|
|
|
Le polizze di assicurazioni del tipo United Linked sono prodotti finanziari e non assicurativi. |
Nell'ultimo decennio molte assicurazioni e istituti di credito hanno indotto i risparmiatori a sottoscrivere polizze di assicurazioni del tipo United Linked. Queste polizze, vendute come tradizionali prodotti assicurativi, sono state oggetto di alcune recenti sentenze di merito che, all'unanimità, hanno dichiarato che le polizze United Linked in realtà, non sono prodotti assicurativi bensì finanziari.
In particolare, la “polizza di assicurazione del tipo unit linked” è definito un contratto di assicurazione sulla vita (ramo III) in cui, a differenza di una assicurazione tradizionale - dove l’assicuratore si obbliga a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana, art. 1882 c.c. - la prestazione eseguita dall’assicuratore è direttamente collegata al valore delle quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni, ovvero, a indici o ad altri valori di riferimento (art. 2 Codice delle Assicurazioni – art. 1 Circolare Isvap 551/2005).
In altri termini, le assicurazioni unit linked sono contratti di assicurazione in cui la prestazione dell’assicuratore non è né certa nè determinata ma è commisurata al rendimento di un fondo.
E’ una figura giuridica totalmente diversa dall’assicurazione sulla vita tradizionale contemplata dall’art. 1882 c.c.
L’aleatorietà di queste assicurazioni, consentono di qualificare i contratti linked come polizze con rischio di investimento a carico dell’assicurato (Isvap, Le Polizze Index e Unit Linked in Italia, Quaderni, in www.isvap.it).
Per la dottrina maggioritaria questi prodotti assicurativi sono, sul piano finanziario “più simili ad un vero e proprio fondo comune di investimento” che non ad una assicurazione sulla vita (G. Volpe Putzolu, “Le polizze Unit linked e Index linked” Ai confini dell’assicurazione –In Assicurazioni 2000, I 233 e ss).
Anche per la giurisprudenza di merito, le polizze unit linked sono: “un contratto in virtù del quale il preteso assicurato acquista quote di un fondo di investimento che non garantisce il pagamento in favore dei beneficiari laddove si verifichi l’evento considerato (morte del contraente) neanche del premio versato al momento della sottoscrizione della polizza (Tribunale di Trani sentenza del 11.2.2008, Cons. Dott. Catalani, in La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, n.2 febbraio 2009, parte prima, pagg. 130).
I premi versati dall’assicurato possono essere investiti in un fondo di investimento mobiliare esterno o in un fondo interno costituito dalla società di assicurazione, protetto o non protetto.
In base al profilo di rischio, le polizze unit linked, possono essere classificate in: pure: quelle senza garanzia di rimborso, e con possibilità di perdita integrale del capitale in caso di deprezzamento delle quote del fondo; garantite: quelle in cui si garantisce all'assicurato il rimborso del capitale investito eventualmente rivalutato di un determinato tasso di interesse.
La disciplina da osservare nella sollecitazione delle polizze United linked , alla luce delle recenti sentenze di Tribunale è rappresentata da:
Normativa primaria:
1) D.Lgvo 58/1998 (T.U.F), art. 21 e 23 e 25 Bis (introdotto dal D.Ls n.262/2005);
2) D.lgvo 209/2005 (Codice della assicurazioni);
3) D.Lgvo 206/2005 (Codice del Consumo);
Normativa Secondaria:
4) Regolamento Consob 11521/98 (art.26, 27, 28 co.1 lett.a, co 2 e 5, art. 29, 31, 36, 36 Ter;
5) Circolare Isvap 474 del 21.2.2002;
6) Circolare Isvap 551 del 1.3.2005;
Le sentenze reperite sull'argomento sono:
Tribunali di Brindisi sentenza del 22.1.2007;
Tribunale di Trani sentenza del 11.3.2008;
Tribunale di Verona, sentenza del 23.9.2009.
|
|
Leggi tutto...
|
|
|
La Casa familiare può essere assegnata ad un coniuge solo |
In caso di separazione dei coniugi il Tribunale può assegnare la casa familiare ad un coniuge solo quando vi sono figli minori o maggiorenni non autonomi economicamente. Tale principio di diritto è stato recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 16398 del 24.7.2007, con cui ha affermato che ha materia di separazione e divorzio , il godimento della casa familiare è finalizzato alla tutela della prole in genere, essendo l'assegnazione volta a soddisfare l'interesse di questi ultimi alla conservazione dell'"'habitat" domestico, inteso come centro degli affetti, interessi e consuetudini nei quali si esprime e si articola la vita familiare (v. Cass. Civ. Sez. 1, sentenza n. 9995 del 16/04/2008).
Da tale premessa consegue necessariamente che, in assenza di figli minori o di figli maggiorenni non ancora autosufficienti il giudice non potrà adottare con la sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione della casa coniugale (sul punto v. Cass. Civ., Sez. 1, sentenza n. 16398 del 24/07/2007).
|
|
|
Determinazione dell'assegno di divorzio. |
I requisiti richiesti dalla legge perchè i coniugi possano divorziare sono :
1) decorso del termine di tre anni dalla comparazione innanzi al Presidente del Tribunale in caso di separazione consensuale ovvero il decorso di almeno tre anni dal passagio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale;
2) Il carattere ininterrotto della separazione, che deve ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, ai sensi dell'art.5 legge 74/87.
Per quanto riguarda il diritto del coniuge al versamento dell'assegno divorzile, la giurisprudenza di Cassazione ritiene che "l'accertamento del diritto all'assegno divorzile (di carattere esclusivamente assistenziale) va effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi (o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive) del coniuge richiedente, raffrontate ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso dì continuazione dello stesso o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del rapporto, fissate al momento del divorzio ; tale accertamento va compiuto mediante una duplice indagine, attinente all'an ed al quantum, nel senso che il presupposto per la concessione dell'assegno è costituito dall'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente (comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre) a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, non essendo necessario uno stato di bisogno dell'avente diritto (il quale può anche essere economicamente autosufficiente) e rilevando, invece, l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio , delle precedenti condizioni economiche".
Più' recentemente, poi, la Corte di Cassazione (sentenza 19.3.2003 n.4040) ha avuto modo di precisare che "l'accertamento del diritto all'assegno di divorzio si articola in due fasi, nella prima delle quali il giudice è chiamato a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio e, quindi, procedere ad una determinazione quantitativa delle somme sufficienti a superare l'inadeguatezza di detti mezzi, che costituiscono il tetto massimo della misura dell'assegno; nella seconda fase il giudice deve poi procedere alla determinazione in concreto dell'assegno in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati dallo stesso art, 5 legge 898/70, che quindi agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerata in astratto e possono in ipotesi estreme valere anche ad azzerarla, quando la conservazione del tenore di vita assicurato dal matrimonio finisca per risultare incompatibile con detti elementi di quantificazione ".
|
|
Leggi tutto...
|
|
| | << Inizio < Prec. 1 2 Pross. > Fine >>
| | Risultati 1 - 4 di 5 | |
|