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Successioni e Donazioni ereditaria come pianificare subito

Pianificare subito la propria successione ereditaria può evitare liti tra i figli.

Non è mai troppo tardi per decidere il destino da assegnare al proprio patrimonio nel momento del trapasso.

Come noto, nel nostro ordinamento giuridico l’eredità può essere devoluta per legge (successione legittima) o per testamento (successione testamentaria)

Viene attribuita per legge nel caso in cui il defunto non abbia redatto alcun testamento.

Pianificare in tempo la propria successione testamentaria potrà consentire al testatore di vedere soddisfatti alcuni desideri e potrà consentire agli eredi di evitare lunghe e costose liti giudiziarie tese (in molti casi) ad accertare la validità delle disposizioni testamentarie e l’eventuale lesione della quota di legittima.

Qualora, infatti, il testatore abbia attribuito tutti i suoi beni solo ad alcuni dei coeredi legittimari, gli altri coeredi legittimari, c.d. pretermessi, potranno impugnare la disposizione testamentaria lesiva della quota di legittima e potranno chiedere la riduzione di quelle disposizioni (donazioni e disposizioni testamentarie) lesive della loro quota di riserva.

L’azione di riduzione, prevista dall’art. 553 e seguenti del codice civile, è il rimedio attribuito ai coeredi legittimari per poter tutelare il proprio diritto alla quota di legittima.

Gli strumenti che possono essere utilizzati per pianificare e programmare una successione ereditaria, possono essere numerosi. La scelta varia in base alla composizione dell’asse ereditario.

La pianificazione della successione ereditaria può essere fatta attraverso anzitutto la redazione di un testamento pubblico, e poi, facendo ricorso ad istituti successori o di anticipazione della successione quali la donazione, il trust, il negozio fiduciario, il patto di famiglia.

Il testamento pubblico, è l’atto ricevuto dal notaio con il quale il testatore dispone di tutte o parte delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere.

Il testamento potrà essere segreto e conservato presso lo studio del notaio, che né curerà la pubblicazione al momento della notizia della morte del testatore.

La donazione è quel contratto con il quale il donante, solo ed esclusivamente per spirito di liberalità, arricchisce il donatario attribuendogli un diritto.

La donazione è un atto esclusivamente a titolo gratuito utilizzato per attribuire un bene in favore di parenti e/o amici senza ricevere e/o pretendere alcun corrispettivo, con spirito di liberalità.

Il Trust è un istituto giuridico che nasce in Inghilterra e negli Stati Uniti e da oltre dieci anni viene utilizzato nel nostro paese anche in ambito successorio.

Con il Trust un soggetto definito disponente (proprietario del patrimonio) conferisce tutti i suoi beni o parte di essa al Trustee che amministrerà i beni nell’interesse di uno o più beneficiari, designati dal disponente.

Con il conferimento dei beni in Trust, il disponente perde il possesso materiale e giuridico dei beni e perde ogni diritto sugli stessi.

Oltre ad avere una funzione successoria, il Trust viene spesso utilizzato per assicurare la segregazione dei beni che una volta trasferiti al Trustee non potranno più essere aggrediti dai creditori del disponente.

Il Trust può essere costituito in Italia da qualunque cittadino o straniero.

Il Patto di Famiglia, è un istituto giuridico introdotto nel 2006 , con il quale il proprietario di un ‘azienda cede in tutto o in parte i propri beni (azienda, ramo d’azienda, partecipazioni societarie) e non solo, a tutti o parte degli eredi, in funzione anticipatoria per assicurare la continuità gestionale dell’impresa ed evitare dissidi familiari.

Gli eredi assegnatari dell’azienda in forza del patto di famiglia sono tenuti ad assicurare la continuità aziendale e non sosteranno alcuna imposta di donazione qualora proseguano l’attività per almeno 5 anni.

Gli eredi non assegnatari dell’azienda avranno diritto ad una liquidazione calcolata sul valore dei beni assegnati con il patto di famiglia che potrà essere corrisposta anche con azioni speciali e quote di minoranza con diritti particolari.

Donazione di beni futuri – Nullità

La donazione dispositiva di beni altrui, con cui il donante intende produrre un effetto traslativo immediato, è nulla alla luce della complessiva disciplina della donazione. Nonostante manchi un espresso divieto, l’art. 769 c.c. impone nella donazione con effetti reali immediati l’attualità dello spoglio, la quale implica che il donante disponga di un “suo diritto”. Inoltre l’art. 771 comma 1 c.c., nel comminare la nullità della donazione di beni futuri, esprime l’esigenza, comune alle liberalità riguardanti cose altrui, di limitare gli atti di prodigalità del donante. Tale istanza protettiva richiede un superamento dell’interpretazione letterale dell’art. 771 c.c., così da ricomprendere nel suo divieto ogni bene futuro, sia in senso oggettivo, che in senso solo soggettivo.

Successioni e Donazioni

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