La violazione da parte dell'intermediario degli obblighi di informazione e comportamento posti a suo carico degli art. 21 TUF e 28 e 29 Reg. Consob n. 11522/1998 non determina la nullità del contratto di acquisto di strumenti finanziari. Configura bensì inadempimento contrattuale, che dà adito, sia pur esclusa (come ritenuto nella fattispecie) una pronuncia di risoluzione, a condanna dello stesso al risarcimento dei danni.
Tribunale Torino, 12 aprile 2006


