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Il TEG è il tasso strumentale all’accertamento della soglia di usura e non il TAEG

Il Tribunale di Napoli è stato recentemente chiamato a stabilire se il tasso strumentale all’accertamento della soglia di usura è il TEG o il TAEG.

La questione, spesso sottovalutata dagli operatori del diritto, è degna di particolare attenzione. I due tassi hanno finalità diverse e non vanno confusi tra loro.
Ma vediamo i motivi della decisione e le questioni di fatto e di diritto esaminate e decise dal Tribunale partenopeo.

Motivi della Decisione

Si premette che la sentenza che segue, è redatta in attuazione dell’art. 45 comma 17, legge 18.6.09 n. 69, entrata in vigore in data 4.7.09, che, novellando l’art. 132 n. 4 c.p.c. dispone che la sentenza sia redatta mediante concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la SOCIETA’ FINANZIARIA proponeva appello avverso la Sentenza n. omissis del Giudice di pace di Napoli nella persona del dott. Parisi – contenente istanza di sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 282 c.p.c. e pertanto conveniva in giudizio il CLIENTE innanzi all’intestato Tribunale all’udienza del 04/04/2017.

Si costituiva il CLIENTE insistendo per il rigetto della domanda e la conferma della sentenza di primo grado.

Ha dedotto l’appellante, l’illogicità della motivazione, laddove la sentenza ripercorre la questione su quale sia il corretto parametro da utilizzarsi per effettuare la verifica dell’usurarietà del rapporto, il TAEG o il TEG.
Essendo il Tasso Soglia Usura applicabile al giudizio del 15,39% (Tasso Soglia II trimestre 2008 – data della stipula ex L. 24/2001 – categoria di riferimento “Prestiti contro la cessione del quinto dello stipendio’) ne deriva che parametrando lo stesso al TAEG il rapporto risulta usurario (TAEG>Tasso Soglia Usura), mentre paragonandolo al TEG il rapporto risulta legittimo TEG.

Il Giudice, sostiene l’appellante, correttamente, afferma nella prima parte della sentenza che la Polizza Assicurativa deve concorrere a formare il TAEG del rapporto, e successivamente afferma correttamente che “anche la convenuta indica in comparsa un TAEG comprensivo del costo della polizza assicurativa pari al 22,87% a fronte di un TEG calcolato con l’esclusione di tale costo pari al 8,66%”.

Tanto premesso, in conclusione del ragionamento svolto, il Giudice altresì afferma “a norma dell’art. 4 L.108/96 quando il TEG supera il tasso soglia stabilito dalla Legge il consumatore ha diritto alla restituzione integrale degli interessi pagati e degli oneri “.

In sostanza, nelle medesime conclusioni, lo stesso Giudice afferma che sia il TEG (8,66%, non contenente il costo della Polizza), e non il TAEG (22,87%), l’unico parametro rilevante ai fini usura (Tasso Soglia 15,39%) idoneo per la sanzione ex art. 1815 2° co. c.c., eppure senza motivazione alcuna, procede alla condanna della Banca affermando la natura degli interessi pattuiti superiore al tasso soglia usura.
Nel merito si osserva che l’appello risulta fondato.

La sentenza è viziata, perché ha ripreso un errore materiale ed anche giuridico effettuato dal ctp di parte appellata, che ha invertito/scambiato il TAEG con il TEG.
Il tasso strumentale all’accertamento della soglia di usura è il TEG e non il TAEG. Risulta documentale che tale tasso non supera la soglia dell’usura.

Appaiono corrette le considerazioni di parte appellante e per questo il giudicante vi aderisce, ed in sintesi si ripercorrono.
Il TAEG/ISC, come peraltro affermato dallo stesso CTP, è normato dal DM 8.7.1992 così come aggiornato dal DM 6.5.2000 recante la “Disciplina e criteri di definizione del tasso annuo effettivo globale per la concessione di credito al consumo“.
Tale parametro, come stabilito dagli art. 121 e ss. T.U.B., costituisce un parametro di costo che obbligatoriamente deve essere riportato “in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata ” negli “annunci pubblicitari che riportano il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del credito” (art. 123 T.U.B.)

L’intermediario finanziario risponde qualora determinati oneri “non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall’articolo 124” (art. 125 bis T.U.B.).

In sintesi, il TAEG è un tasso virtuale che non si applica al calcolo delle rate di rimborso, bensì funge da indicatore per dichiarare il costo globale del prestito o del mutuo e ricomprende gli effetti di tutte le spese che risultano obbligatorie ai fini di apertura e pagamento del finanziamento.

Al contrario, la normativa sull’usura di cui alla L. 108/1996, espressamente prevede all’art. 2 che la valutazione di usurarietà di un rapporto vada effettuata utilizzando esclusivamente il Tasso Effettivo Globale Medio (TEG), non TAEG/ISC.
Il T.E.G. (Tasso Effettivo Globale) viene impiegato per le verifiche di usurarietà delle operazioni di credito praticate da banche ed altri intermediari finanziari; serve a determinare il tasso massimo che non può essere oltrepassato secondo quanto previsto dalla legge 108/96 contro l’usura.

Il TEG viene segnalato su base annuale, dagli intermediari finanziari alla Banca d’Italia, ai fini della determinazione delle soglie d’usura; dall’aggregazione statistica dei TEG segnalati dagli intermediari, viene determinato il Tasso Effettivo Globale Medio, per ciascuna delle categorie indicate dal Ministro del Tesoro: tale valore, aumentato della metà, viene a costituire la soglia d’usura, oltre la quale si applicano le sanzioni previste dall’art. 644 c.p.

Infatti l’art. 2 della L. 108/1996 espressamente demanda infatti al “Ministro del tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi” l’onere di rilevare i TEG presso gli intermediari, di stabilirne i metodi di calcolo ed all’esito di pubblicare il TEGM e di conseguenza i Tassi Soglia Usura che costituiscono costituisce un aumento su base matematica del TEGM – Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM +50% sino al 2011 e TEGM +25% +4 punti percentuali dopo il 2011).

Il Ministero del Tesoro ha, a sua volta, demandato tale onere alla Banca d’Italia e ne ha recepito integralmente la normativa dalla stessa dedotta.
Tutti i Decreti Ministeriali con cui vengono pubblicati i Tassi Soglia Usura trimestrali riportano sempre la espressa dicitura “Avute presenti le Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura emanate dalla Banca d’Italia nei confronti delle banche “.

Tanto premesso, al fine di quantificare le modalità di calcolo del TEG la Banca d’Italia ha, sin dal 1996, emanato apposite Istruzioni per la rilevazione del Tasso Effettivo Globale Medio indicando agli intermediari professionali, tra cui ricade l’Istituto di Credito convenuto, i parametri cui attenersi per rilevare il Tasso Effettivo Globale (TEG) di ogni singolo rapporto intrattenuto.

I singoli TEG di tutti i rapporti, inviati poi alla Banca d’Italia, concorrono a formare il TEGM su cui, come riportato, con un aumento matematico, si calcola il Tasso Soglia trimestrale.
Tutti gli Istituti di Credito sono obbligati ad attenersi alle Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia, ai sensi del Titolo III del T.U.B. a fronte di gravi sanzioni che possono condurre anche al Commissariamento.

Ebbene, la Banca d’Italia, nella normativa secondaria emanata e recepita in norma primaria dai Decreti Ministeriali di pubblicazione dei Tassi Soglia Usura ha chiarito che il TEG, per i mutui/finanziamenti, andava calcolato con formula matematica solo similare al TAEG/ISC (normato dal DM 8.7.1992) ma, al contrario di questo parametro, aveva diversi oneri/spese che dovevano essere inclusi/esclusi nell’equazione di calcolo.

In aggiunta, si osserva che in atti manca il DM in vigore alla data della stipulazione del contratto di cui è causa, mancando il supporto probatorio per effettuare il riscontro con il tasso soglia, ciò a prescindere dalle considerazioni in diritto già espresse (il decreto in atti regola le operazioni finanziarie dal luglio 2008 in poi rispetto il contratto stipulato nel maggio 2008).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano al di sotto dei valori medi, attesa la natura documentale della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede:
accoglie l’appello in riforma della sentenza impugnata dichiara legittimo il contratto di finanziamento di cui è causa;
condanna il CLIENTE al pagamento delle spese di lite per il primo grado da corrispondersi al procuratore anticipatario di parte appellante per E 1000,00 oltre iva cassa e spese generali;
condanna il CLIENTE al pagamento delle spese di lite per il secondo grado da corrispondersi al procuratore anticipatario di parte appellante per E 2000,00 oltre iva cassa e spese generali, oltre E 175,00 per spese.
Così deciso, Napoli, 6.6.18
Depositata in cancelleria il 07/06/2018.