In molte liti civili, prima di rivolgersi al giudice, bisogna tentare la mediazione: se manca, la domanda è improcedibile. La riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022, in vigore per questa parte dal 30 giugno 2023) ha ampliato le materie e reso effettivo il primo incontro. Il correttivo d.lgs. 216/2024, in vigore dal 25 gennaio 2025, ha poi rivisto diversi aspetti della procedura.
In 30 secondi
Nelle materie previste la mediazione è un passaggio necessario, da affrontare con la presenza effettiva delle parti. Non partecipare espone a sanzioni economiche e a conseguenze nel processo: ogni situazione va valutata sui documenti.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
In quali materie è obbligatoria?
L’art. 5 del d.lgs. 28/2010 la prevede, tra l’altro, per le controversie in materia di:
- condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia;
- locazione, comodato, affitto di aziende;
- risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa;
- contratti assicurativi, bancari e finanziari;
- dopo la riforma, anche associazione in partecipazione, consorzio, franchising, contratto d’opera, contratto di rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.
Sono esclusi, tra gli altri, i procedimenti per ingiunzione (fino alla decisione sulla provvisoria esecuzione), la convalida di sfratto, le opposizioni esecutive e i procedimenti possessori.
Come funziona il primo incontro
Le parti devono partecipare personalmente, assistite da un avvocato nelle materie obbligatorie. Il primo incontro non è una formalità: il mediatore illustra la procedura e le parti si confrontano sul merito. Chi ha giustificati motivi può delegare un rappresentante informato dei fatti e munito dei poteri per conciliare. Il correttivo ha disciplinato gli incontri da remoto, che richiedono udibilità e visibilità reciproca, e la mediazione telematica.
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Richiedi una consulenzaQuanto costa?
Le spese di avvio e quelle per il primo incontro sono fissate dal DM 150/2023 in base al valore della lite, con una riduzione nelle mediazioni obbligatorie. Sono previsti:
- un credito d’imposta sulle indennità versate all’organismo e sul compenso dell’avvocato, con importi ridotti se l’accordo non si raggiunge;
- l’esenzione dall’imposta di registro per il verbale di accordo fino a 100.000 euro di valore;
- il patrocinio a spese dello Stato per chi ne ha i requisiti.
Cosa succede se non si partecipa?
L’art. 12-bis del d.lgs. 28/2010 prevede conseguenze precise per chi non partecipa al primo incontro senza giustificato motivo:
- il giudice può desumerne argomenti di prova nel successivo giudizio (art. 116 c.p.c.);
- nelle materie obbligatorie, la parte costituita è condannata a versare allo Stato una somma pari al doppio del contributo unificato;
- la parte soccombente che non ha partecipato può essere condannata a pagare alla controparte una somma fino alle spese di giudizio maturate dopo la mediazione.
Chi deve avviare la mediazione nell'opposizione a decreto ingiuntivo?
Dopo le Sezioni Unite n. 19596 del 2020, la riforma ha previsto nell’art. 5-bis che l’onere di avviare la mediazione spetti al creditore opposto. In mancanza, il decreto ingiuntivo viene revocato.
Domande frequenti
DIn quali materie è obbligatoria?
RL'art. 5 del d.lgs. 28/2010 la prevede, tra l'altro, per le controversie in materia di: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia; locazione, comodato, affitto di aziende; risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa.
DQuanto costa?
RLe spese di avvio e quelle per il primo incontro sono fissate dal DM 150/2023 in base al valore della lite, con una riduzione nelle mediazioni obbligatorie. Sono previsti: un credito d'imposta sulle indennità versate all'organismo e sul compenso dell'avvocato, con importi ridotti se l'accordo non si raggiunge; l'esenzione dall'imposta di registro per il verbale di accordo fino a 100.000 euro di valore; il patrocinio a spese dello Stato per chi ne ha i requisiti.
DCosa succede se non si partecipa?
RL'art. 12-bis del d.lgs. 28/2010 prevede conseguenze precise per chi non partecipa al primo incontro senza giustificato motivo: il giudice può desumerne argomenti di prova nel successivo giudizio (art. 116 c.p.c.); nelle materie obbligatorie, la parte costituita è condannata a versare allo Stato una somma pari al doppio del contributo unificato; la parte soccombente che non ha partecipato può essere condannata a pagare alla controparte una somma fino alle spese di giudizio maturate dopo la mediazione.
DChi deve avviare la mediazione nell'opposizione a decreto ingiuntivo?
RDopo le Sezioni Unite n. 19596 del 2020, la riforma ha previsto nell'art. 5-bis che l'onere di avviare la mediazione spetti al creditore opposto. In mancanza, il decreto ingiuntivo viene revocato.
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In sintesi
Nelle materie previste la mediazione è un passaggio necessario, da affrontare con la presenza effettiva delle parti. Non partecipare espone a sanzioni economiche e a conseguenze nel processo: ogni situazione va valutata sui documenti.
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Fonti ufficiali
Contenuto informativo aggiornato il 26 settembre 2026. Non costituisce parere legale.