Lo Studio è abilitato a prestare assistenza legale a spese dello Stato ai cittadini che ne hanno diritto, in base ai requisiti di reddito previsti dalla legge. Un servizio che riflette la nostra visione etica e il valore sociale della professione forense.
Se hai bisogno di assistenza legale e non puoi sostenere le spese legali devi sapere che lo Stato Ti aiuta.
Se sei in difficoltà economiche ed hai un reddito inferiore ad € 13.659,24 puoi farti assistere da un avvocato con patrocinio a spese dello Stato ovvero pagato direttamente dallo stato.
L’avv. Renato Giuseppe Fiorentino è iscritto all’elenco degli avvocati con patrocinio a spese dello Stato è presta assistenza legale gratuita in favore dei clienti che versano in condizioni economiche disagiate purchè le loro pretese non risultino manifestamente infondate ed il loro reddito personale sia inferiore ad € 13.659,24.
L’assistenza legale a spese dello Stato è ammessa nei processi civili di ogni tipo (ad esempio: separazione e divorzio, procedimenti in materia di affidamento di minori o di famiglia, successione e divisione ereditaria, risarcimento danni etc.) e nei procedimenti penali.
L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è valida per ogni grado del processo civile e penale e per le procedure connesse.
NAPOLI
Piazza Giovanni Bovio n. 22
Via Monte di Dio n. 14
Chi può essere ammesso?
Per essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il Tuo reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superi € 13.659,24.
Se convivi con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.
Si tiene conto del solo reddito personale del richiedente quando sono oggetto della causa sono diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
Possono essere ammessi al patrocinio a spese dello stato: i cittadini italiani, gli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare, gli apolidi, gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.
L’ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio del patrocinio a spese dello stato per proporre impugnazione
Esclusione dal patrocinio in ambito civile
Il beneficio non è ammesso nelle cause per cessione di crediti e ragioni
altrui (salvo se la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti).
Come si presenta la domanda?
La domanda di ammissione al patrocinio nel processo civile viene predisposta dallo Studio, firmata dalla parte, e trasmessa dall’avvocato telematicamente alla Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
Alla domanda deve essere allegato:
fotocopia di un documento di identità valido
fotocopia del codice fiscale
stato di famiglia
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