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Per rinunciare all’eredità si firma una dichiarazione davanti a un notaio o al cancelliere del tribunale del luogo dell’ultimo domicilio del defunto. Non basta una lettera o una raccomandata. Chi rinuncia è trattato come se non fosse mai stato chiamato all’eredità: non risponde dei debiti, ma perde anche i beni. Al suo posto, di regola, subentrano i suoi figli.
Dove si rinuncia
La rinuncia si fa con una dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, cioè dove il defunto aveva l’ultimo domicilio (art. 519 c.c.). La dichiarazione è poi inserita nel registro delle successioni.
La rinuncia fatta sotto condizione, a termine o solo per una parte è nulla (art. 520 c.c.). Non si può rinunciare «solo alla casa» o «solo ai debiti».
Come si fa, in passi
- Controlla di non aver già accettato: occupare la casa e usarla come propria, vendere beni dell’eredità o incassare crediti del defunto può valere come accettazione tacita dell’eredità.
- Raccogli i documenti: certificato di morte, un documento di identità e il codice fiscale tuo e del defunto.
- Scegli: notaio (appuntamento rapido, costo libero) oppure cancelleria del tribunale competente (di solito più economica; chiedi l’orario dell’ufficio successioni).
- Firma la dichiarazione. Il notaio o il cancelliere la registra.
- Conserva una copia: può servire a banche, assicurazioni e ai tuoi figli.
Che cosa succede dopo
- Chi rinuncia è considerato come se non fosse mai stato chiamato all’eredità (art. 521 c.c.). Non risponde dei debiti del defunto.
- Se sei un figlio che rinuncia, subentrano i tuoi figli, cioè i nipoti del defunto (rappresentazione, art. 467 c.c.). Anche loro, se minorenni, possono rinunciare solo con l’autorizzazione del giudice: vedi eredità a un figlio minorenne.
- Se rinunciano tutti i chiamati, l’eredità diventa «giacente» e può essere nominato un curatore; senza parenti entro il sesto grado va allo Stato (vedi eredità allo Stato).
- I creditori di chi rinuncia possono chiedere al giudice di accettare al suo posto, entro 5 anni dalla rinuncia (art. 524 c.c.).
Si può cambiare idea?
La rinuncia può essere revocata (art. 525 c.c.) solo se il diritto di accettare non è prescritto e l’eredità non è già stata acquistata da un altro chiamato. Chi ha accettato non può invece più rinunciare.
Le domande più frequenti
Posso rinunciare senza andare dal notaio? Sì, in cancelleria del tribunale competente.
Posso rinunciare dopo aver accettato? No. L’accettazione, anche tacita, è definitiva, salvo casi limitati di dolo o violenza.
La rinuncia vale per i debiti con il Fisco? Chi rinuncia non risponde dei debiti del defunto, compresi quelli verso l’erario. Verifica sempre che non ci siano atti che valgono come accettazione.
Quanto costa e entro quando? Vedi quanto costa rinunciare all’eredità e i termini per rinunciare.
Caso frequente · Un problema che capita spesso
Una figlia vive nella casa dei genitori da anni. Alla morte del padre scopre debiti con una banca. Prima di firmare, controlla con noi che non abbia già fatto atti da erede e se i suoi figli, subentrando, devono a loro volta rinunciare.
Cosa fare ora
- Non toccare beni né conti del defunto.
- Chiedi quanto prima un incontro: i termini per decidere corrono.
- Prepara i documenti del punto 2.
- Prenota una consulenza con lo studio, in sede o a distanza.
La soluzione migliore per te
Dipende da tre fatti: se hai già fatto atti da erede, se l’eredità ha debiti e se hai figli che subentrerebbero. Se i debiti superano i beni, la rinuncia di solito protegge. Se non è chiaro, l’accettazione con beneficio d’inventario può essere l’alternativa.
Per approfondire
- Beneficio d’inventario e termine dell’articolo 500: l’alternativa alla rinuncia quando ci sono debiti.
- Morte di un genitore: cosa fare nei primi mesi.
- Erede e legatario: le differenze.
- Accettazione dell’eredità, rinuncia e beneficio d’inventario e tutti i servizi dello studio in materia di successioni e donazioni.
Come può seguirti l’avv. Fiorentino
L’avv. Renato Giuseppe Fiorentino, con 25 anni di esperienza nel diritto civile, controlla con te i documenti e gli atti già compiuti, indica dove firmare (notaio o cancelleria) e segue i passaggi per i tuoi figli. Puoi prenotare una consulenza in sede o a distanza.
Fonti: Codice civile artt. 467, 519, 520, 521, 524, 525 (testi consultati il 15 ottobre 2026); registro delle successioni.
Questo testo è stato preparato con l’aiuto di strumenti di intelligenza artificiale e rivisto dall’avv. Renato Giuseppe Fiorentino il 15 ottobre 2026 (art. 13 L. 132/2025).