Frode su bonifico o su IBAN falso: che cosa fa un’impresa nelle prime 48 ore

Se un’impresa paga un IBAN falso o subisce un bonifico non autorizzato: i passi da fare subito, le prove da conservare e quando la banca può rispondere.

Un problema che capita spesso. Avv. Renato Giuseppe Fiorentino · Scritto il 4 ottobre 2026 · Aggiornato il 4 ottobre 2026.

In 30 secondi

  • Nelle prime ore si segnala l’operazione alla banca, si chiede il richiamo e si conservano le prove. Chi nega di aver autorizzato un’operazione deve comunicarlo «senza indugio» e in ogni caso entro 13 mesi dall’addebito (art. 9, comma 1, d.lgs. 11/2010).
  • Se l’operazione non è stata autorizzata, la banca deve provare che è stata autenticata, registrata e contabilizzata, e anche la frode, il dolo o la colpa grave dell’utente (art. 10).
  • La banca rimborsa «immediatamente e in ogni caso al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva», salvo motivato sospetto di frode (art. 11); con dolo o colpa grave l’utente sopporta tutte le perdite (art. 12, comma 4).
  • Se il bonifico lo ha disposto l’impresa stessa, ingannata da una email falsa, il caso è diverso e va valutato con attenzione. Va sempre letto il contratto di conto con la banca.

1. Le frodi più frequenti

IBAN modificato con una finta email del fornitore; fornitore nuovo che chiede pagamenti anticipati; accesso al conto con credenziali rubate; falso messaggio a nome del titolare che chiede un pagamento urgente.

2. Le prime 48 ore

  1. Chiamare la banca e poi scrivere (PEC o canale ufficiale): segnalare l’operazione, chiedere richiamo e blocco. L’utente deve comunicare senza indugio l’uso non autorizzato dello strumento di pagamento (art. 7, comma 1, lett. b).
  2. Conservare le prove: email originali con intestazioni complete, fattura, ricevuta, schermate, registri di accesso.
  3. Denunciare alle forze dell’ordine o alla polizia postale.
  4. Avvisare il vero fornitore e farsi confermare le coordinate.
  5. Cambiare le credenziali e controllare gli accessi.
  6. Avvisare l’assicurazione, se c’è una polizza.
  7. Non fare altri pagamenti allo stesso soggetto prima di aver chiarito.

3. Quando risponde la banca

  • Operazione non autorizzata. Il consenso del pagatore è elemento necessario: senza, l’operazione non è autorizzata (art. 5). L’onere di provare autenticazione, registrazione e contabilizzazione è della banca; l’uso dello strumento «non è di per sé necessariamente sufficiente» a provare che l’utente abbia autorizzato o abbia agito con colpa grave, e la prova della frode, del dolo o della colpa grave spetta alla banca (art. 10).
  • Rimborso e franchigia. Rimborso entro la fine della giornata operativa successiva (art. 11), salvo sospetto di frode; l’utente può sopportare perdite fino a 50 euro (art. 12, comma 3) ma, con dolo o colpa grave, tutte le perdite (art. 12, comma 4).
  • Colpa grave. La Cassazione, sez. 3, sent. 3780/2024 (phishing su carta Postepay), ha escluso la responsabilità della banca quando ricorre colpa grave dell’utente; la sez. 1, ord. 23683/2024 (prelievi fraudolenti dal conto), ha ribadito che spetta alla banca provare la riconducibilità dell’operazione al cliente. L’Arbitro Bancario Finanziario (Collegio di Milano, decisione 5176/2026) ha respinto un ricorso rilevando grave imprudenza dell’utente nella custodia degli strumenti di autenticazione: è un caso specifico, da non generalizzare.

4. Verifica del beneficiario

Il Regolamento (UE) 2024/886 ha introdotto per i bonifici in euro un servizio di verifica del beneficiario: la banca del pagatore lo offre «immediatamente dopo» che il pagatore ha indicato i dati del beneficiario e «prima» dell’autorizzazione; l’obbligo vale dal 9.10.2025 per le banche dell’area euro e dal 9.7.2027 per le altre. Se la banca non si conforma e ne deriva un’esecuzione inesatta, deve rimborsare l’importo (art. 5-quater, parr. 1, 8, 9, del reg. 260/2012 come modificato; testo originale in Gazzetta UE, non consolidato). Resta da valutare, caso per caso, se nella singola frode la verifica ha funzionato e che esito ha dato.

5. Strade dopo il primo intervento

Reclamo alla banca con prove; giudice, dopo la mediazione, che per i contratti bancari è condizione di procedibilità (art. 5 d.lgs. 28/2010); eventuale responsabilità del fornitore se la frode è partita da una violazione dei suoi sistemi, da accertare con prove tecniche.

6. Prevenzione

IBAN nuovo confermato per telefono a un numero già noto; doppia autorizzazione oltre una soglia; limiti di importo; formazione di chi gestisce i pagamenti; conservazione delle email con intestazioni; controllo dell’esito della verifica del beneficiario prima di autorizzare.

Come procedere

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Caso tipico

Un problema che capita spesso. Un’impresa paga una fattura importante a un IBAN comunicato da una email che sembrava del fornitore abituale. Qualche giorno dopo il vero fornitore sollecita il pagamento. Si ricostruisce la sequenza: email, orari, ricevuta, richiesta di richiamo, esito della verifica del beneficiario.

Domande frequenti

Posso riavere i soldi? Dipende da quanto presto si agisce e da come è avvenuta la frode: non si può garantire.

La banca deve controllare che il nome corrisponda all’IBAN? Per i bonifici in euro dal 9.10.2025 (area euro) è previsto un servizio di verifica del beneficiario; l’effetto sul singolo caso va valutato.

Devo denunciare? È consigliato: serve anche per banca e assicurazione.

Quanto tempo ho? Comunicare senza indugio; in ogni caso entro 13 mesi dall’addebito (art. 9).

Riferimenti normativi (letti il 4 ottobre 2026)

d.lgs. 11/2010, artt. 5, 7, 9, 10, 11, 12; art. 5 d.lgs. 28/2010; Regolamento (UE) 2024/886; Cassazione civ., sez. 3, sent. 3780/2024 e sez. 1, ord. 23683/2024; ABF, Collegio di Milano, dec. 5176/2026. Fonti: Normattiva.

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Contenuto informativo, non costituisce parere legale. Testo preparato con l’aiuto di strumenti di intelligenza artificiale, sotto la responsabilità dell’avv. Renato Giuseppe Fiorentino.

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