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L’USURA DEL TASSO MORATORIO TRAVOLGE ANCHE GLI INTERESSI CORRISPETTIVI SI POSSONO SOMMARE

La Corte di Cassazione , e precisamente la VI sezione  civile, con la sentenza del 04/10/2017, n.  23192,  è ancora una volta intervenuta sull’annosa questione delle  modalità di accertamento del superamento del tasso soglia rilevante per la disciplina sull’usura

Il tema è importante per le ricadute civilistiche derivanti dall’aver pattuito un finanziamento con un tasso sopra soglia.

Ed infatti, l’art. 1815 c.c. comma secondo, prevede che «se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi».

Con la sentenza n. 350 del 2013 la Cassazione si era già espressa su un tema collegato quale quello della c.d. sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori ai fini dell’accertamento del superamento del tasso soglia.

In quell’arresto la Corte affermò che «ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p., e dell’art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori».

Senonché, dopo quella sentenza,  la giurisprudenza di merito e parte degli autori iniziarono a sostenere che quella sentenza non era poi così chiara.

Nel nuovo caso deciso dalla Corte di Cassazione un istituto di credito aveva chiesto l’ammissione al passivo fallimentare del capitale di un mutuo fondiario e degli interessi previsti dal contratto.

Il Tribunale di Matera aveva rigettato l’opposizione della Banca che si era vista ammettere dal Giudice delegato soltanto per la sorte capitale «non potendo essere riconosciuti gli interessi moratori: come emerso dalla CTU, al momento della pattuizione il tasso degli interessi moratori era superiore al tasso soglia, vertendosi, così, in ipotesi di usura originaria (e non in quella di usura sopravvenuta come dedotto dalla banca) e, conseguentemente, ai sensi dell’art. 1815 c.c., la pattuizione del tasso di mora era considerata nulla e nessun interesse spettava».

La Banca, però, nel suo ricorso per cassazione deduce un unico motivo: «violazione e falsa applicazione dell’art. 1815 c.c. e della l. n. 108/1996, in quanto il Tribunale ha erroneamente rilevato che, al fine del superamento del tasso soglia, si deve valutare l’eventuale usurarietà del tasso di mora e  nel caso di affermata nullità degli interessi usurari moratori, detta nullità, non potrebbe colpire gli interessi corrispettivi i quali non superino il tasso soglia».

La  Cassazione nel respingere il ricorso ha ritenuto che «si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento; il legislatore, infatti, ha voluto sanzionare l’usura perché realizza una sproporzione oggettive tra la prestazione del creditore e la controprestazione del debitore».

Peraltro, la Cassazione richiama anche la sentenza Cass. n. 5324/2003 secondo cui «in tema di contratto di mutuo, l‘art. 1 legge n. 108/1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori».

Allo stato quindi, per la giurisprudenza di legittimità, l’usurarietà riguarda sia gli interessi moratori che corrispettivi che si possono sommare (al fine di verificare il superamento del tasso soglia) quelli corrispettivi e quelli moratori e che quegli interessi rilevano nel momento della loro pattuizione indipendentemente dalla corresponsione in concreto.