE 1
Iscrizione a ruolo

Articolo 173

Riscossione mediante ruoli.

Le imposte sono riscosse dagli esattori comunali o consorziali in base a ruoli formati dagli uffici delle imposte, in quanto non riscosse mediante ritenuta diretta o versamento in tesoreria.

Articolo 174

Iscrizione a ruolo delle imposte a titolo definitivo.

Sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli le imposte corrispondenti agli imponibili dichiarati dai contribuenti, le imposte corrispondenti agli imponibili determinati ai sensi degli articoli 80, 123 e 142 e le relative sopratasse, le imposte e le maggiori imposte corrispondenti agli imponibili definitivamente accertati e le relative soprattasse.

Articolo 175

Iscrizione provvisoria in base ad accertamenti non definitivi.

Le imposte corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi sono iscritte a titolo provvisorio nei ruoli:
a ) dopo sessanta giorni dalla trasmissione del ricorso del contribuente alla commissione tributaria di primo grado, per la metà dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile accertato dall'ufficio;
b ) dopo la decisione della commissione tributaria di primo grado, per i due terzi dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile accertato dalla commissione stessa;
c ) dopo la decisione della commissione tributaria di secondo grado, per l'ammontare corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile accertato da questa.

Articolo 176

Iscrizione provvisoria in base agli imponibili di periodi d'imposta precedenti.

Per ciascun periodo d'imposta sono iscritte a titolo provvisorio nei ruoli le imposte corrispondenti agli imponibili indicati dagli articoli 174 e 175 relativi al secondo periodo d'imposta precedente e, in, mancanza, a quello immediatamente precedente.
Per i soggetti tassabili in base al bilancio sono iscritte a titolo provvisorio nei ruoli, per ciascun periodo d'imposta, le imposte sui redditi di ricchezza mobile delle categorie A e B corrispondenti agli imponibili indicati dagli articoli 174 e 175 relativi al periodo d'imposta precedente.
Nei confronti delle società che si sono trasformate le disposizioni dei commi precedenti si applicano con riferimento agli imponibili dei periodi d'imposta anteriori alla trasformazione, tenendosi conto, nel caso previsto dal quarto comma dall'art. 3, della somma degli imponibili della frazione d'anno o di esercizio anteriore e di quella posteriore alla trasformazione.
Nei casi di fusione di enti o società le disposizioni dei commi primo e secondo si applicano nei confronti dell'ente o società risultante dalla fusione o incorporante, con riferimento alla somma degli imponibili di tutti i soggetti che hanno partecipato alla fusione.
Le norme del presente articolo non si applicano quando sia pervenuta all'ufficio, prima della formazione del ruolo, denuncia di cessazione ai sensi degli articoli 30 e 144.

Articolo 177

Computo delle ritenute d'acconto.

L'ammontare delle ritenute d'acconto operate ai sensi degli articoli 128 e 143 è dedotto dall'ammontare delle imposte alle quali si riferiscono, iscrivibile a ruolo secondo le disposizioni degli articoli 174 e 175. Se l'ammontare delle ritenute supera quello dell'imposta iscrivibile a ruolo il contribuente ha diritto al rimborso della differenza ai sensi dall'art. 172.
Dall'ammontare delle imposte sui redditi di ricchezza mobile delle categorie B e C /1 e complementare, iscrivibile a ruolo secondo le disposizioni dall'art. 176, è dedotto un ammontare pari alle ritenute d'acconto operate ai sensi degli articoli 128 e 143 sulle somme che hanno concorso a formare gli imponibili relativi al secondo periodo d'imposta precedente o, in mancanza, al periodo immediatamente precedente.

Articolo 178

Iscrizioni di conguaglio e rimborsi.

Quando l'imposta iscrivibile a ruolo ai sensi degli articoli 174, 175, 176 e 177 è superiore a quella già iscritta, si iscrive nei ruoli la differenza.
Quando l'imposta corrispondente all'imponibile definitivamente accertato o l'imposta iscrivibile a ruolo ai sensi dall'art. 175, lettere b ) e c ) è inferiore all'ammontare complessivo delle iscrizioni provvisorie nei ruoli e delle eventuali ritenute d'acconto, il contribuente ha diritto allo sgravio della differenza. Si applicano le disposizioni degli articoli 198 e 199.

Articolo 179

Iscrizione a ruolo delle imposte accertate con sistema catastale.

In deroga alle disposizioni dei precedenti articoli, le imposte accertate col sistema catastale sono iscritte nei ruoli, per ciascun periodo d'imposta, in base alle risultanze dei registri catastali al 31 agosto dell'anno precedente, salvi gli sgravi e le iscrizioni suppletive dipendenti dalle variazioni dei redditi imponibili e dalle esenzioni previste dalle norme relative alle singole imposte.

Articolo 180

Termini per l'iscrizione a ruolo.

Alla iscrizione a ruolo sulla base degli imponibili dichiarati e degli imponibili determinati ai sensi degli articoli 80, 123 e 142 deve procedersi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui fu o doveva essere presentata la dichiarazione.
In ogni altro caso le imposte o le maggiori imposte corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio debbono essere iscritte nei ruoli a pena di decadenza entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Articolo 181

Formazione e contenuto nei ruoli.

Il ruolo è formato dall'ufficio delle imposte per ciascun comune del distretto e per ciascuna imposta ed è sottoscritto dal rappresentante dell'ufficio medesimo.
Il ruolo contiene i nomi dei contribuenti per ordine alfabetico ed indica, per ciascuno di essi, il domicilio fiscale, il periodo d'imposta, l'imponibile e l'ammontare delle imposte, comprensivo degli aggi. L'indicazione del domicilio fiscale può essere omessa, nei ruoli delle imposte indicate dal secondo comma dall'art. 33, se il contribuente non ha provveduto alla comunicazione prescritta dal terzo comma dello stesso articolo.

Articolo 182

Specie di ruolo.

I ruoli si distinguono in ordinari di prima e di seconda serie, speciali e straordinari.
I ruoli ordinari sono formati e trasmessi all'Intendenza di finanza entro il quindici giugno (prima serie) ed entro il quindici dicembre (seconda serie) di ciascun anno.
I ruoli speciali e straordinari possono essere formati e trasmessi all'Intendenza di finanza in qualsiasi tempo. I ruoli straordinari debbono essere previamente autorizzati vall'Intendente di finanza il quale può disporre, quando vi sia fondato pericolo di perdita del credito d'imposta, che si proceda alla iscrizione a titolo provvisorio anche in deroga alle disposizioni dall'art. 175.

Articolo 183

Ruoli speciali.

Si procede alla formazione di ruoli speciali:
a ) per l'imposta di ricchezza mobile e l'imposta complementare sui redditi di categoria C /2 dovute in eccedenza a quelle già iscritte a ruolo a titolo provvisorio ai sensi del primo comma dall'art. 176 e per le relative sopratasse;
b ) per le imposte sulle società e sulle obbligazioni non versate in tesoreria ai sensi del primo comma dall'art. 168, per le maggiori imposte risultanti dall'accertamento dell'ufficio e per le relative sopratasse;
c ) per lo somme trattenute a titolo di acconto dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta complementare in conformità all'art. 128 e al terzo comma dall'art. 143, non versate in tesoreria ai sensi del primo comma dall'art. 169, per le maggiori somme risultanti dall'accertamento dell'ufficio e per le relative sopratasse.

Articolo 184

Ripartizione delle imposte in rate.

L'ammontare dell'imposta iscritto a ruolo, comprensivo degli aggi, è ripartito in sei rate bimestrali consecutive con scadenza al giorno 10 di ciascun mese pari. Questa disposizione non si applica per le partite di importo non superiore a lire mille che si riscuotono in unica soluzione.
Le rate decorrono dal 10 agosto per i ruoli ordinari di prima serie, dal 10 febbraio per i ruoli ordinari di seconda serie e dalla prima scadenza bimestrale utile per i ruoli straordinari.
L'Intendente di finanza può disporre, per le imposte iscritte nei ruoli ordinari e straordinari, la ripartizione in un minor numero di rate o la riscossione in unica soluzione.
In caso di mora del contribuente nel pagamento di quattro rate consecutive l'intero ammontare dell'imposta iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione.
Le imposte iscritte nei ruoli speciali sono riscosse in unica soluzione alla prima scadenza bimestrale utile.

Articolo 185

Esecutorietà dei ruoli.

L'Intendente di finanza, previo accertamento della conformità del ruolo alle disposizioni di questo Capo, vi appone il visto di esecutorietà.

Articolo 186

Pubblicazione dei ruoli.

Il ruolo munito del visto di esecutorietà è trasmesso al Comune per la pubblicazione.
La pubblicazione è fatta mediante deposito del ruolo nella sede comunale ed affissione di apposito avviso nell'albo pretorio per cinque giorni consecutivi.
Il segretario comunale attesta in calce al ruolo la avvenuta pubblicazione.
L'Intendente di finanza può disporre che il ruolo straordinario, anzichè essere pubblicato, sia notificato a cura dell'ufficio delle imposte a ciascun contribuente iscrittovi mediante consegna di un avviso contenente i dati della partita che lo riguarda.
La pubblicazione o notificazione del ruolo fatta ai sensi dei commi precedenti rende esigibili le imposte alle relative scadenze.

Articolo 187

Consegna dei ruoli agli esattori.

Il ruolo con l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione è consegnato dal Sindaco all'esattore, il quale ne rilascia ricevuta, almeno quaranta giorni prima dalla scadenza della prima rata.
Se la consegna è fatta oltre il termine di cui al comma precedente l'Intendente di finanza può consentire che la riscossione della prima rata sia prorogata fino ad un mese oppure sia fatta cumulativamente con la riscossione della seconda alla scadenza di questa.
Nel caso previsto dal quarto comma dall'articolo precedente il ruolo, con l'attestazione dell'avvenuta notificazione, è consegnato all'esattore dall'Intendente di finanza in qualsiasi momento anteriore alta scadenza della prima rata.

Articolo 188

Ricorsi.

Contro l'iscrizione a ruolo i contribuenti possono ricorrere all'ufficio delle imposte:
a ) per omessa o irregolare notificazione dell'avviso d'accertamento;
b ) per errore materiale o per duplicazione della iscrizione;
c ) per inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria, semprechè l'iscrizione non sia stata preceduta dalla notificazione dell'avviso d'accertamento;
d ) per violazione delle norme di questa Sezione, semprechè il ricorrente abbia interesse a rilevarla.
Il ricorso deve essere prodotto entro trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento e, in mancanza, dalla notificazione dell'avviso di mora ovvero, nel caso previsto dal quarto comma dell'art. 186, dalla notificazione del ruolo.
L'Ufficio delle imposte, qualora non ritenta di accogliere il ricorso, lo trasmette alla competente commissione tributaria entro sessanta giorni dalla data in cui gli è pervenuto, dandone avviso al ricorrente.
Il ricorso contro l'iscrizione a ruolo non sospende la riscossione.
Tuttavia l'Intendente di finanza, su proposta dell'ufficio, ha facoltà di disporre con provvedimento motivato la temporanea sospensione.


SEZIONE 2
Pagamento delle imposte

Articolo 189

Cartella di pagamento.

Gli esattori, non oltre il giorno cinque del mese di scadenza della prima rata successiva alla consegna dei ruoli, devono notificare al contribuente la cartella di pagamento.
La cartella, redatta in duplice esemplare ovvero a madre e figlia, indica per ciascun periodo d'imposta l'ammontare complessivo di ogni partita iscritta a ruolo e quello di ciascuna rata, le aliquote percentuali applicate agli imponibili per la determinazione delle imposte dovute o il numero del conto corrente postale dell'esattore.
La notificazione della cartella non è necessaria per le imposte iscritte nei ruoli straordinari notificati ai contribuenti ai sensi del quarto comma dall'art. 186.

Articolo 190

Notificazione della cartella di pagamento.

La notificazione della cartella al contribuente è eseguita dai messi notificatori dell'esattoria o dagli ufficiali esattoriali. La notificazione può essere eseguita anche dagli ufficiali giudiziari e, nei comuni che non sono sede di pretura, dai messi comunali e dagli uscieri di conciliazione.
Le notificazioni in comuni non compresi nella circoscrizione esattoriale sono eseguite mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante delegazione, tramite gli uffici delle imposte, all'esattore territorialmente competente.
L'esattore deve conservare per cinque anni l'originale o la matrice con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o del l'Amministrazione.
Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dall'art. 38.

Articolo 191

Luogo e tempo del pagamento.

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato presso l'esattore entro otto giorni dalla scadenza.
Quando la riscossione deve aver luogo, ai sensi del capitolato d'appalto o del decreto istitutivo del consorzio esattoriale, in luoghi diversi dalla sede della esattoria, l'esattore e, tenuto a dare pubblica notizia, almeno otto giorni prima, del giorno e dell'ora di inizio della riscossione.
L'adempimento dell'obbligo previsto dal comma precedente deve essere provato, quando ne sia fatta richiesta, mediante dichiarazione del Sindaco.

Articolo 192

Modi di pagamento.

Il contribuente può pagare con moneta o con cedole scadute, e nei casi previsti dalla legge anche con cedole non scadute, dei titoli del debito pubblico, computate per il loro importo netto.
Il pagamento in denaro può essere effettuato anche a mezzo del servizio dei conti correnti postali, con versamento all'ufficio postale oppure con postagiro accreditato al conto corrente intestato all'esattore non oltre il giorno dodici del mese di scadenza della rata. I postagiro emessi dai correntisti per il pagamento di imposte possono essere consegnati, per l'inoltro, ad un ufficio postale che ne rilascia ricevuta. I certificati di allibramento e le ricevute relative ai versamenti in moneta ed ai postagiro rilasciati dagli uffici postali debbono indicare l'esattore destinatario, le generalità del contribuente e la specificazione del debito al quale il pagamento si riferisce. Le ricevute ed i certificati di allibramento sono liberatori per il contribuente fino all'ammontare delle somme pagate, le quali sono imputate a norma dall'art. 195.

Articolo 193

Rilascio della quietanza.

Per ogni pagamento l'esattore deve rilasciare quietanza al contribuente e deve farne annotazione nei ruoli ovvero, qualora ne sia stata autorizzata la tenuta, negli schedari dei contribuenti.
L'esattore può, tuttavia, previa autorizzazione dell'Intendente di finanza, rilasciare la quietanza sulla cartella di pagamento. In tal caso la quietanza, oltre ad essere annotata nel ruolo o nello schedario, deve essere trascritta in apposito registro numerato prima dell'uso e siglato in ogni foglio dall'ufficio delle imposte.
Le quietanze possono essere firmate anche dai dipendenti dell'esattoria espressamente autorizzati dal titolare.

Articolo 194

Indennità di mora.

Decorso il termine utile per il pagamento, il contribuente che non ha pagato in tutto o in parte la rata di imposta è obbligato a corrispondere sulla somma non pagata la indennità di mora nella misura di centesimi due per ogni lira del debito, se il pagamento è eseguito entro i tre giorni successivi alla scadenza, e di centesimi sei per ogni lira se il pagamento è effettuato oltre il detto termine.
Quando la cartella di pagamento viene notificata oltre il termine stabilito dall'art. 189 l'indennità di mora è dovuta dopo il decorso di dodici giorni da quello della notificazione.
L'indennità di mora è dovuta dopo il decorso di cinque giorni dalla notificazione dell'avviso di mora, quando l'esattore non abbia notificato la cartella di pagamento ovvero quando l'esattore, per le riscossioni fuori della sede dell'esattoria, non abbia ottemperato agli adempimenti prescritti dall'art. 191.
L'indennità di mora non è dovuta quando, pur avendo il contribuente versato l'imposta a mezzo del servizio dei conti correnti postali oltre il giorno dodici del mese di scadenza della rata, il certificato di allibramento o di accreditamento pervenga all'esattore entro il termine utile per il pagamento della rata medesima.

Articolo 195

Imputazione dei pagamenti.

L'esattore non può rifiutare pagamenti in acconto, anche per rate di imposta non ancora scadute.
Tuttavia se il contribuente è debitore di rate scadute il pagamento non può essere imputato alle rate non scadute se non per l'eventuale eccedenza sull'ammontare delle prime comprese le indennità di mora ed i diritti e le spese maturati a favore dell'esattore.
Nei riguardi delle rate scadute l'imputazione è fatta, rata per rata, al debito d'imposta e poi al debito per indennità di mora e non può essere fatta ai diritti ed alle spese maturati a favore dell'esattore se non dopo la completa estinzione del debito per rate scadute e relative indennità di mora.
Il contribuente resta garante delle somme pagate con oltre un mese di anticipo rispetto alla scadenza.
Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le norme dall'art. 1193 del codice civile.

Articolo 196

Responsabilità solidale dei nuovi proprietari di immobili.


I nuovi proprietari di immobili e i nuovi titolari di diritti reali immobiliari rispondono solidalmente con i precedenti dell'imposta gravante sui detti beni e inscritta a ruolo a nome di questi ultimi per il periodo posteriore alla data del titolo che serve da base alla voltura catastale.
Tuttavia nei casi in cui la presentazione di regolare domanda di voltura catastale non abbia avuto effetto nei ruoli l'Intendente di finanza può disporre che vengano escussi soltanto i nuovi proprietari degli immobili o i nuovi titolari dei diritti reali immobiliari con espresso divieto all'esattore di compiere qualsiasi procedura sui beni dei precedenti.

Articolo 197

Responsabilità solidale dei cessionari.

Agli acquirenti a qualsiasi titolo di una azienda produttiva di reddito di ricchezza mobile delle categorie B o C /1 sono responsabili del pagamento delle imposte sui redditi dell'esercizio e di quella sui redditi di categoria C /2 dovute, sulla base della dichiarazione o degli accertamenti dell'ufficio, da tutti i precedenti titolari per il periodo d'imposta in corso alla data della cessione o per il periodo precedente.
Quando il reddito del cedente è prodotto da più aziende la responsabilità dell'acquirente è limitata alle quote di imposta afferenti l'azienda ceduta.
Il cessionario è altresì responsabile del pagamento delle sopratasse dovute per le violazioni che all'atto del trasferimento dell'azienda siano state gia contestate al trasgressore.
Agli effetti dei commi che precedono si presume acquirente, salvo prova contraria, chi nei medesimi locali o in parte di essi eserciti la stessa attività commerciale dei precedenti titolari dell'azienda.
L'ufficio delle imposte, su richiesta ed a spese dell'acquirente o del cedente, è tenuto a rilasciare un certificato dal quale risulti la situazione tributaria dell'azienda.

Articolo 198

Sgravio dei ruoli.

Quando risulta che sono state iscritte a ruolo somme non dovute l'ufficio ne dispone lo sgravio, dandone avviso al contribuente.
Nello sgravio sono compresi, tranne che nei casi previsti dagli articoli 61 e 68, anche gli aggi di riscossione.
Le liquidazioni di sgravio sono trascritte in elenchi nominativi con l'indicazione della causa e dei documenti che le giustificano.
L'ufficio può procedere mediante reiscrizione a ruolo, non oltre il secondo anno successivo a quello in cui fu eseguito lo sgravio, al recupero delle somme erroneamente sgravate, dandone avviso al contribuente.

Articolo 199

Esecuzione dello sgravio.

L'elenco di sgravio è consegnato all'esattore il quale, sulla base di esso, rimborsa al contribuente le somme già riscosse ovvero le imputa alle rate scadute e non ancora riscosse.
Se lo sgravio si riferisce a rate non ancora riscosse l'esattore annota nel ruolo o nello schedario dei contribuenti l'avvenuta compensazione.
Sono ritenuti validi i rimborsi eseguiti dall'esattore sotto la propria responsabilità fino alla concorrenza di lire diecimila, su quietanza di persona diversa dal nominativo iscritto nell'elenco di sgravio, previo ritiro, con rilascio di apposita ricevuta, della bolletta di pagamento totale o parziale dell'imposta cui lo sgravio si riferisce.


SEZIONE 3
Riscossione coattiva 1. - Disposizioni comuni.

Articolo 200

Espropriazone forzata.

Per la riscossione delle imposte non pagate nei modi o nei termini stabiliti l'esattore procede alla espropriazione forzata in virtù del ruolo esecutivo, previa notificazione dell'avviso di mora.
Il procedimento di espropriazione forzata, salvo il disposto degli articoli seguenti, è disciplinato dalle norme del codice civile e del codice di procedura civile nonchè, per l'espropriazione di navi e di aeromobili, dalle norme del codice della navigazione.
Le attribuzioni spettanti, secondo le norme richiamate dal comma precedente, al giudice dell'esecuzione e agli ufficiali giudiziari sono espletate rispettivamente dal pretore e dagli ufficiali esattoriali.

Articolo 201

Avviso di mora.

L'esattore che intende iniziare l'espropriazione forzata nei confronti del debitore moroso deve previamente notificargli un avviso contenente l'indicazione del debito, distintamente per imposte, indennità di mora e spese, e l'invito ad adempiere entro cinque giorni.
Se vi è pericolo nel ritardo il pretore, o il giudice conciliatore nei comuni che non siano sede di pretura, può autorizzare l'esattore ad iniziare l'esecuzione anche prima del decorso del suddetto termine. Il provvedimento di autorizzazione deve essere notificato al debitore.
Qualora l'esattore non abbia iniziato l'esecuzione entro centottanta giorni dalla notificazione dell'avviso di cui al primo comma e voglia successivamente iniziarla deve notificare un nuovo avviso.
La notificazione dell'avviso deve essere fatta anche al coobbligato solidale prima dell'esecuzione nei suoi confronti.

Articolo 202

Procedimento di vendita.

La vendita dei beni pignorati si effettua a pubblico incanto a cura dell'esattore, senza autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Articolo 203

Divieto all'esattore di acquistare beni pignorati.

L'esattore non può chiedere l'assegnazione dei beni pignorati, fermo restando il disposto dall'art. 553 del codice di procedura civile, nè rendersi aggiudicatario negli incanti.
Il divieto stabilito nel comma precedente non si applica quando l'esattore sia un'azienda o istituto di credito che proceda all'espropriazione di beni immobili anche per la tutela di crediti propri non tributari ed abbia ottenuto il nulla osta del Servizio di vigilanza.

Articolo 204

Estinzione del procedimento per pagamento del debito.

Il procedimento di espropriazione si estingue qualora il debitore o un terzo, in qualsiasi momento anteriore alla vendita, paghi all'ufficiale esattoriale l'ammontare dell'imposta dovuta e delle relative indennità di mora e spese ovvero gli esibisca la quietanza rilasciata dall'esattore.
Nel caso di pagamento dopo la trascrizione del pignoramento nei pubblici registri l'esattore deve notificare ai conservatori di tali registri, per le conseguenti annotazioni, l'avvenuta estinzione del procedimento.

Articolo 205

Surroga dell'esattore in procedimenti esecutivi già iniziati.

Qualora sui beni del debitore sia stato già iniziato altro procedimento di espropriazione l'esattore può dichiarare al giudice dell'esecuzione di volersi surrogare al creditore precedente. La dichiarazione deve essere notificata al creditore precedente e al debitore.
Qualora entro dieci giorni dalla notifica il creditore precedente o il debitore non abbiano corrisposto all'esattore l'importo del suo credito, l'esattore resta surrogato negli atti esecutivi già iniziati e li continua secondo le norme di questa Sezione.
L'esattore può esercitare il diritto di surroga fino al momento dell'aggiudicazione o dell'assegnazione.

Articolo 206

Rapporti dell'espropriazione esattoriale con le procedure concorsuali.

L'esattore può procedere alla espropriazione anche quando il debitore sia dichiarato fallito ovvero sia sottoposto a liquidazione coatta amministrativa.
Tuttavia l'esercizio dell'azione esecutiva può essere sospeso dall'Intendente di finanza su domanda rispettivamente del curatore o del commissario liquidatore. La domanda deve essere vidimata dal giudice delegato ovvero, nei casi di liquidazione coatta amministrativa, dall'autorità che vigila sulla liquidazione e deve contenere l'impegno a versare in congruo termine all'esattore l'intero ammontare del suo credito.

Articolo 207

Opposizione di terzi.

L'opposizione prevista dall'art. 619 del codice di procedura civile deve essere proposta prima della data fissata per il primo incanto.
L'opposizione non può essere proposta:
a ) quando i mobili esistenti nella casa di abitazione del contribuente, sui quali si pretende di aver diritto, hanno formato oggetto di una precedente vendita esattoriale a carico del medesimo debitore;
b ) dal coniuge e dai parenti ed affini fino al terzo grado del contribuente o dei coobbligati, per quanto riguarda i mobili esistenti nella casa di abitazione del debitore, sempre che non si tratti di beni costituiti in dote con atto anteriore alla presentazione della dichiarazione annuale o alla notifica dell'avviso di accertamento dell'imposta;
c ) dalle persone i cui redditi, ai fini dell'accertamento relativo all'imposta complementare per la quale si procede, siano stati cumulati con quelli del contribuente iscritto a ruolo.

Articolo 208

Ricorso contro gli atti esecutivi dell'esattore.

Contro gli atti esecutivi dell'esattore possono ricorrere all'Intendente di finanza il contribuente, i coobbligati, il coniuge ed i parenti ed affini fino al terzo grado del contribuente o dei coobbligati nonchè, quando il procedimento si svolga direttamente nei loro confronti quali responsabili in proprio del pagamento dell'imposta, gli amministratori ed i liquidatori dei soggetti tassabili in base al bilancio. Il ricorso non è ammesso nei casi in cui è esperibile l'opposizione prevista dall'art. 619 del codice di procedura civile.
L'Intendente di finanza decide nel termine di trenta giorni dalla presentazione del ricorso, dopo aver sentito l'ufficio delle imposte ed avere invitato l'esattore a presentare le sue deduzioni entro quindici giorni. Può frattanto sospendere gli atti esecutivi con provvedimento motivato.
I provvedimenti dell'Intendente di finanza sono definitivi. Il termine per ricorrere in via straordinaria al Capo dello Stato è ridotto a sessanta giorni.

Articolo 209

Sospensione sulla procedura esecutiva ed azione giudiziaria.

La procedura esecutiva non può essere sospesa dall'esattore se la sospensione non sia disposta dall'Intendente di finanza ai sensi del secondo comma dall'art. 208 o dal pretore in seguito ad opposizione di terzo.
Le opposizioni regolate dagli articoli da 615 a 618 del codice di procedura civile non sono ammesse.
I soggetti indicati dal primo comma dall'articolo precedente che si ritengano lesi dall'esecuzione esattoriale possono agire in sede giudiziaria contro l'esattore, dopo il compimento dell'esecuzione stessa, ai soli fini del risarcimento dei danni. L'esattore risponde dei danni e delle spese del giudizio anche con la cauzione prestata, salvi i diritti spettanti agli enti impositori.

Articolo 210

Intervento di terzi creditori.

I creditori del debitore che intendano intervenire nella esecuzione esattoriale debbono notificare all'esattore un atto contenente le indicazioni prescritte dal secondo comma dall'art. 499 del codice di procedura civile.
L'intervento conferisce ai creditori soltanto il diritto di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati.
I creditori chirografari che intervengono nell'esecuzione oltre la data fissata per il primo incanto concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti dell'esattore, dei creditori chirografari intervenuti prima della detta data e dei creditori aventi diritto di prelazione.

Articolo 211

Privilegi.

I privilegi stabiliti dagli articoli 2752 e 2771 del codice civile per i crediti d'imposta si intendono riferiti alle imposte iscritte nei ruoli ordinari, speciali e straordinari, fermo restando, quando si procede per imposte relativo a periodi d'imposta anteriori agli ultimi due, il limite fissato dal secondo comma dall'art. 2752 e dal terzo comma dall'art. 2771.
Il privilegio stabilito dall'art. 2759 del codice civile si intende riferito all'imposta di ricchezza mobile dovuta, in dipendenza dell'esercizio di attività commerciali e professionali, per il periodo d'imposta nel corso del quale ha avuto inizio l'esecuzione e per il precedente. Esso si applica sui beni indicati dall'articolo stesso ancorchè appartenenti a persona diversa del debitore, salvo che si tratti di beni rubati o smarriti, di merci affidate al debitore per la lavorazione o di merci non ancora nazionalizzate munite di regolare bolletta doganale.

Articolo 212

Elenco delle trascrizioni ed iscrizioni.

I certificati storici catastali richiesti dall'esattore sono rilasciati in carta libera e gratuitamente.
I conservatori dei pubblici registri immobiliari e mobiliari sono tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente all'esattore l'elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da lui indicati, contenente l'indicazione dei titoli trascritti e dei crediti iscritti e del domicilio delle persone a cui favore risultano fatte le trascrizioni ed iscrizioni.
Il pignoramento è trascritto gratuitamente nei registri di cui al precedente comma.

Articolo 213

Tasse e diritti per atti giudiziari.

Le tasse e i diritti per gli atti giudiziari dovuti in occasione ed in conseguenza del procedimento esecutivo esattoriale sono ridotti a metà e prenotati a debito per il ricupero in confronto della parte soccombente, quando questa non sia l'esattore.
L'esattore non può abbandonare il procedimento esecutivo in seguito al pagamento del suo credito, ma deve proseguire gli atti per il ricupero delle tasse e dei diritti prenotati a debito. In difetto ne risponde in proprio.

Articolo 214

Obbligo di informazioni.

L'esattore è tenuto ad informare, entro cinque giorni dal pignoramento, chiunque ne abbia fatto richiesta, accompagnata dal versamento annuale anticipato di lire 500, dei procedimenti esecutivi promossi nell'anno a carico di un determinato contribuente.

Articolo 215

Procedure delegate.

L'esattore, quando si deve procedere fuori della circoscrizione esattoriale nella quale l'imposta è dovuta, richiede, tramite gli uffici delle imposte oppure direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l'intervento dell'esattore della circoscrizione nella quale si deve procedere,
L'esattore delegato procede alla notificazione dell'avviso di mora, nel quale deve essere indicato il numero del conto corrente postale intestato all'esattore delegante. Il debitore è obbligato ad effettuare il versamento esclusivamente su detto conto corrente e deve trasmettere nel termine di cinque giorni dalla notificazione l'attestazione del versamento all'esattore delegato, che ne dà notizia immediata al delegante.
Quando il debitore non provvede al pagamento nel termine predetto l'esattore delegato promuove il procedimento esecutivo. Le somme coattivamente recuperate debbono essere versate nel conto corrente postale intestato all'esattore delegante entro il giorno successivo a quello in cui sono state riscosse.

Articolo 216

Spese dell'esecuzione.

Il rimborso all'esattore delle spese di esecuzione è commisurato all'ammontare del credito d'imposta secondo le indicazioni di apposita tabella approvata con decreto del Ministro per le finanze.
Nel caso previsto dall'art. 215 le spese indicate nel comma precedente sono dovute all'esattore delegato e le spese postali sono a carico del contribuente.

Articolo 217

Cessazione dell'efficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione.

Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi novanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.
Se il pignoramento è stato trascritto in pubblico registro mobiliare o immobiliare l'esattore, nell'ipotesi prevista dal comma precedente ed in qualsiasi caso di desistenza dal procedimento, deve richiedere entro dieci giorni al conservatore del registro la cancellazione della trascrizione.

Articolo 218

Termine per l'esercizio della procedura privilegiata.

Dopo quattro anni dalla scadenza del contratto esattoriale o dalla data in cui viene a cessare per qualsiasi causa il contratto stesso, l'esattore non può valersi della procedura prevista da questa Sezione ed i suoi residui crediti sono soggetti alla prescrizione decennale.
Tuttavia l'esattore può proseguire le esecuzioni mobiliari ed immobiliari quando il pignoramento o la trascrizione dell'avviso di vendita sono stati eseguiti entro l'ultimo giorno del quadriennio.
2. - Espropriazione mobiliare.

Articolo 219

Estensione del pignoramento.

Non possono essere pignorati, senza autorizzazione del pretore, beni mobili per un valore presunto superiore al doppio del debito.

Articolo 220

Beni pignorabili.

I beni mobili indicati al n. 4 del primo comma dall'art. 514 del codice di procedura civile possono essere pignorati nei casi in cui sono soggetti al privilegio previsto dall'art. 2759 del codice civile.
L'ufficiale esattoriale deve astenersi dal pignoramento o desistere dal procedimento quando sia dimostrato che i beni appartengono a persone diverse dal debitore e dai soggetti indicati dal secondo comma dall'art. 207 in virtù di titolo anteriore alla pubblicazione o notificazione del ruolo. Tale dimostrazione può essere data soltanto mediante esibizione di atti pubblici o scritture private autenticate di data certa anteriore a quella di pubblicazione o notificazione del ruolo ovvero di sentenze passate in giudicato, pronunciate su domande proposte anteriormente alla data stessa.
I frutti dei fondi del debitore soggetti al privilegio stabilito dall'articolo 2771 del codice civile possono essere pignorati nelle forme dell'espropriazione presso il debitore ancorchè i fondi stessi siano affittati.

Articolo 221

Custodia dei beni pignorati.

La custodia dei beni pignorati è affidata allo stesso debitore o ad un terzo. L'esattore non può essere nominato custode.
L'esattore può disporre in ogni tempo la sostituzione del custode.
Non trovandosi persona idonea all'affidamento della custodia, i beni pignorati sono presi in consegna dal Comune.
Si applica la disposizione del primo comma dall'art. 520 del codice di procedura civile.

Articolo 222

Consegna o notifica del verbale di pignoramento.

Il verbale di pignoramento deve essere notificato al debitore. La notificazione, quando al pignoramento assiste il debitore o un suo rappresentante, si esegue mediante consegna allo stesso di una copia del verbale.

Articolo 223

Avviso di vendita dei beni pignorati.

Per procedere alla vendita dei beni pignorati l'esattore deve fare affiggere nella casa comunale, per cinque giorni consecutivi anteriori alla data fissata per il primo incanto, un avviso contenente la descrizione delle cose da vendere e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo del primo e del secondo incanto.
Il primo incanto non può aver luogo prima del decorso di dieci giorni dal pignoramento. Il secondo incanto non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per il primo e deve essere fissato non oltre il decimo giorno dalla data del primo incanto.
Su istanza del debitore o dell'esattore il pretore può ordinare che degli incanti, ferma restando la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali ovvero con altre opportune forme di pubblicità commerciale a spese della parte richiedente.

Articolo 224

Incanto anticipato.

Quando i beni pignorati sono soggetti a pericolo di deterioramento ovvero richiedono una dispendiosa conservazione il pretore, o il giudice conciliatore nei comuni che non siano sede di pretura, può autorizzare l'esattore a procedere all'incanto prima del termine fissato dall'articolo precedente.

Articolo 225

Prezzo base.

Se il valore dei beni pignorati non risulta da listino di borsa o di mercato il prezzo base è quello indicato nel verbale di pignoramento. Tuttavia, quando l'esattore lo ritenga opportuno o quando ne abbia fatto richiesta il debitore ed in ogni caso per gli oggetti preziosi, il prezzo base è fissato da uno stimatore designato dal segretario comunale.
Nel secondo incanto i beni, ad eccezione degli oggetti preziosi, sono venduti al migliore offerente ad un prezzo non inferiore alla metà del prezzo base.

Articolo 226

Svolgimento dell'incanto.

L'incanto è presieduto dall'esattore, da un suo dipendente autorizzato o dall'ufficiale esattoriale. Il segretario comunale o un suo delegato assiste all'incanto e ne redige il verbale.

Articolo 227

Beni invenduti al secondo incanto.

Se anche nel secondo incanto i beni pignorati restano invenduti l'esattore li consegna al Comune nel luogo indicato dal sindaco.
Il sindaco provvede alla vendita a trattativa privata senza limitazione di prezzo e versa il ricavato all'esattore.
Qualora entro tre mesi la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori l'Intendente di finanza ha facoltà di far trasportare altrove i beni pignorati per tentare ancora la vendita.

Articolo 228

Deposito degli atti e del prezzo.

Gli atti del procedimento di espropriazione presso il debitore, compresa la prova degli adempimenti prescritti dall'art. 498 del codice di procedura civile, debbono essere depositati nella cancelleria della pretura nel termine di cinque giorni dalla vendita dei beni comunque effettuata.
Nello stesso termine, salvo il disposto del terzo comma, la somma ricavata dalla vendita deve essere consegnata al cancelliere per essere depositata nelle forme dei depositi giudiziari.
Se nell'esecuzione non sono intervenuti altri creditori aventi diritto di prelazione prevalente o concorrente con quello dell'esattore ovvero se la somma ricavata dalla vendita basta a soddisfarli integralmente, il pretore autorizza l'esattore a ritenere l'ammontare del suo credito, depositando in cancelleria l'eventuale eccedenza ovvero, se non vi è stato intervento di creditori, restituendola al debitore.

Articolo 229

Pignoramento presso terzi.

Se il terzo, presso il quale l'esattore ha proceduto al pignoramento, si dichiara o è dichiarato possessore di beni appartenenti al debitore, il pretore ordina la consegna dei beni stessi all'esattore, che procede alla vendita secondo le norme di questa Sezione.
L'esattore per la vendita dei crediti del debitore pignorati presso terzi e per la riscossione dei crediti a lui assegnati può avvalersi della procedura prevista in questa Sezione.

Articolo 230

Pignoramento di fitti e pigioni.

L'atto di pignoramento di fitti o pigioni dovute da terzi al debitore contiene, in luogo della citazione di cui al n. 4 dall'art. 543 del codice di procedura civile, l'ordine all'affittuario o all'inquilino di pagare direttamente all'esattore i fitti o pigioni scadute nel termine di quindici giorni dalla notifica ed i fitti o pigioni da scadere alle rispettive scadenze fino a concorrenza del credito esattoriale.
Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile.
3. - Espropriazione immobiliare.

Articolo 231

Onere di preventiva esecuzione sui beni mobili ed ordine delle procedure immobiliari.

L'esattore può procedere all'esecuzione sugli immobili soltanto se è risultata infruttuosa o insufficiente la esecuzione presso il debitore sui beni mobili esistenti nel Comune nel quale l'imposta è dovuta ed in quello in cui il debitore ha il domicilio, la residenza o la dimora.
Quando si procede per la riscossione di imposte sul reddito dominicale dei terreni, sul reddito agrario e sul reddito dei fabbricati iscritte a ruolo a nome di più persone, tenute in solido al pagamento ai sensi degli articoli 50 secondo comma, 68 e 70 secondo comma, l'Intendente di finanza ha facoltà di dispensare l'esattore dalla preventiva esecuzione sui beni mobili nei confronti delle persone che abbiano versato una somma corrispondente alla propria quota.
Si può procedere ad esecuzione su immobili siti fuori del comune nel quale l'imposta è dovuta soltanto se è risultata infruttuosa o insufficiente l'esecuzione sugli immobili siti nel comune stesso.

Articolo 232

Estensione dell'espropriazione.

Quando la consistenza degli immobili appartenenti al debitore le permette l'esecuzione deve limitarsi ad immobili il cui valore complessivo, determinato a norma del primo comma dall'art. 15 del codice di procedura civile e diminuito del valore delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito esattoriale, non ecceda il doppio del debito.
Per la riscossione delle imposte sul reddito dominicale dei terreni, sul reddito agrario e sul reddito dei fabbricati l'espropriazione deve avere per oggetto la piena proprietà dell'immobile per il quale l'imposta è dovuta ancorchè gravato da enfiteusi, usufrutto o uso.
L'esattore, per la riscossione delle imposte indicate dal comma precedente, può procedere sull'immobile per il quale l'imposta è dovuta anche quando la proprietà dello stesso è passata a persona diversa da quella iscritta a ruolo. Tale facoltà sussiste limitatamente all'imposta dovuta per l'anno in cui è avvenuto il passaggio di proprietà e per l'anno precedente.

Articolo 233

Avviso di vendita.

Il pignoramento immobiliare si esegue mediante la trascrizione, a norma del secondo comma dall'art. 555 del codice di procedura civile, di un avviso di vendita contenente:
a ) le generalità del debitore;
b ) la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali e la precisazione dei confini, dell'estensione e del reddito;
c ) il giorno, l'ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo incanto, con intervallo minimo di dieci giorni tra i primi due e di sessanta giorni tra il secondo e il terzo;
d ) l'ammontare del credito esattoriale distinto per imposta, per periodo d'imposta, per indennità di mora e per spese di esecuzione già maturate;
e ) il prezzo base dell'incanto;
f ) la misura minima dell'aumento da apportare alle offerte;
g ) l'avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell'aggiudicatario;
h ) l'ammontare della cauzione e il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti;
i ) l'ingiunzione di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all'espropriazione e i frutti di essi.
L'avviso di vendita, immediatamente dopo la trascrizione, è notificato al debitore.

Articolo 234

Pubblicazione e notificazione dell'avviso di vendita.

Almeno venti giorni prima di quello fissato per il primo incanto l'avviso di vendita è inserito nel Foglio degli annunci legali della provincia ed è affisso, a cura dell'ufficiale esattoriale, alla porta esterna della pretura e all'albo del comune o dei comuni nel cui territorio sono situati gli immobili. Su istanza del debitore o dell'esattore il pretore può ordinare, quando ne ravvisi l'utilità, che degli incanti sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali ovvero con altre opportune forme di pubblicità commerciale a spese della parte richiedente.
L'avviso deve essere inoltre notificato, almeno dieci giorni prima di quello fissato per il primo incanto, ai direttori o nudi proprietari ed ai creditori aventi diritti di prelazione sugli immobili pignorati, giusta le risultanze dei certificati ed elenchi all'esattore, ai sensi dall'art. 212, in data non anteriore di oltre trenta giorni a quella di inserzione dell'avviso nel Foglio degli annunci legali. Nell'ipotesi prevista dal terzo comma dall'art. 232 l'avviso deve essere notificato anche al nuovo proprietario.

Articolo 235

Deposito degli atti in cancelleria.

Almeno cinque giorni prima di quello fissato per il primo incanto debbono essere depositati nella cancelleria della pretura tutti gli atti del procedimento, compresi il certificato catastale, l'elenco delle iscrizioni e trascrizioni e la prova degli adempimenti prescritti dagli articoli 231 e 234.

Articolo 236

Prezzo base e cauzione.

Il prezzo base dell'incanto è determinato a norma dei commi primo e secondo dall'art. 568 del codice di procedura civile.
Se il bene pignorato non è soggetto a imposte dirette il prezzo base è determinato, su disposizione dell'Intendente di finanza, in base a perizia dell'ufficio tecnico erariale. La perizia può essere disposta anche nel caso in cui, su richiesta dell'esattore o del debitore, l'Intendente di finanza ritenga che il prezzo risultante ai sensi del primo comma sia notevolmente inferiore al valore corrente. Le spese di perizia sono anticipate dall'Amministrazione finanziaria e recuperate dall'esattore unitamente al credito d'imposta.
La cauzione prevista dall'articolo 580 del codice di procedura civile e fissata nella misura del dieci per cento del prezzo base. Tale misura rimane immutata anche per gli incanti successivi al primo.

Articolo 237

Secondo e terzo incanto.

Se la vendita non ha luogo al primo incanto per mancanza di offerte valide si procede al secondo incanto nel giorno fissato dall'avviso di vendita e col ribasso di un terzo sul prezzo determinato a norma dell'articolo 236.
Qualora la vendita non abbia luogo nemmeno al secondo incanto si può procedere, previa autorizzazione dell'Intendente di finanza ad un terzo incanto col ribasso di due terzi sul prezzo determinato a norma dall'art. 236.

Articolo 238

Devoluzione allo Stato.

Quando il terzo incanto ha esito negativo l'immobile è devoluto di diritto allo Stato per il minor prezzo tra il prezzo base dell'incanto stesso e l'ammontare dell'imposta e delle relative sovrimposte e addizionali per le quali ha avuto luogo l'esecuzione.
Il verbale di esito negativo del terzo incanto, corredato dal provvedimento autorizzativo dell'Intendente di finanza, costituisce titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile nonchè titolo per la trascrizione della devoluzione sui registri immobiliari o per la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie relative all'immobile stesso.

Articolo 239

Pagamento e distribuzione del prezzo.

Nel termine di tre giorni dalla vendita l'aggiudicatario deve pagare il prezzo dovuto al cancelliere della pretura, che lo deposita nelle forme dei depositi giudiziari.
Se nell'esecuzione non sono intervenuti altri creditori aventi diritto di prelazione prevalente o concorrente con quello dell'esattore, il pretore dispone immediatamente il pagamento della somma spettante all'esattore. L'eventuale eccedenza è dal cancelliere depositata a forma del comma precedente ai fini della distribuzione ovvero, se non vi è stato intervento di creditori, restituita all'espropriato.

Articolo 240

Inadempienza.

In caso di mancato versamento del prezzo nel termine stabilito dall'art. 239 il pretore pronuncia con decreto la decadenza dell'aggiudicatario e la perdita della cauzione a titolo di multa e dispone che si proceda a nuovo incanto ai sensi degli articoli 233 e seguenti.
Il prezzo base del nuovo incanto è stabilito in misura pari a quella della precedente aggiudicazione. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza.

Articolo 241

Riscatto degli immobili espropriati.

In tutti i casi in cui l'aggiudicazione è avvenuta ad un prezzo inferiore a quello determinato a norma dall'art. 236 è ammesso, su istanza del debitore, del terzo possessore, del direttario e di ogni creditore ipotecario il riscatto degli immobili espropriati. Il riscatto è ammesso anche nel caso di devoluzione allo Stato.
Il direttario o il nudo proprietario, al quale non è stato notificato l'avviso di vendita può chiedere il riscatto qualunque sia stato il prezzo di aggiudicazione.
É pure ammesso il riscatto su istanza dei creditori chirografari intervenuti nel solo caso in cui l'immobile è devoluto allo Stato.
Il riscatto deve essere chiesto nel termine perentorio di tre mesi dalla data dell'aggiudicazione con domanda presentata al pretore, accompagnata dal deposito nella cancelleria della pretura dell'ammontare del prezzo di vendita e dei relativi interessi civili, o, in caso di devoluzione, del prezzo per cui essa avvenne.
L'immobile è ritrasferito all'espropriato con decreto del pretore.
Per effetto del riscatto da chiunque esercitato il bene ritorna all'espropriato nella situazione di diritto in cui si trovava anteriormente al pignoramento e colui che ha esercitato il riscatto subentra nei diritti e privilegi spettanti allo Stato sull'immobile fino a concorrenza della somma pagata.
Il decreto di ritrasferimento non può essere emesso se il riscattante non abbia rimborsato all'aggiudicatario le spese sostenute per l'acquisto.

Articolo 242

Espropriazione di navi ed aeromobili.

Le norme di questo paragrafo si applicano, in quanto compatibili, anche per l'espropriazione di navi ed aeromobili.
Le norme concernenti i registri immobiliari si intendono riferite ai registri di cui agli articoli 146, 233, 848 del codice della navigazione. Resta fermo il disposto dall'art. 250 di tale codice.
Il prezzo base dell'incanto è determinato dal pretore, sentito a seconda dei casi il registro navale italiano o il registro aeronautico italiano.


TITOLO XI
SANZIONI
CAPO I
Sanzioni in sede di accertamento.

Articolo 243

Omessa o tardiva dichiarazione.

Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione prescritta dall'art. 17 si applicano l'ammenda da lire 30.000 a lire 300.000 e la sopratassa, per ciascuna delle imposte dovute, nella misura di un terzo del rispettivo ammontare.
Se l'ammontare complessivo delle imposte dovute supera le 600.000 lire l'ammenda si applica in misura non inferiore all'ammontare stesso.
L'ammenda è raddoppiata in caso di recidiva ed è triplicata in caso di recidiva reiterata nello stesso reato.
Se l'ammontare dei redditi definitivamente accertati supera i sei milioni di lire si applica altresì l'arresto fino a sei mesi e la condanna importa la pubblicazione della sentenza.
Nel caso previsto dall'art. 23 si applica soltanto la sopratassa ridotta alla metà.

Articolo 244

Dichiarazione incompleta.

Se la dichiarazione presentata non comprende tutti i redditi e i patrimoni posseduti dal soggetto si applicano, per ciascuna delle relative imposte, l'ammenda da lire 500 a lire 20.000 e la sopratassa prevista dal primo comma dall'art. 243;
Al pagamento della sopratassa sono obbligati in solido col soggetto coloro che hanno sottoscritto la dichiarazione per conto di incapaci e, nel caso di soggetti tassabili in base al bilancio, coloro che hanno sottoscritto la dichiarazione in qualità di rappresentanti legali o di direttori generali.

Articolo 245

Infedele dichiarazione.

Chi nella dichiarazione indica un imponibile inferiore di almeno un quarto a quello definitivamente accertato è soggetto a sopratassa nella misura di un terzo della differenza tra l'imposta dovuta e quella corrispondente alla dichiarazione fatta.
La sopratassa non si applica qualora la differenza dipenda dalla indetraibilità di spese, passività ed oneri.
Nell'applicazione della sopratassa per infedele dichiarazione in sede di imposta complementare e di imposta sulle società non si tiene conto delle variazioni dipendenti da rettifica dei redditi soggetti alle imposte di ricchezza mobile e sui fabbricati.
Si applica il secondo comma dall'art. 244.

Articolo 246

Dichiarazione di redditi altrui.

Nei casi di omessa, tardiva o infedele dichiarazione di redditi altrui tassabili in via di rivalsa o soggetti a ritenuta d'acconto si applicano le sopratasse e le ammende indicate dagli articoli 243 e 245.
Se l'omissione o l'infedeltà della dichiarazione concerne redditi di lavoro subordinato per i quali siano state già operate le ritenute prescritte dal primo comma dall'art. 127 e dall'art. 143 si applicano le sanzioni indicate dall'art. 252.

Articolo 247

Omessa dichiarazione delle variazioni in aumento dei redditi dei terreni.

Chi omette di dichiarare nel termine stabilito dal primo comma dell'art. 57 le variazioni in aumento ai fini dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni e della imposta sul reddito agrario è soggetto a sopratassa nella misura di un terzo della differenza tra l'imposta dovuta per un anno e quella corrispondente al reddito precedente.

Articolo 248

Inapplicabilità delle sanzioni.

Le sanzioni previste per l'omissione, la tardività o l'incompletezza della dichiarazione non si applicano se l'obbligo di dichiarazione era fondatamente contestabile per obiettiva incertezza sull'esistenza dei presupposti dell'obbligazione tributaria.

Articolo 249

Riduzione delle sanzioni.

Quando l'imponibile è definito senza opposizione del contribuente all'accertamento dell'ufficio ovvero con l'adesione del contribuente all'accertamento prima che sia intervenuta la decisione della commissione tributaria di primo grado, la sopratassa applicabile ai sensi dei precedenti articoli da 243 a 247 se ridotta alla metà e l'ammenda è ridotta ad un quarto.
kBR[DPR 29.09.1973 n. 602 ART n. 104]

Articolo 250

Omessa dichiarazione di redditi di categoria A.

Chiunque vanti un credito produttivo di reddito di ricchezza mobile di categoria A non può esercitare le azioni che gli competono se non dimostra alle autorità giudiziarie, mediante apposito certificato rilasciato dall'ufficio delle imposte, di averne fatto dichiarazione ai sensi degli articoli 17 e seguenti.
Nei provvedimenti delle autorità giudiziarie deve essere menzionato l'ufficio delle imposte che ha ricevuto la dichiarazione del reddito.
Mancando il certificato indicato dal primo comma le autorità giudiziarie debbono sospendere qualunque provvedimento in merito all'azione proposta dal creditore ed i cancellieri non possono ricevere i documenti ed atti presentati dal creditore per l'esercizio dello proprie ragioni.
In caso di violazione del divieto stabilito dal comma precedente si applica ai cancellieri la pena pecuniaria da lire 250 a lire 5000.

Articolo 251

Mancanza o incompletezza di elenchi e distinte.

Nei casi di mancanza o incompletezza della distinta prescritta dalla lettera b ) del secondo comma dall'articolo 25 o degli elenchi prescritti dalla lettera b ) del primo comma e dal secondo comma dall'art. 28, si applica la pena pecuniaria da lire 10.000 a lire 500.000.

Articolo 252

Frode fiscale.

É punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 50.000 a lire 600.000, ferme restando le altre sanzioni eventualmente applicabili;
a ) chi, essendo tenuto a sottoscrivere la dichiarazione ed essendo venuto a conoscenza che negli inventari o bilanci è stata omessa l'iscrizione di attività o sono state iscritte passività inesistenti, ovvero che sono state formate scritture o documenti fittizi o sono state alterate scritture o documenti contabili, sottoscrive la dichiarazione senza rettificare i dati conseguenti rilevanti nella determinazione dei redditi imponibili;
b ) chiunque, al di fuori dei casi previsti nella lettera a ), indica nella dichiarazione passività inesistenti rilevanti nella determinazione dei redditi imponibili;
c ) chiunque commette altri fatti fraudolenti al fine di sottrarre redditi alle imposte dirette.
Se i fatti indicati dal comma precedente comportano evasione d'imposta per un ammontare eccedente le lire 600.000 la multa è applicata in misura pari all'ammontare della imposta di cui si è tentata l'evasione.
Si applica soltanto la multa se i fatti indicati dal primo comma comportano una evasione d'imposta di speciale tenuità.

Articolo 253

Violazione degli obblighi degli organi societari.

Sono puniti con la multa da lire 15.000 a 1 milione gli amministratori ed i componenti degli organi di controllo di soggetti tassabili in base al bilancio che non denunciano nella relazione annuale o nella dichiarazione dei redditi la mancanza di taluno dei libri o delle scritture contabili prescritte.
La pena è dell'ammenda da lire 10.000 a 1 milione se la omissione di denuncia riguarda altre violazioni delle norme sulla tenuta delle scritture contabili.

Articolo 254

Inosservanza di richieste e disposizioni dell'ufficio delle imposte.

Chi non restituisce nel termine assegnatogli i questionari previsti dalla lettera a ) dall'art. 39 o li restituisce con risposte incomplete o non veritiere è punito con l'ammenda da lire 2000 a lire 50.000.
Chi, invitato a presentarsi all'ufficio delle imposte ai sensi delle lettere b ) o c ) dall'art. 39, non si presenta nel termine assegnatogli senza giustificato motivo è soggetto alla pena pecuniaria da lire 125 a lire 750.
In caso di inottemperanza alle richieste fatte dagli uffici delle imposte ai sensi della lettera e ) dall'art. 39 e del primo comma dall'art. 40, si applica la pena pecuniaria da lire 500 a lire 20.000.
Chi, fuori dei casi previsti dai commi precedenti, non ottempera alle richieste fatte o alle disposizioni dato dagli uffici delle imposte nell'esercizio delle facoltà ad essi spettanti è punito con l'ammenda di lire 500 a lire 20.000 se ne sia derivato ostacolo all'accertamento.

Articolo 255

Omessa comunicazione degli estremi dei contratti di appalto e di somministrazione.

In caso di violazione della disposizione del quarto comma dall'art. 40 si applica la pena pecuniaria da lire 250 a lire 1.500.

Articolo 256

Omessa comunicazione di variazioni intervenute nei registri e negli albi professionali.

In caso di violazione della disposizione dell'ultimo comma dall'art. 40 il segretario della Camera di commercio o dell'Ordine professionale è soggetto a pena pecuniaria nella misura di lire 5000 per ogni nominativo nei cui riguardi è stata omessa la prescritta comunicazione.

Articolo 257

Tardiva o infedele attestazione delle aziende di credito.

Se il certificato previsto dall'art. 41 contiene attestazioni non rispondenti al vero si applicano la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 5 milioni a carico dell'azienda o istituto e la pena pecuniaria fino a lire 1.500.000 a carico di coloro che hanno sottoscritto il certificato.
In caso di recidiva può essere disposto lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda o istituto ed in caso di eccezionale gravità può essere revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito, ai sensi delle norme in vigore.
La pena pecuniaria a carico dell'azienda o istituto prevista dal primo comma si applica anche nel caso di rilascio del certificato oltre il termine di venti giorni dalla richiesta scritta del contribuente.

Articolo 258

Irregolare vidimazione delle scritture contabili.

É punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000 il pubblico ufficiale che provvede alla vidimazione di libri o scritture contabili senza trascrivervi gli estremi della quietanza di pagamento della tassa di concessione governativa. Se il pubblico ufficiale omette di apporre la firma sulla quietanza si applica l'ammenda da lire 100 a lire 10.000.

Articolo 259

Pene accessorie.

Coloro che sono stati condannati per i reati previsti dagli articoli 252 e 253 non possono far parte degli organi di controllo di soggetti tassabili in base al bilancio per un periodo di cinque anni e, se già ne fanno parte, decadono dall'ufficio.


CAPO II
Sanzioni in sede di riscossione.

Articolo 260

Omissione del versamento in tesoreria.

Chi non provvede al versamento in tesoreria, a norma degli articoli 169 e 170, delle somme dovute a titolo d'imposta o di acconto, in relazione a redditi altrui tassabili in via di rivalsa o soggetti a ritenuta d'acconto, è soggetto a sopratassa in misura corrispondente all'intero ammontare delle somme stesse. É inoltre punito con l'arresto fino a sei mesi qualora abbia già operato la ritenuta.
In caso di omesso o insufficiente versamento in tesoreria delle imposte sulle società e sulle obbligazioni si applica la sopratassa del dieci per cento della imposta non versata. La sopratassa è ridotta al cinque per cento quando il versamento avviene con un ritardo non superiore ad un mese.

Articolo 261

Morosità nel pagamento di imposte riscosse mediante ruoli.

Il mancato pagamento di sei rate consecutive di imposte per un ammontare complessivo non inferiore alle lire 12.000 è punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 20.000.
Se il mancato pagamento si riferisce ad imposte sui redditi derivanti dall'esercizio di imprese commerciali ovvero dall'esercizio di attività per le quali sia richiesta l'iscrizione in albi professionali o una speciale autorizzazione, l'Amministrazione finanziaria, in luogo dell'ammenda, promuove la dichiarazione di fallimento o dispone la sospensione dall'esercizio dell'attività.
Non si fa luogo alla pubblicazione dell'ammenda o alla sospensione dall'esercizio dell'attività se il contribuente prova che il mancato pagamento è stato determinato da impossibilità economica.
Il contribuente incorso in morosità che, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte dovute, abbia compiuto sui propri o sugli altrui beni atti fraudolenti che rendano in tutto o in parte inefficace l'esecuzione esattoriale è punito con la reclusione fino a tre mesi, senza pregiudizio delle sanzioni previste dai commi precedenti.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche nel caso di mancato pagamento, in unica soluzione, delle imposte sui redditi di lavoro corrisposti al personale dipendente iscritte nel ruolo speciale a nome del soggetto ai sensi della lettera a ) dell'art. 183.

Articolo 262

Procedura per l'applicazione delle sanzioni a titolo di morosità.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 261 l'esattore informa l'ufficio delle imposte entro sessanta giorni dalla scadenza della sesta rata d'imposta o, nel caso previsto dall'ultimo comma dello stesso articolo, dalla scadenza dell'unica rata. L'ufficio delle imposte redige il processo verbale di morosità, contenente l'invito al contribuente a presentarsi all'Intendente di finanza entro un termine non inferiore a trenta giorni, con l'avvertenza che in caso di mancata comparizione o di mancato pagamento entro il detto termine si procederà all'applicazione delle sanzioni. Il verbale è comunicato all'Intendente e notificato al contribuente.
Se il contribuente si presenta l'Intendente di finanza ha facoltà di assegnargli un nuovo termine per il pagamento delle imposte dovute. Le dichiarazioni rese dal contribuente ed il provvedimento adottato dall'Intendente sono riportati nel processo verbale.
Se il contribuente non si presenta o non provvede tempestivamente al pagamento l'Intendente di finanza condanna il contribuente all'ammenda ovvero, nei casi contemplati dal secondo e dall'ultimo comma dall'articolo 261, dispone che l'esattore presenti il ricorso per la dichiarazione del fallimento o pronuncia con decreto motivato la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale. Il decreto di sospensione è notificato all'interessato che può ricorrere entro quindici giorni al Ministro per le finanze; in caso di mancata proposizione o di rigetto del ricorso il decreto è comunicato per i provvedimenti di competenza all'organo incaricato della tenuta dell'albo o all'autorità che concesse l'autorizzazione.

Articolo 263

Effetti del pagamento tardivo.

In pagamento delle imposte dovute e delle spese estingue il reato contemplato dal primo comma dall'art. 261 e, qualora sia stata pronunciata condanna, estingue la pena. Se, in luogo dell'ammenda, è stata disposta la sospensione dall'albo professionale questa è revocata.
Le disposizioni del comma precedente non si applicano nell'ipotesi prevista dal quarto comma dall'articolo 261.

Articolo 264

Omissione della ritenuta d'imposte relative a redditi altrui.

Chi non opera in tutto o in parte le ritenute a titolo d'imposta o d'acconto prescritte in relazione a redditi altrui è soggetto a sopratassa in misura corrispondente alla metà dell'ammontare non trattenuto, senza pregiudizio delle sanzioni applicabili ai sensi degli articoli precedenti per il caso di mancato pagamento o di mancato versamento in tesoreria.

Articolo 265

Responsabilità dei liquidatori.

I liquidatori dei soggetti tassabili in base al bilancio che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute dal soggetto per il periodo della liquidazione e per quello anteriore rispondono in proprio del pagamento delle imposte stesse.
La disposizione contenuta nel precedente comma si applica agli amministratori in carica all'atto dello scioglimento della società o dell'ente se non si sia provveduto alla nomina dei liquidatori.


CAPO III
Disposizioni comuni.

Articolo 266

Esercizio abusivo di funzioni di assistenza e rappresentanza.

Chiunque esercita funzioni di assistenza o di rappresentanza in materia tributaria in violazione delle disposizioni dell'art. 13 è punito con la multa da lire 50.000 a lire 500.000. La condanna comporta la esclusione per un anno dall'esercizio delle funzioni stesse.

Articolo 267

Applicazione delle sanzioni.

L'applicazione delle sanzioni è regolata dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo il disposto dall'art. 262 e degli organi seguenti.

Articolo 268

Applicazione delle sopratasse.

Le sopratasse sono applicate dall'ufficio delle imposte, che ne dà comunicazione al contribuente con l'avviso di accertamento delle relative imposte o con separato avviso.

Articolo 269

Applicazione delle sanzioni, a carico delle aziende di credito.

La pena pecuniaria stabilita dai commi primo e terzo dall'art. 257 è applicata con decreto del Ministro per le finanze, sentito il Ministro per il tesoro.
I provvedimenti previsti dal secondo comma dall'art. 257 sono adottati, su proposta del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per il tesoro.

Articolo 270

Procedura per l'applicazione delle sanzioni.

L'ufficio delle imposte, in caso di violazioni soggette a sanzioni diverse dalla sopratassa, redige il relativo processo verbale e lo trasmette all'Intendente di finanza.
L'Intendente di finanza, quando la sanzione applicabile non rientra nella sua competenza, denuncia il fatto all'autorità giudiziaria ovvero, nei casi previsti dall'art. 269, al Ministro per le finanze, aggiungendo i rilievi che ritenga del caso.


TITOLO XII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 271

Avocazione dei profitti eccezionali di contingenza.

Le disposizioni del presente testo unico si osservano, in quanto applicabili, per l'applicazione dei profitti eccezionali di contingenza nei casi previsti dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1948, n. 1451.

Articolo 272

Addizionale a favore degli enti comunali di assistenza.

Restano ferme le disposizioni del regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614, e successive modificazioni, concernenti l'addizionale a favore degli enti comunali di assistenza.
Nelle ipotesi contemplate dagli articoli 126, 127, 128 e 143 deve essere operata, oltre alle ritenute ivi previste, anche la ritenuta dell'addizionale di cui al comma precedente, che viene riscossa secondo le norme valevoli per le imposte sulle quali è applicata.

Articolo 273

Ritenuta d'acconto per i tributi locali.

Le disposizioni dall'art. 128 valgono anche per l'applicazione dei tributi locali dovuti dai percipienti.
Sui due terzi delle somme corrisposte debbono a tal fine essere operate anche le ritenute del 3 per cento e dell'1,50 per cento, rispettivamente a titolo d'acconto dell'imposta comunale sulle industrie e della relativa addizionale provinciale, nelle ipotesi contemplate dalla lettera a ) dell'art. 128, e del 2,40 per cento e dell'1,20 per cento nelle ipotesi contemplate dalla lettera b ) dello stesso articolo.

Articolo 274

Agevolazioni previste da leggi speciali.

Restano ferme le disposizioni di leggi speciali che prevedono riduzioni o esenzioni da imposte regolate nel presente testo unico ovvero regimi speciali di applicazione o tributi sostitutivi delle imposte stesse.
Continuano inoltre ad applicarsi l'esenzione prevista dall'art. 18 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, nonchè, nei riguardi delle costruzioni indicate dall'art. 72 del presente testo unico, l'esenzione prevista dal primo comma dall'art. 8 della legge 11 luglio 1889, n. 6214.

Articolo 275

Riscossione di entrate di enti diversi dallo Stato.

Le norme del Titolo decimo si applicano, in quanto non diversamente disposto, per la riscossione delle entrate tributarie o di altra natura di enti diversi dallo Stato riscuotibili per legge mediante ruoli nelle forme e con la procedura stabilite per la riscossione delle imposte dirette erariali. Le attribuzioni demandate dalle norme stesse agli uffici delle imposte sono esercitate dagli enti impositori.
I tributi di enti diversi dallo Stato applicati con riferimento ad un reddito assoggettabile ad imposta diretta erariale si comprendono in unico ruolo mediante corrispondente aumento dell'aliquota dell'imposta stessa ovvero, in caso di esenzione dall'imposta erariale, dell'aliquota del tributo principale.
I ruoli formati ai sensi dei commi precedenti sono in ogni caso resi esecutivi dall'Intendente di finanza a norma dall'art. 185.

Articolo 276

Imprese assicuratrici.

Nei riguardi delle imprese private di assicurazione e riassicurazione restano ferme le disposizioni dall'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 792, salva la riduzione ad un mese del termine stabilito dal terzo comma dell'articolo stesso per la presentazione della dichiarazione.

Articolo 277

Data di applicazione.

Il presente testo unico si applica dal 1° gennaio 1960, salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti.

Articolo 278

Applicazione delle imposte per il secondo semestre dell'anno 1959.

Il secondo semestre dell'anno 1959 costituisce un periodo d'imposta.
La disposizione del comma precedente non si applica per le imposte sulle società e sulle obbligazioni, per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile delle categorie A e B dovute dai soggetti tassabili in base al bilancio nè per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile della categoria C /2 e per l'imposta complementare dovute dai datori di lavoro per i redditi corrisposti al personale dipendente.

Articolo 279

Commisurazione delle imposte per il secondo semestre dell'anno 1959.

Le imposte dovute a norma dall'articolo precedente per il secondo semestre dell'anno 1959 sono commisurate:
a ) le imposte sui redditi dei fabbricati e di ricchezza mobile e l'imposta complementare, sulla metà dei redditi netti prodotti nell'anno 1959, diminuiti delle quote detraibili ai sensi degli articoli 13, primo comma, e 15 della legge 11 gennaio 1951, n. 25;
b ) l'imposta sul reddito dominicale dei terreni e l'imposta sul reddito agrario, sulla metà dei redditi imponibili risultanti dai registri catastali al 28 febbraio 1959, rivalutati ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1917, n. 356, salvi gli sgravi e le iscrizioni suppletive dipendente da variazioni dei redditi imponibili e da esenzioni.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi prodotti nel 1959, le imposte sui redditi dei fabbricati e di ricchezza mobile e l'imposta complementare dovute per il secondo semestre del 1959 sono commisurate sulla metà degli imponibili relativi all'esercizio finanziario 1958-1959 con l'aumento previsto dall'art. 22, primo comma, del testo unico 5 luglio 1951, n. 573, salvo l'accertamento d'ufficio dei maggiori redditi.
L'imposta complementare è dovuta dai contribuenti il cui reddito complessivo netto dell'intero anno 1959 supera il limite stabilito dall'art. 31 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, con l'aliquota corrispondente all'intero ammontare del reddito stesso.
La riduzione di aliquota, prevista dal secondo comma dall'art. 1 della legge 21 maggio 1952, n. 477, per i redditi di ricchezza mobile delle categorie B e C /1, si applica per la parte eccedente le lire 120.000 fino a lire 480.000.
L'imposta di ricchezza mobile delle categorie B e C /1 e l'imposta complementare dovute per il secondo semestre dell'anno 1959 sono ridotte di una cifra pari alla metà delle ritenute d'acconto eseguite, ai sensi del terzo comma dall'art. 2 della legge 21 maggio 1952, n. 477, modificato dall'art. 31 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, e ai sensi dell'articolo 18 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, sui redditi o sulle somme percepite dai contribuenti nell'anno 1959.

Articolo 280

Iscrizione a ruolo a titolo provvisorio per il secondo semestre dell'anno 1959.

Le imposte sui redditi dei fabbricati e di ricchezza mobile e l'imposta complementare dovute per il secondo semestre dell'anno 1959 secondo le disposizioni degli articoli 278 e 279 sono iscritte nei ruoli a titolo provvisorio nella misura corrispondente alla metà dei redditi netti prodotti nell'anno 1958, risultanti dalla dichiarazione presentata nel 1959 ai sensi del testo unico 5 luglio 1951, n. 573, diminuiti delle quote detraibili ai sensi degli articoli 13, primo comma, e 15 della legge 11 gennaio 1951, n. 25.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione sono iscritte nei ruoli a titolo provvisorio le imposte corrispondenti alla metà degli imponibili sui quali sono commisurate le imposte iscrivibili a ruolo per l'esercizio finanziario 1958-1959.
Si applicano le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'articolo precedente.
L'imposta di ricchezza mobile delle categorie B e C /1 e l'imposta complementare iscrivibili a ruolo a titolo provvisorio secondo le disposizioni dei commi precedenti sono ridotte di una cifra pari alla metà delle ritenute d'acconto eseguite ai sensi dall'art. 18 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, e del terzo comma dall'art. 2 della legge 21 maggio 1952, n. 477, modificato dall'art. 31 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, sui redditi o sulle somme percepite dai contribuenti nell'anno 1958.

Articolo 281

Iscrizioni a ruolo a titolo provvisorio per gli anni 1960 e 1961.

Le imposte sui redditi dei fabbricati e di ricchezza mobile e l'imposta complementare sono iscritte nei ruoli a titolo provvisorio, salvo le ulteriori iscrizioni in applicazione degli articoli 174 e 175:
a ) per l'anno 1960, nella misura corrispondente ai redditi prodotti nel 1958 risultanti dalla dichiarazione presentata nel 1959 ai sensi del testo unico 5 luglio 1951, n. 573;
b ) per l'anno 1961, nella misura corrispondente ai redditi prodotti nel 1959 risultanti dalla dichiarazione presentata nel 1960 ai sensi del presente testo unico.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione sono iscritte nei ruoli a titolo provvisorio le imposte corrispondenti agli imponibili sui quali sono commisurate le imposte iscritte a ruolo per l'esercizio finanziario 1958-1959.
L'ammontare delle imposte sui redditi di ricchezza mobile delle categorie B e C /1 e dell'imposta complementare, iscrivibili a ruolo a titolo provvisorio secondo le disposizioni del primo comma, è ridotto:
a ) per l'anno 1960, di una cifra pari alle ritenute d'acconto eseguite, ai sensi dall'art. 18 della legge 5 gennaio 1966, n. 1 e dall'art. 2 della legge 21 maggio 1952, n. 477, modificato dall'art. 31 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, sulle somme che entrano a comporre i redditi dell'anno 1958;
b ) per l'anno 1961, di una cifra pari alle ritenute d'acconto eseguite, ai sensi delle norme citate, sulle somme che entrano a comporre il reddito dell'anno 1959.
Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile delle categorie A e B dovuta dai soggetti tassabili in base al bilancio nè per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile della categoria C /2 e per l'imposta complementare dovuto dai datori di lavoro per i redditi corrisposti al personale dipendente.

Articolo 282

Iscrizione provvisoria per i soggetti tassabili in base al bilancio che chiudono l'esercizio nel primo semestre dell'anno.

Per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile delle categorie A e B dovuta dai soggetti tassabili in base al bilancio che chiudono l'esercizio sociale nel primo semestre dell'anno non si fa luogo ad iscrizione provvisoria a ruolo sulla base delle risultanze dell'esercizio sociale 1957-1958 e si procede invece all'iscrizione provvisoria a ruolo per l'esercizio sociale 1959-1960 sulla base delle risultanze dell'esercizio sociale chiuso nel primo semestre del 1959, salve le ulteriori iscrizioni a ruolo in applicazione degli articoli 174, 175 e 176.

Articolo 283

Iscrizioni provvisorie delle imposte dovute dai datori di lavoro per i redditi corrisposti al personale dipendente.

Per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile della categoria C /2 e per l'imposta complementare dovuto dai datori di lavoro per i redditi corrisposti al personale dipendente si procede ad iscrizione provvisoria nei ruoli, salve le ulteriori iscrizioni in applicazione degli articoli 174, 175 e 176:
a ) per il secondo semestre dell'anno 1959, in misura pari alla metà dell'imposta dovuta sui redditi corrisposti nel 1958;
b ) per l'anno 1960, nella misura corrispondente ai redditi corrisposti nel 1958.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione le iscrizioni a ruolo previste dal comma precedente si effettuano sulla base degli imponibili sui quali sono commisurate le imposte iscrivibili a ruolo per l'esercizio finanziario 1958-1959.

Articolo 284

Conguaglio di ritenute d'acconto.

L'ammontare delle ritenute eseguite, ai sensi dall'art. 18 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, e dall'art. 2 della legge 21 maggio 1952, n. 477, modificato dall'articolo 31 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, sulle somme percepite dai contribuenti nel 1958 e la metà dell'ammontare di quelle eseguite sulle somme percepite nel 1959 si detraggono dall'imposta sui redditi di ricchezza mobile delle categorie B e C /1 e dall'imposta complementare iscrivibili a ruolo per il secondo semestre dell'anno 1959 o per gli anni 1960, 1961, 1962 e 1963. La detrazione si effettua in ragione di un quinto dell'ammontare complessivo delle ritenute nel secondo semestre del 1959 e per ciascuno degli anni 1960, 1961, 1962 e 1963.
Non è ammesso alcun rimborso delle eventuali eccedenze.
Per ottenere il conguaglio previsto dal primo comma i contribuenti debbono farne istanza contestualmente alla dichiarazione presentata nel 1960, allegando un certificato attestante, distintamente per ciascuna imposta, l'ammontare delle ritenute, rilasciato dal soggetto che le ha effettuate.

Articolo 285

Ruoli per il secondo semestre dell'anno 1959.

Le imposte dovute per il secondo semestre dell'anno 1959 ai sensi del primo comma, lett. b ), dall'art. 279, dall'art. 280 e del primo comma, lett. a ) dall'art. 283 sono iscritte in appositi ruoli e riscosse in tre rate consecutive con scadenza il 10 agosto, il 10 ottobre e il 10 dicembre 1959.
kBR[DPR 29.09.1973 n. 602 ART n. 104]

Articolo 286

Ruoli per l'anno 1960.

Nei ruoli suppletivi di seconda serie formati nel dicembre 1959 ai sensi delle vigenti disposizioni, si procede:
a ) alle iscrizioni dell'imposta sul reddito dominicale e dell'imposta sul reddito agrario, dovute per l'anno 1960 secondo le disposizioni del Titolo II e del Titolo III;
b ) alle iscrizioni a titolo provvisorio previste dagli articoli 281 e 282;
c ) alla iscrizione a titolo provvisorio prevista dal primo comma, lett. b ), dall'art. 283.

Articolo 287

Esenzione per i terreni bonificati.

Fino al 1° gennaio 1960 l'esenzione dall'imposta sul reddito dominicale dei terreni disciplinata dagli articoli da 3 a 6 del regio decreto-legge 27 marzo 1939, n. 571, convertito nella legge 23 giugno 1939, n. 916, è concessa con decreto dell'Intendente di finanza competente.
Se l'esenzione concessa ai sensi del precedente comma riguarda annualità d'imposta già iscritte a ruolo non si procede a sgravio e la scadenza dell'esenzione stessa viene protratta per un corrispondente numero di anni.
Contro la decorrenza dell'esenzione stabilita dal decreto dell'Intendente di finanza gli interessati possono ricorrere entro trenta giorni dalla notificazione al Ministro per le finanze, che decide di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Articolo 288

Norme abrogate.

A decorrere dal 1° gennaio 1960 sono abrogati:
A ) la legge 11 aprile 1889, n. 6010; il regio decreto 16 dicembre 1922, n. 1660; il regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1661; il regio decreto 4 gennaio 1923, n. 16; il regio decreto 12 marzo 1923, n. 505; il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3024; il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3062; il regio decreto-legge 12 ottobre 1924, n. 1576; il regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 587; il regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1802, il regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 183, convertito nella legge 24 aprile 1927, n. 603; la legge 20 marzo 1930, n. 159; la legge 8 gennaio 1931, n. 9; il regio decreto 18 giugno 1931, n. 855; il regio decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 18, convertito nella legge 5 giugno 1933, n. 633; il regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1027, convertito nella legge 4 gennaio 1934, n. 180; il regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1979, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 662; il regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1823, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 66; la legge 30 novembre 1939, n. 1884; il decreto legislativo 24 agosto 1945, n. 585; il decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 300; il testo unico 5 luglio 1951, n. 573; la legge 21 maggio 1952, n. 477;
B ) il testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, salvi gli articoli 48, 53 e 64 ed il terzo comma dall'art. 50; il regio decreto 24 agosto 1877, n. 4024, salvi l'art. 57 e le disposizioni riguardanti la conservazione del vigente catasto urbano; il regio decreto 11 luglio 1907, n. 560, salve le disposizioni riguardanti i ricorsi alle commissioni tributarie ed alla autorità giudiziaria; il testo unico 17 settembre 1931, n. 1608, salvo l'art. 34; la legge 24 marzo 1932, n. 274, salvo l'art. 2; il regio decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1762, salva la seconda parte del secondo comma dell'art. 1; la legge 5 gennaio 1956, n. 1, salvi il terzo comma dell'art. 3, gli articoli 6, 17, 26, 44, 50, 51, 58, 60, 61, 62, i primi due commi del1'art. 11, l'ultimo comma dall'art. 20 ed il secondo comma dall'art. 22; la legge 14 giugno 1928, n. 1312, il regio decreto 10 agosto 1928, n. 1944, e la legge 20 marzo 1940, n. 224, per quanto riguarda le imposte dirette erariali;
C ) gli articoli da 1 a 8 e 19 della legge 26 gennaio 1965, n. 2136, gli articoli 2, 3 e 4 della legge 11 agosto 1870, n. 5784; gli articoli 3 e 6 ed i primi due commi dell'art. 4 della legge 10 giugno 1888, n. 5458; gli articoli 4, 7, 9 e 10 della legge 11 luglio 1889, n. 6214; gli articoli da 23 a 57 (ad eccezione dell'ultimo comma dell'art. 25, dell'ultimo comma dell'art. 27 e dell'ultimo comma dell'art. 57), l'art. 58, primo comma, gli articoli da 61 a 73 e gli articoli 97 e 102 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401; gli articoli 48, 50, 53 (ad eccezione dell'ultimo comma), 54, 55, 56 (ad eccezione dell'ultimo comma), i primi tre commi dell'art. 63, 64, 65, 66, 68 e gli articoli da 70 ad 83 del regolamento approvato con regio decreto 15 settembre 1923, n. 2090; gli articoli 1, 2 e 3 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3071; l'art. 1 del regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613; l'art. 3, ultimo comma, del regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511; gli articoli 8, 9 e 15 del regio decreto-legge 20 settembre 1926, n. 1643, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 833; gli articoli 8 e 9 del regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463; il primo comma dall'art. 1, gli articoli da 2 a 4, i commi primo e terzo dell'articolo 5 e gli articoli da 7 a 15 del regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1465; l'art. 47 ed il quarto comma dell'art. 18 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572; l'art. 1 della legge 2 maggio 1932, n. 476; gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 27 dicembre 1932, n. 1766; gli articoli da 1 a 31, l'art. 33 e gli articoli da 35 a 37 della legge 8 giugno 1936, n. 1231; gli articoli da 5 a 8, 10, 11, 33, 34, 37, 39, 42, 44, il primo comma dell'art. 35, l'ultimo comma dall'art. 38 ed il secondo comma drll'art. 41 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016; l'art. 14 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542; l'art. 135 del regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153; gli articoli da 3 a 6 ed il secondo comma dell'art. 7 del regio decreto-legge 27 marzo 1939, n. 571, convertito nella legge 23 giugno 1939, n. 916; l'art. 6 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976; il primo comma dell'art. 4, gli articoli da 9 a 18, l'art. 20 (ad eccezione del quarto comma) e l'art. 28 della legge 16 giugno 1939, n. 942; il secondo comma dall'art. 10 della legge 11 luglio 1942, n. 843; gli articoli da 4 a 6, da 8 a 10, 13 e da 20 a 24 del regio decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1418, convertito nella legge 11 marzo 1943, n. 204; l'art. 3 del regio decreto-legge 12 aprile 1943, n. 205; gli articoli 4, 6, 7, da 14 a 19, 21, 24 e da 30 a 32 del decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 384; l'art. 8 della legge 15 dicembre 1949, n. 944; l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 7 febbraio 1946, n. 30; gli articoli da 1 a 3, 8, 9 ed il sesto comma dall'art. 4 del decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 892; l'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 771; gli articoli da 1 a 21 della legge 11 gennaio 1951, n. 25; gli articoli 1 (ad eccezione della lettera b ) del primo comma) e 3 della legge 4 novembre 1951, n. 1219; gli articoli 28 e 29 della legge 8 aprile 1952, n. 212; gli articoli da 1 a 19 della legge 6 agosto 1954, n. 603;
D ) ed ogni altra disposizione non compatibile con il presente testo unico.
Il rinvio fatto da altre leggi a disposizioni abrogate ai sensi del comma precedente si intende riferito alle corrispondenti norme del testo unico.

Articolo 289

Scorta permanente.

Le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, continuano ad esplicare i loro effetti nei riguardi dei contribuenti che abbiano esercitato la facoltà prevista dalle disposizioni anteriormente al 1° gennaio 1960.

Articolo 290

Cessazione dell'efficacia degli articoli da 4 a 10, del regio decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1661.

Le disposizioni contenute negli articoli da 4 a 10 del regio decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1661, cessano di avere effetto per le retribuzioni corrisposte agli operai del 1° gennaio 1960.
I soggetti indicati nell'art. 4 dello stesso decreto devono comprendere nella dichiarazione da presentare entro il 31 marzo 1960 le retribuzioni corrisposte agli operai dal 1959 ai fini della iscrizione provvisoria nei ruoli per gli anni 1960 e 1961. L'iscrizione provvisoria per l'anno 1960 è effettuata in ruoli da pubblicarsi nel mese di giugno 1960 con pagamento dell'imposta alle scadenze di agosto, ottobre e dicembre dell'anno stesso.

Contattaci

Per contatto immediato chiama:

Please login to be able to chat.