Recupero crediti · A cura dell’avv. Renato Giuseppe Fiorentino · Aggiornato a settembre 2026 · Lettura: 4 minuti
Una fattura non pagata, un prestito mai restituito, un canone arretrato: recuperare un credito è possibile, ma serve seguire un percorso preciso. Ogni fase ha regole e tempi propri, e scegliere bene il momento per passare alla successiva fa la differenza.
La fase stragiudiziale
Prima di andare dal giudice si verificano i documenti (contratto, fatture, ordini, corrispondenza) e si invia al debitore una diffida o messa in mora, meglio se firmata da un avvocato. La diffida:
- interrompe la prescrizione del credito (art. 2943 c.c.);
- fa decorrere gli interessi moratori, quando non decorrono già per legge (art. 1219 c.c.);
- apre la strada a una trattativa, per esempio un piano di rientro rateale.
Molti debitori pagano già in questa fase, evitando a entrambe le parti i costi di una causa.
Il decreto ingiuntivo
Se il credito è provato per iscritto, si può chiedere al giudice un decreto ingiuntivo (art. 633 c.p.c.): una procedura rapida, senza udienza, in cui il giudice ordina al debitore di pagare. Per questa procedura non occorrono la mediazione né la negoziazione assistita.
Il decreto viene notificato al debitore, che ha 40 giorni per proporre opposizione (art. 641 c.p.c.). Se non si oppone, il decreto diventa definitivo. In alcuni casi, per esempio quando il credito si fonda su un assegno o una cambiale, il giudice lo dichiara subito provvisoriamente esecutivo (art. 642 c.p.c.) e si può agire senza attendere i 40 giorni.
Precetto e pignoramento
- Atto di precetto: intima al debitore di pagare entro almeno 10 giorni (art. 480 c.p.c.).
- Ricerca dei beni: se necessario, si chiede l’accesso alle banche dati pubbliche per individuare conti, rapporti di lavoro e immobili (art. 492-bis c.p.c.).
- Pignoramento: presso terzi (conto corrente, stipendio, crediti verso clienti), mobiliare o immobiliare, a seconda di ciò che il debitore possiede.
Crediti tra imprese
Nei rapporti commerciali tra imprese, e tra imprese e pubblica amministrazione, il d.lgs. n. 231/2002 prevede interessi di mora maggiorati, pari al tasso BCE più otto punti, e un importo forfettario di 40 euro per le spese di recupero, salvo la prova del maggior danno.
Riferimenti
artt. 1219 e 2943 c.c. · artt. 480, 492-bis, 633, 641 e 642 c.p.c. · d.lgs. n. 231/2002
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Avv. Renato Giuseppe Fiorentino
Avvocato civilista, titolare dello Studio Legale Fiorentino (Napoli e Forio d’Ischia). Si occupa di contenzioso bancario, successioni e donazioni, diritto di famiglia, contratti, diritto immobiliare e recupero crediti.
Contenuto informativo aggiornato a settembre 2026. Non costituisce parere legale.