Caso di fantasia – solo un esempio
La vicenda raccontata in questa pagina è inventata: nomi, luoghi e dettagli servono solo a spiegare una situazione che si presenta spesso a chi chiede una consulenza, anche dalla zona di provincia di Caserta. Non è un caso seguito dallo Studio e non descrive esiti. Ogni situazione reale va valutata sui suoi documenti.
Per un credito non contestato verso un cliente di un altro Paese dell’Unione europea esistono strumenti comuni, come l’ingiunzione di pagamento europea, che permettono di ottenere un titolo valido in tutti gli Stati membri senza ulteriori passaggi.
In 30 secondi
Per i crediti verso clienti UE c’è l’ingiunzione di pagamento europea, accanto al decreto ingiuntivo italiano. Contano il foro competente, i documenti di consegna e condizioni di vendita scritte.
Il caso tipico (esempio di fantasia)
Questo è un esempio inventato. Un caseificio dell’agro aversano vende mozzarella a un distributore con sede in Germania. Dopo alcune forniture regolari, tre fatture restano non pagate. Il distributore non contesta la merce, ma rinvia continuamente il pagamento.
Quali strumenti esistono?
Hai un caso simile? Puoi sottoporre i documenti allo Studio per una valutazione.
Richiedi una consulenzaQuale giudice è competente?
Dipende dal contratto. Conta prima di tutto l’eventuale clausola sul foro nelle condizioni di vendita o nelle conferme d’ordine; in mancanza, le regole europee indicano di norma il domicilio del debitore oppure il luogo in cui la merce doveva essere consegnata.
Cosa conviene fare prima?
E per il futuro?
Le condizioni generali di vendita, con foro, legge applicabile, interessi di mora e riserva di proprietà, sono il miglior investimento per chi esporta. Vanno accettate per iscritto dal cliente.
Dalla pratica dello studio
Per le imprese che esportano verifichiamo per prima cosa le conferme d’ordine: è lì che spesso si trova, o manca, la clausola che decide dove e come si recupera il credito.
Domande frequenti
DQuali strumenti esistono?
RIngiunzione di pagamento europea: procedura scritta, con moduli standard, prevista dal regolamento (CE) n. 1896/2006 per i crediti pecuniari transfrontalieri; Decreto ingiuntivo italiano: se il giudice italiano è competente, il decreto può poi circolare nell'Unione secondo le regole europee sul riconoscimento delle decisioni; Procedimento europeo per le controversie di modesta entità: per crediti di importo contenuto, entro le soglie fissate dalla normativa europea.
DQuale giudice è competente?
RDipende dal contratto. Conta prima di tutto l'eventuale clausola sul foro nelle condizioni di vendita o nelle conferme d'ordine; in mancanza, le regole europee indicano di norma il domicilio del debitore oppure il luogo in cui la merce doveva essere consegnata.
DCosa conviene fare prima?
RVerificare condizioni di vendita, Incoterms e clausola sul foro; Raccogliere ordini, documenti di trasporto firmati e fatture; Inviare una diffida scritta in una lingua comprensibile al debitore.
DE per il futuro?
RLe condizioni generali di vendita, con foro, legge applicabile, interessi di mora e riserva di proprietà, sono il miglior investimento per chi esporta. Vanno accettate per iscritto dal cliente.
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In sintesi
Per i crediti verso clienti UE c’è l’ingiunzione di pagamento europea, accanto al decreto ingiuntivo italiano. Contano il foro competente, i documenti di consegna e condizioni di vendita scritte.
Hai una questione simile?
Ogni situazione va valutata sui documenti del caso concreto. Puoi rivolgerti allo Studio da tutta Italia, anche senza venire in studio: la consulenza si svolge a distanza, con i documenti inviati online, per telefono, su WhatsApp o in videochiamata dal computer. Sedi a Napoli, Roma e Forio d’Ischia.
Fonti ufficiali
Contenuto informativo aggiornato il 2 ottobre 2026. Non costituisce parere legale.
Testo preparato con l’aiuto di strumenti di intelligenza artificiale, sotto la responsabilità dell’avv. Renato Giuseppe Fiorentino.