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Contratti di locazione

L’immobile privo del certificato di agibilità può essere ceduto in locazione

Nei contratti di locazione relativi ad immobili destinati ad uso non abitativo, solo quando l’inagibilità o l’inabitabilità del bene attenga a carenze intrinseche o dipenda da caratteristiche proprie del bene locato, sì da impedire il rilascio degli atti amministrativi relativi alle dette abitabilità o agibilità e da non consentire l’esercizio lecito dell’attività del conduttore conformemente all’uso pattuito, può configurarsi l’inadempimento del locatore, fatta salva l’ipotesi in cui quest’ultimo abbia assunto l’obbligo specifico di ottenere tali atti.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con  la sentenza n. 13651 del 16 giugno 2014 nella quale, in buona sostanza ha affermato che l’immobile privo del certificato di agibilità o abitabilità può essere ceduto in locazione.

In materia locatizia, l’obbligo di accertare e verificare che il bene sia adeguato alle esigenze del conduttore ha avuto differenti interpretazioni

Un primo orientamento sostiene che nei contratti di locazione ad uso non abitativo, grava sul conduttore l’onere di verificare che le caratteristiche tecniche ed amministrative del cespite corrispondano a quelle ricercate.
Sicché, ove successivamente alla stipula, il bene non ottenga le necessarie autorizzazioni nessun inadempimento può essere imputato al locatore.

La responsabilità del locatore può sussistere soltanto quando abbia espressamente assentito la presenza di taluni requisiti poi, effettivamente, risultati assenti.

Il secondo orientamento, invece, ritiene che l’assenza delle autorizzazioni o concessioni amministrative che condizionano la regolarità del bene sotto il profilo edilizio, se non conosciute ed accettate dal conduttore, costituiscono motivo di inadempimento del locatore che giustifica la risoluzione del contratto.

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