Dopo un infortunio in cantiere, l’amministratore può non rispondere se ha dato una delega di funzioni valida a una persona competente e con autonomia di spesa. Per la società conta anche il modello organizzativo 231.
- Norma: art. 16 D.Lgs. 81/2008; artt. 6 e 25-septies D.Lgs. 231/2001.
- Termine: nessun termine unico: la delega deve esistere prima dell’infortunio, con data certa.
- Sede: Bari, Roma o Napoli, e a distanza.
Caso frequente · Un problema che capita spesso
Caso frequente descritto in forma generale: nomi, luoghi e dettagli non si riferiscono a persone o pratiche reali.
Il caso
In un cantiere di un’impresa edile di Bari un operaio cade da un ponteggio e si ferisce gravemente. La procura apre un’indagine. L’amministratore dice di non occuparsi della sicurezza: se ne occupa un responsabile tecnico, ma non esiste un documento scritto firmato da entrambi.
Cosa dice la legge
La delega di funzioni in materia di sicurezza è valida, secondo l’art. 16 del D.Lgs. 81/2008, se risulta da atto scritto con data certa e il delegato ha i requisiti di professionalità ed esperienza, i poteri di organizzazione, gestione e controllo, l’autonomia di spesa e ha accettato per iscritto. La delega deve avere adeguata pubblicità. Il datore di lavoro resta tenuto a vigilare sul delegato.
Per la società il D.Lgs. 231/2001 prevede la responsabilità degli enti per omicidio colposo e lesioni gravi commessi con violazione delle norme di sicurezza (art. 25-septies). Un modello organizzativo adeguato, applicato e controllato da un organismo di vigilanza può escludere la responsabilità dell’ente (art. 6).
La soluzione migliore per te
- Prima: verifica se esiste la delega, con data certa e accettazione, e se il documento di valutazione dei rischi è aggiornato.
- Dopo l’infortunio: raccogli deleghe, DVR, verbali di vigilanza, formazione e quanto prova il controllo. Di solito conviene concordare la linea difensiva con un avvocato prima di rendere dichiarazioni.
- Per la società: valuta il modello 231 e il ruolo dell’organismo di vigilanza, per capire se può essere dimostrato che le regole erano rispettate.
Cosa fare subito: conserva tutti i documenti di sicurezza. Nessuna strada garantisce l’esito del procedimento.
Firmare o ritoccare una delega dopo l’infortunio, o rilasciare dichiarazioni senza assistenza. Una delega senza data certa o sistemata dopo il fatto non protegge e peggiora la posizione.
- Delega di funzioni, accettazione e organigramma.
- DVR, piani di sicurezza e verbali di vigilanza.
- Attestati di formazione dei lavoratori.
- Modello 231 e verbali dell’organismo di vigilanza, se esistono.
Come può seguirti l’avv. Fiorentino
- Controlla deleghe e documenti di sicurezza.
- Prepara la difesa dell’amministratore e della società.
- Ti segue nel procedimento.
Domande frequenti
La delega basta a escludere ogni responsabilità?
No: l’obbligo di vigilare sul delegato resta. Va valutato nel tuo caso.
Anche la società può essere responsabile?
Sì, secondo il D.Lgs. 231/2001, se manca un modello organizzativo adeguato.
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Fonti: D.Lgs. 81/2008, art. 16; D.Lgs. 231/2001, artt. 6 e 25-septies, Normattiva. Autore: avv. Renato Giuseppe Fiorentino, Foro di Napoli. Testo informativo, non sostituisce un parere sul tuo caso. Questo testo è stato preparato con l’aiuto di strumenti di intelligenza artificiale.