Assegnazione della casa familiare dopo la separazione: a chi spetta

La casa familiare va di regola al genitore con cui vivono i figli, anche se non ne è proprietario. Criteri, durata e quando l’assegnazione può essere revocata.

Separazione e divorzio · A cura dell’avv. Renato Giuseppe Fiorentino · Aggiornato a settembre 2026 · Lettura: 3 minuti

Quando una coppia con figli si separa, una delle prime domande è: chi resta a vivere in casa? La risposta non dipende da chi è proprietario dell’immobile, ma dall’interesse dei figli.

Il criterio: l’interesse dei figli

L’art. 337-sexies c.c. stabilisce che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Lo scopo è conservare loro l’ambiente domestico in cui sono cresciuti. Per questo l’assegnazione riguarda:

  • i figli minorenni;
  • i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti che convivono con il genitore.

L’assegnazione non è un modo per regolare i rapporti economici tra i coniugi, ma il giudice ne tiene conto nel determinare l’assegno di mantenimento: chi resta nella casa ne ricava un vantaggio economico.

Il proprietario e i terzi

La casa può essere assegnata anche se è di proprietà esclusiva dell’altro genitore. Il proprietario conserva il diritto di venderla, ma il provvedimento di assegnazione, se trascritto nei registri immobiliari, è opponibile all’acquirente: chi compra deve rispettare il diritto dell’assegnatario. Se la casa è in affitto, il contratto di locazione prosegue in capo al genitore assegnatario.

Quando l’assegnazione finisce

Secondo l’art. 337-sexies c.c. il diritto al godimento viene meno se l’assegnatario:

  • non abita o cessa di abitare stabilmente nella casa;
  • convive more uxorio con un nuovo partner o contrae nuovo matrimonio.

La revoca, però, non è automatica: la Corte costituzionale (sent. n. 308/2008) ha chiarito che il giudice deve sempre verificare se corrisponde all’interesse dei figli. L’assegnazione cessa anche quando i figli diventano economicamente autosufficienti o vanno a vivere altrove.

Riferimenti

art. 337-sexies c.c. · art. 2643 c.c. · Corte cost. n. 308/2008

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Avv. Renato Giuseppe Fiorentino

Avvocato civilista, titolare dello Studio Legale Fiorentino (Napoli e Forio d’Ischia). Si occupa di contenzioso bancario, successioni e donazioni, diritto di famiglia, contratti e diritto immobiliare.

Contenuto informativo aggiornato a settembre 2026. Non costituisce parere legale.

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