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I coeredi sono tenuti in solido al pagamento dei debiti ereditari

Un nostro cliente ci scrive

Ho ereditato da una cara amica un piccolo appartamento in Forio D’Ischia per una quota percentuale dei 2/3, mentre il restante terzo di proprietà è diviso in quota eguale tra i due fratelli della defunta. L’appartamento è inutilizzato da decenni e io ho offerto ai coeredi la chiave per poterne usufruire. Ciò nonostante i due comproprietari continuano a rifiutarsi di pagare la loro quota di condominio e quella relativa ai rifiuti solidi urbani sostenendo che, poiché l’appartamento non è nelle loro disponibilità non sono tenuti a pagare alcunché. Vorrei sapere posso chiedere ai comproprietari il rimborso della loro la quota che io pago annualmente per il condominio e i rifiuti solidi urbani?

Il nostro consiglio

Con riferimento alla tassa rifiuti solidi urbani, la Corte di Cassazione, con sentenza 6633/2016, ha precisato che «l’erede è, comunque, tenuto al pagamento della Tarsu (oggi Tari) a meno che non dimostri di non essere subentrato nella disponibilità o occupazione dell’immobile, per esempio con la presentazione della denuncia di cessazione dell’utenza ai fini Tarsu (oggi Tari)». Pertanto, se l’appartamento è «inutilizzato da decenni», e ancora non lo si è fatto, dovrebbe chiedere la cessazione immediata dei contratti di tutte le utenze (luce, gas e acqua), in modo da poter dimostrare il totale inutilizzo dello stesso e, conseguentemente, essere esentati dal pagamento della predetta tassa. Inoltre, sono previste delle riduzioni qualora l’abitazione sia adibita a casa vacanza.

Per quel che riguarda le spese condominiali, le ricordo che in caso di comproprietà «il pagamento degli oneri condominiali costituisce una obbligazione propter rem, ovvero un obbligazione reale che grava a carico del proprietario del bene . Nel caso, dunque, di morosità condominiale riguardante gli oneri sorti successivamente alla successione ereditaria, il credito va inquadrato alla stregua di un qualunque caso di comunione ordinaria, con la conseguenza che avremo dei debitori solidali e ciascuno potrà essere chiamato a pagare per tutti gli altri ex articolo 1294 del Codice civile. Invece, nei rapporti interni, il singolo comunista, che avrà pagato per tutti, potrà poi richiedere agli altri la loro parte, ex articolo 1299 del Codice civile.

Saluti. Avv. Renato Giuseppe Fiorentino

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