L'art. 191 del codice civile annovera la separazione (giudiziale o consensuale) tra le cause di scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
Controverso è il momento a decorrere dal quale cessa la comunione legale.
La giurisprudenza di legittimità, con uniformi decisioni, afferma che "il regime di separazione si instaura ex nunc con il passaggio in giudicato del provvedimento giudiziale che la pronunci, ovvero che omologhi l'accordo intervenuto in sede di separazione consensuale". (Cass. 29 gennaio 1990 n. 560, Cass. 11 luglio 1992 n. 8469,Cass. 17 dicembre 1993 n. 12523, Cass. 7 marzo 1995 n. 2652, in Mass. Foro it., 1995, 342).
La dottrina, ed alcune sentenze di merito, affermano invece che la comunione legale tra i coniugi cessa "dal momento dell'udienza presidenziale ex art. 708 c.p.c." (Corte di Appello Genova sent. 10.11.1997).
Di diverso avviso è un'altra parte della giurisprudenza, secondo cui la cessazione della comunione legale tra i coniugi risalirebbe al momento del "deposito della domanda giudiziale di separazione" (Corte di Appello di Roma sent. 4.3.1991).
E' superfluo evidenziare che per i coniugi separandi è molto importante individuare il momento a decorre dal quale cessa la comunione legale. Difatti, prima di tale momento gli acquisti effettuati dai coniugi entreranno a far parte della comunione dei beni in virtù della regola generale sancita dall'art. 159 c.c., mentre, solo dopo tale momento gli acquisti costituiranno bene personale.


