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Recuperare un credito diventa più facile.

Informazioni sul recupero crediti

Il D.L 132 del 12 settembre 2014 ha introdotto una serie di novità nel processo esecutivo, tese a rafforzare la tutela dei creditori ed a rendere più rapido il processo esecutivo.

Tra le principali  novità del testo di riforma della giustizia, troviamo l’aumento del tasso legale di interesse che passerà dall’attuale 1% (dal 1.1.2014) al 8,15%  (tasso BCE +8%) previsto dal D.lgvo 231/2002 per le transazioni commerciali.

In altri termini, il tasso di interesse sulle transazioni commerciali introdotto dal Dl.gvo 231/2002 sarà esteso  ad ogni debito.

L’art. 1284 del codice civile, sarà infatti modificato nel senso che «Se le parti non ne hanno determinato la misura, da quando ha inizio un procedimento di cognizione il saggio degli interessi legali e’ pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Quanto ai beni da pignorare, il nuovo testo di riforma del processo esecutivo  attribuisce  ampi poteri di investigazione e di ricerca dei beni da pignorare all’ufficiale giudiziario e ai creditori.

Il testo novellato, dispone che su istanza del creditore procedente, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalita’ telematiche dei beni da pignorare.

Inoltre, la norma dispone che l’ufficiale giudiziario possa  accedere mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti.

Se l’accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell’ufficiale giudiziario, quest’ultimo accede agli stessi per provvedere d’ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520..

Inoltre, se la ricerca presso gli archivi avesse esito negativo, l’ufficiale giudiziario, può intimare al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trovano le cose da pignorare, avvertendolo che l’omessa o la falsa comunicazione e’ punita a norma dell’articolo 388, sesto comma, del codice penale.

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