Figli contesi tra Italia e un altro paese: sottrazione internazionale e affidamento

Un genitore porta il figlio in Italia o all’estero senza consenso? Convenzione dell’Aja, regolamento UE e primi passi da fare subito.

In 30 secondi

Se un genitore trasferisce o trattiene il figlio in un altro paese senza l’accordo dell’altro, può trattarsi di sottrazione internazionale di minori. Esistono strumenti rapidi, ma il tempo conta. Il primo passo è raccogliere i documenti e capire dove il bambino risiedeva abitualmente. Questo articolo dà un quadro generale e non sostituisce l’esame del singolo caso.

Che cos’è la sottrazione internazionale

Si parla di sottrazione quando un minore viene portato o trattenuto in un altro paese in violazione dei diritti di affidamento dell’altro genitore. Il quadro è dato dalla Convenzione dell’Aja del 1980 e, tra paesi dell’Unione europea, dal regolamento UE 2019/1111.

Il ritorno immediato del minore

Lo scopo della Convenzione è il rientro rapido del minore nel paese di residenza abituale, perché lì si decida sull’affidamento. La Convenzione non decide chi sia il genitore migliore. Esistono ipotesi in cui il rientro può essere negato.

L’autorità centrale e il tribunale

In Italia è prevista un’autorità centrale presso il Ministero della giustizia, che riceve le richieste e le trasmette. La decisione sul rientro spetta a un giudice.

I termini

Il regolamento europeo fissa tempi brevi per decidere sul ritorno. Per questo conviene muoversi subito. Passato un anno dalla sottrazione, la posizione del minore e il suo inserimento nel nuovo ambiente possono pesare di più.

L’affidamento e la responsabilità genitoriale

Chi decide sull’affidamento dipende dalla residenza abituale del minore. Per un figlio che vive in Italia con un genitore italiano e uno straniero, il giudice italiano applica le regole sulla responsabilità genitoriale. Sono possibili anche conseguenze penali.

Caso tipico

Un problema che capita spesso.

Una madre straniera e un padre italiano vivono in Italia con la figlia di sette anni. Dopo la rottura, la madre parte per il paese d’origine con la bambina, dicendo che resterà qualche settimana. Passati due mesi non rientra. Il padre vuole sapere cosa fare, a chi rivolgersi e in quanto tempo.

Domande frequenti

Posso chiedere il rientro di mio figlio se non sono sposato?

Dipende dai diritti di affidamento riconosciuti dalla legge e dai fatti.

Entro quando devo agire?

Prima si agisce, meglio è; esistono termini che incidono sulla decisione.

Se il figlio non vuole tornare, viene ascoltato?

Il giudice può ascoltare il minore secondo età e maturità.

Cosa porti alla consulenza

Passaporti e documenti d’identità di genitori e figlio; certificato di nascita; eventuali provvedimenti di separazione o affidamento; messaggi e comunicazioni sul viaggio; prove della residenza abituale (scuola, medico, contratto di casa); biglietti di viaggio. Lo studio non si occupa di diritto o fisco di altri paesi: per i giudizi all’estero serve un avvocato di quel paese.

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