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Il decreto ingiuntivo è lo strumento rapido con cui il creditore ottiene un ordine di pagamento. Se lo ricevi, il termine per opporti è breve: se lo lasci scadere il creditore può chiedere che sia dichiarato esecutivo. Se sei creditore, servono una prova scritta del credito e una notifica entro i termini. Per i ritardi di pagamento tra imprese si applicano interessi particolari.
Il decreto ingiuntivo è molto usato dai creditori e fa paura ai debitori. In realtà è un procedimento con regole precise: per chi chiede, per chi riceve e per chi deve decidere se pagare, trattare o opporsi. Questa guida spiega come funziona, come difendersi e come ti assiste lo studio.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
Che cos’è e quando si può chiedere
Il creditore può chiedere al giudice di ingiungere il pagamento di una somma liquida di denaro, o la consegna di una quantità determinata di cose fungibili o di una cosa mobile determinata, quando ha una prova scritta del diritto o ricorre uno degli altri casi previsti dalla legge (per esempio i crediti professionali con tariffa) (art. 633 c.p.c. e seguenti). Il giudice emette il decreto senza che il debitore sia sentito prima.
Il decreto va notificato al debitore entro sessanta giorni dalla pronuncia (novanta se la notifica avviene fuori dal territorio nazionale): se la notifica non avviene in tempo l’ingiunzione perde efficacia, ma la domanda può essere riproposta (art. 644 c.p.c.).
Caso tipico
Un problema che capita spesso.
Un fornitore di Napoli ha emesso fatture non pagate da un cliente. Con le fatture, il contratto e le comunicazioni chiede un decreto ingiuntivo. Il cliente riceve il decreto e ha pochi giorni per decidere se pagare, trattare o fare opposizione.
Se sei creditore: come procedere
- Raccogliere le prove scritte: fatture, contratto, ordini, estratti conto, corrispondenza.
- Verificare gli interessi: nei ritardi tra imprese si applica il d.lgs. 231/2002.
- Presentare il ricorso al giudice competente.
- Notificare il decreto entro i termini.
- Se il debitore non si oppone nei termini, chiedere l’esecutorietà e procedere all’esecuzione: vedi come funziona il recupero crediti.
Hai un caso simile? Puoi sottoporre i documenti allo Studio per una valutazione, anche a distanza.
Prenota una consulenzaSe sei debitore: i termini
Il decreto ingiuntivo indica un termine per fare opposizione; il termine ordinario è di quaranta giorni dalla notifica, riducibile fino a dieci o aumentabile fino a sessanta per giusti motivi, con termini diversi se il destinatario risiede all’estero (art. 641 c.p.c.). L’opposizione si propone con atto introduttivo, notificato al ricorrente, davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto (art. 645 c.p.c.).
Se il termine passa senza opposizione, il giudice, su istanza del creditore, dichiara il decreto esecutivo: non lo diventa da solo. L’opposizione tardiva è ammessa solo se l’intimato prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notificazione, caso fortuito o forza maggiore, e non oltre dieci giorni dal primo atto di esecuzione (art. 650 c.p.c.). Approfondimenti: cosa succede se si fa opposizione in ritardo.
Come difendersi: le strade possibili
| Strada | Quando ha senso | Cosa valutare |
|---|---|---|
| Opposizione | Il debito non c’è, è cresciuto troppo o ci sono vizi del credito o della procedura | Termini, prove, eventuale esecuzione provvisoria e richiesta di sospensione per gravi motivi |
| Trattativa e pagamento a rate | Il debito è dovuto ma serve tempo | Accordo scritto prima della scadenza dei termini |
| Pagamento con riserva | Si vuole evitare l’esecuzione e contestare comunque | Modalità e prove |
| Opposizione all’esecuzione | Il pignoramento è già partito | Vedi opposizione a precetto ed esecuzione |
Se il decreto è stato chiesto da una banca, valgono regole specifiche: vedi opposizione al decreto ingiuntivo della banca.
La mediazione obbligatoria, quando la materia la prevede, non si applica al procedimento per ingiunzione, opposizione compresa, fino alla decisione sull’esecuzione provvisoria (art. 5 d.lgs. 28/2010); dopo l’opposizione l’onere di avviare la mediazione grava sul creditore, e se non lo fa il decreto può essere revocato (art. 5-bis): vedi mediazione civile obbligatoria.
Come ti assiste lo studio
- Per il creditore: ricorso, notifica, esecutorietà e recupero.
- Per il debitore: verifica dei termini, opposizione, difesa sull’esecuzione provvisoria, trattativa.
- Per le imprese: gestione dei crediti commerciali e dei ritardi di pagamento.
- Esecuzione: difesa da pignoramenti e opposizioni.
- Consulenza a distanza in tutta Italia.
Dove riceve lo studio
Lo Studio Legale Fiorentino riceve su appuntamento a Napoli (Piazza Giovanni Bovio 22, sede principale, e Via Monte di Dio 14), a Roma (Via Giorgio Ribotta 21), a Bari (Corso Giuseppe Mazzini 61), a Ruvo di Puglia (Via Vanella Palumbo Vargas 2) e a Forio d’Ischia (Via Vecchia 17). Assiste privati e imprese di Napoli e provincia e della Campania e, con la consulenza a distanza, di tutta Italia: i documenti si inviano online e il colloquio si svolge al telefono, su WhatsApp o in videochiamata.
Per i dettagli vedi la pagina Dove siamo e contatti.
Domande frequenti
DQuanto tempo ho per opormi a un decreto ingiuntivo?
RDi regola quaranta giorni dalla notifica, ridotti fino a dieci o aumentati fino a sessanta in base alle circostanze. Il termine è indicato nel decreto.
DSe non mi oppongo cosa succede?
RIl creditore può chiedere che il decreto sia dichiarato esecutivo, e poi procedere al pignoramento.
DPosso opormi solo perché non ho i soldi?
RNo: l’opposizione richiede motivi sul debito o sulla procedura. Per la mancanza di liquidità si può trattare un piano di pagamento.
DCosa serve per chiedere un decreto ingiuntivo?
RUna prova scritta del credito e gli altri requisiti di legge.
DIl decreto ingiuntivo vale per le fatture tra imprese?
RSì, e per i ritardi si applicano gli interessi del d.lgs. 231/2002.
DLo studio può assistermi a distanza?
RSì, da tutta Italia.
Guide e pagine collegate
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Ogni situazione va valutata sui documenti del caso concreto. Puoi rivolgerti allo Studio da tutta Italia, anche senza venire in studio: la consulenza si svolge a distanza, con i documenti inviati online, per telefono, su WhatsApp o in videochiamata. Sedi su appuntamento a Napoli (P.zza Giovanni Bovio 22 e Via Monte di Dio 14), Roma, Bari, Ruvo di Puglia e Forio d’Ischia.
Fonti ufficiali
Contenuto informativo aggiornato il 4 ottobre 2026. Non costituisce parere legale.
Testo preparato con l’aiuto di strumenti di intelligenza artificiale, sotto la responsabilità dell’avv. Renato Giuseppe Fiorentino.