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Come fare per ottenere i soldi del defunto dalla Banca?

 

Spesso accade che alla morte del titolare del conto corrente i beni ereditari, tra cui azioni, titoli e conti correnti bancari restino bloccati per molto tempo presso la Banca per negligenza degli istituto di credito, a causa di ritardi nella evasione delle pratiche successione ovvero per banali contestazioni delle banche sulla legittimazione degli eredi.

Come noto, i crediti ereditari, tra cui va annoverato il saldo attivo del conto corrente, sono divisibili tra gli eredi, in ragione delle rispettive quote,

Tale principio consente a ciascun coerede di ottenere il pagamento della somma di denaro di sua spettanza senza che tale corresponsione possa essere subordinata alla verifica da parte della banca della posizione (o addirittura al consenso) degli altri coeredi.

Sul tema è intervenuta da tempo la Cassazione che ha chiarito che i crediti, a differenza dei debiti, cadono automaticamente in comunione (sentenza 24657/2007, sulla scia della sentenza 11128/1992).

Le Sezioni Unite hanno poi ritenuto di potere ricavare dalla regola generale, che ammette ciascun partecipante alla comunione all’esercizio di azioni singole a vantaggio della cosa comune.

Questa regola più specifica comporta che  il singolo coerede sarebbe legittimato a riscuotere l’intero credito ovvero la parte di credito proporzionale alla quota ereditaria.

Fermo restando che questo il pagamento effettuato dal debitore non produrrebbe effetti nei rapporti interni con gli altri coeredi.

Peraltro, più di recente, la Cassazione ha ulteriormente precisato – interpretando la citata sentenza delle Sezioni Unite – che «ogni coerede può agire anche per l’adempimento del credito ereditario pro quota, e senza che la parte debitrice possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, dovendo trovare risoluzione gli eventuali contrasti insorti tra gli stessi nell’ambito delle questioni da affrontare nell’eventuale giudizio di divisione» (Cassazione 27417/17).

Occorre, infine, tenere presente anche la decisione del collegio di coordinamento dell’Abf (5305/2013), che ha risolto il dubbio dell’incidenza della normativa fiscale in queste ipotesi. Ci si riferisce all’articolo 48, commi 3 e 4, del Dlgs 346/1990 (Testo unico in materia di imposta di successioni e donazioni).

Va anche ricordato che per ottenere il pagamento del saldo del conto corrente intestato al defunto i coeredi devono presentare alla banca la denuncia di successione ovvero la dichiarazione la cosiddetta “dichiarazione negativa” di cui all’articolo 28 del Testo unico in materia di successione.

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