In caso di separazione dei coniugi il Tribunale può assegnare la casa familiare ad un coniuge solo quando vi sono figli minori o maggiorenni non autonomi economicamente. Tale principio di diritto è stato recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 16398 del 24.7.2007, con cui ha affermato che ha materia di separazione e divorzio , il godimento della casa familiare è finalizzato alla tutela della prole in genere, essendo l'assegnazione volta a soddisfare l'interesse di questi ultimi alla conservazione dell'"'habitat" domestico, inteso come centro degli affetti, interessi e consuetudini nei quali si esprime e si articola la vita familiare (v. Cass. Civ. Sez. 1, sentenza n. 9995 del 16/04/2008).
Da tale premessa consegue necessariamente che, in assenza di figli minori o di figli maggiorenni non ancora autosufficienti il giudice non potrà adottare con la sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione della casa coniugale (sul punto v. Cass. Civ., Sez. 1, sentenza n. 16398 del 24/07/2007).


