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Contratti di locazione commerciale con cedolare secca al 21%

E’ stata finalmente estesa la cedolare secca anche ai contratti di locazione dei negozi.

La legge di Bilancio, ha introdotto la tassa piatta al 21 per cento anche ai contratti di locazione commerciale.
La cedolare è limitata ai fabbricati accatastati nella categoria «negozi e botteghe» con categoria catastale C/1.

Sono quindi esclusi gli uffici (A/10), i laboratori artigianali (C/3). Inoltre, i locali cui si applica la cedolare non devono superare i 600 metri quadrati.
Nella superficie, però, non si contano le pertinenze, che pure possono essere locate insieme al negozio. 

I soggetti interessati

La cedolare secca può essere applicata dai locatori persone fisiche. Sono quindi escluse le società.

Le società proprietarie di immobili possono sfruttare l’opzione prevista dalla legge di Bilancio ed estromettere dalla sfera aziendale gli immobili e darli in locazione come privati.

Assegnando gli immobili della società ai soci, si consente ai predetti di poter concedere in locazione gli immobili commerciali con cedolare secca.

Decorrenza della norma

La cedolare secca è applicabile solo ed esclusivamente ai nuovi contratti di locazione commerciale.

Per poter usufruire della cedolare secca è necessario che alla data del 15 ottobre 2018 non fosse in corso – tra gli stessi soggetti e per lo stesso immobile – un contratto non scaduto e poi risolto in anticipo.

Ratio Legis

L’obiettivo della norma è quello di favorire la locazione dei negozi e combattere l’abbandono di intere vie colpite dalla crisi degli esercizi di vicinato e favorire il riutilizzo di locali ora vuoti o abbandonati.

Come noto, l’affitto genera un rendimento inferiore a quello di una casa; la cedolare dovrebbe incentivare i proprietari a concedere in locazione gli immobili a “canoni calmierati” in modo da favorire la ripresa delle piccole attività commerciali, consentendo di praticare canoni più contenuti agli inquilini.

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