Un problema che capita spesso. Caso frequente descritto in forma generale: nomi, luoghi e dettagli non si riferiscono a persone o pratiche reali.
Caso frequente · Un problema che capita spesso
Caso frequente descritto in forma generale: nomi, luoghi e dettagli non si riferiscono a persone o pratiche reali.
Il franchisor deve consegnare all’aspirante affiliato, prima della firma, le informazioni previste dalla legge sul franchising. Se fornisce informazioni false, l’affiliato può chiedere l’annullamento del contratto e il risarcimento del danno.
In 30 secondi
Il franchisor deve consegnare contratto e informazioni almeno trenta giorni prima della firma. Se le informazioni erano false, l’affiliato può chiedere annullamento e risarcimento, provando la falsità.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
Il caso frequente
Questo è un caso frequente. Una giovane imprenditrice di Battipaglia apre un negozio in franchising di prodotti per la casa. Il franchisor le aveva presentato un prospetto con incassi medi dei punti vendita molto alti. Dopo un anno gli incassi sono la metà, e scopre che diversi punti vendita della rete hanno chiuso.
Quali informazioni deve dare il franchisor?
La legge n. 129/2004 prevede che il contratto sia redatto per iscritto a pena di nullità e che il franchisor consegni all’aspirante affiliato, almeno trenta giorni prima della sottoscrizione, copia completa del contratto con gli allegati e una serie di informazioni sulla rete: tra l’altro, l’elenco degli affiliati e le variazioni degli ultimi anni.
Hai un caso simile? Puoi sottoporre i documenti allo Studio per una valutazione.
Richiedi una consulenzaCosa succede se le informazioni sono false?
Se una parte ha fornito false informazioni, l’altra può chiedere l’annullamento del contratto e il risarcimento del danno (art. 8 L. 129/2004). Non basta però che l’attività vada male: occorre dimostrare che le informazioni erano false e hanno inciso sulla decisione di firmare.
Il contratto ha una durata minima?
Sì: per un contratto a tempo determinato la legge garantisce all’affiliato una durata sufficiente ad ammortizzare l’investimento e comunque non inferiore a tre anni, salvo risoluzione anticipata per inadempienza.
Cosa conviene fare?
Dalla pratica dello studio
Nelle controversie di franchising il documento decisivo è spesso il prospetto economico consegnato prima della firma. Chiediamo sempre di conservarlo così come è stato ricevuto, con la mail di invio.
Domande frequenti
DQuali informazioni deve dare il franchisor?
RLa legge n. 129/2004 prevede che il contratto sia redatto per iscritto a pena di nullità e che il franchisor consegni all'aspirante affiliato, almeno trenta giorni prima della sottoscrizione, copia completa del contratto con gli allegati e una serie di informazioni sulla rete: tra l'altro, l'elenco degli affiliati e le variazioni degli ultimi anni.
DCosa succede se le informazioni sono false?
RSe una parte ha fornito false informazioni, l'altra può chiedere l'annullamento del contratto e il risarcimento del danno (art. 8 L. 129/2004). Non basta però che l'attività vada male: occorre dimostrare che le informazioni erano false e hanno inciso sulla decisione di firmare.
DIl contratto ha una durata minima?
RSì: per un contratto a tempo determinato la legge garantisce all'affiliato una durata sufficiente ad ammortizzare l'investimento e comunque non inferiore a tre anni, salvo risoluzione anticipata per inadempienza.
DCosa conviene fare?
RRaccogliere il materiale ricevuto prima della firma: prospetti, email, presentazioni; Verificare le date di consegna dei documenti precontrattuali; Ricostruire i dati reali della rete, anche dal Registro delle imprese.
Guide collegate
Tutte le guide per le imprese →
In sintesi
Il franchisor deve consegnare contratto e informazioni almeno trenta giorni prima della firma. Se le informazioni erano false, l’affiliato può chiedere annullamento e risarcimento, provando la falsità.
Hai una questione simile?
Ogni situazione va valutata sui documenti del caso concreto. Puoi rivolgerti allo Studio da tutta Italia, anche senza venire in studio: la consulenza si svolge a distanza, con i documenti inviati online, per telefono, su WhatsApp o in videochiamata dal computer. Sedi a Napoli, Roma e Bari.
Fonti ufficiali
Contenuto informativo aggiornato il 19 gennaio 2027. Non costituisce parere legale.
Testo preparato con l’aiuto di strumenti di intelligenza artificiale, sotto la responsabilità dell’avv. Renato Giuseppe Fiorentino.
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La strada che di solito conviene
Le strade possibili
- Chiedere l’annullamento del contratto e il risarcimento del danno, se le informazioni erano false (art. 8 L. 129/2004).
- Tentare la mediazione, che per i contratti di franchising è condizione di procedibilità.
- Verificare se i documenti precontrattuali sono stati consegnati almeno trenta giorni prima della firma.
Quale conviene di solito e perché
Dipende dal caso. Non basta che l’attività vada male: occorre dimostrare che le informazioni erano false e hanno inciso sulla decisione di firmare. Per questo conviene partire dal materiale ricevuto prima della firma e dal confronto con i dati reali della rete. La mediazione è comunque il passaggio da cui si parte, perché è condizione di procedibilità.
Cosa fare subito
- Raccogli prospetti, email e presentazioni ricevuti prima della firma.
- Verifica le date di consegna dei documenti precontrattuali.
- Ricostruisci i dati reali della rete, anche dal Registro delle imprese.
Ogni situazione va valutata sui documenti del caso concreto: questa indicazione non è una promessa di esito.
Come può seguirti l’avv. Fiorentino
- Conserva il prospetto economico così come è stato ricevuto, con l’email di invio.
- Controlla se il contratto, a tempo determinato, rispetta la durata minima prevista dalla legge.
- Per le norme (L. 129/2004), consulta i testi ufficiali su Normattiva.
Lo studio offre consulenza anche a distanza, con documenti inviati online, preventivo scritto prima dell’incarico e primo incontro in italiano; sedi di Napoli, Roma e Bari su appuntamento.