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Quali sono i diritti economici del coniuge divorziato?

Sappiamo bene che in sede di divorzio il coniuge che non è in grado di provvedere al proprio mantenimento ha diritto ad un assegno di divorzio.

Questo assegno che viene determinato secondo alcuni parametri ben precisi stabiliti dalla Legge sul Divorzio.

Il coniuge beneficiario dell’assegno di divorzio ha anche diritto ad una quota del TFR dell’ex coniuge.

E’ l’art. 12 bis del Legge sul Divorzio a prevedere che il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto ad una percentuale dell’indennità di cessazione del rapporto di lavoro, anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza.

In altri termini il coniuge beneficiario dell’assegno di divorzio ha anche diritto ad una quota del TFR dell’ex coniuge.

Ma qual è la quota di TFR che spetta al coniuge ?

Per rispondere a questa domanda bisogna leggere il comma secondo dell’art. 12 bis secondo cui la quota del TFR spettante al coniuge divorziato deve essere pari al 40% dell’indennità totale riferita agli anni in cui l’attività lavorativa è coincisa con il matrimonio.

In poche parole, il TFR spettante al coniuge divorziato è pari al 40% dell’indennità maturata nel periodo di durata del matrimonio.

Perché il coniuge divorziato possa chiedere la corresponsione del TFR è necessario che, con sentenza passata in giudicato, sia stata disposta la corresponsione dell’assegno a favore della parte e che successivamente a tale sentenza il coniuge beneficiario dell’assegno di divorzio non sia passato a nuove nozze.

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