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Ammissione al beneficio del gratuito patrocinio a favore degli invalidi totali

La quarta sezione della Cassazione penale, con la sentenza del 13/04/2018, n. 26302 ha ribadito il principio secondo cui in materia di gratuito patrocinio, ai fini della determinazione del reddito rilevante per l’ammissione al beneficio, non può tenersi conto di quanto percepito a titolo di indennità di accompagnamento a favore degli invalidi totali.

Vediamo nel dettaglio la questione affrontata dalla corte.

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, decidendo in sede di opposizione, con ordinanza emessa in data 26/9/2017, ha rigettato il ricorso proposto da C.E., avverso il provvedimento di diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato

2.Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il C., a mezzo di difensore, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99, comma 4. L’atto di impugnazione consta di tre motivi che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. c.p.p., possono essere riassunti come segue

2.1  La difesa lamenta che il giudice avrebbe omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio, trascurando di valutare il ricorso nella parte in cui il richiedente si duole del rigetto della propria istanza, sull’argomentazione della semplice iscrizione nel registro degli indagati per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, che non è rilevante ai fini del diniego del patrocinio a spese dello Stato. Su tale aspetto, il giudice del provvedimento impugnato non si è pronunciato. Ha di contro rigettato l’opposizione in quanto ha rilevato che, dalla documentazione allegata all’istanza, risulta la percezione di una indennità di accompagnamento, non considerata ai fini della determinazione del reddito del nucleo familiare che,  quindi incidendo su tale reddito, verosimilmente comporterebbe il superamento dei limiti di legge. Tali argomentazioni, tuttavia, non avrebbero attinenza con quanto era stato stabilito dai primo giudice. Quindi , il giudice, in sede di opposizione, ha rigettato l’opposizione per motivi difformi da quelli che avevano formato oggetto di valutazione del primo giudice.

2.3  Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 3, e art. 79; L. 8 novembre 2000, n. 32, art. 24; L. 30 luglio 1990, n. 217, art. 3, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Secondo la difesa il giudice sarebbe incorso in violazione di legge laddove ha considerato valutabile ai fini della determinazione del reddito l’indennità di accompagnamento.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 3, ai fini della determinazione dei limiti di reddito si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

Sarebbe da valutare caso per caso la rilevanza dei singoli cespiti reddituali ai fini del superamento della soglia di ammissione al gratuito patrocinio. In proposito, proprio con riferimento all’indennità di accompagnamento la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha stabilito che si tratta di emolumenti non valutabili ai fini della determinazione del reddito (Sez. 3, n. 31591 del 01/07/2002, Rv. 222311).

3.  Il Procuratore Generale con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Fondato risulta il motivo di ricorso afferente alla valutazione, ai fini della determinazione del reddito del richiedente, della indennità di accompagnamento, che riveste carattere assorbente rispetto alle ulteriori doglianze difensive.

In ordine a tale aspetto, orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte ha affermato che in materia di gratuito patrocinio, ai fini della determinazione del reddito rilevante per l’ammissione al beneficio, non può tenersi conto di quanto percepito a titolo di indennità di accompagnamento a favore degli invalidi totali (così Sez. 4, n. 24842 del 04/02/2015, Rv. 263720). Si è invero precisato che tale indennità ha natura di sussidio destinato a fare fronte agli impegni di spesa indispensabili per consentire alla persona disabile, condizioni di vita compatibili con la dignità umana. Per tale ragione essa non rientra nella nozione di reddito, di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76.

2. Si impone pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame.

PQM

Di conseguenza annulla il provvedimento impugnato e rinvia, per nuovo esame, al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2018.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2018