Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (in Suppl. ordin. della Gazz. Uff., 17 marzo, n. 65). -- Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale.
Preambolo
TESTO UNICO DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE
Articolo 1
Art. 1.
-- I provvedimenti ad iniziativa governativa, che importino nuove attribuzioni delle autorità comunali e provinciali, ovvero aboliscano o modifichino quelle esistenti, quando non siano promossi dal ministro dell'interno, debbono essere predisposti di concerto col medesimo.
Articolo 2
Art. 2.
-- Qualsiasi disposizione legislativa, tendente a porre a carico dei comuni e delle province nuove o maggiori spese, deve essere concreta di concerto oltre che col ministro dell'interno, anche col ministro delle finanze. Il consenso deve risultare dal relativo disegno di legge, e, qualora la spesa sia inerente a servizi di carattere statale, devono essere, in pari tempo, assegnati agli enti predetti i corrispondenti mezzi di entrata.
Articolo 3
Art. 3.
-- L'autorità governativa può sempre esercitare a mezzo di commissari, la facoltà di sostituzione, conferitale dalla legge nei confronti degli enti pubblici locali.
Articolo 4
Art. 4.
-- Salvo i casi di delega o sostituzione ammessi dalla legge, gli atti, compiuti in nome dell'amministrazione comunale, provinciale e consorziale da organi non competenti, sono improduttivi di effetti giuridici nei confronti dell'ente.
Articolo 5
Art. 5.
-- Salvo che la legge non disponga altrimenti, contro i provvedimenti delle autorità governative inferiori è ammesso ricorso in via gerarchica alle autorità superiori.
Il ricorso gerarchico può essere sperimentato solo da chi vi abbia interesse, e non è più ammesso dopo trascorsi trenta giorni dalla data della notificazione o comunicazione amministrativa, o da quando l'interessato abbia avuto comunque piena cognizione del provvedimento.
L'autorità adita, qualora non creda di comunicare d'ufficio il ricorso ai controinteressati, ordina che il ricorso stesso venga notificato a costoro, a cura del ricorrente, nel termine da essa stabilito, sospendendo la pronuncia, finché non consti della eseguita notificazione.
Nel termine di venti giorni dalla notificazione del ricorso, gli interessati possono presentare all'autorità cui è diretto le loro deduzioni.
Trascorsi centoventi giorni dalla data di presentazione del ricorso, senza che l'autorità adita abbia provveduto, il ricorrente può chiedere, con istanza alla stessa notificata, che il ricorso venga deciso.
Trascorsi sessanta giorni dalla notificazione a tale istanza, senza che sia intervenuta alcuna decisione, il ricorso si intende, a tutti gli effetti di legge, come rigettato.
I ricorsi gerarchici al governo, da qualunque legge previsti, sono decisi con provvedimento definitivo del ministro, salvo che si tratti di ricorsi contro provvedimenti ministeriali o che la legge disponga diversamente.
Articolo 6
Art. 6.
-- Il governo ha facoltà, in qualunque tempo, di annullare, di ufficio o su denuncia, sentito il consiglio di Stato, gli atti viziati da incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge o di regolamenti generali o speciali.
Contro il decreto reale è sempre ammesso il ricorso per legittimità al consiglio di Stato in sede giurisdizionale, ovvero il ricorso straordinario al Re.
Articolo 7
Art. 7.
-- Per essere nominati ad uno degli uffici o impieghi previsti nella presente legge, salvo i particolari requisiti richiesti nei singoli casi, è necessario essere cittadino dello Stato, godere dei diritti civili, essere di buona condotta morale e politica, maggiore di età e saper leggere e scrivere.
Per i nati dopo il 1917 la nomina agli uffici anzidetti potrà cadere soltanto su coloro che abbiano soddisfatto all'obbligo scolastico a norma del titolo V, capo I, del testo unico approvato con Regio Decreto 5 febbraio 1928, n. 577.
Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli.
La prova della buona condotta è data mediante certificato del podestà del comune di residenza; quella di saper leggere e scrivere mediante certificato dell'autorità scolastica.
Articolo 8
Art. 8.
-- Non possono essere nominati agli uffici previsti nella presente legge:
1° coloro che siano in istato di interdizione o di inabilitazione per infermità di mente;
2° i commercianti falliti, finché duri lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento ovvero dalla data in cui sono considerati falliti, a norma dell'art. 39 della legge 24 maggio 1903, n. 197;
3° coloro che siano ricoverati negli ospizi di carità e coloro che siano abitualmente a carico della congregazione di carità ovvero di altro istituto pubblico di assistenza e beneficienza;
4° i condannati per diserzione in tempo di guerra, anche se abbiano beneficiato di grazia, indulto od amnistia;
5° i condannati a pene detentive di qualunque genere per un tempo maggiore di tre anni;
6° i condannati alla degradazione;
7° i condannati per delitti contro la personalità dello Stato, contro la libertà individuale, prevista dagli art. 600 a 607 del codice penale, per peculato, concussione e corruzione, associazione a delinquere prevista dasll'art. 416 del codice penale, patrocinio o consulenza infedele e millantato credito previsto negli art. 381, 382 e 383 del codice penale; per delitti contro la fede pubblica, per delitti contro l'incolumità pubblica, esclusi i colposi e quelli in cui concorra la circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4 del codice penale; violenza carnale, corruzione di minorenni, atti osceni e di libidine violenti, tratta, costrizione alla prostituzione, sfruttamento di prostitute, lenocinio; omicidio, lesione personale seguita da morte e quella prevista dall'art. 583 del codice penale, procurato aborto, furto, eccetto quando sia punibile a querela della persona offesa, rapina, estorsione e sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, truffa, altre frodi, appropriazione indebita e danneggiamento previsto dall'articolo 635 del codice penale; sia per l'uno sia per l'altro delitto, nei casi nei quali si procede d'ufficio, ricettazione e bancarotta fraudolenta;
8° i condannati per delitti che, secondo le cessate legislazioni penali o secondo le leggi penali speciali vigenti, corrispondono ai delitti contemplati nel numero precedente;
9° coloro che furono due volte condannati per essere stati colti in istato di manifesta ubriachezza ovvero per delitto commesso in istato di ubriachezza. Tale incapacità avrà la durata di cinque anni dal giorno in cui fu scontato o estinta la pena inflitta con l'ultima condanna. In caso di recidiva entro il termine suddetto, decorre un nuovo quinquennio dal giorno in cui fu scontata o estinta la pena inflitta con la seconda condanna;
10° i condannati per mendicità;
11° coloro che siano stati condannati a termine degli art. 108, 109 e 118 della legge elettorale politica, testo unico 2 settembre 1928, n. 1993;
12° gli interdetti dai pubblici uffici e coloro che sono sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva o alla libertà vigilata, gli assegnati al confino di polizia e gli ammoniti. Tale incapacità cessa cinque anni dopo compiuto il termine della interdizione, della misura di sicurezza, del confino o dell'ammonizione.
13° gli esercenti locali di meretricio.
Sono eccettuati i condannati riabilitati.
Articolo 9
Art. 9.
-- Le condizioni previste come causa di incapacità o di incompatibilità per un determinato ufficio impediscono la nomina all'ufficio stesso se preesistano, e ne determinano la decadenza, ove sopravvengano.
Tuttavia la perdita del requisito della buona condotta morale o politica non è causa di decadenza dall'ufficio, ma dà luogo all'applicazione dei provvedimenti previsti dalla legge.
Qualora l'incompatibilità riguardi soltanto il cumulo degli uffici, l'interessato ha facoltà di dichiarare, nel termine di giorni quindici dalla partecipazione dell'ultima nomina, per quale di essi intenda optare. Se l'interessato non fa la dichiarazione nel termine stabilito, decade dalla seconda nomina.
Articolo 10
Art. 10.
-- Qualora non sia disposto altrimenti, la dichiarazione della decadenza o l'accettazione delle dimissioni da un determinato ufficio spetta alla medesima autorità che ha proceduto alla nomina.
Articolo 11
Art. 11.
-- La gratuità dell'ufficio non esclude il rimborso delle spese che l'investito dell'ufficio stesso sia obbligato a sostenere per l'esercizio delle sue funzioni.
Articolo 12
Art. 12.
-- Nessun mandato imperativo può essere dato alle persone designate ad un pubblico ufficio da chi è chiamato dalla legge a fare la designazione.
Articolo 13
Art. 13.
-- Fra gli investiti di pubblici uffici di pari grado l'anzianità è stabilita dalla data di nomina; in caso di nomina contemporanea, è stabilita dall'età.
Articolo 14
Art. 14.
-- Coloro che sono nominati a tempo a un pubblico ufficio, ancorché sia trascorso il termine prefisso, rimangono in carica fino all'insediamento dei successori.
Articolo 15
Art. 15.
-- Negli organi collegiali la scadenza dei componenti è simultanea.
Chi surroga un membro, che per qualunque motivo abbia cessato anzi tempo di far parte del collegio, rimane in carica solo fino a quando avrebbe durato il suo predecessore.
Articolo 16
Art. 16.
-- Gli amministratori dei comuni, delle province e dei consorzi si debbono astenere dal prendere parte direttamente o indirettamente a servizi, esazioni, somministrazioni od appalti nell'interesse degli enti a cui appartengono o delle istituzioni soggette all'amministrazione, tutela o vigilanza degli enti stessi.
Lo stesso obbligo incombe ai consultori, nonché ai membri della giunta provinciale amministrativa per tutti gli enti sottoposti alla sua tutela.
TITOLO I
Circoscrizioni amministrative, autorità governative ed organi di controllo sugli enti locali.
Articolo 17
Art. 17.
-- Il regno si divide in province e comuni.
La circoscrizione delle province e dei comuni, salvo quanto dispone il titolo II, è regolata per legge.
Ove la legge che provvede alla modifica della circoscrizione delle province e dei comuni, non disponga altrimenti, alla sistemazione dei rapporti fra gli enti interessati si provvede con decreto reale.
Articolo 18
Art. 18.
-- Ogni provincia ha un prefetto, un vice-prefetto, un consiglio di prefettura e una giunta amministrativa.
In ogni provincia un servizio ispettivo, affidato a funzionari dei gruppi A e B dell'amministrazione dell'interno, alla diretta dipendenza del prefetto, assicura, mediante visite saltuarie e periodiche presso l'amministrazione provinciale e le amministrazioni comunali, l'ordinato funzionamento e il regolare andamento dei pubblici servizi, nonché la esatta osservanza delle leggi e dei regolamenti.
Articolo 19
Art. 19.
-- Il prefetto è la più alta autorità dello Stato nella provincia. Egli è il rappresentante diretto del potere esecutivo.
Al prefetto fa capo tutta la vita della provincia, che da lui riceve impulso, coordinazione e direttive.
Il prefetto provvede ad assicurare, in conformità alle geneali direttive del governo, unità di indirizzo politico nello svolgimento dei diversi servizi di spettanza dello Stato e degli enti locali, coordinando l'azione di tutti gli uffici pubblici e vigilandone i servizi, salvo quelli riflettenti l'amministrazione della giustizia, della guerra, della marina, della aeronautica e delle ferrovie.
Esercita le attribuzioni a lui demandate dalle leggi e promuove, ove occorra, il regolamento di attribuzioni fra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria.
Adotta, in caso di necessità o di urgenza, i provvedimenti che crede indispensabili nel pubblico interesse.
Vigila sull'andamento di tutte le pubbliche amministrazioni e sul relativo personale, ferme restando le norme generali sullo stato giuridico dei dipendenti dello Stato e salvo le eccezioni di cui al terzo comma del presente articolo.
Ordina le indagini che ritiene necessarie nei riguardi delle amministrazioni sottoposte alla sua vigilanza.
Invia appositi commissari presso le amministrazioni degli enti locali per compiere, in caso di ritardo od omissione da parte degli organi ordinari, atti obbligatori per legge, o per reggerle qualora non possano, per qualsiasi motivo, funzionare.
Tutela l'ordine pubblico e sopraintende alla pubblica sicurezza: dispone della forza pubblica e può richiedere l'impiego di altre forze armate.
Presiede il consiglio di prefettura e la giunta provinciale amministrativa.
Articolo 20
Art. 20.
-- Il prefetto, oltre le ordinanze d'urgenza dipendenti dall'esercizio della funzione surrogatoria contemplata all'art. 55, comma primo, può emettere ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di edilità, polizia locale e igiene, per motivi di sanità o di sicurezza pubblica interessanti l'intera provincia o più comuni della medesima.
Le ordinanze di urgenza del prefetto sono eseguite in via amministrativa indipendentemente dall'eventuale esercizio dell'azione penale.
Quando gli interessati non vi ottemperino, sono adottate, previa diffida da notificarsi almeno tre giorni prima, salvo i casi d'urgenza, le misure necessarie per l'esecuzione d'ufficio.
é autorizzato l'impiego della forza pubblica.
La nota delle spese relative è resa esecutoria dal prefetto ed è rimessa all'esattore, che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.
Le contravvenzioni alle ordinanze emesse dal prefetto sono punite con l'arresto fino a dieci giorni o con l'ammenda fino a lire 500.
Articolo 21
Art. 21.
-- Il vice-prefetto sostituisce il prefetto in caso di assenza, impedimento o temporanea vacanza.
Articolo 22
Art. 22.
-- Il prefetto e chi ne fa le veci non possono essere chiamati a rendere conto dell'esercizio delle loro funzioni, fuorché dalla superiore autorità governativa, né sottoposti a procedimento, per alcun atto del loro ufficio, senza autorizzazione del Re, previo parere del consiglio di Stato, tranne il caso di imputazione di reati elettorali.
Articolo 23
Art. 23.
-- Il consiglio di prefettura si compone del prefetto, o di chi ne fa le veci, che lo presiede, e di due consiglieri.
Alle sedute del consiglio, in sede di giurisdizione contabile, intervengono, con voto deliberativo, il ragioniere capo della prefettura e il direttore di ragioneria o il ragioniere capo dell'intendenza di finanza, e, con voto consultivo, il funzionario di ragioneria che ha compilata la relazione sul conto.
Articolo 24
Art. 24.
-- Il consiglio di prefettura ha le attribuzioni che gli sono commesse dalle leggi e dai regolamenti. Esso è chiamato a dar parere nei casi prescritti dalle leggi e dai regolamenti e quando ne sia richiesto dal prefetto.
Se il parere del consiglio di prefettura è richiesto per disposizione di legge o di regolamento, il provvedimento che ne consegue deve riportare la formula "udito il parere del consiglio di prefettura".
Articolo 25
Art. 25.
-- La giunta provinciale amministrativa, in sede amministrativa, si compone del prefetto o di chi ne fa le veci, che la presiede, dell'ispettore provinciale, di due consiglieri di prefettura, designati, al principio di ogni anno, dal prefetto, del ragioniere capo della prefettura, di quattro membri effettivi e due supplenti, designati dal segretario del partito nazionale fascista, scelti fra persone esperte in materia giuridica, amministrativa o tecnica.
La designazione dei membri da parte del segretario del partito nazionale fascista è fatta mediante terna per ogni singolo membro e alla nomina si provvede con decreto del ministro dell'interno. Detti membri durano in ufficio quattro anni e possono essere confermati. Essi prestano giuramento nelle forme di cui all'art. 45.
Il prefetto designa un consigliere di prefettura come supplente.
I supplenti non intervengono alle sedute della giunta, se non quando mancano i membri effettivi della rispettiva categoria.
Per la validità della deliberazioni della giunta, in sede amministrativa, è sufficiente l'intervento di cinque membri.
Articolo 26
Art. 26.
-- Non possono far parte della giunta provinciale amministrativa:
a ) il preside, il vice-preside e i rettori della provincia;
b ) i podestà, i vice-podestà e i membri della consulta municipale dei comuni della provincia;
c ) gli stipendiati, i salariati e i contabili delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
d ) coloro che non abbiano i requisiti per la nomina ad assessore a norma del vigente ordinamento delle corti d'assise.
Non possono, inoltre, far parte della giunta provinciale amministrativa i parenti sino al secondo e gli affini di primo grado coll'esattore o col ricevitore provinciale, durante l'esercizio della esattoria o della ricevitoria.
Articolo 27
Art. 27.
-- Ai membri della giunta provinciale amministrativa, nominati su designazione del segretario del partito nazionale fascista, è corrisposta una medaglia di presenza per ogni seduta, nella misura determinata con decreto del ministro dell'interno.
Articolo 28
Art. 28.
-- I membri della giunta provinciale amministrativa, designati dal segretario del partito nazionale fascista, che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre adunanze consecutive, decadono dalla carica.
La decadenza è pronunciata dalla giunta stessa, su proposta del presidente, uditi gli interessati.
Articolo 29
Art. 29.
-- Il consiglio di prefettura e la giunta provinciale amministrativa, prima di emettere pronunce definitive, nelle materie di loro competenza, hanno facoltà di richiedere documenti e giustificazioni e di ordinare, a spese degli enti interessati, ogni altra indagine che ritengano necessaria.
TITOLO II
Del comune.
CAPO I
Del territorio.
Articolo 30
Art. 30.
-- I comuni con popolazione inferiore ai 2000 abitanti, che manchino di mezzi per provvedere adeguatamente ai pubblici servizi, possono, quando le condizioni topografiche lo consentano, essere riuniti fra loro o aggregati ad altro comune.
Può inoltre essere disposta la riunione di due o più comuni, qualunque sia la loro popolazione, quando i podestà ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni.
Articolo 31
Art. 31.
Art. 31. -- I comuni, il cui territorio risulti insufficiente in rapporto all'impianto, all'incremento o al miglioramento dei servizi pubblici, all'espansione degli abitati o alle esigenze dello sviluppo economico, possono ottenere l'ampliamento della loro circoscrizione.
Si reputano sempre rispondenti alle esigenze dello sviluppo economico del comune le opere portuali, marittime, fluviali o lacuali, che debbano estendersi fuori del territorio di esso.
In questo caso, come in ogni altro in cui la domanda di ampliamento territoriale sia giustificata dalla necessità di impianto o di ampliamento di stabilimenti pubblici in territorio esterno, la relativa istruttoria non può essere iniziata, se il progetto delle opere non abbia riportato l'approvazione definitiva dell'autorità competente.
L'ampliamento può effettuarsi mediante l'aggregazione dell'intero territorio di comuni contermini, ovvero di quella sola parte di esso che sia riconosciuta sufficiente allo scopo.
Articolo 32
Art. 32.
-- Qualora il confine fra due e più comuni non sia delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili o comunque dia luogo a incertezze, ne può essere disposta la determinazione ed eventualmente la rettifica su domanda dei podestà ovvero di ufficio.
I confini fra due o più comuni possono essere rettificati anche per ragioni topografiche o per altre comprovate esigenze locali, quando i rispettivi podestà ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni.
Articolo 33
Art. 33.
-- Le borgate o frazioni di comuni, che abbiano popolazione non minore di 3000 abitanti, mezzi sufficienti per provvedere adeguatamente ai pubblici servizi e che, per le condizioni dei luoghi, siano separate dal capoluogo del comune al quale appartengono, possono essere costituite in comuni distinti, quando ne sia fatta domanda da un numero di cittadini, che rappresentino la maggioranza numerica dei contribuenti delle borgate o frazioni e sostengano almeno la metà del carico dei tributi locali applicati nelle dette borgate o frazioni.
Eguale facoltà è concessa al capoluogo di un comune che si trovi nelle condizioni suindicate quando le sue frazioni siano naturalmente separate da esso, abbiano i requisiti per essere costituite in comune distinto e la domanda sia sottoscritta dalla maggioranza dei contribuenti del capoluogo a norma del comma precedente.
Nell'applicazione del presente articolo, sia per accertare la qualità di contribuente, sia per valutare il carico tributario, si terrà conto soltanto delle imposte riscosse mediante ruoli.
Articolo 34
Art. 34.
-- Una borgata o frazione può essere distaccata dal comune cui appartiene ed essere aggregata ad un altro contermine, quando la domanda sia fatta dai contribuenti a norma del primo comma del precedente articolo e concorra il voto favorevole del comune cui la borgata o frazione intende aggregarsi.
Articolo 35
Art. 35.
-- Le variazioni alla circoscrizione dei comuni e le rettifiche di confine, previste negli articoli precedenti sono disposte con decreto reale, sentito in ogni caso il parere dei podestà dei comuni interessati, del rettorato provinciale e del consiglio di Stato.
Tutte le deliberazioni dei podestà relative a variazioni alla circoscrizione dei comuni ed a rettifiche di confine sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per la durata di quindici giorni.
Qualsiasi contribuente ha facoltà di farvi opposizione nel termine di giorni venti a decorrere dall'ultimo di affissione.
Le eventuali opposizioni, insieme con gli atti debitamente istruiti, sono dal prefetto trasmessi, con motivato parere, al ministro dell'interno.
Articolo 36
Art. 36.
-- Quando siano state disposte variazioni alle circoscrizioni dei comuni, il prefetto, sentita la giunta provinciale amministrativa, provvede, con suo decreto, alla separazione patrimoniale e al riparto delle attività e passività.
I comuni riuniti fra loro o aggregati ad altro contermine possono essere autorizzati dal prefetto, su conforme parere della giunta provinciale amministrativa, a tenere separate le rispettive rendite patrimoniali e passività. Può essere autorizzata altresì la separazione delle spese per la viabilità interna, per l'illuminazione pubblica, per l'istruzione elementare, per gli edifici destinati al culto e per i cimiteri.
Articolo 37
Art. 37.
-- Ferma restando l'unità dei comuni, le disposizioni del secondo comma dell'articolo precedente possono essere applicate, su domanda della maggioranza dei contribuenti stabilita dall'art. 33, alle frazioni che abbiano più di 500 abitanti, quando esse siano in grado di provvedere ai loro particolari interessi e le condizioni dei luoghi lo consiglino.
é in facoltà del prefetto di disporre in qualunque tempo la fusione delle rendite patrimoniali e delle spese delle frazioni, quando ciò sia richiesto dalle esigenze generali del comune e concorra il voto favorevole della giunta provinciale amministrativa.
CAPO II
Organi del comune - Del podestà.
Articolo 38
Art. 38.
-- Il comune è corpo morale. Esso è retto da un podestà.
Più comuni della stessa provincia, quando siano tra loro vicini e la popolazione complessiva non superi i 10.000 abitanti, possono avere un solo podestà.
Il numero dei comuni affidati all'amministrazione di un solo podestà non può essere maggiore di tre.
é in facoltà del ministro dell'interno di nominare un vice-podestà nei comuni aventi popolazione superiore ai 20.000 abitanti, o che, pure avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia. Qualora la popolazione del comune superi i 100.000 abitanti, possono essere nominati due vice podestà, uno dei quali può essere scelto anche tra i funzionari ed impiegati governativi indicati all'art. 44, n. 2.
Il vice-podestà può essere nominato anche nei comuni con popolazione da 10.000 a 20.000 abitanti, che, pur non essendo capoluoghi di provincia, siano sede di stazioni di cura soggiorno o turismo, o di importanti uffici pubblici, o che siano centri di notevole attività industriale e commerciale.
Articolo 39
Art. 39.
-- I comuni, aventi popolazione superiore ai 10.000 abitanti, o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia, hanno una consulta, formata da un numero di componenti non inferiore a 10 e non superiore a 24 quando la popolazione del comune non ecceda i 100.000 abitanti; non inferiore a 24 e non superiore a 40 negli altri casi.
é in facoltà del prefetto di stabilire che anche i comuni aventi popolazione non superiore ai 10.000 abitanti e non capoluoghi di provincia abbiano una consulta, formata di un numero di componenti non inferiore a 6 e non superiore a 10.
Articolo 40
Art. 40.
-- L'ufficio di podestà, di vice-podestà e di consultore municipale è gratuito.
In casi assolutamente eccezionali e compatibilmente con le condizioni finanziarie dell'ente, il prefetto può assegnare al podestà e al vice-podestà, previa autorizzazione del ministero dell'interno, una indennità di carica che grava sul bilancio del comune.
Articolo 41
Art. 41.
-- Ogni comune ha un segretario ed un ufficio comunale.
Nei comuni divisi in frazioni d'ufficio comunale ha sede nel capoluogo.
Nei comuni di maggiore importanza l'ufficio può essere suddiviso in ripartizioni.
Più comuni della stessa provincia fra loro vicini possono avere consorzialmente un solo segretario comunale e un solo ufficio, quando lo consiglino le condizioni finanziarie, la posizione topografica e il numero esiguo degli abitanti.
Articolo 42
Art. 42.
-- Il podestà è nominato con decreto reale, il vice-podestà con decreto del ministro dell'interno. Durano in carica quattro anni e possono essere sempre confermati.
Articolo 43
Art. 43.
-- Oltre ai requisiti di cui all'art. 7, per essere nominato podestà o vice-podestà occorre aver conseguito almeno il diploma di maturità classica o scientifica o di abilitazione tecnica o magistrale, ovvero altro titolo, del quale sia riconosciuta a tal fine l'equipollenza dal ministro della educazione nazionale.
Il titolo non è necessario:
1° per coloro che abbiano partecipato alla guerra 1915-1918 col grdo di ufficiale o sottufficiale presso truppe in zona di operazione;
2° per coloro che abbiano esercitato, per non meno di sei mesi, le funzioni di sindaco, di commissario regio o prefettizio, ovvero di segretario comunale.
Articolo 44
Art. 44.
-- Oltre ai casi previsti nell'art. 8, non possono essere nominati podestà o vice-podestà:
1° gli ecclesiastici e i ministri di culto;
2° i funzionari del governo che devono invigilare sull'amministrazione comunale, e gli impiegati dei loro uffici, salvo il caso previsto al comma quarto dell'art. 38;
3° gli impiegati degli istituti locali di assistenza e beneficienza;
4° coloro che ricevono uno stipendio o salario dal comune o dalle istituzioni che esso amministra o sussidia;
5° coloro che hanno il maneggio del denaro del comune, o non ne hanno reso conto, ovvero risultino debitori dopo di averlo reso;
6° coloro che hanno liti pendenti col comune;
7° coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse del comune, od in società ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenute in qualsiasi modo dal comune medesimo;
8° gli amministratori del comune e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza poste sotto la sua vigilanza, dichiarati responsabili in linea amministrativa o civile;
9° coloro che avendo un debito liquido ed esigibile verso il comune siano stati legalmente messi in mora;
10° coloro che siano ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo grado, del segretario comunale, nonché i detti congiunti ed il coniuge dell'esattore, collettore o tesoriere comunale, di assuntori di appalti, somministrazioni o servizi nell'interesse del comune, o di fideiussori di qualsiasi genere;
11° coloro che siano stati condannati per delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, o ad un pubblico ufficio, ad una pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi, o per altri delitti quando la pena non sia inferiore ad un anno, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione a termini di legge.
Articolo 45
Art. 45.
-- Il podestà e il vice-podestà, prima di entrare in funzioni, prestano dinanzi al prefetto il seguente giuramento:
"Giuro che sarò fedele al Re ed ai suoi reali successori; che osserverò lealmente lo statuto e le altre leggi dello Stato; che adempirò alle mie funzioni con diligenza e con zelo, per il pubblico bene e nell'interesse della amministrazione, conformando la mia condotta, anche privata, alla dignità della carica.
"Giuro che non appartengo, nè apparterrò ad associazioni o partiti, la cui attività non si concili con gli obblighi della mia carica.
"Giuro che adempirò a tutti i miei doveri col solo scopo del bene inseparabile del Re e della patria".
Il podestà e il vice-podestà che ricusano di giurare puramente e semplicemente nella formula prescritta dal presente articolo, o che non giurino entro il termine di un mese dalla comunicazione della nomina salvo il caso di legittimo impedimento, s'intendono decaduti dall'ufficio.
Articolo 46
Art. 46.
-- Il distintivo del podestà consiste in una fascia tricolore di seta, fregiata dello stemma dello Stato, da portarsi cinta intorno ai fianchi.
Articolo 47
Art. 47.
-- Il podestà può affidare al vice-podestà ed ai consultori speciali incarichi nell'amministrazione del comune.
Articolo 48
Art. 48.
-- Il vice-presidente coadiuva il podestà e lo sostituisce in caso di assenza o di legittimo impedimento.
Nei comuni ove non esiste il vice-podestà, il podestà può affidare l'incarico di sostituirlo ad un consultore. Quando manchi anche la consulta, il podestà può affidare l'incarico di sostituirlo ad un cittadino, residente nel comune, che abbia i requisiti per la nomina a consultore.
La nomina del delegato deve essere approvata dal prefetto.
Prima di entrare in funzione il delegato presta giuramento a norma dell'art. 45.
Articolo 49
Art. 49.
-- Il podestà ed il vice-podestà possono essere sospesi con decreto del prefetto per inosservanza dei doveri di ufficio o per motivi di ordine pubblico.
Per gli stessi motivi il podestà può essere revocato con decreto reale ed il vice-podestà con decreto del ministro dell'interno.
Contro i provvedimenti di sospensione o di revoca non è ammesso alcun gravame, nè in sede amministrativa, nè in sede giurisdizionale.
Articolo 50
Art. 50.
-- Il podestà amministra il comune ed è ufficiale del governo.
Articolo 51
Art. 51.
-- La disposizione di cui all'art. 22 è applicabile al podestà ed a chi ne fa le veci.
Articolo 52
Art. 52.
-- Il podestà:
1° rappresenta il comune, ne firma gli atti ed assiste agli incanti;
2° sovrintende a tutti gli uffici ed istituzioni comunali;
3° sta in giudizio, per il comune, sia come attore, sia come convenuto;
4° promuove gli atti conservatori dei diritti del comune;
5° convoca e presiede la consulta municipale, stabilendo gli affari da trattarsi nelle singole adunanze;
6° conclude e stipula i contratti comunali;
7° veglia al regolare andamento dei servizi municipali;
8° attende alle operazioni censuarie secondo il disposto delle leggi;
9° provvede all'osservanza dei regolamenti;
10° forma i ruoli dei tributi e delle entrate patrimoniali del comune;
11° esercita le attribuzioni commessegli dalla legge in materia di leva e cura sotto la propria responsabilità l'esatto adempimento delle relative operazioni;
12° provvede alla compilazione e all'aggiornamento dei documenti relativi alla precettazione e requisizione di quadrupedi e veicoli;
13° dichiara, a norma delle disposizioni vigenti, i prezzi delle vetture di piazza, delle barche e degli altri veicoli di servizio pubblico permanente interno;
14° dichiara i prezzi delle prestazioni d'opera dei servitori di piazza, fattorini e simili, quando non vi sia una particolare convenzione;
15° rilascia attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di povertà ed altre attestazioni comunali.
La firma del podestà, quando tali atti debbano prodursi fuori della circoscrizione della provincia, deve essere legalizzata dal prefetto.
Articolo 53
Art. 53.
-- Il podestà, quale amministratore del comune, delibera intorno:
1° all'ordinamento degli uffici e dei servizi;
2° al trattamento economico ed allo stato giuridico degli impiegati e salariati, degli addetti al servizio sanitario, dei cappellani, degli esattori e tesorieri, dove sono istituiti, salvo le disposizioni delle leggi speciali in vigore;
3° agli acquisti, all'accettazione ed al rifiuto di lasciti e doni, salva l'autorizzazione del prefetto ai sensi di legge;
4° alle transazioni, alle alienazioni ed ai contratti in genere;
5° alle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio;
6° ai regolamenti di uso dei beni comunali, d'igiene, edilità e polizia locale, attribuiti dalla legge ai comuni, nonché a quelli concernenti le istituzioni che appartengono al comune;
7° alla destinazione dei beni e delle attività patrimoniali dei cimiteri;
8° alla costruzione, al traslocamento e alla soppressione dei cimiteri;
9° al concorso del comune all'esecuzione di opere pubbliche ed alle spese per esse obbligatorie a termini di legge;
10° ai tributi comunali ed ai regolamenti che possono occorrere per la loro applicazione;
11° alle istituzioni ed ai cambiamenti delle fiere e dei mercati;
12° ed in genere su tutti gli affari che sono propri del comune.
Articolo 54
Art. 54.
-- Il podestà, quale ufficiale di governo, è incaricato sotto la direzione delle autorità superiori:
1° di adempiere alle funzioni relative allo stato civile e di tenere i corrispondenti registri a norma di legge;
2° di provvedere agli atti che nello interesse della pubblica sicurezza e dell'igiene pubblica gli sono commessi in virtù delle leggi e dei regolamenti;
3° di invigilare a tutto ciò che possa interessare l'ordine pubblico, informandone le autorità superiori;
4° di provvedere alla regolare tenuta del registro di popolazione;
5° ed in generale di compiere gli atti che gli sono dalle leggi affidati.
Chi surroga il podestà nelle funzioni di cui al presente articolo è considerato quale ufficiale del governo.
Articolo 55
Art. 55.
-- Il podestà adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di edilità, polizia locale e igiene, per motivi di sanità o di sicurezza pubblica, e fa eseguire gli ordini relativi, a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale, qualora il fatto costituisca reato. Ove il podestà non provveda, provvede il prefetto con propria ordinanza o a mezzo di commissario.
La nota di tali spese è resa esecutoria in ogni caso dal prefetto, udito l'interessato, ed è rimessa all'esattore, che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.
Contro i provvedimenti del podestà e del prefetto è ammesso ricorso, anche per il merito, alla giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.
Articolo 56
Art. 56.
-- Nei comuni divisi in borgate o frazioni, che siano lontane dal capoluogo e presentino difficoltà di comunicazioni con esso, il podestà, quando lo creda utile, può delegare, con l'approvazione del prefetto, le sue funzioni di ufficiale del governo ad uno dei consultori o, in mancanza, ad altra persona residente in dette frazioni o borgate, in possesso dei requisiti richiesti per la nomina a consultore.
Articolo 57
Art. 57.
-- Nei comuni con popolazione superiore ai 60.000 abitanti, anche quando non siano divisi in borgate o frazioni, il podestà può deliberare, con l'approvazione del prefetto, il riparto dei comuni in quartieri e può delegare le funzioni di ufficiale del governo a cittadini che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo precedente.
Articolo 58
Art. 58.
-- Nelle borgate o frazioni che hanno patrimonio e spese separate, a tenore degli articoli 36 e 37, risiede un delegato del podestà, da lui nominato ed approvato dal prefetto. Esso è scelto tra i consultori, o, in difetto, tra persone residenti nelle borgate o frazioni, che siano in possesso dei requisiti richiesti per la nomina a consultore; esercita le funzioni di ufficiale del governo e fa osservare le deliberazioni del podestà, al quale trasmette annualmente un rapporto sulle condizioni e sui bisogni delle borgate o frazioni. Tale rapporto deve essere comunicato al prefetto.
Articolo 59
Art. 59.
-- Sono sottoposte direttamente al podestà le istituzioni fatte a favore della generalità degli abitanti del comune, o delle sue frazioni, alle quali non siano applicabili le regole degli istituti di assistenza e beneficenza. Il podestà tutela inoltre gli interessi dei parrocchiani, quando questi sostengano qualche spesa per la parrocchia a termini di legge.
Le istituzioni di assistenza e beneficenza a prò degli abitanti del comune sono soggette alla sorveglianza del podestà, il quale può sempre esaminarne l'andamento e vederne i conti.
Contro le deliberazioni del podestà relative agli oggetti indicati nei due comma precedenti è ammesso ricorso, anche per il merito, alla giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.
Qualora gli interessi concernenti le proprietà od attività patrimoniali delle frazioni, o gli interessi dei parrocchiani siano in opposizione con quelli del comune o di altre frazioni del medesimo, il prefetto nomina un commissario, il quale provvede all'amministrazione dell'oggetto in controversia con le facoltà spettanti al podestà.
Contro le decisioni del prefetto è ammesso ricorso, anche per il merito, al consiglio di Stato in sede giurisdizionale.
é inteso il voto del podestà sui cambiamenti della circoscrizione delle parrocchie del comune, quando questo contribuisca al loro mantenimento.
Articolo 60
Art. 60.
-- Sono soggetti all'esame del podestà i bilanci ed i conti delle istituzioni, di cui all'articolo precedente, nonchè delle amministrazioni delle chiese parrocchiali, quando ricevano sussidi dal comune.
Sulle questioni che sorgano in conseguenza di questo esame è ammesso ricorso, anche per il merito, alla giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.
Articolo 61
Art. 61.
-- Le deliberazioni del podestà sono adottate coll'assistenza del segretario comunale.
Articolo 62
Art. 62.
-- Ogni comune deve avere un albo pretorio per le pubblicazioni delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli altri atti che devono essere portati a cognizione del pubblico.
Le deliberazioni del podestà, tranne quelle relative alla mera esecuzione dei provvedimenti già deliberati ed approvati nelle forme di legge, devono essere pubblicate, almeno per estratto contenente la parte dispositiva, mediante affissione all'albo pretorio nel primo giorno festivo o di mercato successivo alla loro data.
I regolamenti comunali, dopo intervenuta la prescritta approvazione, devono essere pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.
Il segretario comunale è responsabile delle pubblicazioni.
Ciascun contribuente nel comune può aver copia integrale delle deliberazioni, previo pagamento dei relativi diritti stabiliti dalla tariffa annessa al regolamento per la esecuzione della presente legge.
La raccolta dei regolamenti comunali e delle relative tariffe deve essere tenuta dall'ufficio comunale a disposizione del pubblico, perchè possa prenderne cognizione.
Articolo 63
Art. 63.
-- Contro il rifiuto offerto dal podestà al rilascio dei certificati e degli attestati nei casi previsti dalla legge, e contro gli errori contenuti in essi, o quando il podestà non provveda, è ammesso il ricorso alla giunta provinciale amministrativa.
La giunta provinciale amministrativa, ove raccolga il ricorso, rilascia il certificato in conformità alla domanda del ricorrente ed alle risultanze dell'istruttoria.
Contro i provvedimenti della giunta provinciale amministrativa è ammesso ricorso al ministro dell'interno.
CAPO III
Della consulta.
Articolo 64
Art. 64.
-- Il prefetto stabilisce per ciascun comune, nei limiti di cui all'art. 39, la composizione numerica della consulta, in base alla valutazione dell'entità degli interessi delle singole attività produttive operanti nel comune stesso.
Articolo 65
Art. 65.
-- Non può essere rappresentata nella consulta l'attività produttiva che impieghi un numero di lavoratori inferiore all'uno per cento del numero totale dei lavoratori esistenti nel comune e regolarmente denunciati agli effetti dell'applicazione dei contributi sindacali obbligatori.
Il numero dei rappresentanti dei datori di lavoro nella consulta deve essere uguale a quello complessivo dei rappresentanti dei lavoratori intellettuali e manuali.
Il prefetto accerta quali attività produttive operanti nel comune abbiano i requisiti per essere rappresentate nella custodia, determina il numero dei rappresentanti che deve essere assegnato a ciascuna di esse e le associazioni cui competono le designazioni; invita le associazioni stesse a designare le rispettive terne di nomi entro il termine di un mese dalla data dell'invito.
Articolo 66
Art. 66.
-- Contro i provvedimenti del prefetto concernenti la composizione della consulta non è ammesso alcun gravame, nè in sede amministrativa, nè in sede giurisdizionale.
Articolo 67
Art. 67.
-- I consultori sono nominati dal prefetto su terne designate dalle associazioni sindacali legalmente riconosciute. Durano in carica quattro anni e possono essere sempre confermati.
Articolo 68
Art. 68.
-- Le donne possono far parte della consulta, purchè, oltre avere i requisiti di cui all'art. 7, abbiano compiuto il 25° anno di età e si trovino in una delle seguenti condizioni:
1° che siano decorate di medaglia al valor militare o della croce al merito di guerra;
2° che siano decorate di medaglia al valore civile, o della medaglia dei benemeriti della sanità pubblica, o di quella dell'istruzione elementare, o di quella per servizio prestato in occasione di calamità pubbliche, conferite con disposizione governativa;
3° che siano madri di caduti in guerra, o per la causa nazionale;
4° che siano vedove di caduti in guerra o per la causa nazionale, purchè non siano state private del diritto alla pensione a termine di legge;
5° che abbiano l'effettivo esercizio della patria podestà o della tutela;
6° che abbiano, se nate antecedentemente al 1894, subìto l'esame di promozione della 3ª elementare: se nate posteriormente, che producano un certificato di promozione dall'ultima classe elementare esistente, al momento dell'esame, nel comune o frazione di loro residenza. Sul certificato di studi l'autorità scolastica dovrà attestare che lo stesso è valido quale proscioglimento dall'obbligo di legge. Può tener luogo di tale certificato la conseguita ammissione ad un primo corso di un istituto o scuola pubblica governativa o pareggiata riconosciuta dallo Stato, di grado superiore all'elementare. Per quanto riguarda le nuove province, si terrà conto delle scuole e dei corsi corrispondenti;
7° che paghino annualmente nel comune, nel quale vengono nominate, per contribuzioni dirette erariali di qualsiasi natura, ovvero per tributi comunali esigibili per ruoli nominativi, una somma non inferiore complessivamente a cento lire. Alla madre si tien conto delle contribuzioni pagate pei beni dei figli di cui abbia l'amministrazione per disposizione di legge. Alla moglie si tien conto delle contribuzioni pagate pei beni del marito di cui abbia l'amministrazione per disposizione di legge;
8° che siano impiegate, anche se collocate a riposo, con pensione o senza, in servizio dello Stato, della casa reale, del parlamento, dei regi ordini equestri, dei comuni, delle province, del governatorato di Roma, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ovvero di altri enti ed istituti pubblici, purchè per l'ammissione ai posti da esse occupati sia richiesto dalle leggi, dai regolamenti o dagli statuti, il possesso del titolo minimo di studio indicato al n. 6 del presente articolo.
Articolo 69
Art. 69.
-- Oltre i casi previsti nell'art. 8, non possono essere nominati consultori gli ecclesiastici e i ministri di culto che abbiano giurisdizione o cura di anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci, i membri di capitoli e delle collegiate, coloro che si trovino in una delle condizioni di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 dell'art. 44 nonché i parenti sino al secondo grado, il coniuge e gli affini di primo grado coll'esattore, collettore o tesoriere comunale.
Articolo 70
Art. 70.
-- Non possono contemporaneamente far parte della consulta gli ascendenti, i discendenti, i coniugi, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato.
La stessa incompatibilità esiste anche fra gli uffici di podestà, vice-podesta e consultore.
Articolo 71
Art. 71.
-- Si applica ai consultori comunali la norma di cui all'art. 45 della presente legge.
Articolo 72
Art. 72.
-- La convocazione della consulta è fatta dal podestà mediante avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio ai singoli consultori almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Nei casi d'urgenza basta che l'avviso sia consegnato ventiquattro ore prima.
L'avviso scritto deve contenere l'elenco degli affari da trattare ed è sempre comunicato al prefetto.
Articolo 73
Art. 73.
-- Il podestà e vice-podestà non si computano nel numero prescritto per la validità delle adunanze della consulta, né hanno in esso voto deliberativo.
Articolo 74
Art. 74.
-- Quando in due successive convocazioni, a distanza non minore di tre giorni, la consulta non possa pronunciarsi per mancanza di numero legale, il podestà è autorizzato a provvedere prescindendo dal parere della consulta, anche nei casi in cui esso sia richiesto per legge.
Il podestà è autorizzato egualmente a provvedere prescindendo dal parere della consulta qualora non venga raggiunta nella votazione la maggioranza assoluta.
Nei casi previsti ai due comma precedenti deve farsi risultare dal verbale della deliberazione il motivo per cui la consulta non si è pronunciata.
Articolo 75
Art. 75.
-- I consultori che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre adunanze consecutive sono dichiarati decaduti.
La decadenza è pronunciata dal prefetto, su proposta del podestà o anche d'ufficio, previa contestazione dei motivi all'interessato.
Articolo 76
Art. 76.
-- Il prefetto, per gravi ragioni di carattere amministrativo o di ordine pubblico, ha facoltà di sospendere la consulta, riferendone immediatamente al ministro dell'interno.
Per i medesimi motivi la consulta può essere sciolta con decreto del ministro dell'interno.
La ricostituzione della consulta deve avvenire entro il termine di un anno.
Contro i provvedimenti di cui al presente articolo non è ammesso alcun gravame, nè in sede amministrativa, nè in sede giurisdizionale.
Articolo 77
Art. 77.
-- Quando la consulta sia sospesa o sciolta, il podestà provvede, prescindendo dal parere della consulta, anche nei casi in cui esso sia richiesto per legge.
Articolo 78
Art. 78.
-- Qualora la reggenza del comune sia affidata ad un commissario prefettizio, la consulta è sospesa di diritto.
Al termine della gestione straordinaria è in facoltà del prefetto di rimettere in funzione la consulta preesistente ovvero di rinnovarla.
Articolo 79
Art. 79.
-- Nei comuni aventi popolazione superiore ai 100.000 abitanti il parere della consulta municipale deve essere inteso sui seguenti oggetti:
1° bilancio preventivo;
2° spese che vincolano i bilanci per oltre cinque anni;
3° accettazione di lasciti e doni;
4° costituzione di consorzi;
5° applicazione dei tributi e regolamenti relativi;
6° acquisto di azioni industriali e di beni immobili;
7° liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le lire 50.000;
8° impieghi di denaro, che eccedano nell'anno le lire 100.000, quando non si volgano a mutui con ipoteca, o a depositi presso gli istituti di credito autorizzati dalla legge, od all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;
9° alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di lire 100.000, nonché costituzioni di servitù o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma suddetta;
10° locazione e conduzione di immobili oltre i dodici anni;
11° prestiti di qualsiasi natura;
12° assunzione diretta dei pubblici servizi;
13° piani regolatori edilizi e di ampliamento;
14° cambiamenti nella classificazione delle strade e progetti per l'apertura e ricostruzione delle medesime;
15° regolamenti d'uso dei beni comunali, di igiene, edilità, polizia locale e quelli concernenti le istituzioni che appartengono al comune;
16° ordinamento degli uffici e servizi e regolamenti concernenti il trattamento economico e lo stato giuridico del personale, salvo le disposizioni delle leggi speciali in vigore.
Articolo 80
Art. 80.
-- Nei comuni aventi popolazione superiore ai 20.000 e non ai 100.000 abitanti, o che, pure non avendo popolazione superiore ai 20.000 abitanti, siano capoluoghi di provincia, oltre che nei casi indicati ai numeri da 1° a 6° e da 10° a 16° dell'articolo precedente, il parere della consulta municipale deve essere inteso anche sui seguenti oggetti:
1° liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le lire 10.000;
2° impieghi di denaro, che eccedano nell'anno le lire 50.000, quando non si volgano a mutui con ipoteca o a depositi presso gli istituti di credito autorizzati dalla legge, od all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;
3° alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di lire 50.000, nonché costituzioni di servitù o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma suddetta.
Articolo 81
Art. 81.
-- Nei comuni aventi popolazione non superiore ai 20.000 abitanti e che non siano capoluoghi di provincia, il parere della consulta municipale, ove esista, oltre che nei casi previsti ai numeri da 1° a 6° e da 10° a 16° dell'art. 79, deve essere inteso anche sui seguenti oggetti:
1° liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le lire 5.000;
2° impieghi di denaro, per qualunque somma, quando non si volgano a muti con ipoteca o a depositi presso gli istituti di credito autorizzati dalla legge; od all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;
3° alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali qualunque ne sia il valore, nonchè costituzioni di servitù o di enfiteusi qualunque sia il valore del fondo.
Articolo 82
Art. 82.
-- Oltre i casi previsti negli articoli precedenti, il parere della consulta deve sempre essere sentito quando i provvedimenti del podestà siano soggetti alla approvazione della giunta provinciale amministrativa.
é in facoltà del podestà di richiedere il parere della consulta, ogni qual volta lo ritenga opportuno, anche quando il parere stesso non sia obbligatorio a norma degli articoli precedenti.
Articolo 83
Art. 83.
-- Nei casi in cui il parere della consulta è obbligatorio, qualora il podestà non vi si uniformi deve farsene constare nel verbale della deliberazione.
CAPO IV
Della finanza e contabilità.
Articolo 84
Art. 84.
-- I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.
Nulla è innovato, per quanto concerne i terreni soggetti agli usi civici, alle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.
L'amministrazione separata dei terreni assegnati ad una frazione è affidata dal prefetto ad un commissario, scelto, di regola, tra i frazionisti.
Articolo 85
Art. 85.
-- I boschi appartenenti ai comuni sono utilizzati in conformità ad un piano economico da approvarsi dalla sezione agricola-forestale del consiglio provinciale dell'economia corporativa.
Qualora il podestà non provveda, il piano economico è compilato d'ufficio dalla predetta sezione.
Articolo 86
Art. 86.
-- I comuni possono provvedere alla gestione tecnica dei loro boschi e pascoli mediante aziende speciali da costituirsi a norma di legge.
Articolo 87
Art. 87.
-- I contratti dei comuni riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti di opere devono, di regola, essere preceduti da pubblici incanti, con le forme stabilite pei contratti dello Stato.
é consentito di provvedere mediante licitazione privata:
a ) per i comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, quando si tratti:
1° di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 75.000;
2° di spesa che non superi annualmente le lire 15.000 ed il comune non resti obbligato oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale, si oltrepassi il limite anzidetto;
3° di locazioni di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le lire 75.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni;
b ) per i comuni, con popolazione superiore ai 20.000 e non i 100.000 abitanti, o che, pure avendo popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, siano capoluoghi di provincia, quando si tratti:
1° di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 40.000;
2° di spesa che non superi annualmente le lire 80.000 ed il comune non resti obbligato oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale, si oltrepassi il limite anzidetto;
3° di locazioni di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non ecceda le lire 40.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni;
c ) per gli altri comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, quando si tratti:
1° di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 20.000;
2° di spesa che non superi annualmente le lire 4.000 ed il comune non resti obbligato oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale, si oltrepassi il limite anzidetto;
3° di locazioni di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non ecceda le lire 20.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni.
Si può anche procedere alla trattativa privata, quando il valore complessivo dei contratti non ecceda, per le singole classi di comuni, la metà delle cifre suindicate.
Anche all'infuori dei casi previsti nel comma secondo il prefetto può consentire che i contratti seguano a licitazione privata, quando tale forma di appalto risulti più vantaggiosa per l'amministrazione.
Può anche autorizzare la trattativa privata, allorché ricorrano circostanze eccezionali e ne sia evidente la necessità o la convenienza.
Articolo 88
Art. 88.
-- Sono comunicati al consiglio di prefettura, per il parere, i progetti di contratto da stipularsi dai comuni quando superino le lire 150.000, per i comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti; le lire 80.000 per i comuni con popolazione superiore ai 20.000 e non ai 100.000 abitanti, o che, pur avendo popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, siano capoluoghi di provincia; le lire 40.000 per gli altri comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti.
Il consiglio di prefettura dà il suo parere tanto sulla regolarità del progetto, quanto sulla convenienza amministrativa.
Articolo 89
Art. 89.
-- I segretari comunali possono rogare nell'esclusivo interesse dell'amministrazione comunale gli atti e contratti di cui all'art. 87.
Articolo 90
Art. 90.
-- Le spese comunali sono obbligatorie e facoltative.
Articolo 91
Art. 91.
-- Sono obbligatorie le spese concernenti gli oggetti ed i servizi appresso indicati:
A) Oneri patrimoniali:
1° imposte, sovrimposte e tasse;
2° conservazione del patrimonio comunale e adempimento degli obblighi relativi;
3° pagamento dei debiti esigibili. In caso di liti sono stanziate nel bilancio le somme relative da tenersi in deposito fino alla decisione della causa.
B) Spese generali:
1° ufficio ed archivio comunale;
2° istituzioni comunali;
3° feste nazionali e solennità civili;
4° manutenzione dei parchi di rimembranza;
5° manutenzione e custodia dei sepolcreti di guerra e delle sepolture militari esistenti nei cimiteri civili, salvo rispettivamente i rimborsi e i contributi a carico dello Stato;
6° stipendi, assegni ed indennità spettanti al segretario ed agli altri impiegati, agenti e salariati;
7° quota spettante al segretario sui proventi dei diritti di segreteria;
8° indennità di trasferimento al segretario;
9° contributi al monte pensioni per gli insegnanti elementari, alla cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, e alle casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e salariati degli enti locali e contributi ai fondi di pensione già istituiti dal comune; annualità e contributi nei premi dipendenti da polizze di assicurazione di rendite vitalizie stipulate a favore del personale impiegato o salariato e dei suoi aventi diritto quale trattamento di previdenza e quiescenza;
10° pensioni ed indennità e quote di pensioni e di indennità ai personali ed ai loro superstiti aventi titolo al trattamento di quiescenza interamente o parzialmente a carico del comune;
11° contributi per le assicurazioni obbligatorie per la invalidità e la vecchiaia, contro la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi per quei dipendenti, di qualunque categoria, che vi siano soggetti per legge;
12° contributi di assicurazione per i casi di malattia a favore del personale dipendente nei territori annessi al regno, in base all'art. 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, all'art. 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778 e all'art. 2 del Regio Decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, che sia soggetto all'obbligo della assicurazione, ai sensi del Regio Decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146;
13° premi di diligenza da conferirsi sull'ammontare delle oblazioni e delle ammende per contravvenzioni;
14° associazione alla Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno e alla Gazzetta Ufficiale;
15° servizi dello stato civile, salvo la riscossione dei relativi diritti; indennità ai pretori per la verifica dei relativi registri; tasse di bollo ed altre spese varie attinenti ai servizi stessi;
16° servizio delle riscossioni e dei pagamenti; compilazione dei ruoli speciali di sovraimposta;
17° locali per le sedute dei consigli e delle commissioni mobili di leva, arredamento, oggetti di cancelleria, pulizia, riscaldamento dei locali stessi e personale all'uopo occorrente;
18° locali e personale assistente al verificatore per la verifica periodica dei paesi e delle misure;
19° alloggio ai reali carabinieri, agi ufficiali ed alle truppe di transito, al personale della regia aeronautica, della regia guardia di finanza e della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, salvo rimborso a norma di legge;
20° locali e mobili per gli uffici dei delegati esattoriali incaricati della gestione delle esattorie e spese per le aste andate deserte, per l'appalto delle esattorie;
21° formazione del nuovo catasto;
22° concorso dei comuni nelle spese per l'impianto e la sistemazione dei campi di tiro a segno e per la dotazione di armamento;
23° sgravi e rimborsi di quote inesigibili di imposte, sovraimposte e tasse;
24° rimborso di spese forzose agli amministratori;
25° indennità di carica al podestà e vice-podestà, quando siano autorizzate dal ministro dell'interno;
26° spese di liti e di atti a difesa delle ragioni del comune;
27° registro di popolazione, spese per censimenti;
28° spese a carico del comune per inchieste, ispezioni, verifiche ordinate da autorità superiori e per l'esecuzione di provvedimenti d'ufficio;
29° stipendio all'archivista e spese d'ufficio dell'archivio notarile mandamentale istituito a richiesta dei comuni;
30° contributi all'istituto nazionale di assistenza e previdenza a favore degl'impiegati degli enti locali, per i posti non coperti;
31° canoni di manutenzione delle linee telegrafiche;
32° canoni per gli uffici telegrafici nei capoluoghi di mandamento ed in quelli di frontiera;
33° servizi di requisizione dei quadrupedi e veicoli per il regio esercito;
34° quote di concorso nelle spese consorziali.
C) Pulizia locale, sanità ed igiene:
1° servizi di polizia locale e personale relativo;
2° spesa per la nettezza delle vie e piazze pubbliche e sgombro delle nevi;
3° stipendi, assegni ed indennità spettanti agli ufficiali sanitari e funzionamento degli uffici e servizi di igiene;
4° stipendi, assegni ed indennità spettanti ai veterinari addetti ai servizi di vigilanza ed assistenza zooiatrica ed alla direzione dei pubblici macelli;
5° contributi alla cassa di previdenza dei sanitari ed alle casse di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali;
6° illuminazione nei comuni dove sia già stabilita e, in ogni caso, nei comuni, frazioni o borgate, con popolazione agglomerata superiore ai 1000 abitanti;
7° contributi pel funzionamento dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi e relative sezioni distaccate: funzionamento dei laboratori d'igiene e profilassi conservati nei comuni con popolazione superiore ai 150 mila abitanti;
8° vaccinazione e tenuta dei registri relativi;
9° distribuzione del chinino di Stato;
10° farmacie, la cui istituzione, per le condizioni locali, per la speciale posizione topografica, per le difficoltà delle comunicazioni e per la lontananza delle farmacie dei comuni contermini, sia stata resa obbligatoria dal prefetto, sentiti il consiglio provinciale di sanità e la giunta provinciale amministrativa;
11° trasporto dei cadaveri al cimitero, provvista di casse funebri;
12° istituzione e funzionamento di dispensari per la profilassi e la cura gratuita della sifilide nei comuni capoluoghi di provincia ed in quelli non capoluoghi aventi popolazione superiore a 30.000 abitanti, nonchè in quelli nei quali sia stata ravvisata, per speciali circostanze locali e per notevole diffusione della malattia, la necessità di tale istituzione;
13° contributi ai consorzi provinciali antitubercolari;
14° costruzione, manutenzione ed esercizio delle opere di provvista di acqua potabile, delle fognature e dei cimiteri;
15° prevenzione delle malattie infettive: impianto e funzionamento dei locali d'isolamento;
16° costruzione, manutenzione ed esercizio dei macelli pubblici nei comuni con popolazione superiore ai 6000 abitanti;
17° impianto, manutenzione ed esercizio dei mercati all'ingrosso dei prodotti della pesca e di quelli per la vendita al dettaglio dei prodotti stessi, nei comuni pei quali sussiste tale obbligo;
18° prevenzione e cura della pellagra;
19° vigilanza sui cani randagi;
20° spese per le fiere ed i mercati.
D) Sicurezza pubblica e giustizia:
1° ufficio del conciliatore;
2° compilazione degli elenchi dei cittadini aventi i requisiti per essere nominati assessori;
3° trasporto degli alienati al manicomio;
4° servizi di estinzione degli incendi nei comuni capoluoghi di provincia ed in tutti gli altri comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti.
E) Opere pubbliche:
1° sistemazione e manutenzione delle strade e piazze pubbliche; dei giardini, delle ville e passaggiate pubbliche; contributi nelle spese di sistemazione e manutenzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito;
2° assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli operai addetti ai lavori in economia;
3° contributi nelle opere idrauliche di quinta categoria;
4° contributi nelle opere di ristabilimento e di manutenzione attinenti alle vie di navigazione interna di seconda, terza e quarta classe;
5° contributi nelle opere di miglioramento e di manutenzione dei porti di prima, seconda e terza classe della seconda categoria e dei porti di quarta classe e relativi fari e fanali;
6° contributi per la costruzione delle strade di accesso alle stazioni ferroviarie ed ai porti e delle strade di allacciamento delle frazioni e dei comuni isolati.
F) Educazione nazionale:
1° costruzione, manutenzione ed arredamento degli edifici per le scuole elementari; riscaldamento ed illuminazione degli stessi edifici;
2° personale inserviente addetto alle scuole medesime;
3° somministrazione dei locali e dei mobili per gli uffici degli ispettori scolastici e dei direttori didattici governativi, arredamento, illuminazione, riscaldamento, custodia e pulizia di detti locali, nonchè fornitura degli stampati ed oggetti di cancelleria occorrenti per i suindicati uffici;
4° alloggio ai maestri delle scuole di confine;
5° fornitura di mobili e contributi per le biblioteche scolastiche popolari;
6° stipendi al personale di segreteria e di servizio delle regie scuole di avviamento al lavoro, tranne quelle relative al personale addetto alle regie scuole di avviamento proveniente alle scuole complementari della Lucania e della Sardegna, che fanno carico allo Stato;
7° somministrazione, manutenzione, ed arredamento di locali, illuminazione, riscaldamento e spese varie d'ufficio per le regie scuole secondarie di avviamento al lavoro, per i licei, i ginnasi e gli istituti magistrali, e spese per il personale di servizio degli istituti magistrali, meno quelli della Sardegna e della Lucania;
8° somministrazione, adattamento e manutenzione dei locali per gli istituti nautici e relativa illuminazione e riscaldamento, mobili, materiale non scientifico, ed oggetti di segreteria;
9° somministrazione e manutenzione dei locali, illuminazione, riscaldamento e provvista di acqua per le regie scuole industriali e commerciali e per le scuole tecniche di ogni tipo di nuova istituzione;
10° custodia, illuminazione e riscaldamento delle palestre e degli stadii di proprietà dell'opera nazionale Balilla;
11° somministrazione dei locali ai comitati comunali dell'opera nazionale Balilla;
12° contributi a favore delle regie università e dei regi istituti d'Istruzione superiore;
13° contributi ai patronati scolastici e somministrazione dei locali adibiti al servizio dell'assistenza scolastica;
14° contributo a favore dell'ente italiano per le audizioni radiofoniche, pei comuni la cui popolazione superi i 1000 abitanti. G) Agricoltura:
1° festa degli alberi;
2° giudizi di rivendicazione ed affrancazione degli usi civici e operazioni di sistemazione dei demani comunali e terre comuni;
3° contributi alle cattedre ambulanti di agricoltura;
4° costruzione e manutenzione dei depositi comunali di concime;
5° lotta contro le cavallette e contro la formica argentina;
6° somministrazione dei locali e dei mobili per le stazioni di monta ippica, provvista di acqua ed illuminazione dei detti locali.
H) Assistenza e beneficenza:
1° servizio di assistenza medico-chirurgica ed ostetrica a beneficio esclusivo dei poveri, in quanto non sia provveduto da particolari istituzioni;
2° contributi alla cassa di previdenza dei sanitari ed alle casse di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali;
3° somministrazione gratuita di medicinali ai poveri, se ed in quanto a tale somministrazione non si provveda da locali istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
4° rimborso delle spese di spedalità degli ammalati poveri appartenenti al comune per domicilio di soccorso, a norma di legge;
5° contributi nelle spese di assistenza degli infanti illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono;
6° mantenimento degli inabili al lavoro;
7° somministrazione dei locali ai comitati di patronato per la protezione della maternità ed infanzia.
I) Culto:
conservazione degli edifici inerenti al culto pubblico nel caso di insufficienza di altri mezzi per provvedervi.
L)
e in generale tutte le altre spese che siano poste a carico dei comuni da disposizioni legislative.
Articolo 92
Art. 92.
-- Le spese non contemplate nell'articolo precedente sono facoltative.
Articolo 93
Art. 93.
-- I comuni possono, nei limiti ed in conformità della legge:
1° istituire imposte di consumo, l'imposta sul valore locativo delle abitazioni, l'imposta di famiglia, quelle sul bestiame, sulle vetture pubbliche e private e sui domestici, sui pianoforti e sui bigliardi, sulle industrie i commerci le arti e le professioni, l'imposta di patente e di soggiorno, oltre quelle obbligatorie di licenza e sulle macchine per caffè tipo espresso, sugli animali caprini e sui cani;
2° imporre la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di pertinenza comunale e delle aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonchè la tassa sulle insegne;
3° esercitare direttamente o dare in appalto l'esercizio con privativa dei diritti di peso pubblico e della misura pubblica e la privativa di concedere in fitto banchi pubblici, purchè tutti questi diritti non rivestano carattere coattivo; la facoltà di cui al presente numero non si estende alle zone demaniali marittime;
4° imporre contributi per la costruzione e l'occupazione di gallerie nel sottosuolo stradale, contributi di miglioria e per la manutenzione delle fognature;
5° riscuotere corrispettivi per il servizio di ritiro e trasporto delle immondizie domestiche;
6° istituire prestazioni d'opera;
7° sovrimporre alle contribuzioni dirette sui terreni e sui fabbricati.
Articolo 94
Art. 94.
-- I comuni partecipano, nei limiti ed in conformità della legge, ai proventi dei diritti erariali sugli spettacoli, delle tasse di macellazione dei bovini, di circolazione sui veicoli a trazione animale e sui velocipedi, nonchè del contributo integrativo di utenza stradale.
Articolo 95
Art. 95.
-- Agli effetti dell'applicazione delle imposte e delle tasse i comuni sono ripartiti in classi nei modi stabiliti dalla legge.
Articolo 96
Art. 96.
-- Ogni comune ha un servizio di tesoreria.
Ove il comune non abbia un tesoriere speciale, l'esattore delle imposte dirette deve assumere l'esazione delle entrate e il pagamento delle spese a norma della legge sulla riscossione di tali imposte.
CAPO V
Della vigilanza e tutela governativa.
Articolo 97
Art. 97.
-- Le deliberazioni del podestà, escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già adottati e perfezionati con le approvazioni di legge, devono essere trasmesse in duplice copia al prefetto, che ne accusa ricevuta.
Il prefetto munisce di visto di esecutività le deliberazioni che non siano soggette all'approvazione della giunta provinciale amministrativa, semprechè le riconosca regolari.
In caso contrario può pronunciarne l'annullamento per motivi di legittimità o ricusarne l'approvazione per motivi di merito.
Indipendentemente dal visto di esecutività, le deliberazioni per le quali non sia richiesta speciale approvazione, autorizzazione o parere, diventano esecutive dopo trascorsi venti giorni da quello in cui sono pervenute alla prefettura, senza che questa abbia comunque interloquito.
é in facoltà del prefetto di richiedere, quando lo ritenga opportuno, la trasmissione anche delle deliberazioni relative alla mera esecuzione di provvedimenti già adottati. In tal caso si applicano a dette deliberazioni le norme di cui al comma secondo, terzo e quarto del presente articolo.
Articolo 98
Art. 98.
-- Le deliberazioni del podestà dei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, che importino spese obbligatorie nei limiti dello stanziamento del bilancio, sono esenti dal visto di esecutività del prefetto.
Articolo 99
Art. 99.
-- Nei comuni aventi popolazione superiore ai 100.000 abitanti, sono sottoposte all'approvazione della giunta provinciale amministrativa le deliberazioni che riguardano i seguenti oggetti:
1° bilancio preventivo e storni di fondi da una categoria all'altra del bilancio medesimo;
2° spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni, salvo il disposto del 2° comma dell'art. 332;
3° applicazione dei tributi e regolamenti relativi;
4° acquisto di azioni industriali;
5° le liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le lire 50.000;
6° impieghi di denaro, che eccedano nell'anno le lire 100.000, quando non si volgano alla compra di stabili od a mutui con ipoteca, o a depositi presso gli istituti di credito autorizzati dalla legge, od all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;
7° alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di lire 100.000, nonchè la costituzione di servitù o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma suddetta;
8° locazione e conduzione di immobili oltre i 12 anni;
9° prestiti di qualsiasi natura;
10° assunzione diretta dei pubblici servizi;
11° piani regolatori edilizi e di ampliamento;
12° cambiamenti nella classificazione delle strade e progetti per l'apertura e ricostruzione delle medesime;
13° regolamenti d'uso dei beni comunali, di igiene, edilità, polizia locale e quelli concernenti le istituzioni che appartengono al comune;
14° ordinamento degli uffici e servizi e regolamenti concernenti il trattamento economico e lo stato giuridico del personale.
Articolo 100
Art. 100.
-- Nei comuni aventi popolazione superiore ai 20.000 e non ai 100.000 abitanti, o che, pure non avendo popolazione superiore ai 20.000 abitanti, siano capoluoghi di provincia, oltre che nei casi indicati ai numeri da 1 a 4 e da 8 a 14 dell'articolo precedente, sono sottoposte all'approvazione della giunta provinciale amministrativa, le deliberazioni che riguardano i seguenti oggetti:
1° le liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le lire 10.000;
2° impieghi di denaro, che eccedano nell'anno le lire 50.000, quando non si volgano alla compra di stabili od a mutui con ipoteca o a depositi presso gli istituti di credito autorizzati dalla legge, od all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;
3° alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di lire 50.000, nonchè le costituzioni di servitù o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma suddetta.
Articolo 101
Art. 101.
-- Nei comuni aventi popolazione non superiore ai 20.000 abitanti e che non siano capoluoghi di provincia, oltre che nei casi previsti ai numeri da 1 a 4 e da 8 a 14 dell'art. 99, sono sottoposte all'approvazione della giunta provinciale amministrativa le deliberazioni che riguardano i seguenti oggetti:
1° impieghi di danaro, per qualunque somma, quando non si volgano alla compra di stabili od a mutui con ipoteca o a depositi presso gli istituti di credito autorizzati dalla legge, o all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;
2° alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, qualunque ne sia il valore, nonchè costituzioni di servitù o di enfiteusi, qualunque sia il valore del fondo;
3° liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le lire 5.000.
Articolo 102
Art. 102.
-- Il prefetto trasmette al ministro competente copia dei regolamenti, approvati dalla giunta provinciale amministrativa, relativi ai tributi, all'igiene e sanità, all'edilità e polizia locale.
Il ministro, udito il consiglio di Stato e, per i regolamenti di igiene e sanità locale, anche il consiglio superiore di sanità, può annullarli in tutto o in parte, in quanto siano contrari alle leggi o ai regolamenti.
Articolo 103
Art. 103.
-- Qualora la giunta provinciale amministrativa ritenga di negare o sospendere l'approvazione delle deliberazioni sottoposte al suo esame, ne fa conoscere al podestà i motivi, invitandolo a presentare le sue deduzioni entro un termine all'uopo stabilito.
Sulle deduzioni del podestà o, quando manchino, in seguito al decorso del termine, la giunta provinciale amministrativa emette la decisione.
Articolo 104
Art. 104.
-- Quando il podestà non spedisca i mandati o non compia gli atti comunque obbligatori per legge, salvo il caso che la sostituzione competa al prefetto, provvede la giunta provinciale amministrativa.
Contro i provvedimenti della giunta provinciale amministrativa, è ammesso ricorso al ministro dell'interno.
Articolo 105
Art. 105.
-- Quando una frazione abbia da far valere un'azione contro il comune o contro altra frazione, il prefetto nomina un commissario per rappresentare la frazione stessa.
CAPO VI
Delle contravvenzioni.
Articolo 106
Art. 106.
-- Quando la legge non disponga altrimenti, le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali sono punite con l'ammenda fino a lire 500.
Con la stessa pena sono punite le contravvenzioni alle ordinanze emesse dal podestà in conformità alle leggi ed ai regolamenti.
Il verbale di accertamento deve espressamente indicare se la contravvenzione sia stata o meno personalmente contestata al contravventore.
Articolo 107
Art. 107.
-- Per le contravvenzioni previste nell'articolo precedente, il colpevole è ammesso a pagare, all'atto della contestazione della contravvenzione, una somma fissa nelle mani dell'agente o del funzionario che ha accertato la contravvenzione.
L'agente o funzionario, è tenuto a rilasciare ricevuta dell'eseguito pagamento, su apposito modulo, da staccarsi da un bollettino a madre e figlia, vidimato dal podestà.
La misura della somma che deve essere pagata ai sensi del comma primo, è determinata, in via generale, per ciascuna specie di contravvenzione, con ordinanza del podestà, il quale può anche stabilire che per determinate categorie di contravvenzioni non si faccia luogo all'oblazione prevista dal presente articolo.
I provvedimenti del podestà sono pubblicati, mediante affissione all'albo pretorio, per un termine non inferiore a otto giorni.
L'oblazione non è ammessa quando il fatto contravvenzionale abbia recato danni a terzi o al comune, nel qual caso si osservano le disposizioni dell'articolo seguente.
Articolo 108
Art. 108.
-- Nel caso in cui non abbia avuto luogo l'oblazione, a termini dell'articolo precedente, e la contravvenzione sia stata contestata personalmente al colpevole, questi, entro dieci giorni dalla contestazione, può chiedere che la somma da pagarsi a titolo di oblazione sia determinata dal podestà entro i limiti minimo e massimo della pena dell'ammenda stabilita dalla legge.
Se la contravvenzione non è stata contestasta personalmente, il verbale di accertamento è notificato al colpevole con l'avvertenza che egli può presentarsi, entro dieci giorni dalla notificazione, innanzi al podestà per fare domanda di oblazione, ai sensi del comma precedente.
Qualora il fatto contravvenzionale abbia arrecato danni ai terzi, il podestà, sentito il danneggiato, che può invitare a comparire innanzi a lui assieme al contravventore, ha facoltà di non accogliere la domanda di oblazione qualora il contravventore non aderisca alle eque richieste avanzate dal danneggiato.
Salva l'applicazione dell'art. 55, il podestà, qualora il fatto contravvenzionale abbia arrecato danno al comune, può subordinare l'accoglimento della domanda di oblazione al fatto che il colpevole elimini, in un termine da prefiggersi, le conseguenze della trasgressione e lo stato di fatto che la costituisce. Trascorso infruttuosamente questo termine, la domanda è respinta e, in caso di condanna, il podestà può ordinare l'esecuzione degli occorrenti lavori con la procedura stabilita nell'art. 55.
Articolo 109
Art. 109.
-- Qualora il contravventore non siasi presentato innanzi al podestà nel termine prescritto, ovvero, pure essendosi presentato, non abbia fatto domanda di oblazione, il verbale di contravvenzione è trasmesso, a cura del podestà, al pretore per il procedimento penale.
Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il contravventore non abbia pagato la somma fissata dal podestà a titolo di oblazione, ovvero la domanda di oblazione non sia stata accolta.
Il decreto di condanna è notificato con contemporaneo precetto a pagare la pena pecuniaria inflitta entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine per proporre opposizione e con avvertimento che, decorso inutilmente il termine per la opposizione, il precetto rimane efficace ad ogni effetto di legge.
Per la notifica del decreto e contemporaneo precetto è dovuto un solo diritto a norma delle tariffe sugli atti degli ufficiali giudiziari.
Articolo 110
Art. 110.
-- Le somme riscosse a titolo di ammenda per le contravvenzioni ai regolamenti nell'interesse del comune e alle ordinanze del podestà, sia in seguito a condanna, sia per effetto dell'oblazione prevista negli articoli 107 e 108, spettano al comune.
Un terzo del provento delle ammende, di cui al comma precedente, è devoluto ad un fondo speciale per premi di diligenza, da conferirsi agli agenti che abbiano contribuito alla scoperta e all'accertamento dei reati.
Le norme per il conferimento di tali premi sono stabilite nei regolamenti comunali.
TITOLO III
Della provincia.
CAPO I
Dell'amministrazione provinciale.
Articolo 111
Art. 111.
-- La provincia è corpo morale ed ha un'amministrazione propria, la cui sede è nel capoluogo.
Articolo 112
Art. 112.
-- Ogni provincia ha un preside e un rettorato. Il preside è coadiuvato da un vice-preside, scelto fra i rettori, che lo sostituisce in caso di assenza e di legittimo impedimento.
La provincia ha inoltre un segretario ed un ufficio provinciale.
Articolo 113
Art. 113.
-- Il preside e vice-preside sono nominati con decreto reale, durano in carica quattro anni e possono essere sempre confermati.
Possono essere revocati con decreto reale. Contro il provvedimento di revoca non è ammesso alcun gravame, nè in sede amministrativa, nè in sede giurisdizionale.
Articolo 114
Art. 114.
-- Gli uffici di preside e di vice-preside sono gratuiti.
In casi assolutamente eccezionali e compatibilmente con le condizioni finanziarie dell'ente, il ministro dell'interno può assegnare al preside e al vice-preside un'indennità di carica, sul bilancio della provincia.
Articolo 115
Art. 115.
-- I rettori sono nominati con decreto del ministro dell'interno. Essi sono ordinari e supplenti.
I rettori ordinari sono in numero di otto nelle province con più di 600.000 abitanti, di sei in quelle con più di 300.00, di quattro nelle altre.
I rettori supplenti, destinati a sostituire i membri ordinari assenti o legittimamente impediti, sono in numero di due per tutte le province.
I rettori durano in carica quattro anni e possono essere sempre confermati.
Articolo 116
Art. 116.
-- L'ufficio di rettore è gratuito.
é data facoltà al rettorato di stabilire in favore dei propri membri, non residenti nel capoluogo della provincia, medaglie di presenza corrispondenti alle spese di viaggio e di soggiorno a cui debbono sottostare per intervenire alle sedute.
Le spese di soggiorno da rimborsarsi a norma del comma precedente non possono superare, in nessun caso, le indennità di missione corrisposte dallo Stato ai funzionari del 6° grado.
Articolo 117
Art. 117.
-- Si applica al preside, al vice-preside ed ai rettori la norma dell'art. 45.
Articolo 118
Art. 118.
-- Oltre i casi previsti nell'art. 8, non possono essere nominati all'ufficio di preside, vice-preside e rettore:
1° gli ecclesiastici ed i ministri di culto che hanno giurisdizione o cura di anime;
2° i funzionari del governo che devono invigilare sull'amministrazione della provincia e gli impiegati dei loro uffici;
3° gli impiegati e contabili dei comuni e delle istituzioni di assistenza e beneficenza esistenti nella provincia;
4° coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla provincia ovvero dai corpi morali o dalle aziende sussidiate da essa;
5° coloro che hanno il maneggio del denaro della provincia o non ne hanno reso conto, ovvero risultano debitori dopo di averlo reso;
6° coloro che hanno liti pendenti con la provincia;
7° coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse della provincia, od in società od imprese a scopo di lucro sovvenute in qualsiasi modo dalla provincia medesima;
8° gli amministratori della provincia e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza poste sotto la sua vigilanza, dichiarati responsabili in linea amministrativa o civile;
9° coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la provincia sono stati legalmente messi in mora;
10° coloro che sono ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado del segretario provinciale, nonchè i detti congiunti ed il coniuge del ricevitore provinciale, di assuntori di appalti, somministrazioni o servizi nell'interesse della provincia, o di fideiussori di qualsiasi genere.
Articolo 119
Art. 119.
-- Non possono contemporaneamente far parte del rettorato provinciale gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato.
Articolo 120
Art. 120.
-- Nessuno può essere preside, vice-preside e rettore in più province.
Articolo 121
Art. 121.
-- Si applica al preside e al vice-preside la disposizione di cui all'art. 122.
Articolo 122
Art. 122.
-- Il preside può affidare al vice-preside od ai rettori speciali incarichi nell'amministrazione della provincia.
Articolo 123
Art. 123.
-- I rettori che senza giustificato motivo, non intervengano a tre adunanze consecutive, decadono dal loro ufficio.
La decadenza è dichiarata con decreto del ministro dell'interno, previa contestazione dei motivi agli interessati.
Articolo 124
Art. 124.
-- Il prefetto, per gravi ragioni di carattere amministrativo o di ordine pubblico, ha facoltà di sospendere il rettorato, riferendone immediatamente al ministro dell'interno.
Articolo 125
Art. 125.
-- Per gravi ragioni di carattere amministrativo o di ordine pubblico, può essere disposto con decreto reale, su proposta del ministro dell'interno, lo scioglimento del rettorato provinciale, e affidata l'amministrazione della provincia ad un commissario straordinario, che eserciterà le funzioni conferite dalla presente legge al preside e al rettorato provinciale.
La ricostituzione del rettorato deve avvenire entro il termine di un anno.
Contro i provvedimenti di cui al presente articolo non è ammesso alcun gravame, nè in sede amministrativa, né in sede giurisdizionale.
Articolo 126
Art. 126.
-- Il rettorato può formare un regolamento interno per l'esercizio delle sue attribuzioni.
Articolo 127
Art. 127.
-- Le adunanze del rettorato, sono ordinarie e straordinarie.
Le prime hanno luogo nei mesi di aprile e settembre; le seconde ogni qual volta lo ritenga necessario il preside o il prefetto.
Le convocazioni sono fatte dal preside mediante avvisi scritti da consegnarsi a domicilio ai singoli rettori almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Nei casi d'urgenza basta che gli avvisi siano consegnati ventiquattro ore prima.
L'avviso scritto deve contenere l'elenco degli affari da trattare e sarà sempre comunicato al prefetto.
Articolo 128
Art. 128.
-- Quando un membro del rettorato sia contemporaneamente podestà, vice-podestà, consultore comunale o membro di istituti di assistenza e beneficenza e di culto esistenti nella provincia, non può nè votare, nè intervenire alle adunanze nelle quali si tratti di affari che interessino l'amministrazione alla quale appartiene.
La stessa disposizione è applicabile a tutti coloro che hanno od abbiano avuto ingerenza negli affari sottoposti alle deliberazioni del rettorato.
Articolo 129
Art. 129.
-- Il prefetto ha facoltà di intervenire senza voto deliberativo alle adunanze del rettorato, o personalmente o a mezzo di un suo rappresentante.
Articolo 130
Art. 130.
-- Le deliberazioni del preside sono adottate coll'assistenza del segretario provinciale.
Articolo 131
Art. 131.
-- Ogni provincia deve avere un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni e degli altri atti che devono essere portati a cognizione del pubblico.
Le deliberazioni del rettorato, tranne quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già deliberati ed approvati nelle forme di legge, devono essere pubblicate, almeno per estratto contenente la parte dispositiva, mediante affissione all'albo pretorio nel primo giorno festivo o di mercato successivo alla loro data.
I regolamenti provinciali dopo intervenuta la prescritta approvazione, devono essere pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.
Il segretario provinciale è responsabile delle pubblicazioni.
I contribuenti, ed in genere qualsiasi interessato, possono avere copia integrale delle deliberazioni, previo pagamento dei relativi diritti stabiliti dalla tariffa annessa al regolamento per l'esecuzione della presente legge.
La raccolta dei regolamenti provinciali e delle relative tariffe deve essere tenuta dall'ufficio provinciale a disposizione del pubblico, perchè possa prenderne cognizione.
Articolo 132
Art. 132.
-- Sono sottoposti all'amministrazione provinciale:
1° i beni e le attività patrimoniali della provincia;
2° le istituzioni pubbliche ordinate a favore della provincia;
3° i fondi e sussidi messi a disposizione della provincia dalle leggi speciali;
4° gli interessi dei diocesani quando questi siano chiamati a sopperire a qualche spesa per la diocesi, a termini di legge.
Articolo 133
Art. 133.
-- Il preside:
1° rappresenta l'amministrazione della provincia e ne firma gli atti;
2° sta per essa in giudizio, sia come attore, sia come convenuto;
3° convoca e presiede il rettorato o provvede all'esecuzione delle deliberazioni da esso adottate;
4° prepara il bilancio annuale;
5° vigila sugli uffici e sugli impiegati e salariati provinciali;
6° nomina gli impiegati degli uffici e delle istituzioni provinciali, che non abbiano funzioni direttive e che non siano capi di ripartizione ed adotta, nei loro riguardi, ogni altro provvedimento previsto dalla legge;
7° applica agli impiegati aventi funzioni direttive ed ai capi ripartizione la censura e la riduzione dello stipendio;
8° nomina, sospende e revoca i salariati della provincia;
9° stipula i contratti resi obbligatori per legge e deliberati in massima dal rettorato, determinandone le condizioni ed assiste agli incanti;
10° procede per le contravvenzioni ai regolamenti provinciali;
11° fa gli atti conservativi dei diritti della provincia e promuove le azioni possessorie e quelle altre, il cui valore non eccede le lire 5000;
12° delibera lo storno dei fondi da una categoria all'altra del bilancio, quando lo stanziamento che deve essere integrato si riferisce ad una spesa obbligatoria, lo storno da un articolo all'altro della stessa categoria, nonchè l'erogazione delle somme stanziate in bilancio per spese impreviste e delle somme a calcolo per le spese variabili o per servizi in economia;
13° preleva le somme dal fondo di riserva e le iscrive alle varie categorie;
14° compie gli studi preparatori degli affari da sottoporsi alle deliberazioni del rettorato;
15° rende conto al rettorato annualmente della sua amministrazione;
16° raccoglie ogni anno, in una relazione generale, tutte le notizie statistiche relative all'amministrazione della provincia e le sottopone tanto al rettorato quanto al prefetto, con le forme determinate dai regolamenti generali;
17° dà il suo parere al prefetto, ogni volta che ne sia richiesto, ed in genere compie nell'interesse della provincia tutti gli atti che non siano espressamente riservati alla competenza del rettorato.
Articolo 134
Art. 134.
-- Il preside adotta le deliberazioni che altrimenti spetterebbero al rettorato, quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza. Di queste deliberazioni è fatta relazione al rettorato nella prima adunanza a fine di ottenerne la ratifica.
In caso di negata ratifica, rimangono salvi gli effetti dell'atto amministrativo sino al momento della deliberazione del rettorato.
Alle predette deliberazioni si applica il disposto dell'art. 131.
Articolo 135
Art. 135.
-- Spetta al rettorato in conformità delle leggi e dei regolamenti di provvedere:
1° all'ordinamento degli uffici e dei servizi;
2° alla creazione di istituzioni pubbliche provinciali;
3° ai contratti in genere ed alle accettazioni di doni o lasciti, salva l'autorizzaazione del prefetto ai sensi di legge;
4° agli affari relativi all'amministrazione del patrimonio della provincia;
5° all'istruzione secondaria tecnica, quando non vi provvedano particolari istituzioni o il governo a ciò autorizzato nei limiti delle leggi speciali;
6° alle istituzioni pubbliche a beneficio della provincia o di una parte di essa, quando non abbiano un'amministrazione propria o consorziale;
7° al mantenimento dei mentecatti poveri della provincia, ed alle altre spese in materia, previste dalle leggi speciali;
8° alle strade la cui costruzione o sistemazione è, per leggi speciali, attribuita alla provincia, nonché ai lavori relativi ai fiumi e torrenti posti dalle leggi a carico della medesima;
9° ai sussidi in favore dei comuni e consorzi per opere pubbliche, per la pubblica istruzione, per istituti di pubblica utilità;
10° ai tributi provinciali ed ai regolamenti che possono occorrere per la loro approvazione;
11° alla formazione del bilancio, allo storno dei fondi da una categoria all'altra del bilancio, alle nuove e maggiori spese, alle quali non sia possibile provvedere con imputazione al fondo delle spese impreviste o con prelevamento dal fondo di riserva, all'esame del conto consuntivo del tesoriere, del conto amministrativo del preside e alla destinazione dei fondi disponibili;
12° alle azioni da intentare o sostenere in giudizio, salvo quanto è disposto al n. 11 dell'art. 133;
13° al concorso della provincia in opere e spese per essa obbligatorie;
14° alla contrattazione dei prestiti;
15° ai regolamenti per le istituzioni che appartengono alla provincia e alla rappresentanza e tutela degli interessi di dette istituzioni;
16° alla vigilanza sopra le istituzioni a beneficio della provincia o di una parte della medesima, anche quando abbiano un'amministrazione speciale propria;
17° alla nomina del segretario e degli impiegati amministrativi e tecnici degli uffici e delle istituzioni provinciali aventi funzioni direttive o di capi di ripartizione ed all'adozione, nei loro riguardi, di ogni altro provvedimento previsto dalla legge, salvo quelli contemplati al n. 7 dell'articolo 133;
18° alla conservazione dei monumenti provinciali;
19° al servizio di assistenza degli infanti illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono;
20° alla conservazione degli edifici di proprietà provinciale e degli archivi amministrativi della provincia;
21° all'assistenza dei ciechi e dei sordomuti rieducabili, in quanto non vi provvedano consorzi o altre istituzioni autonome;
22° alla nomina dei membri di tutte le commissioni, devoluta, in tutto od in parte da leggi speciali all'amministrazione provinciale;
23° alla costituzione di consorzi;
24° all'assunzione diretta dei servizi pubblici.
Articolo 136
Art. 136.
-- Il rettorato dà il suo voto su tutti gli affari per i quali esso sia prescritto dalla legge, o richiesto dal prefetto.
Articolo 137
Art. 137.
-- L'iniziativa delle proposte da sottoporre al rettorato spetta indistintamente all'autorità governativa, al preside ed ai rettori.
Sono prima discusse le proposte dell'autorità governativa, poi quelle del preside, ed infine quelle dei rettori per ordine di presentazione.
Articolo 138
Art. 138.
-- Il rettorato può delegare a uno o più dei suoi membri l'esercizio della vigilanza sul regolare andamento delle istituzioni pubbliche create o mantenute a spese della provincia.
CAPO II
Della finanza e contabilità.
Articolo 139
Art. 139.
-- La provincia è autorizzata ad assumere, mediante convenzioni coi comuni interessati, servizi di carattere comunale che si riferiscano a più comuni della provincia stessa.
Articolo 140
Art. 140.
-- I contratti di alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti di opere devono, di regola, essere preceduti da pubblici incanti con le forme stabilite pei contratti dello Stato.
é consentito alla provincia di provvedere mediante licitazione privata:
1° quando si tratti di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 75.000;
2° quando si tratti di spesa che non superi annualmente le lire 15.000 e la provincia non resti obbligata oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale, si oltrepassi il limite anzidetto;
3° quando si tratti di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le lire 75.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni.
Anche all'infuori dei casi previsti nel secondo comma, il prefetto può consentire che i contratti seguano a licitazione privata, quando tale forma di appalto risulti più vantaggiosa per l'amministrazione.
Può anche autorizzare la trattativa privata, allorchè ricorrano circostanze eccezionali e ne sia evidente la necessità o la convenienza.
Articolo 141
Art. 141.
-- Sono comunicati al consiglio di prefettura, per il parere, i progetti di contratto da stipularsi dalla provincia, il cui ammontare superi le lire 150.000.
Il consiglio di prefettura dà il suo parere tanto sulla regolarità del progetto, quanto sulla convenienza amministrativa.
Articolo 142
Art. 142.
-- I segretari provinciali possono rogare nell'esclusivo interesse dell'amministrazione provinciale gli atti e contratti di cui all'art. 140.
Le tasse e gli emolumenti che le province sono autorizzate ad esigere per la spedizione degli atti sono quelli stabiliti nella tabella annessa al regolamento per l'esecuzione della presente legge e sono devoluti per metà all'amministrazione provinciale e per l'altra metà al segretario. In nessun caso, però, la quota dei diritti di segreteria spettante al segretario può eccedere la metà dell'ammontare annuo dello stipendio, esclusa dal còmputo dello stipendio qualsiasi indennità accessoria.
La liquidazione degli emolumenti e delle tasse è approvata di volta in volta, dal preside.
Articolo 143
Art. 143.
-- Le spese provinciali sono obbligatorie e facoltative.
Articolo 144
Art. 144.
-- Sono obbligatorie le spese concernenti gli oggetti ed i servizi appresso indicati:
A) Oneri patrimoniali:
1° imposte, sovrimposte e tasse;
2° conservazione del patrimonio comunale e adempimento degli obblighi relativi;
3° pagamento dei debiti esigibili. In caso di liti sono stanziate nel bilancio le somme relative da tenersi in deposito fino alla decisione della causa.
B) Spese generali:
1° ufficio ed archivio provinciale;
2° locali, mobili, illuminazione e riscaldamento per gli archivi provinciali di Stato nelle provincie napoletane e siciliane;
3° istituzioni provinciali;
4° stipendi, assegni ed indennità spettanti al segretario ed agli altri impiegati, agenti e salariati;
5° compartecipazione ai diritti di segreteria dei segretari delle amministrazioni provinciali;
6° contributi alla cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, e alle casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e salariati degli enti locali e contributi ai fondi di pensione già istituiti dalla provincia; annualità e contributi nei premi dipendenti da polizze di assicurazione di rendite vitalizie stipulate a favore del personale impiegato o salariato e dei suoi aventi diritto quale trattamento di previdenza e quiescenza;
7° pensioni ed indennità e quote di pensioni e di indennità ai personali ed ai loro superstiti aventi titolo al trattamento di quiescenza interamente o parzialmente a carico della provincia;
8° contributi per le assicurazioni obbligatorie per la invalidità e la vecchiaia, contro la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi per quei dipendenti, di qualunque categoria, che vi siano soggetti per legge;
9° contributi di assicurazione per i casi di malattia a favore del personale dipendente nei territori annessi al regno, in base all'art. 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, all'art. 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778 e all'art. 2 del Regio Decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, che sia soggetto all'obbligo dell'assicurazione, ai sensi del Regio Decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146;
10° locali per gli uffici di prefettura e per l'alloggio dei prefetti; locali per gli uffici provinciali, pei commissariati e per le delegazioni suburbane di pubblica sicurezza istituiti nei comuni già sedi di sottoprefettura;
11° contributi nelle spese inerenti alla formazione del nuovo catasto e funzionamento delle commissioni censuarie provinciali;
12° servizio di accasermamento dei corpi armati di polizia;
13° servizio delle riscossioni e dei pagamenti; compilazione di ruoli speciali di sovrimposta;
14° quote di concorso nelle spese consortili;
15° medaglie di presenza ai componenti della giunta provinciale amministrativa indicati all'art. 27;
16° locali per la sede e per l'archivio degli uffici di leva;
17° associazione alla Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno e alla Gazzetta ufficiale ;
18° spese di liti e di atti a difesa delle ragioni della provincia;
19° premi di diligenza da conferirsi sull'ammontare delle oblazioni e delle ammende per contravvenzione;
20° spese a carico della provincia per inchieste, ispezioni, verifiche ordinate da autorità superiori e per l'esecuzione di provvedimenti d'ufficio;
21° sgravi e rimborsi di quote inesigibili d'imposte, sovrimposte e tasse;
22° rimborso di spese forzose agli amministratori;
23° indennità di carica al preside e al vice-preside, quando siano accordate dal ministro dell'interno;
24° contributi nelle spese per l'impianto e la sistemazione dei campi di tiro a segno e per la dotazione di armamento;
25° contributi all'istituto nazionale di assistenza e previdenza a favore degli impiegati degli enti locali, per i posti non coperti.
C) Sanità ed igiene:
1° disinfezione contro le malattie infettive; visite sanitarie in caso di epidemie e di epizoozie;
2° funzionamento dei laboratori provinciali di igiene e di profilassi e relative sezioni distaccate, stipendi e salari al personale addettovi;
3° acquisto del chinino di Stato da distribuire, per mezzo dei comuni ai coloni ed agli operai impiegati in modo permanente od avventizio in qualsiasi lavoro, con rimunerazione fissa od a cottimo, salvo il rimborso da parte dei proprietari di terreni;
4° somministrazione e spedizione ai comuni del vaccino antivaioloso;
5° prevenzione e cura della pellagra;
6° servizi attinenti alla cura antirabbica, se ed in quanto non vi provvedano i comuni o altre pubbliche istituzioni;
7° contributi per i consorzi provinciali antitubercolari, per le sedi e per gli uffici di detti consorzi e per il personale necessario;
8° indennità di abbattimento di animali colpiti da malattia infettiva.
D) Opere pubbliche:
1° sistemazione e manutenzione delle strade provinciali;
2° assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro degli operai addetti ai lavori in economia;
3° concorso alla costruzione ed al mantenimento degli argini contro fiumi e torrenti;
4° contributi nelle opere idrauliche di quinta categoria, dichiarate obbligatorie;
5° contributi nelle nuove opere di navigazione interna di seconda, terza e quarta classe ed in quelle di ristabilimento e di manutenzione delle vie navigabili di terza e quarta classe;
6° contributi nelle opere di miglioramento e di manutenzione dei porti di prima, seconda e terza classe, della seconda categoria e dei relativi fari e fanali;
7° costruzione delle strade di allacciamento delle frazioni ferroviarie e porti.
E) Educazione nazionale:
1° personale di segreteria, assistenti, macchinisti e personale di servizio, locali, illuminazione, riscaldamento, materiale didattico e scientifico e spese varie d'ufficio per gli istituti tecnici e i licei scientifici, tranne le spese relative al personale addetto agli istituti tecnici della Lucania, della Sardegna ed all'istituto tecnico di Modica, che fanno carico allo Stato;
2° stipendi agli assistenti ed al personale di segreteria e di servizio addetto agli istituti nautici, acquisto e manutenzione delle suppellettili scientifiche e tecniche, biblioteche, ed altre spese attinenti agli istituti stessi;
3° somministrazione e manutenzione dei locali, illuminazione, riscaldamento e provvista di acqua per gli istituti di istruzione tecnica;
4° somministrazione dei locali e dell'azienda agraria alle regie scuole agrarie medie di cui agli articoli 49 e 60 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3214;
5° somministrazione dei locali e arredamento degli uffici regionali scolastici;
6° somministrazione dei locali per i comitati provinciali dell'opera nazionale Balilla;
7° contributi ai patronati scolastici e somministrazione dei locali adibiti al servizio dell'assistenza scolastica;
8° contributi a favore delle regie università e dei regi istituti d'istruzione superiore.
F) Agricoltura:
1° contributi per la lotta contro le cavallette e contro la formica argentina;
2° contributi alle cattedre ambulanti di agricoltura.
G) Assistenza e beneficenza:
1° assistenza degli infermi di mente e spese di trasferimento dei detti infermi da un manicomio ad un altro, ovvero da un manicomio giudiziario ad un istituto comune;
2° assistenza degli infanti illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono;
3° assistenza dei ciechi e dei sordomuti poveri rieducabili, in quanto non vi provvedano i consorzi o altre istituzioni autonome;
4° somministrazioni dei locali per le federazioni provinciali per la protezione della maternità e della infanzia.
H)
e in generale tutte le altre spese che siano poste a carico delle province da disposizioni legislative.
Articolo 145
Art. 145.
-- Le spese non contemplate nell'articolo precedente sono facoltative.
Articolo 146
Art. 146.
-- Le province possono, nei limiti ed in conformità della legge, istituire addizionali alle imposte comunali sulle industrie i commerci le arti e le professioni; imporre tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ad esse pertinenti; imporre contributi per la costruzione e l'occupazione di gallerie nel sottosuolo stradale e contributi di miglioria; sovrimporre alle contribuzioni dirette sui terreni e sui fabbricati.
Le province devono inoltre imporre la tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale e sui velocipedi e il contributo integrativo di utenza stradale.
Articolo 147
Art. 147.
-- Ogni provincia ha un servizio di tesoreria.
Il ricevitore provinciale delle imposte dirette deve adempiere all'ufficio di tesoriere della provincia, quando ne sia richiesto dal preside.
CAPO III
Della vigilanza e tutela governativa.
Articolo 148
Art. 148.
-- Le deliberazioni del preside, nonchè quelle del rettorato che non sono soggette alla approvazione della giunta provinciale amministrativa, devono essere trasmesse in duplice copia per il visto di esecutività al prefetto che ne accusa ricevuta.
Sono esenti dal visto le deliberazioni che importino spese obbligatorie nei limiti dello stanziamento del bilancio e quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già adottati ed approvati nelle forme di legge.
Il prefetto può annullarle per motivi di legittimità, o ricusarne l'approvazione per motivi di merito.
Trascorsi venti giorni dalla data di ricezione del verbale, senza che il prefetto abbia comunque interloquito, le deliberazioni diventano esecutive.
Articolo 149
Art. 149.
-- Sono sottoposte all'approvazione della giunta provinciale amministrativa le deliberazioni che riguardano i seguenti oggetti:
1° storni di fondi da una categoria all'altra del bilancio;
2° applicazione dei tributi e regolamenti relativi;
3° acquisto di azioni industriali;
4° impieghi di denaro, che eccedono nell'anno le lire 100.000, quando non si volgano alla compra di stabili od a mutui con ipoteca o a depositi presso istituti di credito autorizzati dalla legge, od all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;
5° alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di lire 100.000, nonchè la costituzione di servitù e di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma suddetta;
6° locazioni e conduzioni di immobili oltre i 12 anni;
7° assunzione diretta dei pubblici servizi;
8° regolamenti deliberati a norma di legge e in particolare i regolamenti organici del personale e quelli relativi all'uso dei beni provinciali;
9° creazione di istituzioni pubbliche a spese della provincia;
10° liti attive e passive, e transazioni, quando il relativo valore ecceda le lire 50.000.
Articolo 150
Art. 150.
-- Per le province che applichino sovrimposte comprese entro il limite normale le deliberazioni che impegnino con un principio di spesa continuativa i bilanci futuri sono approvate dal ministro dell'interno, sentita la giunta provinciale amministrativa.
Per le province che applichino sovrimposte eccedenti il limite normale l'approvazione è data di concerto col ministro delle finanze, sentita la commissione centrale per la finanza locale.
L'approvazione di cui ai due comma precedenti è richiesta anche se trattisi di spese, alle quali, nell'esercizio in corso, si provveda con prelevamenti dal fondo di riserva, con storni di fondi, o con nuove o maggiori entrate a norma degli articoli 317, 318 e 319.
Articolo 151
Art. 151.
-- I regolamenti provinciali per i quali sia prescritta una speciale approvazione ministeriale, dopo approvati dalla giunta provinciale amministrativa, sono trasmessi in copia dal prefetto al ministro competente.
Il ministro, udito il consiglio di Stato, può annullarli in tutto o in parte in quanto siano contrari alle leggi o ai regolamenti.
Articolo 152
Art. 152.
-- Qualora la giunta provinciale amministrativa ritenga di negare o sospendere l'approvazione delle deliberazioni sottoposte al suo esame, ne fa conoscere al rettorato i motivi, invitandolo a presentare le sue deduzioni entro un termine all'uopo stabilito.
Sulle deduzioni del rettorato o, quando manchino, in seguito al decorso del termine, la giunta provinciale amministrativa emette la decisione.
Articolo 153
Art. 153.
-- Quando il preside non spedisca i mandati, ovvero esso o il rettorato non compiano gli atti comunque obbligatori per legge, salvo il caso che la sostituzione competa al prefetto, provvede la giunta provinciale amministrativa.
Contro i provvedimenti della giunta provinciale amministrativa è ammesso ricorso al ministro dell'interno.
Articolo 154
Art. 154.
-- Le deliberazioni dei rettorati che importino variazioni all'andamento o alle condizioni generali tecniche ed economiche delle strade che interessano diverse province, come pure quelle che importino qualche variazione al corso di acque pubbliche, debbono essere approvate dal ministero dei lavori pubblici.
CAPO IV
Delle contravvenzioni.
Articolo 155
Art. 155.
-- Si applicano per le contravvenzioni ai regolamenti provinciali le disposizioni degli articoli 106 a 110.
Le attribuzioni del podestà sono esercitate dal preside.
TITOLO IV
Dei consorzi fra comuni e province.
Articolo 156
Art. 156.
-- I comuni hanno facoltà di unirsi in consorzio fra di loro o con la provincia per provvedere a determinati servizi od opere di comune interesse.
La costituzione del consorzio è approvata con decreto del prefetto, udita la giunta provinciale amministrativa, se gli enti appartengono alla stessa circoscrizione provinciale, del ministro dell'interno, udite le giunte provinciali amministrative interessate, se gli enti appartengono a circoscrizioni provinciali diverse.
Con lo stesso decreto è approvato lo statuto ed è stabilita la sede del consorzio.
Articolo 157
Art. 157.
-- Indipendentemente dai casi nei quali la costituzione del consorzio sia imposta per legge, più comuni possono essere riuniti in consorzio fra di loro o con la provincia per provvedere a determinati servizi od opere di carattere obbligatorio.
La costituzione coattiva del consorzio è disposta con decreto del prefetto, se gli enti appartengono alla stessa circoscrizione provinciale, del ministro dell'interno, se appartengono a circoscrizioni provinciali diverse, uditi i podestà e le giunte provinciali amministrative interessate e, quando del consorzio, faccia parte la provincia, anche il rettorato.
Con lo stesso decreto è approvato lo statuto ed è stabilita la sede del consorzio.
Articolo 158
Art. 158.
-- Lo statuto deve indicare lo scopo del consorzio e, se del caso, la durata, gli organi che lo rappresentano e le loro attribuzioni, il contributo degli enti consorziati, e stabilire ogni altra opportuna norma di amministrazione in conformità alla legge.
Articolo 159
Art. 159.
-- Ogni consorzio ha un'assemblea consorziale, un consiglio direttivo ed un presidente. Ha inoltre un segretario nominato dall'assemblea consorziale.
Col consenso dell'amministrazione interessata, le funzioni di segretario possono essere affidate al segretario o ad altro impiegato della provincia o di uno dei comuni che fanno parte del consorzio.
Ove occorra, il consorzio potrà assumere personale proprio, oppure avvalersi, col consenso delle rispettive amministrazioni, dell'opera di quello dipendente dagli enti consorziati.
Le nomine sono fatte dal consiglio direttivo.
Il personale assunto direttamente dai consorzi costituiti per una durata non inferiore ai dieci anni è tenuto ad iscriversi agli istituti di previdenza amministrati dalla direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, secondo le norme stabilite per i dipendenti dei comuni e delle province.
Articolo 160
Art. 160.
-- Il concorso degli enti nelle spese consorziali è fissato d'accordo, tenendo conto di ogni elemento utile a determinare l'interesse concreto di ciascuno di essi.
In mancanza di altri elementi atti a stabilire tale interesse, il concorso, per i comuni, è determinato, di regola, in ragione complessa della popolazione e del contingente principale dell'imposta fondiaria.
Se del consorzio fa parte la provincia, il suo contributo non può essere inferiore al quarto della spesa complessiva.
In caso di disaccordo, il concorso di ciascun ente è determinato dall'autorità competente a costituire il consorzio.
Articolo 161
Art. 161.
-- I rappresentanti dei vari enti nel consorzio sono nominati, per il comune dal podestà, per la provincia dal rettorato, e per gli altri enti dai competenti organi.
Essi devono avere i requisiti per la nomina a consultore comunale.
Il loro numero è fissato nello statuto ed è determinato per ciascun ente, di regola, in ragione del contributo consorziale. Per i consorzi fra comuni, che riguardino l'ufficio o il personale di segreteria, è fissato in ragione della popolazione di ciascun comune.
Qualora gli enti interessati non provvedano alla nomina dei rispettivi rappresentanti, il prefetto assegna ad essi un termine perentorio, trascorso il quale provvede d'ufficio.
Articolo 162
Art. 162.
-- I consorzi facoltativi od obbligatori, costituiti a norma degli articoli precedenti, sono enti morali.
Articolo 163
Art. 163.
-- L'amministrazione consorziale dura in carica quattro anni, salvo che lo statuto disponga altrimenti.
Si applica al presidente ed ai componenti il consiglio direttivo la norma dell'art. 45.
Articolo 164
Art. 164.
-- Negli stessi modi e con le stesse forme stabilite per la costituzione del consorzio, possono essere modificati la composizione e lo statuto del consorzio ed estese le attribuzioni a nuovi servizi.
Articolo 165
Art. 165.
-- Si applicano ai consorzi, per quanto riguarda le loro funzioni, e deliberazioni, la finanza e la contabilità, la vigilanza e tutela governativa, le norme stabilite per la provincia, se si tratta di consorzi dei quali la provincia fa parte, o, altrimenti, quelle stabilite per il comune consorziato che conta il maggior numero di abitanti, o per il comune capoluogo di provincia, se questo fa parte del consorzio.
La vigilanza e tutela, nonchè la giurisdizione contabile, nei riguardi dei consorzi, sono esercitate, rispettivamente, dal prefetto, dalla giunta provinciale amministrativa e dal consiglio di prefettura della provincia dove ha sede l'amministrazione consorziale.
Articolo 166
Art. 166.
-- L'amministrazione consorziale può essere sciolta per gravi motivi di ordine pubblico, o quando, richiamata all'osservanza di obblighi imposti per legge, persista a violarli.
Lo scioglimento è decretato dalla stessa autorità che ha provveduto all'approvazione o costituzione del consorzio.
Quando ricorrano motivi di urgente necessità, il prefetto della provincia dove ha sede l'amministrazione del consorzio può, in attesa del decreto di scioglimento, sospendere l'amministrazione del consorzio, affidandone la provvisoria gestione ad un suo commissario.
In caso di scioglimento dell'amministrazione, la gestione del consorzio è affidata ad un commissario straordinario.
La ricostituzione dell'ordinaria amministrazione deve avvenire nel termine di un anno. Qualora l'amministrazione ordinaria sia sciolta due volte nel periodo di tre anni, il termine può essere prorogato fino a due anni.
Articolo 167
Art. 167.
-- I consorzi, anche se costituiti per disposizioni di legge, cessano di pieno diritto per la scadenza del termine della loro durata, o per esaurimento del fine.
I consorzi facoltativi possono inoltre cessare mediante deliberazione di tutti gli enti consorziali; la cessazione è dichiarata con decreto del prefetto della provincia in cui ha sede l'amministrazione del consorzio. La cessazione può essere anche disposta, in seguito a domanda degli enti consorziati che rappresentino la metà almeno dei contributi, dal prefetto o dal ministro dell'interno, secondo le rispettive competenze.
Salvo quanto è previsto nel primo comma, i consorzi costituiti d'ufficio possono cessare negli stessi modi e con le stesse forme stabiliti per la loro costituzione.
Articolo 168
Art. 168.
-- Qualora lo statuto non disponga diversamente, in caso di cessazione del consorzio o di separazione da esso di alcuno dei suoi membri, il patrimonio è ripartito fra i singoli enti in proporzione del rispettivo contributo, salvi i diritti dei terzi.
Articolo 169
Art. 169.
-- Più province hanno facoltà di riunirsi in consorzio fra di loro, ovvero con uno o più comuni, per provvedere a determinati servizi od opere di comune interesse.
La costituzione di consorzio è approvata con decreto del ministro dell'interno, emesso di concerto coi ministri competenti, udite le giunte provinciali amministrative interessate.
Con lo stesso decreto è approvato lo statuto ed è stabilita la sede del consorzio.
Articolo 170
Art. 170.
-- Indipendentemente dai casi nei quali la costituzione del consorzio sia imposta per legge, più province, con decreto del ministro dell'interno, emesso di concerto coi ministri competenti, uditi i rispettivi rettorati e le giunte provinciali amministrative, possono essere riunite in consorzio per provvedere a determinati servizi od opere di carattere obbligatorio.
Negli stessi modi e con le stesse forme, uditi anche i podestà interessati, si può provvedere alla costituzione coattiva di consorzi fra province ed uno o più comuni.
Con lo stesso decreto è approvato lo statuto ed è stabilita la sede del consorzio.
Articolo 171
Art. 171.
-- I consorzi facoltativi od obbligatori fra province sono enti morali.
Sono applicabili ai consorzi fra province e fra province e comuni le disposizioni stabilite nel presente titolo per i consorzi fra comuni e fra comuni e provincia.
La vigilanza e tutela governativa sui consorzi interprovinciali sono esercitate dal prefetto e dalla giunta provinciale amministrativa del luogo dove ha sede l'amministrazione del consorzio, negli stessi modi e con le stesse forme stabiliti per le amministrazioni provinciali.
La giurisdizione contabile nei riguardi dei consorzi interprovinciali è esercitata dal consiglio di prefettura del luogo dove ha sede l'amministrazione consorziale.
Lo scioglimento dell'amministrazione ordinaria consorziale, la fissazione del termine per la ricostituzione di essa, in conformità all'ultimo comma dell'art. 166, e la nomina del commissario straordinario sono decretati, in ogni caso, dal ministro dell'interno.
Quando ricorrano motivi di urgente necessità, il prefetto della provincia dove ha sede l'amministrazione del consorzio, può, in attesa del decreto di scioglimento, sospendere l'amministrazione stessa, affidandone la provvisoria gestione ad un suo commissario.
La sospensione non può eccedere la durata di due mesi.
Articolo 172
Art. 172.
-- Ai consorzi, di cui ai precedenti articoli, possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
TITOLO V
Del segretario comunale e degli impiegati e salariati del comune, della provincia e dei consorzi.
CAPO I
Del segretario comunale.
Articolo 173
Art. 173.
-- Il segretario comunale ha la qualifica di funzionario dello Stato ed è equiparato a tutti gli effetti agli impiegati dello Stato, fermo restando l'onere degli stipendi, assegni ed indennità a carico dei comuni, giusta l'art. 91 lettera b ), num. 6 e 7 e, salvo per quanto riguarda le pensioni, il disposto dell'art. 208.
Per quanto attiene all'adempimento delle sue funzioni, il segretario comunale dipende gerarchicamente dal podestà e ne esegue gli ordini.
Articolo 174
Art. 174.
-- Per essere nominato segretario comunale, oltre ai requisiti di cui all'art. 7, è necessario:
1° essere di sana e robusta costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio;
2° non aver superato l'età di anni 35 alla data del provvedimento che bandisce il concorso. Tale limite è elevato di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918; inoltre, per coloro che risultino regolarmente iscritti al partito nazionale fascista prima del 28 ottobre 1922, il limite è elevato ancora di quattro anni.
Per gli aspiranti che dimostrino di aver precedentemente prestato servizio di ruolo presso amministrazioni comunali, detto limite è elevato, fino ad un massimo di cinque anni, in ragione di un anno per ogni due di servizio prestato.
Nessun limite massimo di età è stabilito nei concorsi per gradi superiori al 7° di cui alla annessa tabella A ;
3° avere ottenuto il diploma di abilitazione in seguito ad esame.
Tiene luogo del diploma l'appartenenza agli impieghi di gruppo A nell'amministrazione dell'interno; tiene luogo, altresì, del diploma l'appartenenza agli ipieghi del gruppo B nell'amministrazione stessa, qualora l'aspirante abbia prestato non meno di cinque anni di servizio effettivo.
Le donne non possono essere nominate segretari comunali.
Articolo 175
Art. 175.
-- Per essere ammessi agli esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale i candidati devono provare:
di avere i requisiti richiesti per la nomina a segretario, tranne quello della maggiore età;
di avere ottenuto il diploma di maturità classica, o quello di maturità scientifica, o il diploma di abilitazione tecnica (sezione commercio e ragioneria o sezione agrimensura), o il diploma di abilitazione magistrale, o quello di istituto medio commerciale, o il diploma di perito agrario rilasciato dai regi istituti tecnici agrari, o quello di perito industriale rilasciato dai regi istituti industriali, o il diploma di licenza conseguito presso regi istituti nautici.
Articolo 176
Art. 176.
-- A ciascun comune è assegnato, secondo la sua popolazione, un segretario di grado corrispondente a quello indicato nella tabella A.
Per i comuni consorziati il grado del segretario è determinato in base alla popolazione complessiva. Qualora la popolazione complessiva non superi il massimo previsto dalla tabella predetta per il grado che spetterebbe al segretario del maggiore dei comuni consorziati, è assegnato al consorzio un segretario di grado immediatamente superiore.
Ai comuni capoluoghi di provincia, o sedi di stazioni di cura, soggiorno o turismo, o di importanti uffici pubblici, o di notevoli presidii militari, o che siano centri di notevole attività industriale o commerciale, i quali dimostrino di provvedere convenientemente ai pubblici servizi e si trovino in condizioni finanziarie tali da poter sostenere senza notevole aggravio per i contribuenti la maggiore spesa, può essere assegnato, con decreto reale promosso dal ministro dell'interno, un segretario di grado immediatamente superiore a quello stabilito nella predetta tabella.
Articolo 177
Art. 177.
-- Ad intervalli non minori di cinque, si procederà alla revisione dell'assegnazione e classificazione dei segretari comunali in base a criteri che saranno, di volta in volta, determinati con decreto reale, su proposta del ministro dell'interno, udito l'istituto centrale di statistica, per tutto ciò che, nella determinazione di tali criteri, ha riferimento a dati statistici.
Tra una revisione e l'altra non è ammessa alcuna variazione che non sia derivante da modifiche della circoscrizione territoriale dei comuni o dalla applicazione dell'ultimo comma dell'articolo precedente.
Articolo 178
Art. 178.
-- I segretari comunali, appartenenti ai primi quattro gradi dell'annessa tabella A , sono iscritti in un ruolo nazionale e sono nominati dal ministro dell'interno.
I segretari dei gradi inferiori sono iscritti nei ruoli organici provinciali e sono nominati dal prefetto.
Il ruolo dei segretari comunali, secondo la situazione al primo gennaio, deve essere pubblicato entro il mese di marzo di ogni anno. La pubblicazione del ruolo nazionale viene effettuata dal ministro dell'interno nella Gazzetta ufficiale del regno , quella del ruolo provinciale, dal prefetto, nel Foglio annunzi legali della provincia .
Nel termine di sessanta giorni da quello della pubblicazione, i segretari possono ricorrere al ministro o al prefetto secondo la rispettiva competenza, per ottenere la rettifica della loro posizione di anzianità. Il provvedimento del ministro e del prefetto è definitivo.
Articolo 179
Art. 179.
-- La gerarchia fra i segretari è costituita dal grado; nello stesso grado dall'anzianità.
L'anzianità è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione; a parità di data, da quella del decreto di nomina o promozione al grado precedente, e a parità di data di tutti i decreti, dall'età, salvo, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute nei concorsi, negli scrutini e nelle graduatorie di merito.
Nel computo dell'anzianità non si considera il tempo durante il quale il segretario sia stato in aspettativa per ragioni di famiglia o sia stato sospeso dal grado con privazione dello stipendio.
Articolo 180
Art. 180.
-- Le nomine ai posti del grado iniziale della carriera, per ciascuna provincia, hanno luogo in seguito a pubblico concorso per titoli.
Il prefetto, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.
Il concorso è indetto ogni due anni entro i primi tre mesi del biennio. La nomina è fatta secondo l'ordine della graduatoria, la quale conserva efficacia per tutti i posti che si rendono vacanti nel biennio decorrente dal primo gennaio dell'anno in cui si effettua il concorso.
Ove il prefetto ne ravvisi la convenienza, il concorso può essere bandito cumulativamente per i posti di grado 7° ed 8°.
é in facoltà del ministro dell'interno, sentito il prefetto competente, di conferire i posti del grado iniziale della carriera, che restino vacanti in una provincia dopo l'esperimento del pubblico concorso per titoli, ad aspiranti che abbiano conseguità l'idoneità in soprannumero in concorsi per posti dello stesso grado indetti in altra provincia.
Articolo 181
Art. 181.
-- I posti di grado 7°, 6° e 5° sono conferiti per promozione tra i segretari compresi nello stesso ruolo provinciale, i quali abbiano almeno tre anni di permanenza nel grado immediatamente inferiore.
Qualora non sia possibile, ovvero il prefetto, udito il consiglio di amministrazione, non ritenga opportuno di provvedere per promozione, i posti suddetti sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli, se trattisi di posti di grado 7°, ovvero, nel caso di posti di grado 6° e 5°, mediante concorso per titoli, ai quali sono ammessi a partecipare i segretari comunali titolari, anche degli altri ruoli provinciali, dello stesso grado, e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori, che abbiano rispettivamente almeno tre o cinque anni di permanenza nel proprio grado.
Articolo 182
Art. 182.
-- I posti del ruolo nazionale sono conferiti dal ministro dell'interno, mediante concorso per titoli, al quale sono ammessi i segretari comunali dello stesso grado e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori, che abbiano rispettivamente almeno tre o cinque anni di permanenza nel proprio grado.
Per i posti superiori al grado 4° il ministro può, sentito il consiglio di amministrazione, prescindere eccezionalmente dal concorso quando lo richiedano speciali ragioni di servizio ed, in ogni caso, si tratti di segretari che abbiano almeno tre anni di anzianità nel grado, siano stati classificati sempre ottimi e si siano distinti per particolari benemerenze.
Articolo 183
Art. 183.
-- Sono ammessi a partecipare ai concorsi per segretario i vice-segretari cui spetta la effettiva sostituzione del segretario titolare, nonchè i capi ripartizione titolari, compresi quelli del governatorato di Roma, che siano provvisti della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.
Agli effetti della partecipazione ai concorsi, i vice-segretari sono considerati come appartenenti ad un grado inferiore a quello del segretario del comune presso il quale prestano servizio; i capi ripartizione a due gradi inferiori.
Tanto per i vice-segretari, quanto per i capi ripartizione è richiesta la permanenza per almeno tre o cinque anni nel rispettivo grado, a seconda che si tratti di concorso per posti di uno o due gradi superiori.
Articolo 184
Art. 184.
-- I funzionari dell'amministrazione dell'interno, di cui al penultimo comma dell'art. 174, sono ammessi ai concorsi per posti di segretario comunale del grado corrispondente a quello da essi ricoperto nella amministrazione predetta, ed a quelli di uno o due gradi immediatamente superiori.
La corrispondenza fra i gradi dei funzionari dell'amministrazione dell'interno e quelli dei segretari comunali, ai soli effetti del presente articolo, è stabilita nella tabella E annessa alla presente legge.
Articolo 185
Art. 185.
-- La prima assunzione in servizio del segretario ha luogo a titolo di esperimento per il periodo di un anno, decorso il quale, il prefetto, su parere favorevole del consiglio di amministrazione, può conferire la nomina definitiva.
Il trasferimento del segretario ad altro comune non interrompe il periodo di esperimento.
Qualora l'esperimento non sia ritenuto soddisfacente, il segretario è dispensato dal servizio, a meno che il prefetto, sentito il consiglio di amministrazione, non creda di prorogare per un altro anno la durata dell'esperimento. In entrambi i casi il provvedimento del prefetto non è soggetto a motivazione.
Durante il periodo di esperimento spettano al segretario gli assegni corrispondenti al rispettivo grado secondo l'annessa tabella A.
Il provvedimento di dispensa è definitivo.
Articolo 186
Art. 186.
-- I funzionari di cui agli articoli 183 e 184, in caso di nomina a segretario, sono dispensati dall'esperimento, purchè abbiano prestato presso le amministrazioni da cui provengono un periodo di effettivo servizio di almeno tre anni, e riportato note di qualifica non inferiori a quella di "distinto".
Articolo 187
Art. 187.
-- Il segretario assunto in servizio in via di esperimento, prima di iniziarlo, deve, sotto pena di decadenza, prestare in presenza di due testimoni, avanti al podestà, solenne promessa di diligenza, di segretezza e di fedeltà ai propri doveri. Della promessa viene redatto verbale in bollo; l'originale è conservato presso la prefettura fra gli atti personali del segretario, al quale ne viene consegnata copia in carta semplice.
La formula della promessa solenne è la seguente:
"Prometto che sarò fedele al Re ed ai suoi reali successori; che osserverò lealmente lo statuto e le altre leggi dello Stato; che adempirò alle mie funzioni con diligenza e con zelo, per il pubblico bene e nell'interesse della amministrazione, serbando scrupolosamente il segreto di ufficio e conformando la mia condotta, anche privata, alla dignità dell'impiego.
"Dichiaro che non appartengo e prometto che non apparterrò ad associazioni o partiti, la cui attività non si concilii coi doveri del mio ufficio.
"Prometto che adempirò a tutti i miei doveri, al solo scopo del bene inseparabile del Re e della patria".
Articolo 188
Art. 188.
-- Il segretario che abbia ottenuto la nomina definitiva deve, sotto pena di decadenza, prestare giuramento avanti al podestà, in presenza di due testimoni.
La formula del giuramento è la seguente:
"Giuro che sarò fedele al Re ed ai suoi reali successori; che osserverò lealmente lo statuto e le altre leggi dello Stato; che adempirò alle mie funzioni con diligenza e con zelo, per il pubblico bene e nell'interesse dell'amministrazione, serbando scrupolosamente il segreto di ufficio e conformando la mia condotta, anche privata, alla dignità dell'impiego.
"Giuro che non appartengo nè apparterrò ad associazioni o partiti, la cui attività non si concilii coi doveri del mio ufficio.
"Giuro che adempirò a tutti i miei doveri, al solo scopo del bene inseparabile del Re e della patria".
Del prestato giuramento viene redatto verbale in bollo; l'originale è conservato presso la prefettura negli atti personali del segretario, al quale ne viene consegnata copia in carta semplice.
Del giuramento è presa nota nello stato matricolare.
Articolo 189
Art. 189.
-- Nel caso che, per mutamenti di circoscrizione territoriale o per altra causa prevista dalla legge, venga attribuito ad un comune un segretario di grado inferiore a quello del segretario che vi presti in atto servizio, questi può essere trattenuto nel posto, fino a quando non venga trasferito ad altro comune cui sia attribuito un segretario del suo grado.
Al segretario mantenuto in servizio, saranno corrisposti lo stipendio ed il supplemento di servizio attivo corrispondenti al nuovo grado, oltre ad un assegno, riassorbibile ed utile a pensione, pari alla sola differenza tra il nuovo stipendio e quello già goduto.
Articolo 190
Art. 190.
-- Qualora, per mutamento di circoscrizione territoriale o per altra causa, prevista dalla legge, sia attribuito ad un comune un segretario di grado immediatamente superiore a quello del segretario che, in atto, vi presti servizio, quest'ultimo segretario deve essere trasferito, di regola, in comune corrispondente al suo grado.
Tuttavia il ministero dell'interno o il prefetto, secondo la rispettiva competenza, ha facoltà, udito il consiglio di amministrazione, di promuovere detto segretario al grado superiore, ove abbia almeno tre anni di anzianità nel grado.
Articolo 191
Art. 191.
-- In caso di assenza o impedimento del segretario comunale, il prefetto, sentiti i podestà dei comuni interessati, può chiamare temporaneamente a sostituirlo altro segretario della provincia, fissandone la retribuzione in misura non superiore ai due terzi dello stipendio iniziale e del supplemento di servizio attivo inerente al grado del segretario da sostituire.
Articolo 192
Art. 192.
-- In caso di vacanza del posto di segretario, e fino a quando non possa provvedersi alla nomina del titolare, il ministro dell'interno o il prefetto, secondo la rispettiva competenza, ha facoltà di nominare un reggente fornito dei titoli e dei requisiti richiesti per la nomina a segretario.
Il prefetto ha facoltà di affidare la reggenza dei posti vacanti di grado 7° e 8° a segretari titolari di comuni viciniori.
Qualora, per i posti vacanti di grado 7° e 8°, non sia possibile provvedere a norma dei due comma precedenti, il prefetto può affidare l'incarico a persona fornita dei requisiti di cui all'art. 175, o, col consenso del regio provveditore agli studi, ad un insegnante delle locali scuole elementari, al quale verrà corrisposto un compenso mensile non superiore ad un terzo dello stipendio e del supplemento di servizio attivo, stabiliti per il segretario titolare del comune stesso, esclusa qualsiasi indennità.
Per la nomina del reggente, ai sensi del presente articolo, non è prescritto alcun limite massimo di età.
Il segretario, cui sia stata affidata una reggenza, presta la promessa solenne di cui all'art. 187.
Articolo 193
Art. 193.
-- Il segretario comunale può essere trasferito, su domanda o per esigenze di servizio, da uno ad altro comune provvisto di segretario di pari grado.
Per i segretari inscritti nei ruoli provinciali il trasferimento è disposto dal prefetto, se i comuni appartengono alla stessa provincia; se a province diverse, dal ministero dell'interno, sentiti i rispettivi prefetti.
Per i segretari inscritti nel ruolo nazionale il trasferimento è disposto in ogni caso dal ministro dell'interno, sentiti i prefetti interessati.
Articolo 194
Art. 194.
-- Per i segretari comunali inscritti nel ruolo nazionale il capo del personale è il direttore capo della divisione comuni presso il ministero dell'interno.
Il consiglio d'amministrazione si compone del direttore generale dell'amministrazione civile presso il ministero dell'interno, presidente, del direttore capo della divisione comuni presso detto ministero, di un segretario generale di prima classe, designato dall'associazione nazionale del pubblico impiego, e di due funzionari di gruppo A del ministero dell'interno, di grado non inferiore al quinto, nominati al principio di ogni anno con decreto del ministro dell'interno.
Con lo stesso decreto si provvede alla nomina di un segretario generale di prima classe supplente, designato dall'associazione nazionale del pubblico impiego.
I membri di diritto del consiglio di amministrazione, in caso di assenza e di altro legittimo impedimento, possono essere sostituiti dai funzionari cui spetti gerarchicamente di farne le veci.
Un funzionario di gruppo A del ministero dell'interno, di grado non inferiore all'ottavo, esercita le funzioni di segretario.
Per la validità delle adunanze del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno tre membri, compreso il presidente.
Articolo 195
Art. 195.
-- Per i segretari comunali inscritti nel ruolo provinciale il capo del personale è il vice-prefetto.
Il consiglio di amministrazione si compone del prefetto, che lo presiede, del vice-prefetto capo del personale, del funzionario della prefettura incaricato del servizio ispettivo, del consigliere preposto al servizio dei comuni, del ragioniere capo della prefettura e del podestà del capoluogo della provincia. Per la provincia di Roma fa parte del consiglio di amministrazione il podestà di uno dei comuni aventi maggiore popolazione dopo il capoluogo, designato dal prefetto al principio di ciascun anno.
Un funzionario della prefettura, designato dal prefetto, esercita le funzioni di segretario.
In caso di assenza o di impedimento del prefetto il consiglio di amministrazione è presieduto dal vice-prefetto.
Qualora, per qualsiasi causa, venga a mancare uno dei funzionari chiamati a far parte del consiglio di amministrazione, il prefetto lo sostituisce con altro funzionario della stessa categoria, possibilmente di pari grado. Ove manchi il podestà membro ordinario del consiglio di amministrazione, il prefetto lo sostituisce con altro podestà della provincia, da lui designato, a principio di ciascun anno, per tale eventuale supplenza, fra quelli dei comuni aventi maggiore popolazione.
Articolo 196
Art. 196.
-- Alle promozioni di grado si procede esclusivamente per merito comparativo, su designazione del consiglio di amministrazione, il quale vi provvede scegliendo i segretari maggiormente meritevoli della promozione nel numero dei posti da conferire fra coloro che, nel grado precedente, posseggano, a suo giudizio insindacabile, i prescritti requisiti, stabilendone, quindi, l'ordine di merito.
Per essere promovibile occorre avere conseguito, nell'ultimo quinquennio, qualifiche non inferiori a "distinto".
Il provvedimento del ministro dell'interno o del prefetto, secondo la rispettiva competenza, è definitivo.
Articolo 197
Art. 197.
-- Il procedimento disciplinare iniziato a carico del segretario non impedisce la sua partecipazione ai concorsi e scrutini per promozione di grado; l'eventuale promozione rimane però sospesa fino al termine del procedimento stesso.
Quando il procedimento sia concluso con l'applicazione di una punizione disciplinare superiore alla censura, l'esclusione della promozione diviene definitiva.
L'esclusione da una promozione ha luogo, altresì, nei casi in cui una punizione superiore alla censura sia stata inflitta dopo compilate le ultime note di qualifica e prima del concorso e dello scrutinio.
Il segretario avente gradi non inferiore al terzo, che sia punito col massimo della sospensione dal grado con privazione dello stipendio, non può ottenere promozioni per il periodo di otto anni.
Articolo 198
Art. 198.
-- Il segretario, che abbia conseguito la promozione di grado, ha facoltà di rinunciare alla medesima.
Il segretario, che abbia per due volte consecutive rinunciato alla promozione, è escluso dai successivi scrutini.
Articolo 199
Art. 199.
-- Gli stipendi, gli aumenti periodici, i supplementi di servizio attivo e i diritti accessori dei segretari comunali sono stabiliti, per ciascun grado, in conformità alla tabella A annessa alla presente legge.
Essi sono a carico del comune e vengono assegnati con provvedimento del ministro dell'interno e del prefetto, secondo la rispettiva competenza.
Ai segretari comunali, che abbiano raggiunto lo stipendio massimo del proprio grado, possono essere assegnati, previo parere del consiglio di amministrazione, e con riguardo alle loro specifiche attribuzioni, diritti accessori, nella misura di cui alla tabella B.
I segretari dei comuni con popolazione superiore ai 450.000 abitanti hanno inoltre diritto ad un'indennità di carica di annue lire 6000, soggetta alla riduzione del 12% agli effetti del Regio Decreto 20 novembre 1930, n. 1491.
Articolo 200
Art. 200.
-- Spetta ai segretari comunali di grado inferiore al terzo l'indennità temporanea di caroviveri stabilita dalla tabella C annessa alla presente legge.
Per le missioni legittimamente autorizzate per ragioni di servizio, spettano al segretario le indennità stabilite per i funzionari governativi di grado corrispondente, secondo la tabella E annessa alla presente legge.
Articolo 201
Art. 201.
-- Il segretario promosso al grado superiore, anche in seguito a concorso, conserva i diritti accessori conseguiti nel grado inferiore, limitatamente alla differenza fra il loro ammontare e l'aumento di supplemento di servizio attivo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti periodici di stipendio.
Articolo 202
Art. 202.
-- Al segretario cui sia stata affidata la reggenza di un posto vacante, a norma dell'art. 192, è assegnato un compenso mensile non superiore allo stipendio iniziale ed al supplemento di servizio stabiliti per il relativo grado.
Quando il reggente ricopra altro posto di ruolo nelle amministrazioni dello Stato o presso enti pubblici locali, il compenso di cui al comma precedente è determinato in misura non superiore ai due terzi dello stipendio e del supplemento del servizio attivo.
Spetta, inoltre, al reggente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per l'accesso al comune; l'ammontare mensile di tale rimborso non deve però eccedere il terzo degli assegni stabiliti per il titolare.
Le norme di cui al comma precedente vengono applicate anche per il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal segretario di un consorzio, che per l'esercizio delle sue funzioni debba periodicamente recarsi da uno ad altro dei comuni consorziati.
Articolo 203
Art. 203.
-- Il segretario, che per trasferimento o per concorso passi con lo stesso grado da un comune ad un altro, conserva gli aumenti periodici di stipendio ed i diritti accessori conseguiti e cumula il nuovo servizio con quello già prestato, anche agli effetti degli ulteriori aumenti.
Articolo 204
Art. 204.
-- In caso di cambiamento di sede, anche per effetto di concorso o di promozione, è dovuta al segretario una indennità di trasferimento nella misura stabilita pei funzionari governativi di grado corrispondente secondo la tabella E annessa alla presente legge. La spesa è a carico del comune in cui il segretario viene trasferito.
Nessuna indennità è dovuta quando il trasferimento venga disposto ad istanza del segretario.
Articolo 205
Art. 205.
-- é obbligatoria in tutti i comuni la riscossione dei diritti di segreteria, da effettuarsi a mezzo di marche segnatasse, in conformità alla tabella annessa al regolamento per la esecuzione della presente legge.
Il provento dei diritti stessi è ripartito in conformità alla tabella D annessa alla presente legge.
In nessun caso la quota dei diritti di segreteria spettante al segretario può eccedere la metà dell'ammontare annuo dello stipendio, esclusa dal computo dello stipendio qualsiasi indennità accessoria.
Articolo 206
Art. 206.
-- Le somme, che risultano disponibili dopo effettuata la ripartizione dei diritti di segreteria tra comune e segretario, sono destinate alla costituzione di un fondo da erogarsi, a cura del ministro dell'interno, per sussidiare corsi di preparazione all'abilitazione alle funzioni di segretario comunale e di perfezionamento dei segretari comunali già in servizio.
Le somme di cui al precedente comma, vengono, alla fine di ciascun bimestre, versate, con imputazione alla categoria dei "servizi speciali non aventi attinenza col bilancio dello Stato" nella contabilità speciale delle rispettive prefetture. Queste, alla fine di ciascun quadrimestre, ne rimettono il corrispondente importo, mediante ordinativo di pagamento commutabile in quietanza di contabilità speciale, alla prefettura di Roma che le imputa alla stessa categoria, curandone l'erogazione in conformità delle disposizioni impartite dal ministro dell'interno.
Delle some pervenute e dei pagamenti disposti il prefetto di Roma compila e rimette al ministro apposito rendiconto semestrale.
Articolo 207
Art. 207.
-- Le norme riguardanti i congedi, i collocamenti in aspettativa ed i collocamenti in disponibilità dei segretari comunali, sono stabilite nel regolamento per la esecuzione della presente legge.
Articolo 208
Art. 208.
-- Nulla è innovato a quanto dispongono le leggi ed i regolamenti generali e speciali per le pensioni dei segretari comunali, anche per quanto riguarda i contributi a carico sia dei comuni, sia dei segretari.
Agli impiegati dell'amministrazione dell'interno, che conseguano la nomina a segretario comunale si applica, ai fini della pensione, l'art. 48 del testo unico 21 febbraio 1985, n. 70.
Articolo 209
Art. 209.
-- Le punizioni disciplinari dei segretari comunali sono:
1° la censura;
2° la riduzione temporanea dello stipendio;
3° la sospensione dal grado con privazione dello stipendio;
4° la revoca;
5° la destituzione.
Le punizioni disciplinari sono inflitte dal ministro dell'interno o dal prefetto, secondo la rispettiva competenza; la censura può essere inflitta anche dal podestà. Contro il provvedimento del podestà è dato ricorso al prefetto.
La riduzione dello stipendio non può superare un quinto del suo ammontare, nè avere durata superiore a sei mesi.
La sospensione dal grado con privazione dello stipendio non può avere durata inferiore ad un mese, nè superiore a sei mesi.
Salvo che per la censura, le punizioni disciplinari sono inflitte previo parere della commissione di disciplina.
Nei casi più gravi il prefetto può sospendere immediatamente dal grado con privazione dello stipendio il segretario sottoposto a procedimento disciplinare.
Nessuna punizione disciplinare può essere inflitta, se non con provvedimento motivato e dopo che siano stati preventivamente comunicati per inscritto gli addebiti all'interessato, con la prescrizione di un termine di almeno dieci giorni per le sue eventuali discolpe.
Le norme regolatrici delle singole punizioni e del relativo procedimento disciplinare sono stabilite nel regolamento per la esecuzione della presente legge.
Articolo 210
Art. 210.
-- Per i segretari comunali inscritti nel ruolo nazionale la commissione di disciplina è costituita del direttore generale dell'amministrazione civile presso il ministero dell'interno, che la presiede, del direttore capo della divisione comuni presso detto ministero di un segretario generale di prima classe, da nominarsi, a principio di ciascun anno, con decreto del ministro dell'interno. Con lo stesso decreto si provvede alla nomina di un segretario generale supplente.
Il segretario generale effettivo ed il supplente sono nominati su designazione dell'associazione nazionale del pubblico impiego.
Un funzionario di gruppo A del ministero dell'interno, di grado non inferiore all'ottavo, esercita le funzioni di segretario.
Articolo 211
Art. 211.
-- Per i segretari comunali inscritti nel ruolo provinciale la commissione di disciplina è costituita dal vice-prefetto, capo del personale, che la presiede, di un consigliere di prefettura, designato dal prefetto e di un segretario comunale di grado non inferiore a quello del segretario sottoposto a procedimento disciplinare, nominato dal prefetto, su designazione dell'associazione nazionale del pubblico impiego, e scelto, ove sia necessario, anche fuori della provincia.
Un funzionario di prefettura, designato dal prefetto, esercita le funzioni di segretario.
Articolo 212
Art. 212.
-- Il segretario comunale può essere dispensato per inabilità fisica, incapacità professionale o scarso rendimento.
Al segretario proposto per la dispensa è assegnato un termine per presentare, ove lo creda, le sue deduzioni.
La dispensa è disposta dal ministro dell'interno o dal prefetto, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato, sentito il podestà, in seguito a visita medico-collegiale se la dispensa avvenga per inabilità fisica, e negli altri casi in seguito a parere del consiglio di amministrazione.
Articolo 213
Art. 213.
-- é dichiarato d'ufficio dimissionario il segretario:
a ) che perda la cittadinanza italiana;
b ) che accetti una missione o impiego da un governo straniero, senza esserne stato autorizzato dal governo nazionale;
c ) che senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero stia assente dall'ufficio per un periodo superiore a dieci giorni.
Articolo 214
Art. 214.
-- é dichiarato dimissionario, senza pregiudizio dell'azione penale, il segretario che volontariamente abbandoni l'ufficio o presti l'opera propria in modo da interrompere o turbare la continuità e la regolarità del servizio, ovvero si faccia istigatore di tali atti presso gli altri impiegati del comune.
Può, tuttavia, il ministro dell'interno o il prefetto, secondo la rispettiva competenza, considerate le condizioni individuali e le personali responsabilità, applicare invece la sospensione dal grado con privazione dello stipendio, il ritardo della promozione o dell'aumento periodico dello stipendio, l'esclusione definitiva della promozione, la revoca dell'impiego.
In ogni caso, e indipendentemente dai provvedimenti di cui ai comma precedenti, il segretario che si trovi nelle condizioni di cui sopra è sospeso dallo stipendio per la durata della infrazione ai suoi doveri d'ufficio, previo accertamento della infrazione stessa da parte del podestà o di un ispettore.
Articolo 215
Art. 215.
-- Le dimissioni volontarie del segretario dall'ufficio devono essere presentate per iscritto al podestà, che lo rimette subito, col proprio parere motivato, al prefetto.
Le dimissioni non hanno effetto se non sono accettate dal ministro dell'interno, secondo la rispettiva competenza.
Il segretario dimissionario non può abbandonare l'ufficio e non è svincolato dai doveri ad esso inerenti, finchè non gli sia partecipata l'accettazione delle dimissioni.
L'accettazione può essere ritardata o rifiutata per gravi motivi di servizio o quando il segretario si trovi sottoposto a procedimento disciplinare.
Articolo 216
Art. 216.
-- I provvedimenti in applicazione dei tre articoli precedenti sono adottati senza l'intervento del consiglio di amministrazione.
Articolo 217
Art. 217.
-- Il segretario, le cui dimissioni furono accettate, quello dichiarato dimissionario d'ufficio per motivi diversi dalla perdita della cittadinanza o da quelli indicati nell'art. 214 e il segretario collocato a riposo possono essere riammessi in servizio in posti vacanti di grado pari a quello cui appartenevano, o presso lo stesso comune, od un altro della stessa provincia.
Qualora all'atto della riammissione in servizio non siano vacanti posti del suo grado, egli avrà diritto al primo posto che si renda vacante.
La riammissione è disposta previo parere del consiglio di amministrazione.
Il segretario riammesso è inscritto in ruolo nel grado cui apparteneva, occupandovi l'ultimo posto.
Articolo 218
Art. 218.
-- Nei comuni aventi popolazione inferiore ai 5000 abitanti l'ufficio di segretario comunale è compatibile con quello di notaio.
Articolo 219
Art. 219.
-- I segretari comunali possono far parte delle associazioni tra i dipendenti degli enti locali, autorizzate ai termini della legge 3 aprile 1926, n. 563.
CAPO II
Degli impiegati e salariati del comune, della provincia e dei consorzi.
Articolo 220
Art. 220.
-- Uno speciale regolamento, per ciascun comune, provincia o consorzio, provvede a disciplinare lo stato giuridico degli impiegati e dei salariati, determinando specialmente, in quanto non sia preveduto dalla presente legge o dal regolamento per la esecuzione della medesima:
1° l'ordinamento dell'ufficio e, nei comuni più importanti, l'eventuale sua divisione in ripartizioni, il numero degli impiegati e dei salariati, la qualifica, la retribuzione di ciascun impiegato o salariato, in apposita pianta organica;
2° i requisiti per la nomina, le condizioni e le forme dei concorsi;
3° le disposizioni concernenti la carriera, le promozioni, gli aumenti periodici di stipendio o salario;
4° le attribuzioni, i doveri e le responsabilità di ciascun impiegato o salariato e i relativi orari di servizio;
5° le norme riguardanti l'applicazione delle punizioni disciplinari, da graduarsi in relazione alla gravità delle mancanze e, per i consorzi, anche quelle riguardanti la costituzione della commissione di disciplina. Le punizioni sono: la censura, la riduzione dello stipendio, la sospensione dal grado con privazione dello stipendio, la revoca, la destituzione. Nessuna punizione disciplinare può essere inflitta, se non con provvedimento motivato e dopo che siano stati preventivamente contestati per iscritto gli addebiti all'interessato con la prescrizione di un termine, non inferiore a dieci giorni, per le sue eventuali discolpe;
6° le norme relative alla sospensione cautelativa in pendenza di procedimento disciplinare. Tale sospensione non può eccedere la durata di sei mesi, salvo proroga per gravi motivi, previa autorizzazione del prefetto;
7° le norme riguardanti icongedi, i collocamenti in aspettativa ed eventualmente in disponibilità per soppressione di posto o per riduzione di organico;
8° le norme riguardanti i collocamenti a riposo.
Nei comuni, il cui ufficio sia diviso in ripartizioni, il regolamento deve altresì contenere le norme per la costituzione della commissione consultiva incaricata di dar parere sulle conferme, promozioni, aspettative, collocamenti a riposo d'ufficio e dispense dal servizio degli impiegati. Per capi di ripartizione la commissione consultiva è costituita dal podestà, dal vice-podestà e dal segretario.
I consorzi, in relazione al loro scopo e alla loro durata, possono assumere impiegati e salariati con contratto a termine, anziché in pianta stabile.
I comuni, le province ed i consorzi che conservano regolamenti proprii per il trattamento di quiescenza dei loro dipendenti, assunti in servizio anteriormente alle date in cui è stata resa obbligatoria la iscrizione delle varie categorie di personali di nuova nomina ai rispettivi istituti di previdenza amministrati dalla direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, inseriranno, nelle disposizioni transitorie del regolamento prescritto dal presente articolo, le norme riguardanti le pensioni e le indennità contenute nei regolamenti predetti. Fermo il disposto dell'art. 1, lettera b ), del Regio Decreto 27 maggio 1923, n. 1177, nonchè dell'articolo unico del Regio Decreto-legge 16 aprile 1925, n. 533, il trattamento delle pensioni e indennità, di cui sopra è cenno, in nessun caso può essere più favorevole di quello stabilito per gli impiegati dello Stato.
Articolo 221
Art. 221.
-- Per essere nominato impiegato o salariato dei comuni, province e consorzi, oltre ai requisiti di cui all'art. 7, è necessario:
essere di sana e robusta costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;
non aver superato l'età di anni trenta alla data del provvedimento che bandisce il concorso. Ove per l'ammissione al concorso si richieda la laurea, tale limite è elevato di cinque anni.
Per gli aspiranti che abbiano le benemerenze militari e fasciste di cui all'art. 174, n. 2 il limite è elevato a norma di detto articolo.
Nessun limite può prescriversi per gli aspiranti che siano titolari di posti di ruolo presso amministrazioni comunali, provinciali e consorziali.
Il limite massimo di età, per l'ammissione agli ultimi posti di ruolo negli impieghi d'ordine e nei posti di subalterno e salariato presso gli enti suddetti, è prorogato al quarantacinquesimo anno in favore dei mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale, nei casi in cui ricorra l'applicazione dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successiva estensione sull'assunzione obbligatoria al lavoro dei mutilati ed invalidi.
Il personale in pianta stabile, licenziato per soppressione del comune, per scioglimento del consorzio, o per riduzione di organico ha diritto di partecipare ai concorsi per l'assunzione in posti di ruolo presso altre amministrazioni, con esenzione del limite di età, fino al compimento del biennio dalla data del licenziamento.
Fermo il requisito della maggiore età per il segretario della provincia, e dei consorzi, il limite minimo di età per l'ammissione in carriera dell'altro personale dei comuni, delle province e dei consorzi, è fissato a diciotto anni.
Articolo 222
Art. 222.
-- Per la nomina a segretario o vice-segretario provinciale è richiesta la laurea in giurisprudenza od altra riconosciuta equipollente agli effetti dell'ammissione ai concorsi per le carriere amministrative dello Stato.
Per la nomina a vice-segretario comunale è richiesto il diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.
Le donne sono escluse dall'ufficio di segretario provinciale.
Articolo 223
Art. 223.
-- é obbligatorio il pubblico concorso per la nomina degli impiegati amministrativi e tecnici dei comuni, delle province e dei consorzi, qualora i regolamenti organici non disciplinino la nomina per promozione o concorso interno.
Le norme pei pubblici concorsi e per la formazione delle commissioni giudicatrici sono stabilite nel regolamento per l'esecuzione della presente legge.
Articolo 224
Art. 224.
-- La nomina degli impiegati o salariati dei comuni e delle province acquista carattere di stabilità dopo un biennio di esperimento.
La dimissione per fine del periodo di esperimento deve essere disposta con deliberazione adottata, non più di sei mesi e non meno di tre mesi prima della scadenza del biennio. In tale deliberazione deve essere enunciata la causa generica della dimissione.
Contro tale deliberazione è ammesso ricorso per legittimità al consiglio di Stato, o ricorso straordinario al Re.
Il presente articolo si applica anche ai consorzi, qualora i rispettivi statuti ed i regolamenti organici assegnino ad essi impiegati in pianta stabile.
Articolo 225
Art. 225.
-- Gli impiegati o salariati, dimessi per fine del periodo di esperimento e riassunti in servizio, con o senza interruzione, presso lo stesso comune, la stessa provincia o lo stesso consorzio, ricongiungono al nuovo il precedente servizio agli effetti del compimento del periodo di prova.
Articolo 226
Art. 226.
-- Gli impiegati o salariati dei comuni, delle province e dei consorzi, nominati in via provvisoria o di esperimento, fanno la promessa solenne di cui all'art. 187; quelli che abbiano conseguito la stabilità prestano il giuramento di cui all'art. 188.
La promessa e il giuramento sono prescritti a pena di decadenza e vanno pronunciati innanzi al capo della rispettiva amministrazione.
Articolo 227
Art. 227.
-- I comuni, le province ed i consorzi non possono modificare in danno dei rispettivi impiegati o salariati, che abbiano conseguito la stabilità, il trattamento economico già raggiunto, ovvero il trattamento di quiescenza in vigore quando l'impiegato ha raggiunto il limite massimo di età o di servizio occorrente per essere collocato a riposo a sua domanda.
Articolo 228
Art. 228.
-- Nella fissazione degli stipendi e dei salari degli impiegati e salariati dei comuni, delle province e dei consorzi, si deve tener conto delle condizioni finanziarie degli enti, delle condizioni economiche locali, dei requisiti richiesti per l'ammissione del personale, della natura ed importanza del servizio, dei rapporti fra i varii gradi dell'organico e di ogni altro elemento utile.
Gli stipendi ed i salari degli impiegati e salariati comunali devono essere fissati in equa proporzione con quello del segretario comunale; e quelli degli impiegati e salariati della provincia in proporzione con quello del segretario provinciale.
Il servizio prestato dagli impiegati e salariati dei comuni e delle province presso altre amministrazioni, non può essere riconosciuto in loro favore agli effetti dell'anzianità e degli aumenti periodici di stipendio. Il servizio da essi prestato presso la stessa amministrazione, precedentemente alla nomina a posti di ruolo, in qualità di provvisori o di avventizi può essere riconosciuto in loro favore, agli effetti degli aumenti periodici di stipendio, nella stessa misura stabilita per gli impiegati dello Stato. Non è consentita la valutazione nello stipendio del nuovo grado degli aumenti periodici già conseguiti nel grado inferiore.
Quando nella fissazione del trattamento economico o di quiescenza, i regolamenti organici locali facciano richiamo a disposizioni riguardanti i dipendenti dello Stato, tale richiamo deve intendersi limitato esclusivamente alle disposizioni in vigore al momento dell'approvazione dei singoli regolamenti.
Sono nulle di pieno diritto le disposizioni contrarie alla norma di cui al precedente comma, nonchè quelle con le quali i comuni, le province ed i consorzi assumano a loro carico il pagamento della imposta di ricchezza mobile sugli stipendi o salari, ovvero i contributi dovuti dal personale per l'iscrizione alla cassa di previdenza per le pensioni e per altro obbligo di legge.
Articolo 229
Art. 229.
-- Salvo il disposto dell'art. 135, n. 17, le punizioni disciplinari a carico degli impiegati e salariati del comune, della provincia e dei consorzi sono inflitti dal capo della rispettiva amministrazione. Tranne che per la censura, il provvedimento deve essere preceduto dal motivato parere della commissione di disciplina.
Articolo 230
Art. 230.
-- Per gli impiegati del comune la commissione di disciplina è costituita dal consigliere di prefettura addetto al servizio dei comuni, che la presiede, del segretario comunale e di un altro impiegato nominato dal podestà tra quelli aventi grado non inferiore a quello dell'incolpato e che funziona anche da segretario.
Per i salariati la commissione di disciplina è costituita del segretario comunale, che la presiede, e di altri due membri, nominati dal podestà, uno tra gli impiegati del comune, che funziona da segretario, ed uno tra i salariati, avente grado non inferiore a quello dell'incolpato.
Qualora per qualsiasi causa, il podestà non provveda alla nomina dei membri ad esso deferita dai due comma precedenti, la nomina dei membri stessi è fatta dal prefetto fra il personale di categoria analoga dipendente anche da altri comuni della provincia.
Articolo 231
Art. 231.
-- La commissione di disciplina per il segretario della provincia è costituita dal preside, che la presiede, di un rettore da lui designato e di un segretario provinciale nominato dal prefetto e che funziona da segretario della commissione.
Per gli altri impiegati la commissione di disciplina è costituita di un rettore, che la presiede, designato dal preside, del segretario provinciale e di un impiegato della provincia, pure nominato dal preside, che abbia grado non inferiore a quello dell'incolpato e che funziona anche da segretario.
Per i salariati della provincia la commissione di disciplina è costituita dal segretario provinciale, che la presiede, e di altri due membri, nominati dal preside, uno tra gli impiegati della provincia ed uno tra i salariati aventi grado non inferiore a quello dell'incolpato. Il membro nominato tra gli impiegati funge da segretario.
Il rettore che fa parte della commissione di disciplina a norma dei comma primo e secondo è designato dal preside al principio di ogni anno; il preside designa altresì un supplente.
Qualora, per qualsiasi causa, il preside non provveda o non possa provvedere alle nomine ad esso deferite dai due comma precedenti, tali nomine sono fatte dal prefetto fra il personale di categoria analoga, dipendente anche da altra amministrazione provinciale.
Articolo 232
Art. 232.
-- Qualora gli organi competenti dell'amministrazione comunale, provinciale o consorziale non applichino le sanzioni disciplinari a carico dei rispettivi impiegati o salariati, il prefetto invita gli organi stessi a provvedere entro un congruo termine, decorso il quale, provvede d'ufficio con le modalità prescritte per i procedimenti disciplinari.
Ove il prefetto ritenga di dover applicare una sanzione più grave di quella della riduzione dello stipendio, promuove il parere della commissione di disciplina.
Quando ricorrano gravi motivi, il prefetto ha sempre facoltà di sospendere immediatamente dal grado con privazione dello stipendio l'impiegato o salariato, salvo l'ulteriore corso della procedura disciplinare.
Contro il provvedimento di licenziamento o di sospensione superiore a tre mesi è ammesso ricorso, anche per il merito, al consiglio di Stato in sede giurisdizionale e contro ogni altro provvedimento del prefetto è ammesso ricorso, soltanto per legittimità, al consiglio stesso.
Articolo 233
Art. 233.
-- Gli impiegati o salariati dei comuni, delle province e dei consorzi possono essere in qualunque tempo licenziati per soppressione di posto o riduzione di organico, salve le disposizioni sul collocamento in disponibilità contenute nei regolamenti locali. Possono, altresì, essere dispensati per inabilità fisica, incapacità professionale o scarso rendimento. All'impiegato o salariato, proposto per la dispensa, è assegnato un termine per presentare, ove lo creda, le sue deduzioni.
La deliberazione di dispensa deve essere motivata e preceduta, se sia determinata da inabilità fisica, da visita medica collegiale.
Le amministrazioni degli enti predetti hanno facoltà di sciogliere i corpi organizzati, quando non rispondano più alle esigenze dei servizi e alle loro finalità, o quando risulti la necessità di riparare a manchevolezze e deficienze che colpiscano l'intero organismo. Le deliberazioni di scioglimento non possono, però, avere esecuzione, se non abbiano preventivamente riportato la omologazione del ministero dell'interno.
Contro i provvedimenti adottati a norma dei primi due comma del presente articolo è ammesso ricorso, anche per il merito, alla giunta provinciale amministrativa, in sede giurisdizionale, e contro le decisioni di questa al consiglio di Stato.
Contro i provvedimenti di cui al terzo comma è ammesso soltanto ricorso per legittimità al consiglio di Stato o in via straordinaria al Re.
Articolo 234
Art. 234.
-- Le disposizioni di cui agli articoli 213, 214, e 215 si applicano anche agli impiegati o salariati dei comuni, delle province e dei consorzi.
Alla dichiarazione delle dimissioni d'ufficio e all'accettazione delle dimissioni volontarie provvedono gli organi rispettivamente competenti per la nomina degli impiegati e salariati.
CAPO III
Disposizioni comuni al segretario comunale e agli impiegati e salariati del comune, della provincia e dei consorzi.
Articolo 235
Art. 235.
-- Per l'ammissione agli impieghi presso le amministrazioni dei comuni, delle province, dei consorzi, nonchè presso le aziende municipalizzate, o in gestione diretta, comprese quelle di trasporto amministrate o mantenute col concorso di detti enti, è richiesta l'iscrizione al partito nazionale fascista.
Articolo 236
Art. 236.
-- Fermi i diritti concessi agli invalidi di guerra dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312, nelle assunzioni ai posti di segretario comunale, nonchè ai posti di impiegato o salariato presso le amministrazioni di cui all'articolo precedente, sono preferiti, a parità di merito:
1° gli insigniti di medaglia al valor militare;
2° i mutilati o invalidi di guerra, ascritti alle prime sei categorie, di cui alla tabella A annessa al Regio Decreto 12 luglio 1923, n. 1491;
3° i feriti in combattimento e i mutilati o invalidi di guerra ascritti alle ultime due categorie di cui alla tabella sopraindicata, ovvero alla nona o decima categoria della tabella annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876;
4° gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;
5° gli orfani di guerra e i figli degli invalidi di guerra;
6° le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
7° coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti, o che siano iscritti al partito nazionale fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922;
8° coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione presso cui è indetto il concorso;
9° i più anziani di età.
Ai caduti, mutilati, invalidi e feriti di guerra sono parificati, agli effetti della applicazione del presente articolo, i caduti, mutilati, invalidi e feriti per la causa nazionale.
Pei mutilati e invalidi, di cui ai numeri 2 e 3, per i quali non abbia avuto luogo la revisione della categoria d'invalidità, da eseguirsi ai termini del citato Regio Decreto 12 luglio 1923, n. 1491, sarà provveduto, secondo il decreto medesimo, all'accertamento della categoria corrispondente a quella attribuita in base alle disposizioni anteriori.
Fra gli aspiranti che appartengono ad una delle categorie indicate ai numeri da 1° a 8° hanno la preferenza, nella stessa categoria, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio presso le amministrazioni di cui all'articolo precedente.
Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, sull'incremento demografico, modificato dalla legge 26 maggio 1930, n. 706.
Articolo 237
Art. 237.
-- Sono estese, in quanto applicabili, ai segretari comunali ed all'altro personale delle amministrazioni comunali, provinciali e consorziali, nonché delle aziende municipalizzate, o in gestione diretta, comprese quelle di trasporto amministrate o mantenute col concorso di detti enti, le disposizioni vigenti per le amministrazioni dello Stato in favore dei mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale, degli orfani ed altri congiunti dei caduti in guerra o per la causa nazionale, nonchè degli ex-combattenti in genere, degli iscritti ai fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, e di quelli che sono in possesso del brevetto di partecipazione alla marcia su Roma o di ferito per la causa nazionale.
Articolo 238
Art. 238.
-- Le commissioni giudicatrici dei concorsi formano una graduatoria, in ordine di merito, dei concorrenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore a quella minima richiesta per l'idoneità alle nomine.
La nomina dei vincitori è fatta secondo l'ordine della graduatoria.
L'efficacia della graduatoria si limita ai soli posti messi a concorso.
Se per altro la graduatoria comprenda un numero di concorrenti superiore a quello dei posti messi a concorso e taluno dei vincitori rinunzi o decada dalla nomina, l'amministrazione ha facoltà di procedere, in sostituzione di essi, alle nomine dei concorrenti dichiarati idonei, che, per ordine di merito, seguono immediatamente i vincitori.
Tale facoltà non può essere più esercitata dopo trascorso un anno dalla approvazione della graduatoria.
La stessa norma si applica anche per i concorsi a segretario comunale, salvo, per quelli ai posti iniziali della carriera, la disposizione di cui all'articolo 180.
Articolo 239
Art. 239.
-- Il segretario comunale, nonchè gli impiegati o salariati dei comuni, delle province e dei consorzi, che ottengano la nomina presso altri enti, hanno facoltà, entro quindici giorni dalla relativa partecipazione, di dichiarare per quale posto intendano optare. Di tale facoltà deve essere fatto espresso richiamo nella lettera di partecipazione della nomina.
La mancanza di qualsiasi dichiarazione nel termine stabilito per l'opzione rende inefficace la nomina al nuovo posto.
Articolo 240
Art. 240.
-- I congiunti fino al secondo grado, il coniuge e gli affini di primo grado dell'esattore comunale, o del ricevitore provinciale, non possono essere nominati, rispettivamente, segretario del comune o della provincia.
Articolo 241
Art. 241.
-- Salvo che la legge disponga altrimenti, l'ufficio di segretario comunale nonchè di impiegato o salariato dei comuni, delle province e dei consorzi è incompatibile con ogni altro ufficio retribuito a carico dello Stato o di altro ente.
Qualora ricorrano speciali motivi, il prefetto può tuttavia, sentita l'amministrazione interessata, autorizzare il segretario comunale e gli impiegati o salariati dei comuni, delle province e dei consorzi a prestare opera retribuita presso istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza o altri enti pubblici locali.
Salvo il disposto dell'art. 218, con la qualità di segretario comunale, nonchè di impiegato o salariato dei comuni, delle province e dei consorzi è altresì incompatibile qualunque impiego privato, l'esercizio di qualunque professione, commercio o industria, la carica di amministratore, consigliere di amministrazione, commissario di sorveglianza, sindaco od altra consimile, sia o non sia retribuita, in tutte le società costituite a fine di lucro.
Possono peraltro i medesimi, previa autorizzazione del prefetto, far parte dell'amministrazione di società cooperative costituite tra impiegati, o essere prescelti come periti o arbitri.
Per le perizie e gli arbitrati l'autorizzazione deve concedersi caso per caso.
Il segretario, gli impiegati e i salariati devono astenersi inoltre da ogni occupazione o attività che, a giudizio del prefetto, per il primo, ed a giudizio del capo dell'amministrazione, per gli altri, non sia ritenuta conciliabile con la osservanza dei doveri d'ufficio o col decoro dell'amministrazione stessa.
Il capo dell'amministrazione è responsabile per l'omessa denuncia al prefetto dei casi di trasgressione alle disposizioni dei comma precedenti che siano venuti a sua conoscenza.
Articolo 242
Art. 242.
-- Gli stipendi del segretario comunale e degli impiegati o salariati dei comuni, delle province e dei consorzi sono pagati a rate mensili posticipate.
Quando il pagamento non segua esattamente alla scadenza, gli interessati possono rivolgersi al prefetto, il quale, ove ne sia il caso, promuove i provvedimenti d'ufficio della giunta provinciale amministrativa. Verificandosi nel corso dell'anno un secondo ritardo, la giunta provinciale amministrativa, udito l'ente interessato, il quale deve presentare le due deduzioni nel termine di otto giorni, può deliberare che il pagamento degli stipendi o salari, anche per il rimanente periodo dell'anno, sia effettuato direttamente dall'esattore.
Articolo 243
Art. 243.
-- L'esattore delle imposte dirette, anche se non sia tesoriere comunale, ha l'obbligo di soddisfare, nonostante la mancanza di fondi in cassa, gli ordini di pagamento emessi dai comuni e dai prefetti in favore del segretario comunale, degli impiegati o salariati comunali, col diritto di percepire l'interesse legale dalla data del pagamento e di rivalersi di siffatta anticipazione e dei relativi interessi sulle prime riscossioni di sovrimposte di tasse e di entrate comunali, successive al pagamento delle somme anticipate.
Detto obbligo è subordinato alla condizione che le anticipazioni fatte e quelle che si chiedono non superino, complessivamente, l'importo totale dei proventi comunali, riscossi e da riscuotere, entro lo stesso anno solare, in base ai ruoli ed alle liste di carico già consegnati all'esattore.
L'esattore o esattore tesoriere, che ritardi l'esecuzione dell'ordine di pagamento, è soggetto alle sanzioni previste nelle leggi, regolamenti e capitoli normali sulla riscossione delle imposte dirette.
Articolo 244
Art. 244.
-- Al segretario comunale, nonchè agli impiegati o salariati, del comune, della provincia e dei consorzi non possono essere concessi compensi di qualsiasi natura ed a qualsiasi titolo, all'infuori di quelli per lavori straordinari effettivamente prestati e di volta in volta previamente autorizzati.
Il compenso per lavori straordinari non può superare, per ciascun anno, il decimo dello stipendio o salario.
Articolo 245
Art. 245.
-- Fermo restando l'obbligo di iscrivere agli istituti di previdenza amministrati dalla direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza il personale assunto in servizio, a decorrere dalle date rispettivamente stabilite per le varie categorie dalle leggi sugli istituti predetti, e salvo il disposto degli articoli 161, 162 e 163 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, e del Regio Decreto-legge 1° dicembre 1930, numero 1773, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 428, i comuni, le province ed i consorzi, che conservano un proprio regolamento per il trattamento di quiescenza per il personale assunto anteriormente alle date sopraindicate, possono, nei riguardi del personale medesimo, stabilire che siano ritenuti validi, agli effetti della pensione o indennità da liquidarsi secondo il proprio regolamento, i servizi prestati alla dipendenza dello Stato o di altri enti pubblici, a condizione che siano versate le ritenute corrispondenti alla durata dei servizi riscattati, e sempre che i servizi predetti non abbiano già dato luogo a liquidazione di pensione a carico delle amministrazioni presso cui sono stati prestati.
Salvo quanto è disposto dalle norme sull'ordinamento degli istituti di previdenza anzidetti, gli impiegati e salariati inscritti ai monti pensioni degli enti locali che, anteriormente alla nomina in via stabile, abbiano prestato servizio continuativo in qualità di avventizio o di provvisorio, possono chiederne il riconoscimento agli effetti della pensione, per un periodo non superiore a quello consentito per i dipendenti dello Stato. Gli impiegati che si avvalgano di tale facoltà sono tenuti, a pena di decadenza, al pagamento dei contributi di cui all'art. 2 del Regio Decreto 21 novembre 1923, n. 2480.
Articolo 246
Art. 246.
-- Il segretario comunale, nonchè l'impiegato o salariato del comune, della provincia o del consorzio, chiamato a far parte della commissione di disciplina, decade di diritto dall'incarico, qualora venga esso stesso sottoposto a procedimento disciplinare.
Articolo 247
Art. 247.
-- Salvo, se del caso, l'azione penale, il segretario comunale nonché gli impiegati o salariati del comune, della provincia e dei consorzi, che abbiano conseguito l'assunzione in servizio producendo documenti falsi o mediante altri atti fraudolenti, incorrono, previ i necessari accertamenti, nel licenziamento. Essi non hanno diritto a pensione od indennità alcuna.
Il licenziamento è disposto, per il segretario comunale, dal ministro dell'interno o dal prefetto secondo la rispettiva competenza, e per gli altri impiegati o salariati, dalle rispettive amministrazioni, senza obbligo di sentire la commissione di disciplina.
Il segretario, gli impiegati o salariati del comuni, della provincia e dei consorzi, incorrono senz'altro, nella destituzione, esclusa qualunque procedura disciplinare:
a ) per qualsiasi condanna passata in giudicato, riportata per delitti contro la personalità dello Stato, per violenza carnale, corruzione di minorenni, atti osceni e di libidine violenti, tratta, costrizione alla prostituzione, sfruttamento di prostitute, lenocinio; per delitti di peculato, concussione, corruzione, falsità, furto, truffa e appropriazione indebita;
b ) per qualsiasi condanna che porti seco la interdizione perpetua dai pubblici uffici o la libertà vigilata.
In caso di assegnazione al confino o di ammonizione, l'impiegato o salariato è sospeso di diritto e sottoposto a procedimento disciplinare.
Il segretario, gli impiegati o salariati del comune, della provincia e dei consorzi licenziati dal servizio, o destituiti ai sensi del presente articolo, non possono concorrere ad alcun altro impiego nelle amministrazioni dello Stato, dei comuni, delle province e dei consorzi.
Articolo 248
Art. 248.
-- Il segretario comunale, gli impiegati e salariati del comune, della provincia e dei consorzi che, per manifestazioni compiute in ufficio o fuori di ufficio, non siano piena garanzia di fedele adempimento dei proprii doveri o si pongano in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del governo, possono essere dispensati dal servizio.
Per i segretari comunali iscritti nel ruolo nazionale la dispensa è decretata dal ministro dell'interno; per i segretari iscritti nei ruoli provinciali e per gli altri impiegati e salariati è decretata dal prefetto. All'interessato deve essere assegnato un termine per la presentazione delle sue discolpe.
Il provvedimento di dispensa è definitivo.
Articolo 249
Art. 249.
-- Quando la gravità dei fatti lo esiga, il segretario comunale e gli impiegati e salariati dei comuni, delle province o dei consorzi possono essere sospesi dall'ufficio fino a giudizio definitivo, dalla data della sentenza od ordinanza di rinvio a giudizio, ovvero dalla data della citazione diretta del pubblico ministero, quando vengono sottoposti a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 8 e devono essere immediatamente sospesi dalla data del mandato di cattura, quando siano sottoposti a giudizio per qualsiasi delitto.
La sospensione è applicata dal prefetto per il segretario comunale e dal capo dell'amministrazione per gli altri impiegati e salariati. Essa ha carattere cautelativo, ed importa la temporanea sospensione dal grado e la privazione dei relativi emolumenti. Alla moglie od ai figli minorenni del giudicabile può essere però concesso un assegno alimentare, in misura non superiore ad un terzo dello stipendio o del salario.
Se il procedimento penale ha termine con ordinanza o sentenza definitiva, che escluda l'esistenza del fatto imputato, o, pur ammettendolo, escluda che il segretario, impiegato o salariato vi abbia preso parte, la sospensione è revocata, ed egli riacquista il diritto agli emolumenti non percepiti, dedotto quanto sia stato corrisposto a titolo di assegno alimentare.
La revoca della sospensione fa riacquistare al segretario, impiegato o salariato l'anzianità perduta. Se durante la sospensione siano avvenute promozioni di personale che seguiva nel ruolo, i promossi rimangono al loro posto, ma al segretario, impiegato o salariato viene conferito il primo posto vacante di grado superiore, sempre quando egli sta, nelle forme prescritte, riconosciuto meritevole di promozione.
All'infuori dei casi contemplati nel terzo comma, l'ordinanza o la sentenza non osta all'eventuale procedimento disciplinare, e qualora questo porti alla sospensione dal grado, con privazione dello stipendio, deve essere scomputato il periodo di sospensione sofferto.
Il segretario, impiegato o salariato, condannato con sentenza passata in giudicato a pena restrittiva della libertà personale, quando non sia il caso di applicare nei suoi riguardi la revoca o la destituzione, è sospeso dal grado con privazione dello stipendio durante il periodo di espiazione della pena.
Articolo 250
Art. 250.
-- Il posto del segretario comunale, nonché dell'impiegato o salariato di un comune, di una provincia o di un consorzio dimesso per fine del periodo di esperimento, licenziato, dispensato dal servizio o dichiarato dimissionario d'ufficio, non può essere coperto, fuorchè in via provvisoria, fino a quanto non sia intervenuta una decisione definitiva sui ricorsi proposti contro il provvedimento adottato, ovvero non siano decorsi i termini per la produzione di detti ricorsi.
TITOLO VI
Della responsabilità degli amministratori, degli impiegati e di chi maneggia denaro pubblico.
Articolo 251
Art. 251.
-- Chiunque s'ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro di un comune, di una provincia o di un consorzio è considerato, per questo solo fatto, contabile ed è sottoposto alla giurisdizione amministrativa, senza pregiudizio delle sanzioni penali comminate contro coloro che usurpano pubbliche funzioni.
Articolo 252
Art. 252.
-- Gli amministratori, che ordinano spese non autorizzate in bilancio, o non deliberate nei modi e nelle forme di legge, oppure ne contraggono l'impegno o dànno esecuzione a provvedimenti non deliberati ed approvati nei modi di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.
Nello stesso modo rispondono gli amministratori che, avendo adottate ed eseguite deliberazioni da essi dichiarate d'urgenza o immediatamente esecutive, non ne abbiano poi ottenuto la ratifica o l'approvazione nei modi di legge.
Gli amministratori incorrono, altresì, nella responsabilità di cui ai comma precedenti quando abbiano deliberato, o, per quanto riguarda i consorzi, proposto lo stanziamento di entrate puramente figurative dirette a pareggiare fittiziamente il bilancio.
Articolo 253
Art. 253.
-- Gli amministratori incorrono nelle responsabilità di cui all'articolo precedente, anche quando ordinano spese finanziarie con mutui, prima che gli organi competenti degli istituti mutuanti ne abbiano deliberata la concessione, ovvero spese fronteggiate con avanzi di amministrazione prima che i medesimi siano realizzati. Tale responsabilità si estende al segretario e al ragioniere, ove esista, a meno che essi dimostrino che il loro concorso nei provvedimenti suaccennati fu dato in seguito ad ordine scritto del capo dell'amministrazione.
Il segretario del comune o della provincia ed il ragioniere, ove esista, sono soggetti a provvedimenti disciplinari, quando nella formazione del bilancio commettano errori di calcolo che non siano ritenuti scusabili, o includano, tra le obbligatorie, spese facoltative.
I ragionieri delle prefetture, incaricati della revisione dei bilanci, sono personalmente responsabili quando omettano di rilevare le irregolarità sopraccennate e la mancanza del pareggio tra le entrate e le spese effettive ordinarie aumentate delle rate di ammortamento dei mutui in estinzione. Gli ispettori del ministero dell'interno, nelle verifiche ordinarie e straordinarie, debbono accertare in qual modo procedano i servizi dei bilanci e dei conti ed elevare, a carico dei detti funzionari, le eventuali responsabilità, riferendone al ministero dell'interno.
Articolo 254
Art. 254.
-- Gli amministratori rispondono dei danni che abbiano arrecato ai rispettivi enti:
per aver proceduto a locazioni, alienazioni, acquisti, somministrazioni od appalti senza l'osservanza delle relative disposizioni di legge;
per aver trascurato l'applicazione e la riscossione di tributi e di entrate regolarmente deliberate.
Articolo 255
Art. 255.
-- Gli amministratori e gli impiegati dei comuni, delle province e dei consorzi sono tenuti a rimborsare gli enti delle indennità corrisposte a commissari di cui sia stato disposto l'invio per causa ad essi imputabile.
Articolo 256
Art. 256.
-- Gli amministratori, che emettono titoli cambiari per somme eccedenti i limiti consentiti dalla legge, sono in proprio ed in solido responsabili del debito risultante a carico dei rispettivi enti.
Articolo 257
Art. 257.
-- Gli amministratori che intraprendono o sostengono una lite, quando la relativa deliberazione non sia stata approvata dagli organi competenti nei casi e nelle forme di legge, sono responsabili in proprio e in solido delle spese e dei danni.
Articolo 258
Art. 258.
-- Le somme delle quali gli amministratori e tutti coloro in genere che abbiano maneggiato pubblico denaro siano dichiarati contabili sono riscosse nei modi e nelle forme stabiliti per le entrate patrimoniali.
Articolo 259
Art. 259.
-- Gli amministratori e gli impiegati dei comuni, delle province, e dei consorzi sono responsabili delle carte e documenti loro affidati.
Occorrendo di consegnarli ad altri per servizio pubblico, dovrà farsene constare mediante apposito verbale, osservando le forme stabilite dai regolamenti di amministrazione.
Chiunque a qualsiasi titolo sia in possesso di carte e documenti di pertinenza di un comune, provincia o consorzio, ne risponde ad ogni effetto di legge, fino a che non ne ottenga regolare discarico.
L'autorità giudiziaria, su richiesta del prefetto, procede all'immediato sequestro delle carte e documenti presso i detentori.
Articolo 260
Art. 260.
-- Sulle responsabilità previste negli articoli precedenti, e su ogni altra dipendente dalla conservazione e gestione del patrimonio comunale, provinciale e consorziale pronuncia il consiglio di prefettura.
Le relative procedure possono essere iniziate d'ufficio o sopra richiesta dell'autorità di vigilanza e definite anche separatamente dall'esame e dal giudizio dei conti.
Contro la decisione del consiglio di prefettura è ammesso ricorso alla corte dei conti.
Articolo 261
Art. 261.
-- Gli amministratori e gli impiegati dei comuni, delle province, e dei consorzi, nonchè delle istituzioni amministrate o dipendenti dagli enti predetti, sono responsabili dei danni recati, con dolo o colpa grave, all'ente o ai terzi, verso i quali l'ente stesso debba rispondere.
Se il fatto dannoso sia avvenuto per il dolo o la colpa grave di più amministratori o di più impiegati, essi sono tenuti in solido al risarcimento.
Tuttavia, se le colpe dei responsabili non siano eguali, potrà porsi a carico di tutti o di alcuni di essi una parte proporzionale del danno arrecato.
Articolo 262
Art. 262.
-- Sono esenti da responsabilità i componenti dei collegi amministrativi, che per legittimi motivi non abbiano preso parte alle deliberazioni o abbiano fatto constare in tempo nel verbale del loro motivato dissenso o dei richiami o proposte fatte per evitare l'atto da cui è derivato il danno.
Articolo 263
Art. 263.
-- Qualora il fatto dannoso sia stato commesso dall'impiegato nell'esercizio delle attribuzioni esclusivamente inerenti all'ufficio da esso coperto, i superiori gerarchici e gli amministratori non rispondono dell'atto stesso, purchè la destinazione all'ufficio sia avvenuta con la piena osservanza delle prescrizioni della legge e dei regolamenti e non vi sia colpa grave per quanto si riferisce al dovere di vigilanza.
Articolo 264
Art. 264.
-- L'accertamento dei danni arrecati ai comuni, alle province od ai consorzi, con dolo o colpa grave, dai rispettivi amministratori od impiegati, è fatto, in via amministrativa, d'ufficio o sopra richiesta della autorità di vigilanza, dalla giunta provinciale amministrativa, che dichiara quali persone ne appariscano responsabili e per quale ammontare.
La deliberazioni della giunta provinciale amministrativa non pregiudicano le ragioni dell'ente e quelle degli amministratori e degli impiegati, ma valgono ad ottenere dall'autorità giudiziaria provvedimenti conservativi.
Il tribunale in camera di consiglio può anche autorizzare l'inscrizione ipotecaria sui beni delle persone indicate come responsabili. Tuttavia i provvedimenti suaccennati cessano di avere efficacia se, entro il termine di due anni dalla loro emanazione, non sia proposta azione giudiziaria contro i dichiarati responsabili.
La domanda pei provvedimenti conservativi e per l'iscrizione ipotecaria, nonchè l'azione giudiziaria per responsabilità, può essere promossa dall'autorità di vigilanza, quando l'ente che si presume danneggiato, nonostante l'invito dell'autorità medesima, ometta di provvedere.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli amministratori e agli impiegati delle istituzioni amministrate o dipendenti dai comuni, dalle province e dai consorzi.
Articolo 265
Art. 265.
-- L'azione per far valere la responsabilità nei casi previsti agli articoli 261, 263 e 264, per quanto si riferisce ai danni, è di competenza dell'autorità giudiziaria e si prescrive in cinque anni dal giorno nel quale avvenne il fatto dannoso.
TITOLO VII
Disposizioni comuni alle amministrazioni comunali, provinciali e consorziali.
CAPO I
Delle circoscrizioni amministrative e della rappresentanza.
Articolo 266
Art. 266.
-- Le denominazioni delle province, dei comuni, delle frazioni e delle borgate e le sedi municipali sono determinate con decreto reale, sentiti in ogni caso gli enti interessati e il rettorato provinciale.
Articolo 267
Art. 267.
-- I ricorsi per contestazioni di confini fra comuni o province sono decisi con decreto reale, udito il consiglio di Stato.
Contro il provvedimento è ammesso il ricorso, anche in merito, al consiglio di Stato in sede giurisdizionale, ovvero il ricorso straordinario al Re.
Articolo 268
Art. 268.
-- L'ordinamento dei comuni e delle province non può subire modifiche per effetto di variazioni della popolazione residente, se queste non risultino da un censimento ufficiale.
Le modifiche sono disposte con decreto del prefetto.
Articolo 269
Art. 269.
-- Le donne sono escluse dagli uffici di podestà, vice-podestà, delegato del podestà, preside, vice-preside, rettore, amministratore di consorzi, nonché di componente della giunta provinciale amministrativa.
Articolo 270
Art. 270.
-- Gli amministratori dei comuni, delle province, dei consorzi, nonchè dei consultori dei comuni, rimangono sospesi dalle loro funzioni dalla data della sentenza di rinvio a giudizio, ovvero dalla data del decreto di citazione a comparire all'udienza sino all'esito del giudizio, qualora vengano sottoposti a procedimento penale per alcuno dei reati previsti negli articoli 8 nn. 7, 8, e 44 n. 11, o per qualsiasi altro delitto punibile con una pena restrittiva della libertà personale, della durata superiore nel minimo ad un anno.
Rimangono pure sospesi, quando contro di essi sia emesso mandato di cattura, o quando ne sia legittimato l'arresto per qualsiasi reato.
Articolo 271
Art. 271.
-- Gli amministratori dei comuni, delle province e dei consorzi, nonchè i consultori dei comuni, decadono di pieno diritto dall'ufficio quando siano condannati per uno dei delitti previsti negli articoli 8 e 44, o per qualsiasi altro reato, ad una pena restrittiva della libertà personale superiore a tre mesi.
Articolo 272
Art. 272.
-- Gli uffici di podestà e vice-podestà sono incompatibili con quelli di preside e vice-preside nella provincia.
Articolo 273
Art. 273.
-- Ogni comune e ogni provincia ha uno o più messi.
Il messo deve essere maggiorenne.
La nomina è approvata con decreto del prefetto.
Il messo comunale e quello provinciale sono autorizzati a notificare gli atti delle rispettive amministrazioni per cui non siano prescritte speciali formalità.
I messi dei comuni e delle province possono anche notificare atti nell'interesse di altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta a quella da cui essi rispettivamente dipendono.
I referti del messo fanno fede sino a querela di falso.
I consorzi, per la notifica degli atti per i quali non siano prescritte speciali formalità, si avvalgono dei messi dei comuni e delle province facenti parte del consorzio.
Possono, altresì, avvalersi dell'opera dei messi dipendenti da altri comuni e province nel cui territorio gli atti stessi debbano essere notificati, facendone richiesta alle rispettive amministrazioni.
Articolo 274
Art. 274.
-- Salvo che non sia disposto altrimenti, i comuni e le province sono tenuti a compiere senza corrispettivo gli atti che siano loro commessi dalla legge nell'interesse generale.
CAPO II
Delle adunanze e delle deliberazioni.
Articolo 275
Art. 275.
-- Le adunanze delle consulte, dei rettorati, delle assemblee e dei consigli direttivi dei consorzi non sono pubbliche. Per la validità di esse è necessario l'intervento di almeno la metà dei membri assegnati a ciascun collegio.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Nelle votazioni palesi dei rettorati, delle assemblee e dei consigli direttivi dei consorzi, a parità di voti, prevale il voto del presidente.
Alle adunanze assiste, rispettivamente, il segretario del comune, della provincia o del consorzio.
Articolo 276
Art. 276.
-- I membri del rettorato, dell'assemblea e del consiglio direttivo dei consorzi e quelli della consulta comunale votano ad alta voce per appello nominale o per alzata e seduta.
Le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.
Le schede bianche o non leggibili si computano solo per determinare il numero dei votanti.
Terminate le votazioni, il presidente ne accerta e proclama l'esito.
In nessun caso si può procedere a ballottaggio, salvo che la legge non disponga altrimenti.
Articolo 277
Art. 277.
-- Chi presiede le adunanze è investito di potere discrezionale per assicurare l'osservanza delle leggi e per mantenere l'ordine e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.
Ha facoltà di sospendere e di sciogliere le adunanze, facendone redigere processo verbale da trasmettere al prefetto.
Articolo 278
Art. 278.
-- Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione di un collegio amministrativo deliberante o consultivo, se non sia stata compresa nell'ordine del giorno e, salvo i casi di urgenza, se gli atti relativi non siano stati messi a disposizione dei membri del collegio almeno ventiquattro ore prima.
Articolo 279
Art. 279.
-- Gli amministratori dei comuni, delle province e dei consorzi, nonchè i consultori e i membri della giunta provinciale amministrativa devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie verso i corpi cui appartengono e verso gli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; come pure quando si tratta d'interesse proprio, o d'interesse, liti o contabilità dei loro parenti od affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi.
Il divieto di cui sopra importa anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.
Le disposizioni di cui ai comma precedenti, si applicano anche al segretario del comune, della provincia e del consorzio.
Articolo 280
Art. 280.
-- I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario.
Quando si tratta di deliberazioni di organi collegiali i processi verbali devono indicare i punti principali delle discussioni ed il numero dei voti resi prò e contro ogni proposta. Essi sono letti all'adunanza e dalla medesima approvati.
I processi verbali sono firmati dal podestà, dal preside o dal presidente dell'organo collegiale e dal segretario.
Articolo 281
Art. 281.
-- Ogni membro ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto o dei motivi che lo hanno determinato, nonchè di chiedere le opportune rettificazioni.
Articolo 282
Art. 282.
-- Le deliberazioni che importino modifiche o revoca di deliberazioni esecutive, si hanno come non avvenute, ove esse non facciano espressa menzione della revoca o della modifica.
Articolo 283
Art. 283.
-- Ogni collegio può incaricare uno o più dei suoi membri di riferire sopra oggetti che esigano indagini od esame speciale.
Articolo 284
Art. 284.
-- Le deliberazioni dei comuni, delle province e dei consorzi, che importino spese, devono indicare l'ammontare di esse e i mezzi per farvi fronte.
Quelle per lavori od acquisti devono anche indicare il modo di esecuzione ed essere corredate di appositi progetti, perizie o preventivi; questi ultimi possono anche essere redatti in forma sommaria, quando trattasi di forniture o di lavori di lieve importanza, la cui spesa presunta non superi le lire 5000.
Qualsiasi variazione o modifica ai progetti, perizie o preventivi e ai relativi contratti deve essere approvata dagli stessi organi che li hanno deliberati.
Articolo 285
Art. 285.
-- I progetti per le opere pubbliche dei comuni, delle province e dei consorzi sono compilati dagli uffici tecnici rispettivi.
Qualora manchino tali uffici, ovvero quando la speciale natura delle opere, o particolari motivi d'urgenza lo rendano necessario, la compilazione dei progetti può essere affidata a professionisti privati. L'incarico di compilare un progetto non conferisce titolo al privato professionista per la direzione e l'esecuzione dell'opera.
Quando si tratti di opere di notevole importanza, il progetto esecutivo deve essere preceduto da un progetto di massima che consenta la valutazione della entità della spesa in relazione alla possibilità di farvi fronte. Nei casi in cui la possibilità risulti evidente, il prefetto può autorizzare la deroga a tale norma.
I progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche dei comuni, delle province e dei consorzi, d'importo superiore a lire 1.000.000, quando alla esecuzione dei lavori si provveda con asta pubblica o licitazione privata, ovvero d'importo superiore a lire 500.000, quando all'esecuzione dei lavori si provveda a trattativa privata o in economia, devono riportare il parere favorevole del consiglio superiore dei lavori pubblici.
Il detto parere è richiesto anche quando si tratti di progetti parziali per un'opera, la cui spesa complessiva si preveda superiore ai limiti suindicati, salvo che tali progetti costituiscano esecuzione di un progetto di massima, sul quale il consiglio superiore dei lavori pubblici abbia già espresso parere favorevole.
I progetti sono trasmessi al ministro dei lavori pubblici pel tramite del prefetto.
Non è necessario provocare un nuovo parere per gli aumenti di spesa che si verifichino durante l'esecuzione delle opere, quando l'importo di essi non superi il quinto del preventivo.
I progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche dei comuni, delle province e dei consorzi devono riportare il parere favorevole dell'ingegnere capo del genio civile:
a ) se il loro importo superi le lire 20.000, quando si tratti di comuni con popolazione non superiore ai 100.000 abitanti, o di consorzi di comuni con popolazione complessiva non superiore a 100.000 abitanti;
b ) se il loro importo superi le lire 50.000, quando si tratti di province, di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, o di consorzi di comuni con popolazione complessiva superiore a 100.000 abitanti.
Articolo 286
Art. 286.
-- Per lavori o forniture che richiedano competenza o mezzi di esecuzione speciali i comuni, le province e i consorzi possono, previa autorizzazione del prefetto, invitare le ditte, ritenute idonee, a presentare in base a prestabilite norme di massima, i progetti tecnici e a dichiarare a quali condizioni siano disposte ad eseguirli.
La deliberazione che bandisce tale forma di appalto ed il successivo invito devono precisare le modalità dell'esame dei progetti e delle offerte, che può essere anche deferito ad apposita commissione.
Nella scelta tra i vari progetti presentati, si deve tener conto di tutti gli elementi tecnici ed economici delle singole offerte e delle garanzie di capacità e serietà che presentano gli offerenti.
L'aggiudicazione non è impegnativa per l'ente finchè non sia intervenuta l'approvazione del prefetto.
Nessun compenso o rimborso spetta alle ditte concorrenti per la compilazione dei progetti presentati.
Articolo 287
Art. 287.
-- Chiunque intenda eseguire opere che possano comunque interessare la sicurezza e la solidità di costruzioni, di cui le leggi pongano il ristabilimento o la riparazione a carico di enti pubblici locali, deve ottenere il consenso preventivo degli enti stessi.
La inosservanza di tale regola dà diritto all'ente di ottenere dal giudice la immediata inibizione del prosieguo delle opere, salvo l'azione di risarcimento di danni.
Il consenso è dato con deliberazione soggetta alle stesse regole prescritte per le opere eseguite a spese dirette degli enti.
Contro le deliberazioni aventi per oggetto l'esecuzione delle opere previste nel presente articolo è ammesso ricorso, anche per il merito, alla giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.
Articolo 288
Art. 288.
-- Sono nulle le deliberazioni prese in adunanze illegali, o adottate sopra oggetti estranei alle attribuzioni degli organi deliberanti, o che contengano violazioni di legge.
CAPO III
Della finanza e contabilità.
SEZIONE I
DEl patrimonio.
Articolo 289
Art. 289.
-- Le amministrazioni comunali e provinciali devono tenere al corrente un esatto inventario di tutti i beni demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, nonchè un elenco diviso per categorie, secondo la diversa natura dei beni ai quali si riferiscono, di tutti i titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio ed alla sua amministrazione. L'inventario dei beni demaniali è costituito da uno stato descrittivo dei medesimi, quello dei beni patrimoniali da apposito registro di consistenza.
Quando il comune o la provincia amministri istituzioni speciali ai sensi degli art. 59, 132 e 135, l'inventario dei beni di ciascuna istituzione dev'essere distinto da quello degli altri e da quelli del comune o della provincia. Nei casi di cui agli art. 36 e 37 devono tenersi distinti inventari per ciascuno dei comuni riuniti o per le frazioni che abbiano patrimonio e spese separate.
Sono altresì separati gli inventari dei beni di spettanza delle frazioni ai sensi dell'art. 26 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.
Gli inventari sono firmati dal segretario e dal ragioniere, dove esista, e sono vidimati dal podestà o dal preside. Essi sono riveduti di regola ogni dieci anni: il podestà o il preside può sempre disporne la revisione.
Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio sono personalmente responsabili il podestà o il preside, il segretario del comune o della provincia, nonchè il ragioniere, dove esista.
Il riepilogo dell'inventario è allegato al bilancio di previsione e al conto consuntivo.
Col provvedimento di approvazione del conto consuntivo, il consiglio di prefettura pone in rilievo il risultato economico dell'esercizio e le variazioni che la gestione del bilancio ha determinato rispetto ai beni demaniali ed a quelli patrimoniali del comune o della provincia.
Articolo 290
Art. 290.
-- I beni patrimoniali comunali e provinciali devono, di regola, essere dati in affitto.
In sede di esame dei bilanci di previsione la giunta provinciale amministrativa accerta che i fitti dei fondi rustici ed urbani siano adeguati alla importanza di questi, tenuto conto anche dei carichi tributari e delle spese di manutenzione, e, qualora riconosca che i cespiti in parola siano suscettivi d'incremento, invita l'amministrazione a provvedere alla revisione in un termine perentorio, decorso il quale inutilmente, promuove i provvedimenti di ufficio da parte del prefetto.
Qualora lo richieda la speciale condizione dei luoghi, il comune può ammettere la generalità degli abitanti a continuare il godimento in natura del prodotto dei suoi beni, ma deve formare un regolamento per determinare le condizioni dell'uso e subordinarlo al pagamento di un corrispettivo.
Il corrispettivo non può, in alcun caso, essere inferiore al carico delle imposte e sovrimposte e delle spese di custodia e manutenzione sostenute dal comune per i detti beni.
I corrispettivi in natura per i beni comunali, comunque dovuti, debbono essere sottoposti a revisione alla fine di ciascun triennio dall'entrata in vigore del presente testo unico.
Articolo 291
Art. 291.
-- Le somme eccedenti i bisogni ordinari dei comuni e delle province debbono essere depositati ad interesse, di regola, presso la cassa depositi e prestiti, le casse di risparmio ordinarie, le casse postali di risparmio, l'istituto di emissione e gli istituti di credito di diritto pubblico.
La giunta provinciale amministrativa, sentito l'istituto di emissione, può autorizzare il deposito di dette somme anche presso altri istituti di credito di notoria solidità. La deliberazione della giunta provinciale amministrativa deve essere omologata dal prefetto.
Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato: è vietato l'acquisto di titoli di debiti pubblici esteri.
Le somme suddette possono, tuttavia, con l'autorizzazione della giunta provinciale amministrativa, essere impiegate nell'estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.
Dell'inosservanza delle disposizioni del primo e del terzo comma del presente articolo sono personalmente responsabili il podestà o il preside e il segretario del comune o della provincia, nonchè il ragioniere, ove esista.
SEZIONE II
Dei servizi e dei contratti.
Articolo 292
Art. 292.
-- I comuni e le province possono assumere, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, l'impianto e l'esercizio diretto dei pubblici servizi.
I comuni possono assumere anche la costruzione di case e alberghi popolari.
Articolo 293
Art. 293.
-- I servizi che, per loro natura, possono farsi in economia sono determinati e retti da speciali regolamenti.
Articolo 294
Art. 294.
-- Le amministrazioni dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, o che, pure non avendo popolazione superiore ai 20.000 abitanti, sono capoluoghi di provincia, e le amministrazioni delle province devono compilare un capitolato generale che contenga le norme per le alienazioni, le locazioni, gli acquisti e gli appalti di lavori e forniture, uniformandolo, in quanto possibile, alle norme del capitolato generale per l'amministrazione dello Stato. Tale capitolato deve essere approvato dalla giunta provinciale amministrativa, sentito il consiglio di prefettura.
Pei comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti e che non siano capoluoghi di provincia il capitolato generale può essere predisposto e reso obbligatorio dalla giunta provinciale amministrativa, sentito il consiglio di prefettura.
Per i lavori che si eseguono col concorso o col sussidio dello Stato nella spesa, i comuni devono, in ogni caso, adottare il capitolato generale in vigore per le opere dipendenti dal ministero dei lavori pubblici.
Articolo 295
Art. 295.
-- In nessun contratto per forniture, trasporti e lavori si può stipulare l'obbligo di far pagamenti, se non in ragione dell'opera prestata o della materia fornita.
Non sono compresi in questo divieto i contratti che convenga fare con case o stabilimenti commerciali o industriali di notoria solidità, presso cui non sia in uso l'assumere l'incarico dei lavori o di provviste senza anticipazione di parte del prezzo.
Articolo 296
Art. 296.
-- I contratti che eccedono i limiti indicati negli articoli 87 e 140 non sono impegnativi per l'ente senza il visto del prefetto, il quale deve accertarsi che siano state osservate le forme prescritte.
A tale scopo detti contratti devono essere trasmessi al prefetto in copia integrale entro cinque giorni dalla stipulazione.
Per gravi motivi di interesse dell'ente, o per altri gravi motivi di interesse pubblico, il prefetto può sempre negare l'esecutività dei contratti, quantunque riconosciuti regolari.
I provvedimenti del prefetto sono definitivi.
Articolo 297
Art. 297.
-- Il parere del consiglio di prefettura deve essere sentito anche sui contratti già resi esecutivi senza il parere del consiglio medesimo, quando debbano esservi apportate modificazioni che ne elevino l'ammontare complessivo oltre i limiti indicati nell'art. 88 per i comuni, e nell'art. 141 per le province.
Articolo 298
Art. 298.
-- Ove si voglia rescindere o variare un contratto, sul quale sia stato sentito il consiglio di prefettura, per causa in esso non preveduta, è necessario promuovere nuovamente l'avviso del consiglio stesso.
SEZIONE III
Dei mutui.
Articolo 299
Art. 299.
-- I comuni e le province non possono contrarre mutui se non alle condizioni seguenti:
1° che abbiano per scopo di provvedere a opere pubbliche di carattere obbligatorio, debitamente autorizzate e che i relativi progetti tecnici abbiano riportato, oltre il visto dell'ingegnere capo del genio civile, il parere favorevole del consiglio superiore dei lavori pubblici nei casi in cui esso sia prescritto a norma dell'art. 285. Prima di concedere l'approvazione nei riguardi di tali mutui, l'autorità tutoria deve accertare che si è già provveduto, con mezzi adeguati, al finanziamento di altre opere pubbliche improrogabili, eventualmente in corso di esecuzione;
2° che abbiano per oggetto il pagamento di debiti scaduti, ovvero di debiti dipendenti da condanne o da transazioni regolarmente approvate e, per le province, di provvedere a spese straordinarie ed obbligatorie, o che riguardino, in ogni caso, l'acquisto di stabili per pubblico servizio o altre finalità previste da leggi speciali;
3° che sia garantito l'ammortamento, determinando i mezzi per provvedervi, nonchè i mezzi per il pagamento degli interessi.
Sono considerati come mutui i contratti di appalto nei quali sia stabilito che il pagamento sarà eseguito in più di cinque anni, con o senza interessi.
Le deliberazioni concernenti operazioni di mutuo adottate dai rettorati delle province, i cui bilanci siano pareggiati con sovrimposte comprese nel limite normale, sono soggette all'approvazione del ministro dell'interno, su parere della giunta provinciale amministrativa.
Quando i bilanci siano pareggiati con sovrimposte eccedenti il limite normale, sono soggette all'approvazione del ministro dell'interno di concerto con quello delle finanze e con la procedura di cui all'art. 306, ultimo comma.
Articolo 300
Art. 300.
-- Salvo i casi previsti da leggi speciali, nessun mutuo può essere contratto dai comuni se gl'interessi di esso, aggiunti a quelli dei debiti o mutui di qualunque natura precedentemente contratti, facciano giungere le somme da iscrivere in bilancio, per il servizio degli interessi, ad una cifra superiore al quarto delle entrate effettive ordinarie, valutate in base al conto consuntivo dell'anno precedente alla deliberazione relativa al mutuo.
I mutui contratti con titoli cambiari non possono essere autorizzati per un importo superiore all'ottava parte delle entrate effettive ordinarie del comune, o della provincia, valutate nei modi sopra indicati.
Salvo i casi previsti da leggi speciali, nessun mutuo può essere contratto dalle province se gli interessi e la rata di ammortamento, aggiunti a quelli dei debiti o mutui di qualsiasi natura precedentemente contratti, facciano ascendere le somme da iscriversi in bilancio per il servizio degli interessi e dell'ammortamento ad una cifra superiore ai due terzi del limite normale della sovrimposta fondiaria.
I comuni e le province non possono contrarre mutui in cartelle o altri titoli negoziabili senza apposita autorizzazione da concedersi con decreto del ministro delle finanze di concerto con il ministro dell'interno, udita la commissione centrale per la finanza locale, nonchè la giunta provinciale amministrativa. Tale autorizzazione deve essere chiesta dai comuni e dalle province prima di qualsiasi trattativa per l'emissione ed il collocamento del prestito. Del decreto di autorizzazione dev'essere fatta espressa menzione sulle cartelle o sugli altri titoli del prestito.
Per la validità delle cartelle di debito comunale o provinciale, e d'ogni altro titolo nominativo o al portatore, nonchè per la validità dei titoli cambiari, occorre la firma del prefetto al solo scopo di garentire l'ottenuta autorizzazione.
Quando manchino di altre risorse, i comuni possono procurarsi i mezzi necessari per l'assunzione diretta dei pubblici servizi, contraendo mutui con la cassa depositi e prestiti o con altri istituti autorizzati dalle leggi.
Gli interessi di questi mutui non si computano agli effetti della limitazione stabilita dal primo comma del presente articolo.
SEZIONE IV
Dell'esercizio finanziario: bilanci e conti.
Articolo 301
Art. 301.
-- L'esercizio finanziario comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre dell'anno stesso. Però, agli effetti della riscossione delle entrate accertate entro il 31 dicembre e della liquidazione e pagamento delle spese impegnate entro la stessa data, la chiusura dei conti è protratta fino al 31 gennaio dell'anno successivo, nel qual giorno l'esercizio stesso è definitivamente chiuso.
Articolo 302
Art. 302.
-- L'esercizio comprendente tutte le operazioni che si verificano durante il periodo cui esso si riferisce, e la relativa contabilità distingue quelle che riguardano la gestione del bilancio da quelle che attengono alle variazioni nell'ammontare e nella specie del patrimonio.
Articolo 303
Art. 303.
-- Le entrate e le spese che si iscrivono in bilancio rappresentano la competenza dell'esercizio, cioè, per le entrate, quando si crede che potranno produrre durante l'esercizio i diversi cespiti di entrata e, per le spese, quelle che si prevede di dover fare nel corso del suddetto periodo.
Appartengono al conto del bilancio le entrate accertate e scadute, le spese ordinate e liquidate e quelle impegnate nello stesso periodo di tempo, le riscossioni degli esattori e tesorieri, i versamenti nella tesoreria del comune e della provincia e i pagamenti effettuti nel periodo sopra indicato.
Appartengono al conto generale del patrimonio: il valore degli immobili, giusta i relativi registri di consistenza, e quello dei mobili, del materiale ed altre attività risultanti dagli inventari, i crediti e debiti e le variazioni di essi, sia che provengano dalla gestione del bilancio, sia che si verifichino per altra causa.
Articolo 304
Art. 304.
-- Le contabilità delle istituzioni speciali amministrate direttamente dal comune o dalla provincia fanno parte del bilancio.
Articolo 305
Art. 305.
-- I bilanci comunali e provinciali debbono essere deliberati entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono.
Trascorso il detto termine, la compilazione del bilancio è deferita al prefetto, che vi provvede per mezzo di un commissario.
Il commissario accerta anche le ragioni dell'inadempimento e ne riferisce al prefetto per gli eventuali provvedimenti da adottarsi a carico del segretario e del ragioniere.
Articolo 306
Art. 306.
-- Le deliberazioni del podestà o del rettorato provinciale, relative all'applicazione delle sovrimposte fondiaria, devono essere pubblicate per copia all'albo pretorio per otto giorni e, durante lo stesso termine, il bilancio dev'essere depositato in segreteria a disposizione del pubblico; la deliberazione del rettorato provinciale dev'essere inserita in sunto nel Foglio degli annunzi legali della provincia .
Qualsiasi contribuente può reclamare contro le deliberazioni concernenti l'applicazione della sovrimposta: il reclamo è proposto alla giunta provinciale amministrativa per le sovrimposte comunali; al ministro dell'interno per le sovrimposte provinciali.
Il termine per la presentazione del reclamo è di venti giorni decorrenti dall'ultimo della pubblicazione nell'albo pretorio per le deliberazioni comunali, e da quello dell'inserzione nel Foglio degli annunzi legali per quelle provinciali.
Le autorizzazioni a sovrimporre alle imposte erariali sui terreni e sui fabbricati fino al terzo limite, per i comuni, ed entro il limite normale, per le province, sono date, rispettivamente, dalla giunta provinciale amministrativa e dal ministro dell'interno, udita la giunta provinciale amministrativa.
La giunta provinciale amministrativa ed il ministro dell'interno esaminano la regolarità dei singoli stanziamenti e, previa notificazione dei propri rilievi alle amministrazioni interessate per le loro eventuali controdeduzioni, decidono sui reclami ed apportano al bilancio le modificazioni necessarie per assicurarne il pareggio e per garantire l'andamento dei servizi obbligatori, provvedendo, nei riguardi delle spese, a norma degli articoli 314, 320 e 321.
Le decisioni della giunta provinciale amministrativa ed i decreti del ministro dell'interno sono, a cura delle amministrazioni interessate, pubblicati all'albo pretorio per otto giorni; i decreti del ministro dell'interno sono, inoltre, inseriti, per sunto, nel periodico Foglio degli annunzi legali .
Contro la decisione della giunta provinciale amministrativa è ammesso ricorso, anche per il merito, nel termine di giorni venti, al ministro dell'interno, da parte del prefetto, del podestà e di qualunque contribuente, ancorché non abbia preventivamente reclamato contro la deliberazione del comune.
Per i comuni il termine per il ricorso decorre dalla data del ricevimento della decisione tutoria; pei contribuenti decorre dall'ultimo della pubblicazione di cui al sesto comma.
I decreti del ministro dell'interno sui ricorsi contro le decisioni della giunta provinciale amministrativa, da adottarsi, nei casi di autorizzazione alle eccedenze delle sovrimposte, di concerto con il ministro per le finanze, previo parere della commissione centrale per la finanza locale, e quelli adottati dallo stesso ministro per l'autorizzazione delle sovrimposte provinciali sono definitivi e contro di essi è ammesso soltanto il ricorso per legittimità al consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Tutti i termini per il ricorso e per il procedimento innanzi al consiglio di Stato sono ridotti a metà.
La sezione pronuncia in camera di consiglio sugli atti e sulle memorie presentate dalle parti, senza che occorra ministero di avvocato.
Le autorizzazioni alle province con le sovrimposte eccedenti il limite normale sono date, con l'esercizio di tutti i poteri indicati nel quarto comma, dal ministro dell'interno di concerto col ministro delle finanze, su parere della giunta provinciale amministrativa, che deve emetterlo entro il 31 ottobre, e udita la commissione centrale per la finanza locale. Il decreto del ministro dev'essere pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della provincia ed è impugnabile nei modi e termini previsti nei due comma precedenti.
Articolo 307
Art. 307.
-- Al bilancio deve essere allegata una tabella dell'avanzo o disavanzo degli esercizi precedenti, con la dimostrazione della condizione di esigibilità dei residui attivi.
L'avanzo di amministrazione non può essere impiegato, se non in spese che abbiano carattere straordinario e transitorio per un solo esercizio. Di tali spese devono essere indicati nella suddetta tabella i corrispondenti articoli del bilancio, e dei relativi fondi non si può disporre durante l'esercizio, se non quando sia dimostrata, con la deliberazione che approva il conto consuntivo dell'ultimo esercizio chiuso, l'effettiva disponibilità dell'avanzo applicato al bilancio, ed a misura che l'avanzo stesso venga realizzato.
L'applicazione del disavanzo risultante dalla detta tabella è obbligatoria.
Quando i risultati dell'ultimo esercizio chiuso, in confronto al'avanzo o al disavanzo inscritto nel bilancio, siano tali da alternarne il pareggio, il podestà o il rettorato deve deliberare i mezzi per assestare il bilancio stesso. La relativa deliberazione è sottoposta all'approvazione delle autorità competenti ad autorizzare l'applicazione delle sovrimposte fondiarie.
Alla stessa approvazione sono soggette le deliberazioni, con le quali si apportino al bilancio le variazioni dipendenti dal maggior avanzo o dal minor disavanzo risultante dal conto consuntivo dell'ultimo esercizio chiuso in confronto dell'avanzo o disavanzo desunto, a suo tempo, dalla tabella di cui al primo comma del presente articolo.
Articolo 308
Art. 308.
-- Il tesoriere del comune e quello della previdenza devono rendere il conto nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Qualora il conto non venga presentato entro tale termine, il prefetto lo fa compilare d'ufficio, a spese del tesoriere, al quale applica, inoltre, una sanzione consistente nel pagamento di una somma da lire 1000 a lire 10.000, il cui ammontare viene devoluto a favore delle casse di previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli enti locali.
Articolo 309
Art. 309.
-- Il conto è sottoposto all'esame di tre revisori.
Per i comuni i revisori sono nominati dal prefetto fra i componenti la consulta municipale e, ove questa non sia costituita, fra persone che abbiano i requisiti per la nomina a consultore; per le province sono nominati nelle adunanze di settembre dal rettorato, anche all'infuori del proprio seno, purchè tra persone che abbiano i requisiti per la nomina a rettore.
L'esame del conto dev'essere effettuato dai revisori entro il termine di due mesi.
Articolo 310
Art. 310.
-- Il podestà e il rettorato debbono deliberare il conto entro un mese dalla presentazione della relazione dei revisori. Se la deliberazione non avviene entro tale termine, provvede il prefetto, a mezzo di commissario. Il commissario accerta anche le ragioni della mancata deliberazione del conto e ne riferisce al prefetto per i provvedimenti disciplinari da adottarsi a carico del segretario o del ragioniere, qualora la mancata deliberazione sia ad essi imputabile.
Della deliberazione del podestà o del rettorato sul conto è data notizia al tesoriere, in quanto porti variazione nel carico o discarico, e agli amministratori che furono designati responsabili, con notifica per mezzo del rispettivo messo comunale o provinciale contenente invito a prenderne cognizione, entro trenta giorni, nella segreteria del comune o della provincia, insieme col conto e con tutti gli altri documenti che vi si riferiscono.
Contemporaneamente il podestà od il preside, a mezzo di avviso, da affiggersi per almeno otto giorni all'albo pretorio del comune o della provincia, informa il pubblico dell'avvenuta deliberazione sul conto e del deposito di esso con tutti gli atti e documenti che vi si riferiscono nei rispettivi uffici di segreteria. Entro il termine di otto giorni dall'ultimo del deposito il tesoriere e gli amministratori, nonchè qualunque contribuente, possono presentare per iscritto, senza spesa, le loro deduzioni, osservazioni e reclami.
Trascorso il termine suddetto, il conto, con i documenti giustificativi della entrata e della spesa e con le deduzioni, osservazioni e reclami eventualmente presentati, o, in mancanza, con esplicita dichiarazione che nessuna deduzione, osservazione o reclamo venne presentato nei termini prescritti, è trasmesso dal podestà o dal preside al prefetto ed è sottoposto al giudizio del consiglio di prefettura, il quale decide nel termine di sei mesi, sentite, ove lo richiedano, le parti interessate.
La decisione del consiglio di prefettura viene notificata e pubblicata nei modi e nei termini di cui ai comma secondo e terzo e contro di essa è ammesso ricorso alla corte dei conti, anche da parte di qualsiasi contribuente, ancorchè non abbia previamente reclamato al consiglio di prefettura.
Nel caso che il ricorso sia prodotto dal contribuente, il termine relativo decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione della decisione del consiglio di prefettura.
Articolo 311
Art. 311.
-- Il funzionario di ragioneria che ha compilato la relazione sul conto ed assiste alla seduta del consiglio di prefettura con voto consultivo a norma dell'art. 23, salva la responsabilità civile ai termini di legge, è personalmente responsabile degli errori di calcolo che non siano ritenuti scusabili. é altresì, personalmente obbligato a rilevare le eccedenze di spese di fronte agli stanziamenti ammessi in bilancio o accresciuti nei modi di legge, le irregolarità di cui fossero viziati i mandati di pagamento e la deficienza o irregolarità dei documenti prescritti così per le riscossioni, come per le spese, e tutti i casi di responsabilità degli amministratori contemplati dagli articoli 251 e seguenti.
SEZIONE V
Delle spese e dell'entrate.
Articolo 312
Art. 312.
-- Le spese facoltative dei comuni e delle province devono avere per oggetto servizi ed uffici di utilità pubblica, entro i termini della rispettiva circoscrizione amministrativa.
Articolo 313
Art. 313.
-- I comuni e le province devono rimettere annualmente al prefetto, che ne cura la trasmissione al ministero delle finanze:
a ) entro il 31 marzo, un prospetto indicante:
1° l'ammontare delle entrate stanziate nel bilancio dell'anno in corso, distinte in entrate effettive ordinarie, entrate effettive straordinarie ed entrate per movimento di capitali;
2° l'ammontare delle spese stanziate nello stesso bilancio, distinte in obbligatorie ordinarie e facoltative ordinarie, obbligatorie straordinarie fronteggiate con entrate effettive, obbligatorie straordinarie finanziate con mutui ed altri mezzi straordinari, facoltative straordinarie, quote di ammortamento di prestiti in corso di estinzione, altre spese per movimenti di capitali;
b ) entro il 30 giugno, analogo prospetto per le entrate e le spese accertate nell'anno precedente secondo i risultati del conto presentato dal tesoriere e deliberato dal podestà o dal rettorato.
Articolo 314
Art. 314.
-- I comuni e le province che eccedono i limiti normali delle sovrimposte possono essere autorizzati a mantenere od inscrivere nei loro bilanci, spese facoltative con lo stesso provvedimento con cui si autorizza l'eccedenza, sempre quando tali spese risultino di evidente necessità per la sanità e l'igiene, l'educazione nazionale, l'assistenza e beneficenza, l'agricoltura e i servizi postali, telegrafici e telefonici.
I comuni che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, hanno facoltà d'inscrivere in bilancio un fondo per sovvenire gli alunni appartenenti a famiglie povere, sia con la refezione scolastica, sia con la distribuzione d'indumenti, di libri di testo ed altro occorrente per l'istruzione, sempre che a tali bisogni non si provveda sufficientemente da enti di pubblica beneficenza.
I comuni che eccedono il secondo, ma non il terzo limite delle sovrimposte fondiarie, possono essere autorizzati a mantenere nei propri bilanci i soli contributi a favore di istituzioni locali di assistenza, il cui funzionamento non potrebbe essere assicurato senza le contribuzioni medesime.
Le spese facoltative consentite dal presente articolo devono essere contenute nei limiti minimi indispensabili e non possono superare, in alcun caso, per i comuni e le province che eccedono i limiti normali, il 10 per cento delle entrate effettive ordinarie.
Tale percentuale è ridotta del 5 per cento per i comuni e le province che eccedono il secondo limite.
Nel calcolo delle percentuali suaccennate non si tien conto, per i comuni e le province, di cui al comma precedente, delle eccedenze di sovrimposte in confronto al secondo limite, nè delle altre imposizioni eccezionali prescritte per eccedere detto limite.
Quando le nuove spese facoltative non riguardino la sanità e l'incolumità pubblica, rimane fermo l'obbligo di aumentare, se del caso, contemporaneamente del 5 per cento dell'importo di esse il fondo destinato alla refezione scolastica, ovvero al patronato scolastico, ai sensi di legge.
Articolo 315
Art. 315.
-- I comuni e le province, quando vi concorra l'interesse locale, possono accordare sussidi alle ferrovie, tramvie e servizi automobilistici e di navigazione fluviale ed aerea, preferibilmente in forma di sovvenzione chilometrica, da decorrere dal giorno in cui la linea sarà aperta all'esercizio, ferma restando l'osservanza dell'articolo precedente, al disposto del quale può essere derogato soltanto in caso di evidente utilità pubblica, con decreto reale su parere favorevole della commissione centrale per la finanza locale.
é vietato di accordare qualsiasi garanzia di reddito chilometrico.
Articolo 316
Art. 316.
-- Nel corso dell'esercizio finanziario non possono dai comuni e dalle province deliberarsi nuove o maggiori spese facoltative, quando pure rivestano i caratteri indicati nell'art. 314, se non venga dimostrata l'urgenza di esse o la disponibilità dei mezzi per provvedervi. Le deliberazioni adottate dai podestà e dai rettorati sono pubblicate per otto giorni all'albo pretorio e sono sottoposte all'approvazione della giunta provinciale amministrativa. Le decisioni della giunta provinciale amministrativa sono, a cura delle amministrazioni interessate, pubblicate nello stesso modo e, quelle concernenti le province, inserite inoltre per sunto nel Foglio degli annunzi legali ; e contro di esse è ammesso ricorso, anche nel merito, al ministro dell'interno da parte del prefetto, del podestà, del rettorato e di qualunque contribuente, ancorchè non abbia preventivamente reclamato contro la deliberazione del comune o della provincia. Il provvedimento del ministro dell'interno è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso soltanto per legittimità al consiglio di Stato in sede giurisdizionale, nei termini e con le modalità stabilite nel terz'ultimo e penultimo comma dell'art. 306.
Per i comuni e le province che eccedono i limiti normali delle sovrimposte, le dette spese non sono ammissibili se non a condizione che siano compensate da riduzioni nelle spese facoltative già ammesse ovvero trovino capienza nelle percentuali indicate nel quarto e quinto comma dell'art. 314.
Articolo 317
Art. 317.
-- Per provvedere alle deficienze che si manifestassero nelle assegnazioni del bilancio è inscritta, in apposita categoria, una somma sotto la denominazione di fondo di riserva. I comuni e le province che eccedono i limiti normali non possono far prelevamenti dal detto fondo, se non per provvedere a spese di carattere obbligatorio.
Dev'essere altresì inscritto in bilancio un fondo per le spese impreviste, da erogarsi soltanto per spese che abbiano carattere meramente accidentale, che per la loro entità non richiedano uno speciale stanziamento in bilancio, che siano imposte da inderogabili necessità e non possano essere rinviate senza evidente detrimento del pubblico servizio, e che non impegnino, con un principio di spesa continuativa, i bilanci futuri.
Articolo 318
Art. 318.
-- Per gli storni di fondi da un articolo all'altro della stessa categoria o da una categoria ad un'altra del bilancio occorre che la spesa, cui s'intende provvedere, sia di urgente necessità, e la somma da prelevarsi sia realmente disponibile in rapporto al fabbisogno dell'intero esercizio.
Sono vietati gli storni da articoli relativi a spese finanziate con mezzi straordinari per impinguare quelli concernenti spese fronteggiate con mezzi ordinari.
Sono vietati inoltre gli storni tra i residui e quelli tra i residui e i fondi della competenza.
Articolo 319
Art. 319.
-- Dopo approvato il bilancio di previsione nessuna nuova o maggiore spesa può essere autorizzata, se non siano indicati i mezzi per provvedervi.
Articolo 320
Art. 320.
-- Spetta alla giunta provinciale amministrativa, udito il podestà o il rettorato, di fare d'ufficio in bilancio, anche nel corso dell'esercizio, le allocazioni necessarie per le spese dichiarate obbligatorie e per quelle dipendenti da impegni validamente assunti.
Qualora trattisi di stanziamenti che impegnino, con un principio di spesa continuativa, i bilanci futuri, le attribuzioni di cui al comma precedente sono deferite, per le province che applicano sovrimposte comprese nel limite normale, al ministero dell'interno, e per quelle che eccedano tale limite, al ministero dell'interno di concerto con quello delle finanze, previo parere della commissione centrale per la finanza locale, sentiti, in ogni caso, il rettorato provinciale e la giunta provinciale amministrativa.
Articolo 321
Art. 321.
-- Le autorità competenti ad autorizzare l'applicazione delle sovrimposte fondiarie devono eliminare qualsiasi eccesso di previsione nelle spese, anche per gli enti che non superano i limiti normali; e, per quelli che li sorpassano, devono ridurre anche le spese obbligatorie nella misura strettamente necessaria.
Devono altresì curare che, per i comuni le cui sovrimposte eccedono il secondo limite e per le province, siano rinviate le spese straordinarie, ancorchè obbligatorie, che non abbiano carattere d'urgenza.
Articolo 322
Art. 322.
-- Tutte le entrate non comprese in bilancio, che si verificano durante l'esercizio, devono essere dal podestà o dal preside denunciate al prefetto e date in carico al tesoriere.
Le somme riscosse, per qualsivoglia titolo, da tutti coloro che ne sono incaricati debbono essere integralmente versate nella tesoreria del comune o della provincia nei termini prescritti.
SEZIONE VI
dei Della riscossione delle entrate e dei pagamenti delle spese.
Articolo 323
Art. 323.
-- L'esazione dei tributi comunali e provinciali ha luogo secondo le indicazioni del bilancio, nei modi, nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.
Per la riscossione delle entrate patrimoniali e dei proventi dei servizi pubblici esercitati dai comuni e dalle province si osservano le disposizioni della legge speciale.
Articolo 324
Art. 324.
-- I mandati di pagamento sono sottoscritti dal podestà o dal preside e dal segretario del comune o della provincia e contrassegnati dal ragioniere, ove esiste.
Prima di emettere un mandato di pagamento deve essere verificata la causa legale e la giustificazione della spesa, liquidato il conto, verificato che non sia violata alcuna legge, che la somma da pagare sia nei limiti del bilancio e che ne sia fatta la giusta imputazione, secondo che essa appartiene al conto della competenza o a quello dei residui, alla relativa categoria ed all'articolo che debbono sempre essere indicati nel mandato.
Articolo 325
Art. 325.
-- Il tesoriere del comune o della provincia estingue i mandati nei limiti del fondo stanziato in bilancio.
Sotto la più stretta responsabilità personale non pagherà alcuna somma i cui mandati o prospetti di pagamento non siano conformi alle disposizioni di legge.
L'emissione ed il pagamento dei mandati provvisori sono vietati.
I mandati, ruoli e prospetti, coi quali si provvede al pagamento degli stipendi degli impiegati, delle pensioni, dei fitti e di simili spese, non possono essere emessi prima della scadenza del debito.
Sono vietati i mandati, ruoli e prospetti annuali complessivi.
Articolo 326
Art. 326.
-- Gli uffici di ragioneria delle province, nonchè quelli dei comuni, ove siano istituiti, vigilano sull'osservanza delle leggi e delle altre disposizioni concernenti:
a ) la conservazione del patrimonio provinciale e comunale;
b ) l'esatto accertamento delle entrate;
c ) la regolare gestione dei fondi di bilancio.
I dirigenti degli uffici predetti riferiscono al preside o al podestà su tutto quanto abbiano occasione di rilevare nell'adempimento delle proprie funzioni e che interessi il bilancio, specialmente per ciò che riguarda l'andamento degli impegni di spesa.
Articolo 327
Art. 327.
-- Le deliberazioni, gli atti e i provvedimenti che approvano contratti o che comunque autorizzano spese a carico del bilancio della provincia o del comune, debbono essere comunicati all'ufficio di ragioneria per la registrazione del relativo impegno di spesa.
L'ufficio di ragioneria, prima di eseguire la registrazione, verifica la legalità della spesa e la regolarità della documentazione e accerta la giusta imputazione della spesa medesima al bilancio, nonchè la disponibilità del fondo sul relativo articolo.
All'ufficio di ragioneria debbono, altresì, comunicarsi le deliberazioni, gli atti e i provvedimenti dei quali possono derivare impegni di spesa, indicando l'ammontare presunto di tali impegni, nonchè l'esercizio finanziario e l'articolo del bilancio cui debbono imputarsi.
L'ufficio di ragioneria prenota nelle sue scritture, in sede separata, tali impegni in corso di formazione.
Sulle deliberazioni, atti e provvedimenti di cui al presente articolo l'ufficio di ragioneria deve apporre il visto per la assunzione dell'impegno.
Nei comuni ove non esiste ufficio di ragioneria, provvede agli adempimenti suddetti, sotto la propria responsabilità, il segretario comunale.
SEZIONE VII
Delle commissioni centrali per la finanza locale e per gli enti danneggiati da terremoti.
Articolo 328
Art. 328.
-- Presso il ministero dell'interno è istituita una commissione centrale per la finanza locale, la quale, oltre le attribuzioni previste da speciali disposizioni di legge, ha quella di dare pareri su tutte le questioni relative alla finanza locale, che siano sottoposte al suo esame dal ministro dell'interno o dal ministro delle finanze.
Articolo 329
Art. 329.
-- La commissione centrale per la finanza locale è presieduta dal ministro dell'interno o, per sua delega, dal sottosegretario di Stato dell'interno ed è composta come appresso:
a ) un vice-presidente scelto dal ministro dell'interno;
b ) un preside e un podestà da designarsi dal ministro dell'interno;
c ) un consigliere di Stato ed un consigliere della corte dei conti designati dai rispettivi presidenti;
d ) i direttori generali dell'amministrazione civile e dei servizi per la finanza locale, il ragioniere generale dello Stato ed il direttore capo della divisione comuni presso il ministero dell'interno;
e ) un rappresentante del partito nazionale fascista, designato dal segretario;
f ) due componenti del consiglio nazionale delle corporazioni, designati dal comitato corporativo centrale;
g ) due esperti nella materia delle finanze locali, scelti, rispettivamente, l'uno dal ministro dell'interno e l'altro dal ministro delle finanze.
Le funzioni di segretario della commissione sono disimpegnate da due impiegati di grado non inferiore al nono, dei quali uno appartenente al ruolo dell'amministrazione centrale dell'interno e l'altro a quello dell'amministrazione delle finanze.
é in facoltà del presidente di ripartire la commissione in sottocommissioni costituite di un numero di componenti non inferiore a cinque e di delegare ad esse, con poteri eguali a quelli della commissione, parte delle attribuzioni a questa spettanti.
Per la validità delle adunanze tanto della commissione quanto delle sottocommissioni è necessaria la presenza di almeno i due terzi dei membri che le compongono.
Alla nomina della commissione ed alle eventuali sostituzioni si provvede con decreto reale su proposta del ministro dell'interno.
I membri di diritto possono farsi rappresentare dai funzionari che legalmente li sostituiscono o da altri da essi delegati; gli altri membri restano in carica per tre anni e possono essere riconfermati.
Articolo 330
Art. 330.
-- Le attribuzioni riguardanti i comuni e le province danneggiati da terremoti, o che, per particolari disposizioni di legge, siano sottoposti a tutela speciale in deroga alle norme nel presente testo unico sono esercitate da una commissione, che ha sede presso il ministero dell'interno, ed è costituita come segue:
il sottosegretario di Stato per l'interno, presidente;
il direttore generale dell'amministrazione civile presso il ministero dell'interno, vice-presidente;
il direttore generale della cassa dei depositi e prestiti;
il direttore generale dei servizi speciali presso il ministero dei lavori pubblici;
il direttore capo della divisione servizi speciali presso il ministero dell'interno;
il dirigente l'ufficio di ragioneria presso detta divisione.
Un funzionario del ministero dell'interno, di grado non inferiore al nono, funziona da segretario della commissione.
Articolo 331
Art. 331.
-- Le spese per il funzionamento delle commissioni, di cui agli articoli 328 e 330 del presente testo unico, saranno determinate secondo norme da stabilirsi con decreto del ministro dell'interno, di concerto con quello delle finanze, e graveranno su apposito fondo speciale dello stato di previsione della spesa del ministero dell'interno.
La liquidazione di tali spese è fatta dal ministro dell'interno.
CAPO IV
Dei comuni e delle province che non sono in grado di assicurare ai propri bilanci il pareggio economico.
Articolo 332
Art. 332.
-- I bilanci dei comuni che, nonostante l'applicazione della sovrimposta fino al terzo limite e delle altre eccezionali imposizioni prescritte per raggiungere tale limite, non possono conseguire il pareggio fra le entrate e spese effettive ordinarie aumentate delle rate di ammortamento dei mutui in estinzione, sono consolidati per un biennio ed assoggettati all'approvazione della commissione centrale della finanza locale, sentita la giunta provinciale amministrativa.
Alla stessa commissione è altresì demandata l'approvazione di tutte le variazioni che, durante il biennio, dovessero essere apportate ai bilanci predetti per far fronte a nuove o maggiori spese obbligatorie, inderogabili ed urgenti, dipendenti da circostanze sopraggiunte dopo l'approvazione del bilancio e non prima prevedibili; nonché l'appovazione delle spese vincolanti il bilancio oltre un biennio.
In sede di approvazione dei bilanci, la commissione ha tutti i poteri indicati nell'art. 306 per assicurare il pareggio, e garantire l'andamento dei servizi obbligatori, e può promuovere anche, ove occorra, la costituzione coattiva di consorzi oppure l'aggregazione dei comuni ed altri contermini, anche all'infuori dei casi previsti dalla presente legge.
Essa può, inoltre, rivedere le tariffe delle imposte e i regolamenti comunali per la gestione dei beni patrimoniali, i capitolati di appalto ed i regolamenti per i servizi assunti in gestione diretta o tenuti in economia, i regolamenti organici del personale, e promuoverne le modificazioni necessarie.
Può infine, in casi eccezionali, autorizzare l'applicazione di nuove imposte di consumo su voci comprese nella tariffa annessa al Regio Decreto 24 settembre 1923, n. 2030 concernente i soppressi dazi interni ed autorizzare altresì ulteriori aumenti di imposte, tasse e contributi, nonchè ulteriori eccedenze delle sovrimposte fondiarie, nella misura strettamente indispensabile a conseguire il pareggio dei bilanci.
Articolo 333
Art. 333.
-- Ai comuni contemplati dall'articolo precedente è vietato di contrarre nuovi mutui.
Tale divieto non si estende ai mutui per il riscatto di passività onerose, per la prosecuzione di opere pubbliche improrogabili, iniziate prima dell'emanazione del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e per la costruzione e la sistemazione di acquedotti, fognature e cimiteri.
I provvedimenti relativi alla contrattazione di tali prestiti sono sottoposti all'approvazione della commissione centrale per la finanza locale, sentita la giunta provinciale amministrativa.
La cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, su proposta della commissione centrale per la finanza locale, ai detti comuni, mutui da ammortizzare in 35 anni per l'estinzione dei disavanzi delle gestioni attinenti agli anni 1931 e precedenti, a carico dei fondi provenienti dai buoni postali fruttiferi.
Articolo 334
Art. 334.
-- Nei riguardi dei comuni i cui bilanci sono, a norma dei precedenti articoli, sottoposti all'approvazione della commissione centrale per la finanza locale, le attribuzioni riservate alla giunta provinciale amministrativa dalla legge 17 maggio 1900, n. 173, e successive modificazioni, sono devolute alla commissione stessa.
Nei confronti dei comuni anzidetti i giudizi speciali di responsabilità, di cui all'art. 260, possono essere iniziati anche su richiesta della commissione centrale per la finanza locale.
Contro i provvedienti adottati dalla commissione centrale per la finanza locale a norma del presente articolo e dei due precedenti, non è ammesso alcun gravame, neanche per motivi di legittimità.
Articolo 335
Art. 335.
-- Ai comuni che si trovino nelle condizioni previste nell'art. 332 non sono consentite spese facoltative.
Articolo 336
Art. 336.
-- Per le province che, nonostante l'applicazione della sovrimposta fino al terzo limite e delle altre eccezionali imposizioni prescritte per raggiungere tale limite, non possono conseguire il pareggio tra le entrate e le spese ordinarie aumentate delle rate di ammortamento dei mutui in estinzione, la commissione centrale per la finanza locale fa le opportune proposte per raggiungere il pareggio al ministro delle finanze, cui compete di provvedere di concerto col ministro dell'interno.
CAPO V
Della vigilanza e tutela governativa.
Articolo 337
Art. 337.
-- Quando la legge non disponga altrimenti, la facoltà di approvazione conferita all'autorità incaricata dell'esercizio della vigilanza o della tutela, non consente di adottare d'ufficio provvedimenti diversi da quelli deliberati dall'amministrazione.
Articolo 338
Art. 338.
-- Gli amministratori straordinari dei comuni, delle province e dei consorzi hanno gli stessi poteri degli organi ordinari che sostituiscono, e sono sottoposti, per quanto attiene alla vigilanza e alla tutela, alle stesse regole.
Articolo 339
Art. 339.
-- Alle deliberazioni adottate dagli amministratori straordinari dei comuni, delle province e dei consorzi si applicano le norme concernenti l'assistenza del segretario, la redazione, la firma e la pubblicazione dei relativi verbali.
Articolo 340
Art. 340.
-- Il prefetto, la giunta provinciale amministrativa, il consiglio di prefettura, il podestà, il preside e il rettorato provinciale, nonchè gli organi di amministrazione dei consorzi, possono, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, ordinare inchieste.
Articolo 341
Art. 341.
-- Gli amministratori straordinari del comune e della provincia provvedono, con nomine da farsi fra persone che abbiano i requisiti per essere nominate consultori o rettori, alla sostituzione di coloro che, per il fatto della cessazione dell'amministrazione ordinaria, siano decaduti dall'esercizio di speciali funzioni per le quali la legge espressamente richieda la qualità di consultore o rettore.
Le persone così nominate durano in carica finchè non vengano sostituite dagli organi ordinari delle predette amministrazioni.
Articolo 342
Art. 342.
-- Le deliberazioni, per le quali non si richiedano autorizzazioni, speciali pareri od approvazioni, possono essere dichiarate immediatamente esecutive quando il pubblico interesse lo richieda e vi sia pericolo di danno a ritardarne l'esecuzione.
Tale facoltà non esime l'autorità deliberante dalla responsabilità di cui all'art, 252, secondo comma.
Articolo 343
Art. 343.
-- Le deliberazioni dei comuni, delle province e dei consorzi, integrate secondo i casi, col visto del prefetto o coll'approvazione della giunta provinciale amministrativa, o comunque divenute esecutive, sono provvedimenti definitivi.
Agli atti, con i quali viene dalle suddette autorità negata l'esecutività o l'approvazione delle deliberazioni, ed ai decreti prefettizi che ne denunciano l'annullamento è applicabile il disposto dell'art. 5.
Resta salva in ogni caso la facoltà conferita al governo con l'art. 6.
TITOLO VIII
Del governatore di Roma.
CAPO I
Del territorio, del governatorato e della consulta.
Articolo 344
Art. 344.
-- Il governatorato di Roma è corpo morale ed ha un'amministrazione poropria.
Esso esercita tutte le funzioni e provvede a tutti i servizi che sono di competenza del comune secondo la legislazione vigente.
Ai fini di un più organico coordinamento, possono inoltre essergli trasferite in tutto o in parte, da altre amministrazioni dello Stato o da quella della provincia di Roma, funzioni attinenti a servizi che si svolgono nella circoscrizione del governatore e nell'interesse del territorio e della popolazione di esso. Il trasferimento si effettua con decreto reale, proposto dal ministro dell'interno, di concerto con quello delle finanze e con gli altri ministri interessati, udito il consiglio di Stato.
Articolo 345
Art. 345.
-- La circoscrizione del governatorato fa parte, a tutti gli effetti di legge, della circoscrizione amministrativa della provincia di Roma.
Qualunque variazione alla circoscrizione del governatore sarà disposta con decreto reale, sentiti il consiglio di Stato e il consiglio dei ministri.
Articolo 346
Art. 346.
-- Il governatorato è retto da un governatore, coadiuvato da un vice-governatore, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
La consulta di Roma è composta di dodici membri.
Articolo 347
Art. 347.
-- Il governatorato ha un segretario generale ed un ufficio governatoriale.
Articolo 348
Art. 348.
-- Il governatore, il vice-governatore ed il segretario generale sono nominati con decreto reale, su proposta del ministro dell'interno, in seguito a deliberazione del consiglio dei ministri.
Il ministro dell'interno, sentito il governatore designa il funzionario incaricato di sostituire il segretario generale in caso di assenza o di impedimento.
Articolo 349
Art. 349.
-- Il governatore e il vice-governatore sono iscritti, rispettivamente, ai gradi secondo e quarto del gruppo A dell'amministrazione dell'interno.
Il segretario generale del governatore è inscritto al grado quarto del gruppo A dell'amministrazione dell'interno.
Nel caso che siano incaricati delle funzioni di vice-governatore o di segretario generale, funzionari già appartenenti all'amministrazione dello Stato, essi saranno messi fuori del ruolo di provenienza, e vi rientreranno al cessare dell'incarico, in soprannumero, qualora non vi siano posti vacanti di organico al momento della loro riammissione in ruolo.
Al governatore, al vice-governatore ed al segretario generale sono applicabili le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, in quanto non sia disposto altrimenti dalla presente legge.
Articolo 350
Art. 350.
-- Il ministro dell'interno assegna al governatore ed al vice-governatore un'annua indennità per spese di rappresentanza, che grava sul bilancio del governatore.
Articolo 351
Art. 351.
-- Il governatore, il vice-governatore ed il segretario generale, prima di entrare in funzioni, prestano, dinanzi al ministro dell'interno, il giuramento prescritto nell'art. 45.
Articolo 352
Art. 352.
-- Il governatore, il vice-governatore ed il segretario generale hanno una speciale uniforme descritta nel regolamento per la esecuzione della presente legge.
Il governatore ed il vice-governatore, quando non indossano l'uniforme, usano il distintivo stabilito per il podestà nell'art. 46.
Articolo 353
Art. 353.
-- Il governatore ha tutti i poteri che le vigenti leggi conferiscono al podestà.
Articolo 354
Art. 354.
-- Il governatore può affidare al vice-governatore ed ai consultori speciali incarichi nell'amministrazione del governatorato.
Può inoltre promuovere altre forme di collaborazione, nelle quali può avvalersi, oltre che del vice-governatore e dei consultori, anche dell'opera di privati cittadini di singolare capacità e rinomanza nella propria arte, scienza o disciplina.
Articolo 355
Art. 355.
-- Il governatore, per le borgate o frazioni del governatorato, può delegare le sue funzioni di ufficiale del governo ad uno dei consultori o, in difetto, ad altra persona che sia in possesso dei requisiti richiesti per la nomina a consultore, purchè residenti in dette frazioni o borgate.
La delega può essere fatta anche per i singoli rioni e quartieri del governatorato.
Articolo 356
Art. 356.
-- é applicabile al governatore ed a chi ne fa le veci la disposizione di cui all'art. 22.
Articolo 357
Art. 357.
-- Le deliberazioni del governatore sono adottate coll'assistenza del segretario generale.
I relativi verbali sono firmati dal governatore e dal segretario.
Articolo 358
Art. 358.
-- Le deliberazioni del governatore, tranne quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già deliberati, devono essere sempre pubblicate, almeno per estratto contenente la parte dispositiva, mediante affissione all'albo pretorio, nel primo giorno festivo, successivo alla loro data.
I regolamenti del governatorato e le deliberazioni che li approvano devono essere pubblicate all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi. Ove sia prescritta una speciale approvazione, la pubblicazione si effettua dopo che questa sia intervenuta.
Il segretario generale è responsabile della pubblicazione.
Ciascun contribuente del governatorato ha diritto di avere copia integrale delle deliberazioni, previo pagamento dei diritti stabiliti dalla tariffa annessa al regolamento per la esecuzione della presente legge.
La raccolta dei regolamenti del governatorato e delle relative tariffe deve essere tenuta dall'ufficio comunale a disposizione del pubblico, perchè esso possa prenderne cognizione.
Articolo 359
Art. 359.
-- Il governatore adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti per motivi di sanità o di sicurezza pubblica in materia di edilità ed igiene, e fa eseguire gli ordini relativi, a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale in cui fossero incorsi.
La nota di tali spese è resa esecutoria dal prefetto, udito l'interessato, ed è rimessa all'esattore, che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.
Contro i provvedienti del governatore e del prefetto è ammesso ricorso, anche per il merito, alla giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.
Articolo 360
Art. 360.
-- Sono sottoposte direttamente al governatore le istituzioni fatte a favore della generalità degli abitanti del governatore o delle sue frazioni, alle quali non siano applicabili le regole degli istituti di assistenza e beneficenza, come pure gli interessi dei parrocchiani, quando questi sostengano qualche spesa per la parrocchia a termini di legge.
Le istituzioni di assistenza e beneficenza a prò degli abitanti del governatorato sono soggette alla sorveglianza del governatore, il quale può sempre esaminare l'andamento e vederne i conti.
Contro i provvedimenti del governatore relativi agli oggetti indicati nei due comma precedenti, è ammesso il ricorso, anche per il merito, alla giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.
Qualora gli interessi concernenti le proprietà od attività patrimoniali delle frazioni o gli interessi dei parrocchiani siano in opposizione con quelli del governatorato o di altre frazioni del medesimo, il ministro dell'interno nomina un commissario, il quale provvede all'amministrazione dell'oggetto in controversia.
Contro le decisioni del ministro è ammesso ricorso, anche per il merito, al consiglio di Stato in sede giurisdizionale.
é richiesto il parere del governatore sui cambiamenti della circoscrizione delle parrocchie del governatorato, quando questo contribuisca al loro mantenimento.
Articolo 361
Art. 361.
-- Sono soggetti all'esame del governatore i bilanci ed i conti delle amministrazioni delle chiese parrocchiali e delle altre amministrazioni, quando esse ricevano sussidi dal governatorato.
Sulle questioni che sorgano in conseguenza di questo esame è ammesso ricorso, anche per il merito, alla giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.
Articolo 362
Art. 362.
-- Contro il rifiuto opposto dal governatore al rilascio dei certificati e degli attestati nei casi previsti dalla legge e contro gli errori contenuti in essi è ammesso ricorso al ministro dell'interno.
Il ministro dell'interno, ove accolga il ricorso, rilascia esso stesso il certificato in conformità alla domanda del ricorrente ed alle risultanze della istruttoria.
Articolo 363
Art. 363.
-- I membri della consulta di Roma sono nominati con decreto del ministro dell'interno, di concerto con quello delle corporazioni. Sono applicabili ad essi le disposizioni di cui gli articoli 68, 69 e 70.
L'ufficio di consultore è gratuito.
Prima di entrare in funzione, i consultori prestano giuramento dinanzi al governatore nei modi e nei termini previsti nell'articolo 45.
Essi durano in carica quattro anni e possono essere sempre confermati.
Articolo 364
Art. 364.
-- Si applicano ai consultori le disposizioni degli articoli 270 e 271.
Articolo 365
Art. 365.
-- La consulta è convocata dal governatore, che ne fissa l'ordine dei lavori.
La convocazione è fatta mediante avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio ai singoli consultori, almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Nei casi d'urgenza basta che l'avviso sia consegnato 24 ore prima.
L'avviso scritto deve contenere l'elenco degli affari da trattare.
Articolo 366
Art. 366.
-- Le adunanze della consulta sono presiedute dal governatore e non sono pubbliche. Per la validità di esse è necessario l'intervento di almeno la metà dei membri.
Le deliberazioni della consulta sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
Articolo 367
Art. 367.
-- Le deliberazioni della consulta sono adottate coll'assistenza del segretario generale.
I relativi verbali sono firmati dal governatore e dal segretario.
Articolo 368
Art. 368.
-- Quando in due successive convocazioni, a distanza non minore di tre giorni, la consulta non possa pronunciarsi per mancanza di numero legale, il governatore è autorizzato a provvedere, prescindendo dal parere della consulta, anche nei casi in cui esso sia richiesto per legge.
Il governatore è autorizzato egualmente a provvedere prescindendo dal parere della consulta, qualora non venga raggiunta nella votazione la maggioranza assoluta.
Nei casi previsti ai due comma precedenti deve farsi risultare dal verbale della deliberazione il motivo per cui la consulta non si è pronunciata.
Articolo 369
Art. 369.
-- I consultori che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre adunanze consecutive, sono dichiarati decaduti.
La decadenza è pronunciata dal ministro dell'interno, su proposta del governatore o anche d'ufficio, previa contestazione dei motivi all'interessato.
Articolo 370
Art. 370.
-- Per gravi ragioni di carattere amministrativo o di ordine pubblico, la consulta può essere sciolta con decreto del ministro dell'interno.
La ricostituzione della consulta deve avvenire entro il termine di un anno.
Quando la consulta sia sciolta, il governatore è autorizzato a provvedere prescindendo dal parere della consulta, anche nei casi in cui il parere sia richiesto per legge.
Contro i provvedimenti di cui al presente articolo non è ammesso alcun gravame, nè in sede amministrativa, nè in sede giurisdizionale.
Articolo 371
Art. 371.
-- Il parere della consulta deve essere inteso sui seguenti oggetti:
1° bilancio preventivo;
2° conto consuntivo;
3° applicazione di tributi e regolamenti relativi;
4° piani regolatori edilizi e di ampliamento;
5° assunzione diretta dei pubblici servizi.
Il governatore può, inoltre, richiedere il parere della consulta ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
Articolo 372
Art. 372.
-- Nei casi in cui il parere della consulta è obbligatorio, qualora il governatore non vi si uniformi, deve farsene constare nel verbale della deliberazione.
La deliberazione, in tal caso, è sottoposta all'approvazione del ministro dell'interno.
Articolo 373
Art. 373.
-- Si applicano ai messi del governatorato di Roma le disposizioni dell'art. 273, escluso l'obbligo della approvazione della nomina da parte del prefetto.
Articolo 374
Art. 374.
-- Valgono per i dipendenti del governatorato, nella parte applicabile, le disposizioni dei capi 2° e 3° del titolo V della presente legge.
Le facoltà conferite al prefetto in materia disciplinare sono esercitate dal governatore.
é parimenti attribuita al governatore la competenza a provvedere alla dispensa di cui all'art. 248.
Per i dipendenti del governatore la censura viene applicata dal segretario generale e contro tale provvedimento è ammesso ricorso al governatore entro dieci giorni dalla notifica.
Articolo 375
Art. 375.
-- Sulle conferme, promozioni, aspettative, dispense dal servizio e collocamenti a riposo d'ufficio degli impiegati del governatore è chiamata a dar parere una commissione composta dal vice-governatore, che la presiede, del segretario generale, o di chi ne fa le veci, del capo della ripartizione del personale, o di chi ne fa le veci, e di altri due capi di ripartizione, designati al principio di ogni anno dal governatore.
Alle riunioni della commissione assiste, in qualità di segretario, un impiegato di concetto della ripartizione del personale.
Per i direttori capi di ripartizione, il ragioniere generale e gli altri impiegati ad essi equiparati, la commissione consultiva è costituita dal governatore, dal vice-governatore e dal segretario generale o da chi ne fa le veci ed è assistita, in qualità di segretario, dal capo della ripartizione del personale.
Articolo 376
Art. 376.
-- La commissione di disciplina del governatorato si compone, per gli impiegati, del vice-governatore o, in caso di sua assenza od impedimento, di un delegato del governatore, che la presiede, del segretario generale, o di chi ne fa le veci, e di un impiegato, designato di volta in volta dal governatore, fra quelli aventi grado non inferiore a quello dell'incolpato.
Per i salariati, la commissione è composta dal segretario generale o di chi ne fa le veci, che la presiede, di un impiegato, designato al principio di ogni anno dal governatore, e di un salariato, designato di volta in volta dal governatore fra quelli aventi grado non inferiore a quello dell'incolpato.
CAPO II
Della finanza e contabilità.
Articolo 377
Art. 377.
-- Si applicano al governatorato le disposizioni contenute nel titolo II, capo IV, e nel titolo VII, capo III, della presente legge, salvo quanto è stabilito negli articoli seguenti.
Articolo 378
Art. 378.
-- Le opere pubbliche del governatorato si eseguono in base a progetti compilati dall'ufficio tecnico.
Quando la speciale natura delle opere o particolari motivi di urgenza lo rendano necessario, la compilazione dei progetti può essere affidata a professionisti privati. L'incarico di compilare un progetto non conferisce titolo al privato professionista per la direzione e la esecuzione dell'opera.
I progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche del governatorato, di importo superiore a lire 1.000.000, quando all'esecuzione dei lavori si provveda con asta pubblica o licitazione privata, ovvero d'importo superiore a lire 500.000, quando all'esecuzione dei lavori si provveda a trattativa privata o in economia, devono riportare il parere favorevole del consiglio superiore dei lavori pubblici.
I progetti esecutivi d'opere pubbliche, d'importo compreso fra lire 200.000 e lire 1.000.000, quando all'esecuzione dei lavori si provveda per asta pubblica o licitazione privata, ovvero d'importo compreso fra lire 200.000 e lire 500.000, quando alla esecuzione dei lavori si provveda a trattativa privata o in economia, devono riportare il parere favorevole di un ispettore superiore dei lavori pubblici.
Non è necessario provocare un nuovo parere per gli aumenti di spesa che si verifichino durante l'esecuzione delle opere, quando l'importo di essi non superi il quinto del preventivo.
Il parere del consiglio superiore dei lavori pubblici è richiesto anche quando si tratti di progetti parziali per un'opera, la cui spesa complessiva si preveda superiore ai limiti indicati nel comma terzo e quarto, salvo che costituiscano esecuzione di un progetto di massima già approvato.
Il parere del consiglio superiore dei lavori pubblici è, in ogni caso, richiesto per il tramite del ministro dell'interno.
Articolo 379
Art. 379.
-- I contratti del governatorato riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni ed appalti di opere, devono essere preceduti da pubblici incanti con le forme stabilite per i contratti dello Stato.
é tuttavia consentito di provvedere mediante licitazione privata:
1° quando si tratti di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 100.000;
2° quando si tratti di spesa che non superi annualmente le lire 20.000 ed il governatorato non resti obbligato oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite suddetto;
3° quando si tratti di locazione di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le lire 100.000, e la durata del contratto non ecceda i nove anni.
Si può anche procedere alla trattativa privata, quando il valore complessivo dei contratti non ecceda la metà delle cifre suindicate.
Anche all'infuori dei casi previsti nel comma secondo il ministro dell'interno può consentire che i contratti seguano a licitazione privata, quando tale forma di appalto risulti più vantaggiosa per il governatorato.
Può anche autorizzare la trattativa privata, allorchè ricorrano circostanze eccezionali e ne sia evidente la necessità o la convenienza.
Articolo 380
Art. 380.
-- Il segretario generale ha facoltà di rogare gli atti e contratti nell'interesse del governatorato.
Le tasse e gli emolumenti che il governatorato è autorizzato ad esigere per la spedizione degli atti sono quelli stabiliti nella tabella annessa al regolamento per la esecuzione della presente legge, e sono devoluti, per metà al governatorato, e per metà al segretario generale.
La liquidazione delle tasse e degli emolumenti è approvata di volta in volta dal governatore.
Articolo 381
Art. 381.
-- Il governatore, entro il 1° di ottobre, delibera il bilancio preventivo.
Le deliberazioni del governatore che approvano il bilancio preventivo e che stabiliscono la sovrimposta devono essere pubblicate per copia all'albo pretorio per otto giorni, e, durante lo stesso termine, il bilancio deve essere depositato in segreteria a disposizione del pubblico.
Il bilancio è approvato con decreto reale, su proposta del ministro dell'interno, di concerto con quello delle finanze, sentito il consiglio dei ministri.
In sede di approvazione possono essere fatte, d'ufficio, nel bilancio del governatorato le allocazioni necessarie per le spese obbligatorie.
Con lo stesso decreto che approva il bilancio si provvede anche sui ricorsi e sulle opposizioni contro l'applicazione della sovrimposta con eccedenza al limite legale, o contro il bilancio in genere, sentita una commissione composta dal direttore generale dell'amministrazione civile, che la presiede, e di cinque membri nominati rispettivamente dai ministri delle finanze, dell'educazione nazionale, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste e delle comunicazioni, di grado non inferiore al sesto, nonchè del funzionario di ragioneria, del ministro dell'interno incaricato dell'esame dei conti del governatorato.
Al ministro dell'interno di concerto con quello delle finanze sono demandate le attribuzioni di cui all'art. 332 e la determinazione della percentuale delle spese facoltative anche in deroga al disposto dell'art. 314.
Articolo 382
Art. 382.
-- L'assegnazione e la erogazione dei contributi dello Stato a favore del governatore sono regolate dalle relative leggi speciali.
Articolo 383
Art. 383.
-- Il decreto reale che approva il bilancio deve essere pubblicato per copia all'albo pretorio per otto giorni e durante lo stesso termine il bilancio deve essere depositato in segreteria a disposizione del pubblico.
Contro il decreto reale è ammesso soltanto ricorso per motivi di legittimità al consiglio di Stato, da parte di qualsiasi contribuente.
I termini per la presentazione del ricorso e per il procedimento innanzi al consiglio di Stato sono ridotti a metà. La sezione pronuncia in camera di consiglio sulle memorie e sugli atti presentati dalle parti, senza che occorra ministero di avvocato.
Articolo 384
Art. 384.
-- I ruoli delle imposte ed eventualmente degli altri contributi del governatorato, da riscuotersi con le norme e la procedura privilegiata dalle imposte, sono resi esecutori dal prefetto.
Articolo 385
Art. 385.
-- Gli atti del governatorato, concernenti la erogazione di somme poste a carico del bilancio dello Stato, sono parificati a tutti gli effetti a quelli compiuti dall'amministrazione dello Stato.
Articolo 386
Art. 386.
-- Il tesoriere del governatorato rende il conto nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Qualora il conto non venga presentato entro tale termine, il ministro dell'interno lo fa compilare d'ufficio, a spese del tesoriere, al quale applica, inoltre, una sanzione consistente nel pagamento di una somma da lire 1000 a lire 10.000, il cui ammontare viene devoluto a favore delle casse di previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli enti locali.
Il governatore delibera sul conto nel termine di tre mesi dalla sua presentazione.
Della deliberazione del governatore è data notizia al tesoriere, in quanto porti variazione nel carico o discarico, ed agli amministratori che furono designati responsabili, con notifica, contenente invito a prenderne cognizione, entro trenta giorni, nella segreteria, insieme col conto e con tutti gli altri documenti che vi si riferiscono.
Contemporaneamente il governatore, a mezzo di avviso da affliggersi all'albo pretorio per almeno otto giorni, informa il pubblico dell'avvenuta deliberazione sul conto e del deposito di esso con tutti gli atti e documenti che vi si riferiscono nell'ufficio di segreteria. Entro il termine di otto giorni dall'ultimo del deposito, il tesoriere e gli amministratori nonchè qualunque contribuente possono presentare per inscritto, senza spesa, le loro deduzioni osservazioni e reclami.
Trascorso il termine suddetto, il conto, coi documenti giustificativi dell'entrata e della spesa e con le deduzioni osservazioni e reclami, eventualmente presentati, o, in mancanza, con esplicita dichiarazione che nessuna deduzione osservazione o reclamo, venne presentato nei termini prescritti, è trasmesso dal governatore al ministro dell'interno, per l'approvazione.
Il ministro dell'interno, sentite, se del caso, le parti interessate, delibera sul conto, previo il parere della commissione, di cui all'art. 381. Il funzionario di ragioneria del ministero dell'interno incaricato dell'esame del conto deve presentare una relazione sull'esame compiuto ed assume le responsabilità previste nell'art. 311.
Articolo 387
Art. 387.
-- Il decreto del ministro dell'interno che approva il conto consuntivo è notificato e pubblicato, a cura del governatore, nei modi e nei termini stabiliti nel quinto comma dell'articolo precedente. Contro di esso è ammesso ricorso alla corte dei conti da parte degli interessati, del governatore, nonchè di qualsiasi contribuente, ancorchè non abbia previamente reclamato a termini del comma suddetto.
CAPO III
Dell'assunzione diretta dei pubblici servizi.
Articolo 388
Art. 388.
-- Per l'assunzione diretta dei pubblici servizi, da parte del governatorato, si applicano le disposizioni della legge speciale sulla assunzione diretta di pubblici servizi da parte dei comuni e delle province, salvo il disposto degli articoli seguenti.
Articolo 389
Art. 389.
-- L'amministrazione delle aziende speciali, costituite a norma della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province, è assunta dal governatore, che ne ha la rappresentanza diretta, con speciale gestione finanziaria e contabile, separata da quella ordinaria degli altri servizi.
Il governatore ha facoltà di nominare per ciascuna azienda un commissario, che ne assume la rappresentanza, scegliendolo tra le persone che posseggano i requisiti per essere nominati consultori, ed abbiano la necessaria competenza.
Il commissario esercita le attribuzioni conferite dalla legge al presidente ed alla commissione amministratrice delle aziende municipalizzate.
Articolo 390
Art. 390.
-- Il commissario di cui al precedente articolo è nominato con decreto del governatore, soggetto all'approvazione del ministro dell'interno. Dura in carica un biennio e può essere confermato.
é sempre revocabile con decreto del governatore soggetto ad approvazione del ministro dell'interno. Contro il provvedimento di revoca non è ammesso alcun gravame, nè in sede amministrativa, nè in sede giurisdizionale.
Articolo 391
Art. 391.
-- Le deliberazioni del commissario sono soggette alla ratifica del governatore.
All'uopo, il commissario trasmette al governatore, entro tre giorni, copia di tutte le deliberazioni, eccettuate quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già adottati e perfezionati con le approvazioni di legge. Ove la deliberazione non sia sospesa entro cinque giorni dalla data in cui è pervenuta al governatore, s'intende ratificata.
Sono, per altro, soggette a espressa ratifica da parte del governatore le deliberazioni del commissario riflettenti il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le nuove spese che si rendano necessarie durante l'esercizio, nonchè quelle relative:
a ) a provvedimenti che vincolino il bilancio dell'azienda oltre l'anno;
b ) alla nomina ed al licenziamento degli impiegati;
c ) alla stipulazione di contratti di alienazione, locazione, acquisti, somministrazioni ed appalti di opere, il cui valore complessivo e giustificato ecceda le lire 50.000;
d ) alla contrattazione di prestiti ed all'impiego di capitali;
e ) alle azioni da promuovere in giudizio, per le quali la vigente legge speciale prescrive l'autorizzazione della commissione amministratrice, ed alle transazioni per valore superiore alle lire 10.000;
f ) alla cancellazione di iscrizioni ipotecarie ed alla costituzione di servitù.
I bilanci ed i conti delle aziende speciali devono essere allegati a quelli del governatorato e pubblicati assieme a questi ultimi.
Articolo 392
Art. 392.
-- Il governatore ha facoltà di procedere, per le singole aziende, alla nomina di una commissione consultiva, composta di non più di cinque membri, e di regolarne le attribuzioni.
Articolo 393
Art. 393.
-- Con regolamento speciale del governatorato saranno stabilite le norme concernenti il funzionamento tecnico e l'ordinamento amministrativo e contabile delle singole aziende, nonchè lo stato giuridico e il trattamento economico del relativo personale.
Il regolamento è soggetto all'approvazione del ministro dell'interno, di concerto con quello delle finanze e, in quanto riguardi le aziende di trasporto, col ministro delle comunicazioni.
CAPO IV
Della vigilanza e tutela.
Articolo 394
Art. 394.
-- I provvedimenti del governatore, nelle materie per le quali non sia richiesta una speciale approvazione, sono definitivi.
Articolo 395
Art. 395.
-- Le deliberazioni del governatore, per le quali non sia richiesta una speciale approvazione, divengono esecutive dopo dieci giorni dalla loro pubblicazione, a meno che ne sia espressamente dichiarata l'urgenza, nel qual caso divengono esecutive nel giorno stesso della loro pubblicazione, che può essere effettuata anche in giorno feriale.
Articolo 396
Art. 396.
-- Le disposizioni che regolano la competenza della giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale per gli atti dei comuni si applicano anche agli atti del governatorato.
Resta altresì ferma la competenza della giunta provinciale amministrativa in grado di appello per i ricorsi relativi all'applicazione dei tributi governatoriali.
Articolo 397
Art. 397.
-- Le deliberazioni del governatore non sono soggette al visto di esecutività di cui all'art. 97, nè all'approvazione tutoria di cui all'art. 99.
I contratti del governatorato non sono soggetti al parere preventivo del consiglio di prefettura, nè al visto di esecutività.
Articolo 398
Art. 398.
-- Quando il governatore non spedisca i mandati o non compia gli atti fatti comunque obbligatori dalla legge, provvede il ministro dello interno.
Articolo 399
Art. 399.
-- Il governatore trasmette ai ministri competenti copia dei regolamenti da lui deliberati relativi ai tributi, alla igiene e sanità, alla edilità ed alla polizia locale.
Il ministro, udito il consiglio di Stato, e per i regolamenti di igiene e sanità anche il consiglio superiore di sanità, può annullarli del tutto o in parte, in quanto siano contrari alle leggi ed ai regolamenti.
I regolamenti del governatorato, che riguardano l'Agro romano, sono sottoposti all'approvazione del ministro dell'agricoltura e foreste; quelli scolastici all'approvazione del ministro dell'educazione nazionale.
Nulla è innovato alle facoltà attribuite al ministro delle finanze dell'art. 29 del Regio Decreto 18 novembre 1932, n. 2440.
CAPO V
Disposizioni varie.
Articolo 400
Art. 400.
-- Entro la circoscrizione del governatorato i servizi statali e municipali di polizia sono unificati e messi alla dipendenza del questore di Roma. Le relative norme di attuazione sono stabilite con decreto del ministro dell'interno, sentito il governatore e il questore di Roma.
Con decreto reale, su proposta del ministro dell'interno, di concerto con quello delle finanze, sentito il governatore, sono stabilite le norme per la ripartizione delle spese tra gli enti interessati.
Articolo 401
Art. 401.
-- Il prefetto esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge in materia di espropriazione per pubblica utilità, anche nell'ambito della circoscrizione del governatorato di Roma.
Articolo 402
Art. 402.
-- Per quanto non è disposto nel presente articolo valgono per il governatorato di Roma, in quanto applicabili, le norme contenute nelle disposizioni preliminari e nei titoli II, IV, VI e VII della presente legge.
TITOLO IX
Disposizioni transitorie e finali.
Articolo 403
Art. 403.
-- Le speciali attribuzioni conferite al prefetto nel terzo comma dell'art. 19 non si applicano ai provveditorati alle opere pubbliche per il Mezzogiorno e per le isole.
Articolo 404
Art. 404.
-- I primi segretari presso le prefetture possono essere incaricati, con decreto ministeriale, di esercitare le funzioni di consigliere anche agli effetti della loro partecipazione al consiglio di prefettura ed alla giunta provinciale amministrativa.
Articolo 405
Art. 405.
-- L'art. 4 della legge 27 dicembre 1928, n. 3123, è modificato come appresso:
"La giunta provinciale amministrativa, in sede giurisdizionale, si compone del prefetto o di chi ne fa le veci, che la presiede, di due consiglieri di prefettura designati al principio di ogni anno dal prefetto, dei due membri più anziani fra quelli designati dal segretario del partito nazionale fascista. L'anzianità è desunta dalla precedenza della nomina ed, a pari anzianità di nomina, dall'età.
"In caso di assenza od impedimento i consiglieri di prefettura vengono sostituiti dal supplente; i membri anziani designati dal segretario del partito nazionale fascista da quelli che li seguono secondo l'ordine di precedenza".
Articolo 406
Art. 406.
-- I podestà, i vice-podestà e le consulte, che alla entrata in vigore della presente legge hanno già iniziato il quinto anno di esercizio della loro funzione dalla data del loro insediamento, resteranno in carica fino al compimento del quinquennio.
Articolo 407
Art. 407.
-- Il diploma di abilitazione prescritto nell'art. 174 non è richiesto per coloro che, anteriormente alla pubblicazione della legge 7 maggio 1902, n. 144, conseguirono la patente d'idoneità all'ufficio di segretario comunale, o che in virtù di titoli equipollenti, ammessi dalle disposizioni anteriori, furono assunti all'ufficio di segretario comunale e tuttora lo conservano.
Tengono luogo del diploma le patenti conseguite a termini dei regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1853 e 11 gennaio 1923, n. 9.
Articolo 408
Art. 408.
-- La disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 174 non si applica nei confronti delle donne, che siano state assunte stabilmente al posto di segretario comunale prima dell'entrata in vigore della legge 13 dicembre 1928, n. 2944, e che siano state inquadrate nei ruoli provinciali a norma di detta legge.
Articolo 409
Art. 409.
-- Il primo ruolo nazionale dei segretari comunali sarà pubblicato entro il 30 giugno 1934.
Fino a che non verrà emanato il nuovo regolamento per la esecuzione della presente legge, i concorsi ai posti di segretario comunale di grado terzo e quarto saranno regolati dalle disposizioni attualmente in vigore per i concorsi ai posti di grado primo e secondo.
Fino alla emanazione di detto regolamento resteranno immutate le vigenti tabelle degli stipendi, assegni e indennità, nonchè le quote dei diritti di segreteria spettanti ai segretari comunali.
Articolo 410
Art. 410.
-- Continuano ad aver vigore nella provincia di Bolzano le disposizioni dell'art. 4 del Regio Decreto-legge 16 aprile 1925, n. 667, per quanto si riferisce alla corresponsione ai segretari dell'indennità di residenza e dell'alloggio in natura.
Ai comuni e consorzi di comuni della provincia stessa può essere assegnato dal prefetto un contributo a carico dello Stato, da stabilirsi di anno in anno ed in misura non eccedente i quattro quinti degli oneri derivanti ai comuni interessati per effetto dei regi decreti-legge 16 aprile 1925, n. 667, e 17 agosto 1928, n. 1953.
Articolo 411
Art. 411.
-- Gli assegni pensionabili, da valutarsi ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza e della corresponsione dei contributi e delle ritenute per le pensioni dei segretari comunali relativamente ai servizi resi posteriormente al 31 dicembre 1928, non possono essere inferiori a quelli goduti alla data anzidetta.
Articolo 412
Art. 412.
-- La disposizione dell'art. 217 può essere applicata anche nei riguardi dei segretari comunali che cessarono di prestar servizio prima dell'entrata in vigore del Regio Decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953.
Articolo 413
Art. 413.
-- La disposizione di cui all'art. 222 non si applica nei confronti di coloro che abbiano conseguito la nomina a segretario o vice-segretario provinciale prima dell'entrata in vigore della presente legge, o a vice-segretario comunale prima dell'entrata in vigore del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.
Articolo 414
Art. 414.
-- Per le regie scuole e per i regi istituti d'istruzione tecnica, trasformati ai sensi della legge 15 giugno 1931, n. 889, restano fermi, per quanto attiene alla somministrazione e manutenzione dei locali, alla illuminazione, al riscaldamento ed alla provvista di acqua, gli obblighi attribuiti ai comuni ed alle province dalle leggi vigenti o da tali enti volontariamente assunti.
Articolo 415
Art. 415.
-- Nulla è innovato:
1° alle disposizioni speciali per la provincia e per il comune di Napoli;
2° alle disposizioni vigenti nei riguardi delle località danneggiate dai terremoti, nonchè nei riguardi dell'amministrazione provinciale di Zara e dei comuni della provincia stessa;
3° alle disposizioni dell'art. 6 del Regio Decreto 23 aprile 1923, n. 982, circa la concessione di sussidi, da parte delle amministrazioni comunali e provinciali, alle congregazioni di carità, nei territori annessi al regno in base agli art. 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778.
Articolo 416
Art. 416.
-- I comuni e le province che, prima del 1° gennaio 1932 abbiano regolarmente impegnate, con delegazioni pel pagamento di mutui, o di altre passività, sovrimposte eccedenti i limiti normali stabiliti dalla legge e che non possano trasferire tali garanzie sopra altri cespiti, ammessi dalle disposizioni vigenti, sono autorizzati a mantenere in applicazione dette sovrimposte per il tempo necessario all'ammortamento, ma sono obbligati a ridurre subito l'eccedenza alla sola parte vincolata.
La cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere il trasferimento senza che occorra la deliberazione del consiglio di amministrazione.
A misura che, per effetto dell'estinzione dei mutui, vengono a ridursi o a eliminarsi le quote vincolate, deve, di altrettanta somma, diminuirsi l'importo delle sovrimposte, salvo, se del caso, l'applicazione degli art. 306 e 332 della presente legge.
I comuni e le province che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma di questo articolo rimangono soggetti, a seconda della misura dell'eccedenza, alle rispettive disposizioni concernenti i bilanci, le spese e la tutela.
Le disposizioni di cui ai precedenti comma si applicano anche ai prestiti già deliberati dal competente organo dell'istituto mutuante prima del 1° gennaio 1932 e pei quali il comune o la provincia non abbia ancora delegate le corrispondenti quote di sovrimposta.
Articolo 417
Art. 417.
-- Le spese facoltative già autorizzate a norma dell'art. 313 della legge 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 98 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, non possono essere mantenute nei bilanci dei comuni e delle province che eccedono i limiti normali delle sovrimposte fondiarie, se non con l'osservanza delle norme stabilite negli articoli 314 e 321, salvo gli impegni validamente assunti.
Per i comuni ai quali è applicabile l'art. 332, le dette spese possono essere mantenute soltanto nei limiti di tali impegni e fino al termine di essi.
Articolo 418
Art. 418.
-- Entro l'anno successivo all'entrata in vigore del presente testo unico i comuni e le province dovranno provvedere alla revisione dei canoni, censi, livelli ed altre prestazioni attive e passive, secondo le norme che saranno stabilite con Regio Decreto, da emanarsi su proposta del ministro dell'interno, di concerto coi ministri della giustizia e delle finanze, udito il consiglio di Stato.
Decorso inutilmente tale termine, provvederà il prefetto, mediante apposito commissario, a spese dei responsabili dell'inadempimento.
Articolo 419
Art. 419.
-- Per la revisione ed approvazione dei conti dei comuni e delle province per gli esercizi sino al 1921 incluso, rimangono in vigore le disposizioni dei regi decreti 4 febbraio e 29 aprile 1923, numeri 335 e 1164.
Articolo 420
Art. 420.
-- I conti delle province che, prima dell'entrata in vigore del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, abbiano formato oggetto di decisione interlocutoria della corte dei conti e quelli sino al 1921 che la corte abbia avocato al suo giudizio, a norma dell'art. 3 del Regio Decreto 29 aprile 1923, n. 1164, verranno decisi secondo le norme del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.
Articolo 421
Art. 421.
-- Le disposizioni dell'art. 99 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, sono applicabili ai conti dei comuni e delle province, pei quali gli accertamenti sommari, di cui al settimo comma dell'articolo stesso, siano già stati eseguiti all'entrata in vigore del Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2289.
Articolo 422
Art. 422.
-- Gli appelli contro le decisioni di prima istanza emanate dalla corte dei conti in materia di conti provinciali continueranno ad essere deferiti al giudizio della corte stessa a sezioni riunite.
Articolo 423
Art. 423.
-- Per i comuni e le province appartenenti ai territori annessi in base all'art. 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, le disposizioni del Regio Decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2289, cominceranno ad essere applicate nei riguardi dei conti dell'esercizio 1924 in poi.
Articolo 424
Art. 424.
-- Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente testo unico il ministro dell'interno, di concerto con quello delle finanze, sentita la commissione centrale per la finanza locale, stabilirà un nuovo quadro di classifica delle entrate e delle spese comunali e provinciali e predisporrà nuovi modelli per la compilazione dei bilanci e dei conti.
Articolo 425
Art. 425.
-- é abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge o con essa incompatibile.
Articolo 426
Art. 426.
-- Il governo è autorizzato ad emanare, sentito il parere del consiglio di Stato, il regolamento per l'esecuzione della presente legge.
Il governo è anche autorizzato ad emanare norme integrative ai sensi dell'art. 344 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, finché duri l'applicazione dell'articolo stesso, relativamente alle materie già disciplinate dal detto testo unico ed ora comprese nel presente.
Col Regio Decreto di nomina della commissione di cui all'art. 329 sarà stabilita la data, dalla quale entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, la commissione stessa funzionerà secondo la sua nuova costituzione. Fino a tale data la predetta commissione continuerà a funzionare con la composizione prevista dall'art. 329 del testo unico approvato con Regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175.
Articolo 427
Art. 427.
-- Dalla data dell'entrata in vigore della presente legge cesseranno di far parte del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, i seguenti articoli:
4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 258, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 329, 330, 338, 339 e 342, numm. 4, 5, 8.
Allegato 1
Allegato unico.
(Sono omessi gli allegati).


