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Il giudice del merito, al fine della quantificazione dell’assegno di mantenimento, deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno, e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
In quest’ambito, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell’esatto importo dei redditi posseduti attraverso l’acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l’erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze.
Nessuna rilevanza, infine, potrà avere la circostanza della volontà di aver condotto in costanza del matrimonio, una vita di tipo “frugale”, nonostante il reale tenore di vita, eventualmente anche alto di uno o di entrambi i coniugi, poiché ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento, rilevano soltanto le potenzialità della coppia e non la loro volontà di vivere con una parte soltanto del proprio reddito complessivo.
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