Cessata materia del contendere: cosa succede quando le parti si accordano durante la causa

Accordo tra le parti durante la causa civile: quando il giudice dichiara cessata la materia del contendere, perché servono conclusioni conformi e come si regolano le spese.

Diritto civile · Guida pratica

Cessata materia del contendere: cosa succede quando le parti si accordano durante la causa

RFAvv. Renato Giuseppe Fiorentino·Pubblicato il 2 ottobre 2026·Aggiornato il 2 ottobre 2026·Lettura 4 min

Quando le parti di una causa civile raggiungono un accordo, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere: il processo si chiude senza una decisione su chi avesse ragione. Perché accada, entrambe le parti devono dare atto dell’accordo e chiederlo con conclusioni conformi. È quanto ha fatto il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in una sentenza del 2022, in una lite tra una curatela fallimentare e gli occupanti di un box auto.

In 30 secondi

Se durante la causa le parti si accordano, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere. Serve che entrambe lo chiedano espressamente. Le spese si regolano come previsto dall’accordo, spesso con la compensazione. L’accordo va scritto bene, perché la sentenza non lo rende esecutivo.

Riferimenti normativi

art. 281-sexies c.p.c.art. 185-bis c.p.c.art. 5 d.lgs. 28/2010 (mediazione)art. 2947 c.c.

Che cosa significa «cessata materia del contendere»?

È la formula con cui il giudice chiude un processo quando, mentre la causa è in corso, accade un fatto che toglie alle parti ogni interesse a proseguire. Il caso più frequente è un accordo tra le parti. Il giudice non dice chi aveva ragione: prende atto che la lite non c’è più.

Quando il giudice può dichiararla?

La sentenza esaminata richiama un principio della Cassazione: la cessazione della materia del contendere si può dichiarare solo se entrambe le parti si danno reciprocamente atto del mutamento della situazione e presentano al giudice conclusioni conformi, cioè chiedono insieme quella pronuncia.

1
Un fatto nuovo che fa venire meno la ragione della lite, per esempio una scrittura privata di accordo.
2
Il riconoscimento di entrambe le parti: ciascuna dà atto dell’accordo nei propri scritti difensivi.
3
Conclusioni conformi: le parti chiedono insieme di dichiarare cessata la materia del contendere. Se una delle due insiste sulle domande originarie, il giudice deve decidere nel merito.

Il caso: il box auto della curatela occupato senza titolo

La curatela di un fallimento era proprietaria di un box auto all’interno di un complesso residenziale. Il box era utilizzato da una persona che, anni prima, aveva acquistato una villetta nello stesso complesso dal precedente proprietario. La curatela ha chiesto al Tribunale:

  • di accertare l’occupazione senza titolo del box;
  • di ordinarne il rilascio;
  • di condannare in solido i convenuti al pagamento di un’indennità di occupazione.

I convenuti si sono difesi su più fronti: hanno eccepito l’improcedibilità della domanda per il mancato tentativo di mediazione (art. 5 d.lgs. 28/2010), hanno chiesto di accertare l’usucapione del box e, in via subordinata, il riconoscimento delle migliorie eseguite. È stata eccepita anche la prescrizione del credito per l’indennità (art. 2947 c.c.). Nel corso del giudizio è stato prodotto il verbale della mediazione.

Hai una causa in corso e valuti un accordo? Puoi sottoporre gli atti allo Studio per una valutazione.

Richiedi una consulenza

Come si è arrivati all’accordo

1
La proposta del giudice. All’udienza il giudice ha sottoposto alle parti una proposta conciliativa: una somma calcolata come percentuale del prezzo base d’asta del box, con gli oneri amministrativi e urbanistici a carico dell’occupante e le spese di lite compensate.
2
La trattativa. Dopo alcuni rinvii per formalizzare la proposta, le parti hanno trovato un accordo bonario, firmato con una scrittura privata.
3
La richiesta congiunta. Con le note di trattazione scritta le parti hanno chiesto insieme di dichiarare cessata la materia del contendere, con spese compensate.
4
La sentenza. Il Tribunale, decidendo ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c., ha dichiarato cessata la materia del contendere e ha compensato le spese.

Le questioni sollevate, cioè usucapione, mediazione e prescrizione, non sono state decise: l’accordo ha reso inutile una pronuncia nel merito.

E le spese di lite?

Nel caso esaminato le parti hanno chiesto la compensazione e il giudice l’ha disposta: ciascuna parte sostiene le spese del proprio avvocato. È una soluzione frequente quando la lite si chiude con un accordo, ma non è automatica. Conviene regolarla espressamente nella scrittura e chiederla in modo concorde al giudice.

Cosa fare se si raggiunge un accordo in corso di causa

  • Mettere l’accordo per iscritto, con oggetto, somme, tempi di pagamento, consegna del bene e conseguenze dell’inadempimento.
  • Regolare le spese di lite e quelle accessorie, come oneri amministrativi, fiscali o urbanistici.
  • Decidere come chiudere il processo: con una richiesta congiunta di cessata materia del contendere, oppure con una conciliazione verbalizzata in udienza o con la rinuncia agli atti. Ogni strada ha effetti diversi e va scelta con il proprio avvocato.
  • Presentare conclusioni conformi: se una parte continua a insistere sulle domande originarie, il giudice decide nel merito.

Domande frequenti

DChe cosa vuol dire che è cessata la materia del contendere?

RChe durante il giudizio è venuto meno l'interesse delle parti a ottenere una decisione sul merito, per esempio perché si sono accordate. Il giudice chiude la causa senza stabilire chi aveva ragione.

DBasta che una parte dica di essersi accordata con l'altra?

RNo. Secondo il principio della Cassazione richiamato nella sentenza, servono conclusioni conformi: entrambe le parti devono dare atto del cambiamento e chiedere insieme al giudice di dichiarare cessata la materia del contendere. Se ciascuna insiste sulle domande originarie, il giudice deve decidere nel merito.

DChi paga le spese di lite se la causa si chiude con un accordo?

RDipende da cosa prevede l'accordo e da cosa chiedono le parti. Nel caso esaminato le parti hanno chiesto insieme la compensazione e il giudice ha compensato le spese, cioè ciascuna ha pagato il proprio avvocato.

DIl giudice può proporre lui un accordo?

RSì. Nel caso esaminato il giudice ha formulato una proposta conciliativa alle parti. Da lì è partita la trattativa che ha portato all'accordo scritto.

DLa sentenza di cessata materia del contendere rende esecutivo l'accordo?

RLa sentenza chiude il processo, ma non contiene una condanna. Gli obblighi assunti restano quelli scritti nell'accordo: per questo conviene redigerlo con cura, con tempi, modalità di pagamento e conseguenze dell'inadempimento.

Guide collegate

In sintesi

Se durante la causa le parti si accordano, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere. Serve che entrambe lo chiedano espressamente. Le spese si regolano come previsto dall’accordo, spesso con la compensazione. L’accordo va scritto bene, perché la sentenza non lo rende esecutivo.

Hai una questione simile?

Ogni situazione va valutata sui documenti del caso concreto. Puoi rivolgerti allo Studio da tutta Italia, anche senza venire in studio: la consulenza si svolge a distanza, con i documenti inviati online, per telefono, su WhatsApp o in videochiamata. Sedi a Napoli, Roma, Bari, Ruvo di Puglia e Forio d’Ischia, su appuntamento.

Contenuto informativo aggiornato il 2 ottobre 2026. Il caso è descritto in forma anonima. Non costituisce parere legale.

Contatti

Hai una domanda su questo tema?

Scrivi in breve la tua situazione: ti risponderemo entro un giorno lavorativo. Puoi anche scriverci su WhatsApp o chiamare il 347 5264190. Consulenza in studio, su appuntamento, o a distanza da tutta Italia.

*file consentiti .doc, .docx, .png, .jpg, .pdf, .rtf

Altre guide legali