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Come presentare la domanda di successione in via telematica

Dal 1 gennaio 2018 la dichiarazione di successione dovrà essere presentata in via telematica.

È definito: Dal 1° gennaio 2019 la dichiarazione di successione va presentata in via telematica.

A stabilirlo è il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 28 dicembre 2017 (prot. n. 305134), con il quale è stata approvata anche la modulistica in formato digitale.

La trasmissione telematica della denuncia di successione sarà obbligatoria per le successioni apertesi dal 3 ottobre 2006 in avanti.

Per quelle precedenti si dovrà a utilizzare il modulo cartaceo (il «modello 4», approvato con Dm 10 gennaio 1992).

Il modello tradizionale o cartaceo continuerà ad utilizzarsi per registrare le dichiarazioni di successioni integrative, sostitutive o modificative di tutte quelle dichiarazioni di successione che siano state registrate con il modello 4.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 305134 contiene anche le istruzioni per compilare il nuovo modello informatico

Come noto l’obbligo di presentazione della dichiarazione di successione sorge in seguito al decesso di una persona.

E’ quello il momento in cui avviene l’apertura di una successione ed è quello in momento da cui decorre il termine di 1 anno entro cui va presentata la denuncia di successione e versate allo Stato le imposte liquidate dall’Ufficio e precisamente le imposte di successione, oltre ad alcuni tributi “minori”.

Se poi l’eredità comprende beni immobili – oltre all’imposta di successione bisogna versare le imposte ipotecaria e catastale.

Che cos’è la denuncia di successione

La denuncia di successione è una dichiarazione con la quale i chiamati all’eredità dichiarano al fisco i soggetti beneficiari della successione, la consistenza del patrimonio oggetto di successione e del suo valore imponibile.

La denuncia di successione deve essere presentata entro un anno dalla morte.

Vi sono però alcuni casi particolari: ad esempio, nell’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario.

In questo caso il  termine annuale decorre dal giorno in cui scade il termine per redigere l’inventario.

Nella rinuncia all’eredità, il termine decorre dal giorno in cui il chiamato ulteriore viene a conoscenza della rinuncia.

Quest’ultima regola vale anche nel caso in cui si verifichino eventi che mutino la devoluzione ereditaria: ad esempio, la scoperta di un testamento di cui non si conosceva l’esistenza.

La dichiarazione di successione non deve però essere presentata se ricorrono entrambe le seguenti condizioni: l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l’attivo ereditario ha un valore non superiore a 100mila euro e non comprende beni immobili.