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Banche e finanziarie convenzionate

Banche e legislatura
Assistiamo privati e aziende nelle controversie contro Banche ed Intermediari Finanziari nascenti da contratti bancari, addebito di spese, interessi e commissioni non pattuite, anatocismo, revoca linee di credito, segnalazione alla Centrale Rischi,  collocamento e sottoscrizione di prodotti finanziari, contratti derivati, polizze united linked.
Ci avvaliamo di esperti commercialisti per la determinazione delle condizioni contrattuali praticate dalle Banche e Società Finanziarie nelle  operazioni di credito al consumo, mutui , finanziamenti a medio e lungo termine, ristrutturazione di debiti, cessione del quinto dello stipendio, per il  ricalcolo dei saldi debitori dei conti correnti bancari, la determinazione dell’esatto tasso di interesse applicato tenendo conto della normativa in vigore e della giurisprudenza consolidatasi nel tempo.

Conoscere gli strumenti finanziari
Al fine di assumere una decisione consapevole è necessario acquisire informazioni sui prodotti e sui servizi offerti.

Prima di proporre un investimento finanziario la Banca deve intervistare il risparmiatore per conoscere:
·       La capacità economico/finanziaria

·       La capacità di risparmio di risparmio

·       La propensione al rischio

·       Le aspettative sull’investimento

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La banca è tenuta a comunicare in maniera chiara e comprensibile:
•                il tipo di strumento  (se si tratta di azioni, obbligazioni, titoli di stato, fondi comuni, derivati, ecc.);

•                il soggetto che lo ha emesso (o emittente): Stato sovrano, Ente sovranazionale, Ente pubblico, azienda o banca;

•                il mercato di quotazione e di negoziazione come ad es. il mercato delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato (MOT) e il mercato azionario (MTA e Mercato Expandi);

•                gli eventuali conflitti di interesse potenziali che possono influire sullo svolgimento dell’operazione (ad es. la banca che fa sottoscrivere al cliente titoli di una società nei confronti della quale è creditrice);

•                la “classe di rischio” assegnata dalla banca allo strumento finanziario.

Nel caso in cui non si comprendano le informazioni ricevute è opportuno rivolgersi (senza alcuna remora) alla propria banca per richiedere tutti i chiarimenti necessari a fugare ogni dubbio.

Approfondimenti normativi
L’informativa sugli strumenti finanziari
Per legge il cliente deve ricevere informazioni appropriate per comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumento finanziario che è orientato a scegliere e i rischi connessi. Questo per assumere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. Prima della conclusione del contratto con il cliente, l’intermediario deve fornire un’informativa, che concerne l’impresa d’investimento, i suoi servizi, le strategie di investimento, gli strumenti oggetto dell’investimento, i costi e gli oneri accessori e le sedi di esecuzione.

L’intermediario deve inoltre mettere il cliente a conoscenza dell’esistenza di conflitti di interesse che possano incidere negativamente sulla corretta esecuzione dell’attività delle banche, della strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini, nonché di tutto ciò che concerne gli incentivi ricevuti come remunerazione dall’intermediario, siano essi ricevuti da soggetti terzi o pagati a questi ultimi.

Ogni modifica alle informazioni fornite che sopravvenga prima della formale conclusione del contratto, ovvero dell’inizio della sua esecuzione, deve essere notificata al cliente in tempo utile. L’informativa deve soddisfare puntuali regole di chiarezza che l’ordinamento predispone al fine di garantire che qualsiasi cliente possa accedere facilmente alle conoscenze necessarie per valutare l’investimento (articoli 27, 36 del Regolamento Intermediari CONSOB).

E’ infine utile avere presente che la disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, finanziari e assicurativi si applica sia nel caso in cui il contratto venga sottoscritto presso gli uffici dell’intermediario che ove venga concluso fuori dai suoi locali.

 

Quindi prima di concludere il contratto, e dopo aver accertato le credenziali del collaboratore esterno, devono essere sempre fornite ai clienti – che devono firmare dopo aver letto attentamente la documentazione – tutte le informazioni prescritte dalla singola normativa di settore per comprendere e valutare le caratteristiche, i rischi e i costi del prodotto offerto.