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Sei stato segnalato ingiustamente alla centrale Rischi. Scopri come tutelarti

 

Se hai avuto un’ illegittima segnalazione alla Centrale Rischi oggi può presentare un ricorso d’urgenza al Tribunale e chiedere la cancellazione della segnalazione.

A ribadire tale principio è stato recentemente il Tribunale di Roma.

Ma vediamo nello specifico la questione sottoposta al vaglio del Tribunale capitolino.

Il Tribunale di Roma ha affrontato il dibattuto tema dell’illegittimità della segnalazione “a sofferenza” del nominativo del debitore presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia e, riconoscendo l’ammissibilità del ricorso d’urgenza ex artt. 669-bis e 700 c.p.c. ha accolto la richiesta della ricorrente di cancellazione del proprio nominativo.

Il motivo principale che ha indotto il Tribunale ad accogliere il ricorso è riposto nel fatto che la banca ha proceduto all’iscrizione della cliente senza prima verificare l’effettiva situazione di indebitamento della stessa, segnalandola per un debito oggetto di un precedente accordo transattivo liberatorio; il secondo motivo si rinviene nel danno subito dalla segnalata, danno che per il Collegio è in re ipsa, in quanto l’esclusione dal mercato del credito sarebbe conseguenza automatica dell’iscrizione di un soggetto quale cattivo pagatore.

Il pregiudizio subito, quindi, configura il periculum in mora, cioè l’altro elemento necessario ai fini dell’ammissibilità dello strumento cautelare.

Per ottenere la cancellazione della segnalazione alla centrale rischi devi rivolgerti ad un avvocato esperto in diritto bancario e finanziario.

Cosa fare per ottenere la cancellazione della segnalazione alla centrale rischi

Dovrai consegnare la documentazione comprovante la illegittimità della segnalazione , come ad esempio: la copia di un accordo transattivo stipulato con la banca; la copia della contabile di estinzione del debito, la lettera o l’atto giudiziale con cui hai contestato il debito verso la banca, oppure una denuncia /querela in cui dichiari di non essere il reale debitore , circostanza che potrebbe verificarsi in caso di furto di identità.

L’avvocato esperto in diritto Bancario procederà alla redazione di un ricorso ex art. 700 cpc con il quale chiederà al Tribunale di ordinare immediatamente la cancellazione del nominativo del cliente dalla centrale rischi.

 Vediamo quali sono i compiti della Centrale Rischi presso la Banca d’Italia.

Attualmente i compiti e le funzioni della Centrale dei Rischi della Banca d’Italia sono disciplinate dalla delibera del CICR del 29 marzo 1994 — recante norme sulla “Disciplina della Centrale dei Rischi, Coordinamento con le norme del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” — assunta ai sensi degli artt. 53, comma 1°, lett. b), 67, comma 1°, lett. b) e 107, comma 2°, t.u.b. — e dalle istruzioni della Banca d’Italia, tra le quali rileva la circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991 denominata “Istruzioni per i partecipanti alla Centrale dei Rischi”, il cui ultimo aggiornamento risale al 14 giugno 2017.

La principale attività della Centrale dei Rischi è quella di raccogliere e permettere lo scambio di informazioni tra gli intermediari del credito sulla situazione debitoria dei propri clienti, con l’obiettivo, di consentire agli istituti creditizi di avere a disposizione le notizie necessarie per una valutazione reale della situazione economica-finanziaria di potenziali clienti — e di dare maggiore impulso e garanzia al principio di trasparenza, fondamento dei rapporti tra banca e clienti.

Le Istruzioni della Banca d’Italia disciplinano il procedimento di segnalazione indicando, innanzitutto, le sezioni all’interno delle quali devono essere inquadrate le diverse categorie di rischio e le soglie di censimento.

Secondo le Istruzioni della Banca d’Italia le sezioni nelle quali vengono ripartite le diverse categorie di rischio sono quattro (12): 1) sezione “crediti per cassa”; 2) sezione “crediti di firma” suddivisa in due categorie di censimento (garanzie connesse con operazioni di natura commerciale, garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria); 3) sezione “garanzie ricevute”; 4) sezione “derivati finanziari”.

In realtà, è prevista anche una quinta categoria — “sezione informativa” (suddivisa in otto categorie di censimento (operazioni effettuate per conto di terzi, crediti per cassa: operazioni in pool-azienda capofila, crediti per cassa: operazioni in pool- altra azienda partecipante, crediti per cassa: operazioni in pool-totale, crediti acquisiti originariamente da clientela diversa da intermediari-debitori ceduti, rischi autoliquidanti-crediti scaduti, sofferenze-crediti passati a perdita, crediti ceduti a terzi).

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