In 30 secondi. L’ordinanza n. 854 del 2026 (Sezione prima, camera di consiglio del 13 gennaio, depositata il 15 gennaio 2026) cassa con rinvio una decisione sul conto corrente e fissa tre punti: la nullità delle clausole anatocistiche anteriori alla delibera CICR del 2000, l’onere della banca di produrre tutti gli estratti conto se agisce sul saldo, e l’onere del correntista di provare il limite dell’affidamento.
Anatocismo prima del 2000
La Corte ripete che le clausole anatocistiche dei contratti di conto corrente conclusi prima della delibera CICR del 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle. Per introdurre validamente una nuova clausola di capitalizzazione serve una pattuizione espressa nel rispetto dell’art. 2 della delibera (richiama Cass. 9140/2020, 16867/2024, 27460/2025).
Se la banca agisce sul saldo
Quando è la banca ad agire per il saldo finale e il correntista contesta con un ricalcolo, l’onere della prova della banca comporta la produzione di tutti gli estratti conto dall’apertura del conto. Può applicarsi il metodo del «saldo zero» (Cass. 1736/2024), e il conto anticipi va qualificato (autonomo o transitorio) prima di calcolarne il saldo.
Rimesse e affidamento
Il principio di diritto espresso: il correntista che sostiene l’esistenza di un affidamento, per dare alle rimesse natura ripristinatoria e non solutoria, deve provare anche il limite dell’affidamento.
Fonti ufficiali
- Corte di cassazione, Sez. 1 civile, ordinanza n. 854/2026, banca dati Italgiure (testo letto sul sito ufficiale)
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Contenuto informativo, non costituisce parere legale. Pubblicato e aggiornato il 4 ottobre 2026. Testo preparato con l’aiuto di strumenti di intelligenza artificiale, sotto la responsabilità dell’avv. Renato Giuseppe Fiorentino.