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Diritto fallimentare

Cosa deve fare un’azienda quando si trova in difficoltà finanziarie? Come deve comportarsi rispetto agli istituti di credito e verso i fornitori per evitare il fallimento?

Non è sempre facile dare una risposta a queste domande. Ma vediamo con esattezza la disciplina che regola la materia.

L’art. 160 della Legge Fallimentare, dispone che l’imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere:

  1. a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti anche attraverso cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;
  2. b) l’attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;
  3. c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;
  4. d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.

Per essere accolta la proposta di concordato preventivo non è necessario l’integrale pagamento dei creditori privilegiati.

La norma infatti dispone infatti che la proposta di concordato possa prevedere che i creditori muniti di diritto di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionsita in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma, lettera d). Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione.

Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza.

Cosa deve fare quindi l’impresa che versa in una situazione di crisi?

L’imprenditore in situazione di crisi può deve farsi assistere da un avvocato e/o commercialista per studiare e predisporre un piano concordatario dal contenuto ampio e tendenzialmente libero che può prevedere la ristrutturazione dei debiti, la soddisfazione dei creditori mediante cessione dei beni, l’attribuzione dell’impresa ad un assuntore o tramite altre operazioni.

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