La consulenza tecnica preventiva ai fini conciliativi (art. 696-bis c.p.c.) permette di far accertare da un esperto nominato dal tribunale l’esistenza e l’entità di un danno prima di una causa, con l’obiettivo di favorire un accordo. Ha però dei limiti precisi.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
Il caso
Una società committente lamentava infiltrazioni dal tetto di un capannone dopo lavori di riqualificazione energetica con impianto fotovoltaico. Ha chiesto una consulenza preventiva con quesiti molto ampi: accertare gli inadempimenti dell’impresa rispetto al contratto e stimare tutti i danni, anche per merci deteriorate e mancato uso del capannone. L’impresa appaltatrice, assistita dallo studio, ha contestato i vizi, richiamato il saldo dei lavori non ancora pagato e sostenuto che i quesiti fossero esplorativi.
La decisione
Il Tribunale ha ammesso la consulenza, ritenendo che la contestazione dei vizi non la escluda, ma ha limitato l’incarico:
- il consulente deve descrivere i luoghi, verificare se i vizi lamentati esistono e quantificare i costi per eliminarli, tentando la conciliazione;
- non può valutare l’inadempimento contrattuale né stimare in modo generico i danni ulteriori, perché si tratta di valutazioni giuridiche o di indagini esplorative che non spettano all’ausiliario.
Le spese della consulenza sono state anticipate dalla società ricorrente.
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Richiedi una consulenzaPerché è utile saperlo
- La consulenza preventiva è uno strumento efficace, ma i quesiti vanno formulati in modo tecnico e specifico.
- Chi la subisce può chiedere che l’accertamento resti entro confini precisi, evitando di pregiudicare questioni giuridiche da decidere in un’eventuale causa.
- Nei contratti di appalto è fondamentale documentare collaudo, accettazione dell’opera e contestazioni scritte.
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Fonti ufficiali
Contenuto informativo aggiornato il 27 settembre 2026. Non costituisce parere legale.