Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Violazione del dovere di fedeltà coniugale - causa di separazione con addebito

  • PDF

Con sentenza 21245/2010 la  Corte di Cassazione ha riaffermato il principio secondo cui "la violazione del reciproco dovere di fedeltà non legittima di per sé, automaticamente, la pronunzia di separazione con addebito al coniuge adultero, ma solo se abbia reso intollerabile la prosecuzione della convivenza o recato grave pregiudizio all’educazione della prole; pertanto il giudice del merito deve controllare l’oggettivo verificarsi di tali conseguenze, valutando, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato, in quale misura la violazione di quel dovere abbia inciso sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenze dei fatti, del tipo di ambiente in cui si sono verificati e della sensibilità morale dei soggetti interessati".

La violazione del dovere di fedeltà (inteso non solo come impegno, ricadente su ciascun coniuge, di non tradire il rapporto di dedizione fisica e spirituale fra i coniugi, ma anche come impegno di non tradire la fiducia reciproca) può essere causa anche esclusiva dell’addebito della separazione, quando si accerti, in fatto, che a quella violazione risale la crisi dell’unione. A tal riguardo, un tal dovere di fedeltà può permanere anche dopo l’insorgere dello stato di separazione, quando però si accerti la conservazione tra coniugi (ancorché separati), di un minimum di solidarietà tale da giustificare la permanenza di un simile dovere, che non ha ragione d’essere quando tra i coniugi sia irreversibilmente venuta a cessare ogni intesa.

L’allontanamento dalla casa coniugale, ove attuato unilateralmente dal coniuge, e cioè senza il consenso dell’altro coniuge, costituisce di per sé violazione di un obbligo matrimoniale e conseguentemente causa di addebitamento della separazione. Tale violazione non si concreta quando è legittimata da una “giusta causa”, vale a dire dalla presenza di situazioni di fatto di per sé incompatibili con la protrazione di quella convivenza (Cass. n. 1202/2006).

Aggiungi commento


Codice di sicurezza
Aggiorna

Contattaci

Per contatto immediato chiama:

Please login to be able to chat.