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Nullità della Fideiussione Bancaria redatta secondo lo schema contrattuale Abi

Le fideiussioni bancarie predisposte secondo lo schema contrattuale redatto dall’Abi sono state dichiarate nulle dalla Corte di cassazione per violazione della normativa Antitrust.

La Cassazione ha accertato che lo schema contrattuale delle condizioni generali di fideiussione predisposto dall’Abi e utilizzato dalle banche integra un’intesa restrittiva della concorrenza che viola le norme in materia di concorrenza. La Cassazione ha dichiarato nullo l’accordo restrittivo stipulato dalle banche e conseguentemente ha dichiarati nulli anche i contratti stipulati a valle di quell’accordo.

Il fideiussione ha quindi una maggiore tutela legale. Qualora venisse chiamato in causa potrà chiedere al Tribunale di accertare e dichiarare la nullità della fideiussione.

Di seguito riportiamo il testo integrale della sentenza della Corte di cassazione, il cui principio è stato recepito anche dai Tribunali territoriali.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Dott. DOGLIOTTI Massimo  – Presidente   – Dott. CAMPANILE Pietro          – Consigliere – Dott. GENOVESE Francesco A. – rel. Consigliere – Dott. BISOGNI   Giacinto  – Consigliere – Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere – ha pronunciato la seguente: 

ORDINANZA sul ricorso 28472/2013 proposto da:B.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Polonia n.7, presso lo studio dell’avvocato Sablone Stefano, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso; – ricorrente – contro Unicredit Credit Management Bank S.p.a., già Unicredit Corporate Banking S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza B. Cairoli n.6, presso lo studio dell’avvocato Alpa Guido, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso; – controricorrente – avverso la sentenza n. 1287/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 01/06/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/09/2017 dal cons. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.

FATTI DI CAUSA

1.La società Albatel ICT Solutions SpA (d’ora in avanti, solo Albatel) stipulava (il 18 febbraio 2005) un contratto di conto corrente con la Unicredit Corporate Banking (d’ora innanzi, Unicredit) rispetto al quale (fino alla concorrenza di Euro 200.000,00), prestavano fideiussione i signori B.G. e D.C..

1.1. In data 6 ottobre 2008 la Banca recedeva dal contratto e richiedeva decreto ingiuntivo sia nei confronti di Albatel che dei due fideiussori.

1.2. Con riferimento a tale vicenda, il signor B. – fideiussore di Albatel – ha adito la Corte d’appello di Venezia, in unico grado, chiedendo la declaratoria di nullità del contratto di fideiussione stipulato con la Banca nonchè la condanna della stessa al risarcimento dei danni, domandati in Euro 500.000,00, e la cancellazione del suo nominativo dalla Centrale Rischi della Banca d’Italia.

1.3. Osservava l’attore, a giustificazione delle proprie domande, che il contratto di fideiussione era pacificamente conforme allo schema contrattuale predisposto dall’ABI e che la Banca d’Italia (all’esito dell’istruttoria svolta – ai sensi della L. n. 287 del 1990, artt. 2 e 14 – proprio nei riguardi dell’ABI, su parere conforme dell’AGCM), aveva dichiarato che gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall’Associazione bancaria per la stipula delle fideiussioni (da sottoscrivere a garanzia delle operazioni bancarie: fideiussione omnibus) contenevano disposizioni che (“nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme” dalle proprie associate) erano in contrasto con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a)..

 continua -nullità della fideussione bancaria