Un problema che capita spesso. Avv. Renato Giuseppe Fiorentino · Scritto il 4 ottobre 2026 · Aggiornato il 4 ottobre 2026.
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- Si può impugnare il testamento di chi, «sebbene non interdetto, si provi essere stato, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere e di volere nel momento in cui fece testamento» (art. 591, comma 2, n. 3, c.c.). Può farlo chiunque vi abbia interesse.
- Non bastano l’età o una malattia: conta lo stato della persona nel momento del testamento, e la norma dice che l’incapacità deve essere provata.
- L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie (art. 591, ultimo comma).
- Il testamento olografo non scritto di pugno dal defunto, o senza sottoscrizione, è nullo (art. 606 c.c.).
1. Le strade per mettere in discussione un testamento
Tre cose da distinguere, perché cambiano prove e termini:
- Incapacità del testatore (art. 591): il testamento è impugnabile; termine di cinque anni dall’esecuzione delle disposizioni.
- Nullità o annullabilità per difetti di forma (art. 606): manca l’autografia o la sottoscrizione dell’olografo, o manca la redazione per iscritto del notaio nel pubblico: nullità; per ogni altro difetto di forma il testamento può essere annullato, con termine di cinque anni dall’esecuzione.
- Errore, violenza, dolo (art. 624): la disposizione può essere impugnata da chi ha interesse; l’azione si prescrive in cinque anni, ma dal giorno in cui si ha notizia del vizio. Questo tema è trattato negli articoli già sul sito sulla captazione; qui lo citiamo solo per non confondere i termini.
2. L’incapacità di intendere e di volere
La legge guarda al momento in cui è stato fatto il testamento, non a come stava la persona prima o dopo. Quindi:
- una persona con una malattia può aver fatto un testamento in un momento di lucidità; il contrario è altrettanto possibile;
- una diagnosi successiva può essere un indizio, da valutare con gli altri elementi;
- l’interdizione, se c’è, rende incapaci; per l’amministrazione di sostegno il giudice tutelare può estendere effetti e limitazioni con il decreto di nomina (art. 411 c.c.): conta ciò che dice il decreto.
La Cassazione (sez. 2, ord. 19538/2026, depositata il 12.6.2026) ha respinto un ricorso osservando che l’affermazione dei ricorrenti «non dimostra ma suppone dimostrata» l’incapacità di intendere e di volere: la prova va fornita, non data per scontata.
Attenzione alla conferma: chi, conoscendo la causa di nullità, dopo la morte del testatore ha confermato la disposizione o le ha dato volontaria esecuzione non può più farla valere (art. 590 c.c.). La norma riguarda la nullità; va valutata prima di muoversi se qualcuno ha già dato esecuzione al testamento.
3. Prove: che cosa si raccoglie
Documenti sanitari (cartelle cliniche, referti, visite neurologiche, ricoveri, terapie) vicini alla data; testimoni (medico di base, vicini, persone di assistenza e, se il testamento è pubblico, notaio e testimoni); eventuale consulenza medico-legale nel giudizio. Chi ha titolo può chiedere copia della documentazione sanitaria.
4. Testamento olografo che sembra falso
L’olografo deve essere «scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore», con sottoscrizione posta alla fine delle disposizioni; la data indica giorno, mese e anno (art. 602). La prova della non verità della data è ammessa solo per giudicare della capacità, della priorità tra più testamenti o di altra questione che dipenda dal tempo (art. 602, comma 4).
Se si dubita che la scrittura sia del defunto: chi vuole contestare la scrittura la disconosce (gli eredi «possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore», art. 214 c.p.c.); chi vuole valersene deve chiederne la verificazione con prove e scritture di comparazione (art. 216 c.p.c.). Se la scrittura non viene disconosciuta, si ha il riconoscimento tacito (art. 215 c.p.c.): il disconoscimento va fatto alla prima udienza o nella prima risposta.
5. Termini
- Incapacità (art. 591): cinque anni dal giorno dell’esecuzione delle disposizioni testamentarie.
- Altri difetti di forma (art. 606, comma 2): cinque anni dall’esecuzione.
- Mancanza di autografia o sottoscrizione: nullità, senza il termine quinquennale previsto per l’annullabilità.
- Errore, violenza, dolo (art. 624): cinque anni dalla notizia del vizio.
6. Che cosa fare subito
Non toccare né far sparire nulla; conservare l’originale; chiedere cartelle e referti; elencare i testimoni; non firmare accordi di divisione o rinunce prima di una valutazione; portare tutto a un avvocato.
Come procedere
Per una prima valutazione portate: copia del testamento (o la sua pubblicazione), atto di morte e stato di famiglia, cartelle e referti, nomi di possibili testimoni, eventuale elenco dei beni. Consulenza anche a distanza.
Caso tipico
Un problema che capita spesso. Un padre anziano, in cura da tempo, firma poche settimane prima di morire un testamento a favore di un solo figlio. Gli altri figli dubitano che fosse lucido. Per capirlo si ricostruiscono i documenti sanitari, si individuano i testimoni, si guarda se qualcuno ha già dato esecuzione al testamento e si controllano i termini.
Domande frequenti
La demenza diagnosticata dopo il testamento prova che era incapace prima? Non automaticamente: è un elemento da valutare insieme agli altri; la legge richiede la prova dell’incapacità nel momento del testamento.
Quanto tempo ho per impugnare? Per l’incapacità, cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni (art. 591): non dalla morte né dalla scoperta.
Se il testamento è pubblico è più difficile contestarlo? È ricevuto da un notaio con testimoni, ma l’incapacità resta un motivo di impugnazione.
Se ho eseguito volontariamente il testamento, posso ancora contestarlo? Per le disposizioni nulle, chi dopo la morte le ha confermate o eseguite sapendo della nullità non può più farle valere (art. 590): da valutare caso per caso.
Riferimenti normativi (letti il 4 ottobre 2026)
artt. 411, 587, 590, 591, 602, 606, 624 c.c.; artt. 214, 215 e 216 c.p.c. Cassazione civ., sez. 2, ord. 19538/2026. Fonti: Normattiva.
Guide collegate: Successioni e donazioni.
Studio Legale Fiorentino, avvocato a Napoli (P.zza Giovanni Bovio 22) e nelle sedi di Roma, Bari, Ruvo di Puglia, Forio d’Ischia; su appuntamento e a distanza.
Contenuto informativo, non costituisce parere legale. Testo preparato con l’aiuto di strumenti di intelligenza artificiale, sotto la responsabilità dell’avv. Renato Giuseppe Fiorentino.