Il Tribunale di Bari - IV Sezione Civile, ha accolto il ricorso d'urgenza, ex art. 700 cpc, promosso da un cliente contro la Banca teso ad ottenere la sospensione degli addebiti effettuati sul proprio conto corrente e rivenienti da un contratto di swap, asseritamente nullo, per mancanza di causa.
Va accolto il ricorso ex art. 700, c.p.c., volto a conseguire un provvedimento a carattere anticipatorio rispetto al "petitum" di merito, di inibitoria dell'esecuzione di addebiti per effetto di contratti di swap sui conti correnti intrattenuti con la banca e della segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, laddove sussista il fumus - ravvisabile nella nullità dei predetti contratti per mancanza di causa, ed alla conseguente azione di ripetizione - ed il "periculum in mora", ravvisabile nell'irreparabilità del pregiudizio denunciato, avente ad oggetto il soddisfacimento di un preteso credito della controparte, le cui conseguenze non appaiono riparabili patrimonialmente, tenuto conto che vi sarebbe uno scarto non colmabile fra danno subito e danno risarcibile, avuto riguardo agli effetti negativi di uno sconfinamento e della perdita del merito creditizio per la stessa esistenza di un'attività imprenditoriale esercitata dalla ricorrente, già in situazione di difficoltà secondo quanto emerge dall'ultimo bilancio sociale approvato (Tribunale di Bari - IV Sezione - 15 luglio 2010)


