Donazioni a Napoli: rischi, legittima e come proteggersi quando si dona o si riceve una casa

Donare o ricevere una casa: rischi sulla legittima, revoca, collazione e novità della legge 182/2025. La guida dello Studio Legale Fiorentino.

Guida · Donazioni a Napoli

Donazioni a Napoli: rischi, legittima e come proteggersi quando si dona o si riceve una casa

RFAvv. Renato Giuseppe Fiorentino·Ordine degli Avvocati di Napoli·Pubblicato il 4 ottobre 2026·Aggiornato il 4 ottobre 2026·Lettura 9 min

In 30 secondi

Una volta perfezionata, la donazione non si può ritirare per un ripensamento: si può revocare solo per ingratitudine o sopravvenienza di figli. Se lede la quota riservata ai familiari stretti, dopo la morte del donante può essere ridotta. Chi compra un immobile donato, e chi lo riceve in dono, deve conoscere i rischi e le novità introdotte dalla legge 182/2025. Con una pianificazione fatta bene molti problemi si evitano.

Donare la casa ai figli sembra il modo più semplice per «sistemare le cose». Spesso lo è, ma non sempre: una donazione fatta male può generare liti tra fratelli, difficoltà con le banche e dubbi per chi compra. Questa guida spiega i problemi più frequenti, come difendersi e come ti assiste lo studio.

Riferimenti normativi e giurisprudenziali

Art. 769 c.c.Art. 782 c.c.Art. 737 c.c.Artt. 536 e 555-557 c.c.Artt. 561 e 563 c.c.Art. 783 c.c.Artt. 800 ss. c.c.Art. 809 c.c.Art. 768-bis c.c.Legge 182/2025, art. 44

Che cos’è la donazione e come si fa

La donazione è il contratto con cui una parte, per spirito di liberalità, arricchisce l’altra, disponendo di un proprio diritto o assumendo verso di essa un’obbligazione (art. 769 c.c.). La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità (art. 782 c.c.). Fa eccezione la donazione di modico valore avente ad oggetto beni mobili, valida anche senza atto pubblico se vi è stata la consegna (art. 783 c.c.).

La donazione si può fare anche in modo indiretto, per esempio pagando il prezzo di una casa acquistata dal figlio: qui il problema, spesso, è capire se si tratti di una vera donazione indiretta e come incida sulla successione.

Per gli atti che richiedono un notaio lo studio si avvale del notaio Marco Fiorentino, il cui ufficio notarile è autonomo e distinto; ogni cliente è libero di scegliere il notaio.

Caso tipico

Un problema che capita spesso.

Due genitori donano al figlio maggiore l’appartamento di famiglia, ritenendo di fare «un favore». Alla morte dei genitori l’altro figlio scopre che il valore della casa riduce di molto la sua quota riservata e chiede di rimettere in discussione la donazione.

I problemi più frequenti

  • Lesione della legittima: le donazioni il cui valore eccede la quota disponibile sono soggette a riduzione fino alla quota medesima, e solo dopo esaurito il valore dei beni disposti per testamento (art. 555 c.c.); la riduzione può essere chiesta dai legittimari (art. 536 c.c. e art. 557 c.c.).
  • Collazione: i figli, i loro discendenti e il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi ciò che hanno ricevuto in donazione, salvo dispensa, che vale solo nei limiti della quota disponibile (art. 737 c.c.).
  • Revoca: la donazione può essere revocata per ingratitudine o per sopravvenienza di figli (art. 800 c.c. e seguenti).
  • Acquisto di immobili donati: chi compra un bene che proviene da una donazione teme da sempre che i legittimari possano agire; la legge 182/2025 (art. 44) è intervenuta sul tema.
  • Donazioni «nascoste» o fatte con bonifico: le liberalità risultanti da atti diversi dalla donazione (per esempio un bonifico o il pagamento del prezzo di un acquisto fatto da altri) sono soggette alle norme sulla revocazione e sulla riduzione (art. 809 c.c.); una donazione diretta senza atto pubblico è invece nulla (art. 782), salvo il modico valore dei soli beni mobili con consegna (art. 783).

Hai un caso simile? Puoi sottoporre i documenti allo Studio per una valutazione, anche a distanza.

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Donare in sicurezza: le strade possibili

Non esiste una soluzione valida per tutti: la scelta dipende da patrimonio, famiglia e obiettivi.

StradaQuando ha sensoCosa valutare
Donazione direttaSi vuole trasferire subito un beneEffetti sulla legittima, sulla collazione e sulla futura vendita
Donazione con riserva di usufruttoIl donante vuole continuare a usare il beneCosti fiscali e rischi in caso di vendita
Vendita invece di donazioneIl figlio ha mezzi propri per pagareProva del pagamento: una vendita simulata è un rischio
TestamentoNon serve trasferire adessoRispetto della quota riservata
Patto di famiglia (art. 768-bis c.c.)Si vuole trasferire azienda o quote societarie a uno o più discendentiPartecipano il coniuge e tutti i legittimari, da liquidare salvo rinuncia; serve l’atto pubblico a pena di nullità; quanto ricevuto non è soggetto a collazione né a riduzione
Prima di firmare. Conviene far valutare lo schema all’avvocato e al notaio, perché una scelta sbagliata si scopre di solito molti anni dopo.

Le novità della legge 182/2025 sull’immobile donato

La legge 182/2025 (art. 44), in vigore dal 18 dicembre 2025, ha modificato la disciplina dell’azione dei legittimari nei confronti di chi acquista beni provenienti da donazione. Conta la data di apertura della successione del donante: le nuove regole si applicano alle successioni aperte dopo il 18 dicembre 2025. Per le successioni aperte prima restava applicabile il testo previgente se la domanda di riduzione, o un atto di opposizione alla donazione, era notificata e trascritta entro sei mesi, cioè entro il 18 giugno 2026; scaduto quel termine, le nuove norme si applicano anche alle successioni anteriori. Con le nuove norme la riduzione non pregiudica i terzi che hanno acquistato dal donatario, il quale deve compensare in denaro i legittimari (art. 563 c.c.); pesi e ipoteche restano efficaci (art. 561 c.c.).

Abbiamo dedicato due approfondimenti: la riforma dell’art. 563 e della legge 182/2025 e acquisto di immobili donati: cosa cambia con la legge 182/2025.

Come difendersi

Se hai ricevuto una donazione: conserva atto, prove dei pagamenti e documenti sul valore dei beni; prima di vendere o ipotecare, valuta con un legale l’esposizione economica verso i legittimari: il bene ceduto o ipotecato di regola non torna indietro verso i terzi, ma il donatario resta tenuto a compensare in denaro.

Se sei un legittimario leso: l’azione di riduzione ha regole e termini precisi e il legittimario che non ha accettato l’eredità con beneficio d’inventario non può, di regola, chiedere la riduzione delle donazioni (art. 564 c.c.); vedi azione di riduzione e lesione di legittima e il calcolo della quota con la riunione fittizia. Prima della causa serve, di regola, la mediazione, perché si tratta di una controversia in materia di successioni ereditarie (art. 5 d.lgs. 28/2010).

Se vuoi comprare una casa donata: verifica la provenienza del bene, se la successione del donante è già aperta e quando (prima o dopo il 18 dicembre 2025) e se risultano trascritte domande di riduzione o atti di opposizione; chiedi una consulenza prima del preliminare.

Come ti assiste lo studio

  • Pianificazione della donazione, con confronto tra le alternative.
  • Verifica della provenienza degli immobili prima di un acquisto o di un mutuo.
  • Azione di riduzione, collazione e divisione tra gli eredi.
  • Mediazione e trattativa per chiudere le liti in famiglia.
  • Consulenza a distanza in tutta Italia.

Per gli atti che richiedono un notaio lo studio si avvale del notaio Marco Fiorentino, il cui ufficio notarile è autonomo e distinto; ogni cliente è libero di scegliere il notaio.

Dove riceve lo studio

Lo Studio Legale Fiorentino riceve su appuntamento a Napoli (Piazza Giovanni Bovio 22, sede principale, e Via Monte di Dio 14), a Roma (Via Giorgio Ribotta 21), a Bari (Corso Giuseppe Mazzini 61), a Ruvo di Puglia (Via Vanella Palumbo Vargas 2) e a Forio d’Ischia (Via Vecchia 17). Assiste privati e imprese di Napoli e provincia e della Campania e, con la consulenza a distanza, di tutta Italia: i documenti si inviano online e il colloquio si svolge al telefono, su WhatsApp o in videochiamata.

Per i dettagli vedi la pagina Dove siamo e contatti.

Domande frequenti

DLa donazione si può revocare?

RNon per un semplice ripensamento. La donazione è nulla se manca l’atto pubblico (art. 782) e può essere revocata per ingratitudine o per sopravvenienza di figli (art. 800).

DDonare la casa ai figli evita la successione?

RNo: la donazione non cancella la quota riservata agli altri familiari, che dopo la morte possono chiedere di ridurla.

DÈ meglio donare o vendere?

RDipende dal caso. Una vendita simulata è rischiosa; una donazione fatta bene può essere adatta. Serve una valutazione prima.

DCosa cambia con la legge 182/2025?

RPer le successioni aperte dopo il 18 dicembre 2025 la riduzione non pregiudica chi ha acquistato dal donatario, che deve compensare in denaro i legittimari. Vedi gli approfondimenti collegati.

DServe il notaio per donare?

RDi regola sì, perché serve l’atto pubblico a pena di nullità; fa eccezione solo il modico valore di beni mobili con consegna. Lo studio si avvale del notaio Marco Fiorentino, il cui ufficio è autonomo e distinto; ogni cliente è libero di scegliere il notaio.

DPosso essere assistito a distanza?

RSì, da tutta Italia.

Guide e pagine collegate

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Ogni situazione va valutata sui documenti del caso concreto. Puoi rivolgerti allo Studio da tutta Italia, anche senza venire in studio: la consulenza si svolge a distanza, con i documenti inviati online, per telefono, su WhatsApp o in videochiamata. Sedi su appuntamento a Napoli (P.zza Giovanni Bovio 22 e Via Monte di Dio 14), Roma, Bari, Ruvo di Puglia e Forio d’Ischia.

Contenuto informativo aggiornato il 4 ottobre 2026. Non costituisce parere legale.

Testo preparato con l’aiuto di strumenti di intelligenza artificiale, sotto la responsabilità dell’avv. Renato Giuseppe Fiorentino.

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