Erede o legatario: che differenza c’è e perché conta per i debiti

Chi riceve un legato non diventa erede: non deve accettare e, di regola, non risponde dei debiti del defunto. Le differenze pratiche tra erede e legatario.

Successioni e donazioni · A cura dell’avv. Renato Giuseppe Fiorentino · Aggiornato a settembre 2026 · Lettura: 3 minuti

In un testamento si può lasciare a qualcuno “tutto” o una quota del patrimonio, oppure un bene preciso: la casa al mare, un conto, un gioiello. Nel primo caso si parla di erede, nel secondo di legatario. La differenza non è solo di parole: cambia il modo in cui si acquista il bene e, soprattutto, chi deve pagare i debiti del defunto.

Come si distinguono

Secondo l’art. 588 c.c. conta il contenuto della disposizione, non le parole usate: è erede chi riceve l’universalità dei beni o una quota di essi; è legatario chi riceve beni determinati. Se il testamento assegna beni specifici, ma il testatore voleva attribuirli come quota del patrimonio, si tratta comunque di istituzione di erede. Per questo l’interpretazione del testamento è spesso il primo nodo da sciogliere.

Accettazione e rinuncia

  • L’erede

    Diventa tale solo con l’accettazione, espressa o tacita. Può anche rinunciare o accettare con beneficio d’inventario.

  • Il legatario

    Acquista il legato automaticamente, senza accettare (art. 649 c.c.), salva la facoltà di rinunziare. Deve però chiedere all’onerato il possesso del bene.

I debiti del defunto

È la differenza più importante. L’erede che accetta puramente e semplicemente risponde dei debiti ereditari anche con il proprio patrimonio personale. Il legatario, invece, non subentra nei debiti: è tenuto ad adempiere il legato e gli altri oneri posti a suo carico solo entro i limiti del valore della cosa legata (art. 671 c.c.). Fa eccezione il caso del legato di un immobile ipotecato: il legatario che subisce l’espropriazione per un debito del defunto ha diritto di rivalersi sugli eredi.

Legato e quota di legittima

Il testatore può lasciare a un figlio o al coniuge un legato in sostituzione della legittima (art. 551 c.c.). Il beneficiario può scegliere: tenere il legato e rinunciare alla legittima, oppure rinunziare al legato e chiedere la quota che gli spetta per legge. È una scelta da valutare con attenzione, confrontando il valore del bene con quello della quota. Sul tema vedi anche la guida sulle quote di legittima.

Riferimenti

artt. 551, 588, 649 e 671 c.c.

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Avv. Renato Giuseppe Fiorentino

Avvocato civilista, titolare dello Studio Legale Fiorentino (Napoli e Forio d’Ischia). Si occupa di contenzioso bancario, successioni e donazioni, diritto di famiglia, contratti e diritto immobiliare.

Contenuto informativo aggiornato a settembre 2026. Non costituisce parere legale.

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