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Separazione dei coniugi: assegno di mantenimento

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In tema di separazione  personale fra i coniugi, l’art. 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge – ove tra i due si accerti una disparità economica – un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della  separazione. I relativi apprezzamenti vanno compiuti prendendo in considerazione non solo i redditi in senso stretto, ma le complessive situazioni patrimoniali dei coniugi, tenendo conto delle sopravvenienze reddituali e patrimoniali intervenute nelle more del giudizio di  separazione (nella specie, derivante dalla promozione a questore del coniuge, e quindi ad una progressione in carriera non legata all’anzianità di servizio, ma al merito).( Cassazione civile , sez. I, 14 dicembre 2006, n. 26835)

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