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Estinzione anticipata del finanziamento e restituzione dei costi sostenuti per ottenere il prestito

Fare un finanziamento, nella maggior parte dei casi, rappresenta l’unica soluzione per avere la possibilità di fronteggiare gli imprevisti della vita o, semplicemente, dare una svolta alla stessa comprando casa o un’auto nuova.

Per poter accendere un mutuo è necessario sostenere dei costi, fare i conti con gli interessi e, non meno importante, addossarsi il rimborso attraverso rate che durano anni: elementi questi che molte volte inducono a desistere dal proposito di richiedere un prestito e quindi a rinunciare al nuovo investimento che si aveva in mente di fare.

Le difficoltà e le condizioni svantaggiose per il consumatore che ha acceso il finanziamento potrebbero aversi anche, e soprattutto, nel caso in cui lo stesso, dopo una favorevole entrata finanziaria, decida di estinguere anticipatamente il contratto presso l’istituto bancario.

Perché? Semplicemente perché il cliente dell’istituto di credito non avrebbe la possibilità di recuperare somme corrispondenti ai costi sostenuti per il finanziamento ad eccezione solamente di:

  • Oneri recurring ovvero gli interessi non ancora maturati;
  • Quota del premio non goduta nel caso di polizze assicurative.

Con la sentenza pubblicata l’11 settembre 2019, la Corte Europea di Giustizia, però, ha introdotto delle condizioni maggiormente favorevoli per chi accede a varie forme di finanziamento presso gli istituti di credito e decida poi di estinguere il debito in un’unica soluzione.

Difatti, il consumatore, prima della citata sentenza, era costretto a perdere interamente i costi anticipatamente sostenuti ad esempio per le spese di istruttoria, spese di perizia (nel caso di mutuo per la casa) o di intermediazione. Tutto ciò a prescindere che esse siano dipendenti dalla durata del contratto o meno.

Le novità dopo la sentenza della Corte Europea sull’estinzione anticipata del finanziamento

Va fatta un’importante premessa: sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 141/2010 in via di ricezione di una direttiva Comunitaria del 2008, il consumatore ha la piena facoltà di adempiere in via anticipata agli obblighi derivanti da un contratto di credito ed “ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.

Lo scorso settembre i Giudici di Lussemburgo si sono pronunciati, in via interpretativa, sulla questione, facendo così chiarezza sulla portata normativa della direttiva e pertanto della ricaduta che la stessa deve avere sui singoli ordinamenti interni dei Paesi UE.

Estinzione anticipata del prestito: i soggetti tutelati ed il contenuto della decisione

Oggetto della tutela, così come definito dalla Corte e dalla direttiva stessa, è il consumatore che, soggetto ‘debole’ nella conclusione del contratto di finanziamento, ha una serie di diritti il cui esplicarsi riguarda anche il momento della estinzione in un’unica soluzione della propria posizione contrattuale.

Venendo al contenuto saliente della decisione, la CGUE va a precisare semplicemente la portata della direttiva del 2008, così prescrivendo: “L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in casi di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore.

Tra i costi totali del credito vi rientrano interessi, commissioni, imposte e tutte le spese sostenute per la conclusione del contratto e di cui il soggetto che concede il credito è a conoscenza, ergo non si fa alcuna limitazione afferente alla durata del contratto di credito.

Cosa significa tutto ciò? Significa semplicemente le banche e gli altri intermediari dovranno restituire ogni costo anticipato, senza distinguere tra quelli connessi alla durata del contratto e costi che non attengono dalla durata del finanziamento in quanto afferenti alla stipulazione dello stesso.

Cosa fare se si vuole estinguere anticipatamente il finanziamento?

A prescindere che si tratti di un mutuo, una cessione del quinto o un’assicurazione, oggi è bene controllare le modalità attraverso le quali condurre l’operazione di estinzione con pagamento in un’unica soluzione. Affidarsi al solo istituto bancario/creditizio o, ancor peggio, a dei moduli per l’estinzione anticipata del finanziamento trovati in rete, ti pone dinanzi al rischio concreto di poter perdere delle somme che, soprattutto all’indomani della sentenza della Corte, sono di tua totale spettanza.

È bene dunque rivolgersi ad un avvocato che potrà aiutarti a controllare il computo fatto dall’istituto concedente (in altri termini, il calcolo per l’estinzione del finanziamento), relativo all’ammontare dei costi che devono essere restituiti al consumatore ed accertarsi che lo stesso si stia muovendo nel rispetto della normativa vigente.

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