Indennizzo Pinto: si può chiedere mentre la causa è ancora in corso? Il termine di sei mesi e da quando decorre

Dal 2025 la domanda Pinto si può presentare anche a causa in corso, se il termine ragionevole è superato. Resta il limite di sei mesi dalla fine del processo.

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Indennizzo Pinto: si può chiedere mentre la causa è ancora in corso? Il termine di sei mesi e da quando decorre

RFAvv. Renato Giuseppe Fiorentino·Pubblicato il 1 ottobre 2026·Aggiornato il 1 ottobre 2026·Lettura 2 min

Sì, la domanda di indennizzo per la durata irragionevole si può presentare anche mentre il processo è ancora in corso, se il termine ragionevole è già stato superato. Lo prevede oggi in modo espresso l’art. 4 della legge 89/2001. In ogni caso la domanda va proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che chiude il processo è diventata definitiva.

In 30 secondi

Dal 2025 la legge dice in modo espresso che l’indennizzo Pinto si può chiedere a causa in corso, se il termine ragionevole è superato. Resta il limite dei sei mesi dalla decisione definitiva, che è un termine di decadenza. Il momento da cui contare i sei mesi cambia a seconda del tipo di processo.

Da ricordare

mentre il processo è ancora in corso

sei mesi

Riferimenti normativi e giurisprudenziali

legge 89/2001

Com'era la regola prima e com'è oggi?

Vecchia regola (dal 2012): la domanda si poteva proporre solo dopo la fine del processo, entro sei mesi dalla decisione definitiva.
Sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2018 (depositata il 26 aprile 2018): ha dichiarato illegittimo l’art. 4 nella parte in cui non consentiva la domanda durante il processo.

Nuova regola

il d.l. 8 agosto 2025, n. 117 (art. 9), convertito dalla legge 3 ottobre 2025, n. 148, ha scritto nell’art. 4 che la domanda si può proporre anche in pendenza del processo, quando il termine ragionevole è superato.

Da quando decorrono i sei mesi?

Il termine decorre dal giorno in cui il provvedimento che chiude il processo è diventato definitivo. Alcuni esempi:

sentenza non impugnata

dal passaggio in giudicato;

fallimento

dal giorno in cui il decreto di chiusura è diventato inoppugnabile, e non dal pagamento ricevuto con un riparto parziale (Cass. 10 giugno 2024, n. 16081);

causa contro lo Stato seguita dall'esecuzione

cognizione ed esecuzione si considerano insieme e il termine decorre dalla fine dell’esecuzione (Cass. Sezioni Unite 23 luglio 2019, n. 19883).

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Cosa succede se si superano i sei mesi?

Il diritto all’indennizzo si perde. Il termine è di decadenza: non si interrompe con una lettera o una diffida.

Conviene agire durante la causa o aspettare la fine?

Dipende dal caso. La domanda in corso di causa riguarda il ritardo già maturato. Aspettare la fine permette di considerare l’intera durata, ma espone al rischio di dimenticare il termine di sei mesi. È una scelta da fare sui documenti del processo.

Come si presenta la domanda?

1
Si deposita un ricorso alla Corte d’appello competente, individuata secondo i criteri dell’art. 11 c.p.p. richiamati dall’art. 3 della legge.
2
Si allegano gli atti del processo, i verbali e i provvedimenti.
3
Il ricorso è proposto contro il Ministero della Giustizia per i processi ordinari.
4
Decide un giudice con decreto; contro il decreto si può fare opposizione entro 30 giorni (art. 5-ter).

Nella causa civile ordinaria serve anche aver usato il rimedio preventivo previsto dall’art. 1-ter.

Domande frequenti

DCom'era la regola prima e com'è oggi?

RVecchia regola (dal 2012): la domanda si poteva proporre solo dopo la fine del processo, entro sei mesi dalla decisione definitiva. Sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2018 (depositata il 26 aprile 2018): ha dichiarato illegittimo l'art. 4 nella parte in cui non consentiva la domanda durante il processo. Nuova regola: il d.l. 8 agosto 2025, n. 117 (art. 9), convertito dalla legge 3 ottobre 2025, n. 148, ha scritto nell'art. 4 che la domanda si può proporre anche in pendenza del processo, quando il termine ragionevole è superato.

DDa quando decorrono i sei mesi?

RIl termine decorre dal giorno in cui il provvedimento che chiude il processo è diventato definitivo. Alcuni esempi: sentenza non impugnata: dal passaggio in giudicato; fallimento: dal giorno in cui il decreto di chiusura è diventato inoppugnabile, e non dal pagamento ricevuto con un riparto parziale (Cass. 10 giugno 2024, n. 16081); causa contro lo Stato seguita dall'esecuzione: cognizione ed esecuzione si considerano insieme e il termine decorre dalla fine dell'esecuzione (Cass. Sezioni Unite 23 luglio 2019, n. 19883).

DCosa succede se si superano i sei mesi?

RIl diritto all'indennizzo si perde. Il termine è di decadenza: non si interrompe con una lettera o una diffida.

DConviene agire durante la causa o aspettare la fine?

RDipende dal caso. La domanda in corso di causa riguarda il ritardo già maturato. Aspettare la fine permette di considerare l'intera durata, ma espone al rischio di dimenticare il termine di sei mesi. È una scelta da fare sui documenti del processo.

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In sintesi

Dal 2025 la legge dice in modo espresso che l’indennizzo Pinto si può chiedere a causa in corso, se il termine ragionevole è superato. Resta il limite dei sei mesi dalla decisione definitiva, che è un termine di decadenza. Il momento da cui contare i sei mesi cambia a seconda del tipo di processo.

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