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Coronavirus: cosa rischia chi non si attiene ai divieti?

L’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia del Coronavirus che al momento interessa l’intero territorio globale, ci ha posto dinanzi ad una serie di divieti dettati dal Governo nazionale e, ad integrazione, dalle singole Regioni, per contenere quanto più possibile il diffondersi della malattia. Gli strumenti di cautela previsti hanno come obiettivo quello di scongiurare un disastro oramai palesemente annunciato: il collasso del sistema sanitario nazionale e, dunque, l’impossibilità di apprestare una tutela alla salute in favore di tutti i soggetti colpiti dal virus.

La reazione del Governo, a partire dal primo DPCM dell’8 marzo 2020, è stata molto dura, contemplando delle misure che vanno a comprimere la libertà di movimento dei cittadini sul territorio italiano ed una serie di prescrizioni fondamentali per il rispetto dei suddetti divieti.

Tra queste è possibile leggere la disposizione di cui all’art. 4 del DPCM – rubricata “Monitoraggio delle misure” – che prevede, al secondo comma, quanto segue: “salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale, come previsto dall’art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6“.

Gli italiani, dunque, sono stati posti dinanzi alla disciplina, forse prima non da tutti conosciuta, dell’art. 650 del codice penale, rubricato “Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità” e che conseguenze che determina la violazione dello stesso.

Cosa prevede l’art. 650 c.p.?

L’art 650 c.p. prevede che “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206”.

È proprio questo il caso: l’emergenza dovuta alla diffusione del virus Covid-19 ha portato le Autorità competenti all’emanazione di provvedimenti volti a tutelare i cittadini in ottemperanza a ragioni di sicurezza pubblica e, pertanto, chi viene meno alle prescrizioni di tali provvedimenti è punito dalla legge con una ammenda che ha come limite massimo quello di euro 206.

Il fatto che il reato sia punito con una sanzione pecuniaria non deve trarci in inganno: non è un’ammenda parificabile a quella che ci viene imposta quando, ad esempio, violiamo il Codice della Strada: niente affatto. Le conseguenze derivanti dalla violazione dell’art. 650 c.p. sono ben altre e ben più gravi.

Quali sono le conseguenze?

In seguito alla contestazione/denuncia del suddetto reato che potrebbe esserci fatta, ad esempio, ad un posto di blocco di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza etc., segue l’apertura di un vero e proprio procedimento penale i cui passaggi sono scanditi in questo modo:

  • Gli atti da cui emerge la violazione vengono trasmessi alla competente Procura della Repubblica;
  • Il Pubblico Ministero potrà richiedere la condanna per il reato contestato con l’emissione del decreto penale di condanna, provvedimento che contiene, analiticamente, le generalità del soggetto agente, le ragioni della contestazione ed il dispositivo, ovvero la decisione di condannarlo;
  • È possibile opporsi a siffatto procedimento entro 15 giorni dalla sua emissione per poter accedere ai riti previsti dal nostro ordinamento quali giudizio immediato, giudizio abbreviato o applicazione della pena su richiesta delle parti e, ove possibile, l’oblazione.

L’oblazione: cos’è e perché richiederne l’applicazione

L’oblazione è un rito alternativo previsto nel procedimento penale e regolato dall’art. 162 c.p. attraverso il quale è possibile estinguere il reato con il pagamento di una somma allo Stato che, come nel caso del reato previsto dall’art. 650 c.p., corrisponde alla metà del massimo edittale.

Richiedere di accedere al rito dell’oblazione non significa solo pagare la metà della sanzione prevista nel suo massimo ma molto di più. Difatti, l’apertura del procedimento penale ed il possibile e successivo decreto penale di condanna, determinano la menzione del reato nel casellario giudiziario, ovvero rimangono nella cd. fedina penale. Con il rito dell’oblazione, invece, si ottiene anche la cancellazione dello stesso evitando di avere, anche successivamente, spiacevoli problemi nella propria vita.

Abbiamo fatto maggiore chiarezza sui profili legali e procedurali del reato previsto dall’art. 650 del codice penale, utile a sottolineare l’importanza del rispetto dei provvedimenti posti in essere a tutela della salute di tutti.

Nel caso in cui ti sia stata contestata la condotta in oggetto, è necessario contattare un avvocato esperto nel settore che sappia offrirti le giuste indicazioni sul da farsi e sul come affrontare, al meglio, la situazione che si è venuta a creare.

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