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La negoziazione assistita è un percorso scritto in cui le parti, ciascuna con il proprio avvocato, cercano un accordo senza andare dal giudice (D.L. 132/2014, convertito dalla L. 162/2014). Se l’accordo riesce, ha valore di titolo esecutivo; se non riesce, nulla si perde: ci si rivolge al giudice. In alcuni casi previsti dalla legge è un passaggio obbligatorio prima della causa.
Quando nasce una lite, la strada del tribunale non è l’unica e, spesso, nemmeno la più rapida. La negoziazione assistita è uno strumento previsto dalla legge per trattare con l’altra parte in modo ordinato, con tempi certi e con la tutela dei propri diritti. Questa guida spiega come funziona, cosa si può ottenere e dove sono i limiti. Per i colleghi esiste anche un approfondimento tecnico sulla materia familiare.
Dalla pratica dello studio
Prima di proporre una negoziazione raccogliamo i documenti, verifichiamo i termini (prescrizione e decadenze) e chiariamo con il cliente quale accordo sarebbe accettabile. Una trattativa senza obiettivi chiari rischia di far perdere tempo.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
Che cos’è la negoziazione assistita
È un accordo scritto con cui le parti si impegnano a cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole una controversia, con l’assistenza di avvocati (art. 2 D.L. 132/2014). Ogni parte ha almeno un avvocato. Non c’è un giudice e non c’è un terzo che decide: decidono le parti, con l’aiuto dei rispettivi difensori.
La convenzione indica l’oggetto della controversia e il tempo concordato per la trattativa, che la legge limita a un periodo compreso tra uno e tre mesi, prorogabile di trenta giorni. Gli avvocati hanno anche il dovere di informare il cliente, al conferimento dell’incarico, della possibilità di ricorrere a questo strumento.
Come si svolge, passo per passo
- Invito: la parte che vuole trattare, tramite il suo avvocato, invia all’altra un invito a stipulare la convenzione. L’invito indica l’oggetto della controversia e avverte che il rifiuto o il silenzio per trenta giorni possono essere valutati dal giudice (art. 4).
- Convenzione: se l’altra parte accetta, si firma l’accordo che avvia la procedura, con il termine e l’oggetto.
- Trattativa: incontri e scambi di proposte tra le parti e i loro avvocati. Quanto viene detto nel corso della procedura è riservato e non può essere usato in giudizio (art. 9).
- Accordo finale: se si raggiunge un’intesa, la si mette per iscritto; la sottoscrivono le parti e gli avvocati.
- Mancato accordo: si può andare davanti al giudice. Gli avvocati certificano il mancato accordo, se le parti lo chiedono.
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Richiedi una consulenzaQuando è obbligatoria
Di regola è una scelta. In alcune materie la legge la rende invece condizione per poter fare causa (art. 3): per esempio il risarcimento dei danni da circolazione di veicoli e natanti. In questi casi, se non si prova prima la negoziazione, il giudice può dichiarare la domanda improcedibile. L’elenco delle materie può cambiare con le riforme: va controllato nel testo vigente prima di agire.
Esiste poi un ambito, quello del diritto di famiglia, in cui la negoziazione assistita ha una disciplina propria (art. 6) ed è il modo per ottenere separazione, divorzio e modifica delle condizioni senza passare dal tribunale: ne parliamo nelle guide dedicate.
Che valore ha l’accordo
Se una parte non rispetta l’accordo, l’altra può procedere con l’esecuzione. Un accordo ben scritto, preciso su importi, scadenze e garanzie, evita questioni successive.
Vantaggi e limiti
| Vantaggi | Limiti |
|---|---|
| Tempi più prevedibili rispetto a una causa | Serve la collaborazione dell’altra parte: se rifiuta, non si può costringerla a trattare |
| Riservatezza e possibilità di soluzioni su misura | Non tutte le questioni si possono risolvere: servono diritti di cui le parti possono disporre |
| Accordo con valore di titolo esecutivo | Ci sono costi di assistenza legale, anche se la causa non si fa |
| Conservazione dei rapporti (utile tra familiari, soci, vicini) | L’esito dipende dall’accordo: non c’è un risultato garantito |
Come per ogni scelta legale, l’esito dipende dai fatti, dalle prove e dalla disponibilità dell’altra parte. Una valutazione sui documenti permette di capire se conviene tentare la strada dell’accordo o agire subito per tutelare un termine.
Quando conviene rivolgersi a un avvocato
- Prima di inviare o di rispondere a un invito: i termini e gli effetti vanno calcolati.
- Prima di firmare: l’accordo deve essere completo e applicabile, soprattutto se coinvolge somme, beni o figli.
- Se l’altra parte è assistita: la procedura richiede un avvocato per ciascuna parte.
Domande frequenti
Posso fare la negoziazione assistita senza avvocato?
No. La legge richiede l’assistenza di almeno un avvocato per ciascuna parte.
Che succede se l’altra parte non risponde all’invito?
Se non risponde entro trenta giorni o rifiuta, ci si può rivolgere al giudice; il silenzio o il rifiuto possono essere valutati ai fini delle spese del giudizio (art. 4). Per le materie in cui è obbligatoria, la condizione si considera soddisfatta.
L’accordo è come una sentenza?
Ha efficacia di titolo esecutivo e permette l’iscrizione di ipoteca giudiziale (art. 5), ma non è una sentenza. In materia familiare ha una disciplina propria, che richiede passaggi ulteriori.
Quanto dura la procedura?
Il termine è concordato tra le parti e la legge lo limita tra uno e tre mesi, con possibile proroga di trenta giorni.
Posso usare in causa ciò che è stato detto in trattativa?
No. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite durante la procedura non sono utilizzabili nel giudizio (art. 9).
Guide collegate
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Ogni situazione va valutata sui documenti del caso concreto. Puoi rivolgerti allo Studio da tutta Italia, anche senza venire in studio: la consulenza si svolge a distanza, con i documenti inviati online, per telefono, su WhatsApp o in videochiamata. Sedi su appuntamento a Napoli (P.zza Giovanni Bovio 22 e Via Monte di Dio 14), Roma, Bari, Ruvo di Puglia e Forio d’Ischia.
Contenuto informativo aggiornato il 4 ottobre 2026. Non costituisce parere legale.
Testo preparato con l’aiuto di strumenti di intelligenza artificiale, sotto la responsabilità dell’avv. Renato Giuseppe Fiorentino.