In 30 secondi. Il nuovo Testo unico su successioni e donazioni (D.Lgs. 141/2026) si applica dal 1° gennaio 2027. L’art. 320 fissa i termini entro cui lo Stato può chiedere imposte, interessi e sanzioni; l’art. 321 il termine di tre anni per chiedere il rimborso. Resta da chiarire come si coordinino le abrogazioni con la decorrenza del 2027.
I termini dello Stato (art. 320)
- Dichiarazione infedele: l’azione dello Stato decade il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione.
- Dichiarazione omessa: il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui andava presentata.
- Imposte liquidate ma non versate: dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2024, il 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione.
- Supplemento di imposta: si prescrive in tre anni dalla liquidazione definitiva.
Il rimborso (art. 321)
L’azione del contribuente per ottenere la restituzione delle imposte e sanzioni pagate indebitamente si prescrive in tre anni dal giorno del pagamento.
Il punto ancora aperto
L’art. 367 abroga, «alla data di entrata in vigore» del testo unico, gli artt. 34, 35, 47, 56-bis e 60 del D.Lgs. 346/1990, mentre l’art. 368 stabilisce che le disposizioni del testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027. Nei testi letti non risulta una norma transitoria che chiarisca quale disciplina valga nel frattempo: sul punto attendiamo chiarimenti ufficiali.
Anche la misura degli interessi sulla maggiore imposta (art. 309) va verificata sul testo in Gazzetta Ufficiale: non la indichiamo qui. Il D.Lgs. 148/2026 prevede che decorrano dal giorno successivo alla scadenza del termine di dichiarazione.
Fonti ufficiali
- Normattiva, D.Lgs. 141/2026 (articoli nell’indice dell’atto)
- Normattiva, D.Lgs. 148/2026
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Contenuto informativo, non costituisce parere legale. Pubblicato e aggiornato il 4 ottobre 2026. Testo preparato con l’aiuto di strumenti di intelligenza artificiale, sotto la responsabilità dell’avv. Renato Giuseppe Fiorentino.