La violazione di obblighi specifici posti dalla legge a carico della banca nell'espletamento dell'attività d'intermediazione finanziaria, in particolare, derivanti dal combinato disposto di cui agli art. 21 lett. a) e b) del d.lg. 24.2.1998, n.58, e 28 del regolamento Consob 1.7.1998, n.11522, che impongono all'istituto di credito di prestare i servizi di investimento con l’uso di un’adeguata diligenza, e di operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati, comporta la responsabilità dell’azienda di credito verso l’investitore, per omessa prestazione dell’attività d’informazione concernente la volatilità e l’alto rischio dei titoli di cui si propone l’acquisto, considerate le loro caratteristiche speculative, e tenuto conto che, in tal modo non è possibile consentire la consapevole accettazione iniziale del rischio da parte del medesimo investitore. A ciò aggiungasi che il corretto assolvimento degli obblighi d’informazione rileva ancor più ove si consideri lo specifico profilo assunto dall'investitore, in relazione alla concreta incidenza che può assumere l'inadempimento della banca rispetto alla valutazione della convenienza dell'operazione finanziaria, nella duplice fase genetica (acquisto del prodotto) ed esecutiva (gestione del portafoglio).(Tribunale Bari, sez. II, 08 novembre 2006, n). 2736


