Un controllo fiscale, un avviso di garanzia o un sequestro possono mettere in difficoltà l’imprenditore e la società. Questa guida offre una mappa di base sui reati tributari del D.Lgs. n. 74/2000 e sul Modello organizzativo del D.Lgs. n. 231/2001.

1. I reati tributari più frequenti (D.Lgs. 74/2000)

Il decreto punisce, tra l’altro, la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2), l’omessa dichiarazione (art. 5), l’omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis) e di IVA (art. 10-ter), l’indebita compensazione (art. 10-quater) e la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11). Le soglie di punibilità variano per fattispecie e vanno verificate sul testo vigente.

Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 ha riformato il sistema sanzionatorio tributario e inciso su alcuni profili penali. Occorre sempre verificare quale versione della norma era in vigore nel periodo d’imposta contestato.

2. Sequestro e confisca (art. 12-bis)

Per i reati tributari è prevista la confisca del profitto, anche per equivalente. Il testo dell’art. 12-bis, comma 2, come modificato dal D.Lgs. n. 87/2024, va letto con attenzione: collega gli effetti della confisca e del sequestro all’estinzione del debito tributario, anche mediante rateizzazione. Nel singolo caso conviene verificare sul testo ufficiale e sulla giurisprudenza più recente quali garanzie operano. Contro il decreto di sequestro si può chiedere il riesame al tribunale entro dieci giorni dall’esecuzione o dalla conoscenza.

3. La responsabilità della società: D.Lgs. 231/2001

La società risponde per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da amministratori, dirigenti o dipendenti. I reati tributari rientrano tra quelli presupposto (art. 25-quinquiesdecies). L’ente non risponde se prova di aver adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, un Modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello commesso, e di aver affidato la vigilanza a un organismo autonomo (artt. 6 e 7).

4. Il Modello 231 e l’Organismo di Vigilanza

Un Modello efficace parte dalla mappatura dei rischi, prevede protocolli, un sistema disciplinare e flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza. Le società tenute devono anche attivare canali interni per le segnalazioni di illeciti, secondo il D.Lgs. n. 24/2023 sul whistleblowing.

5. Che cosa fare se arriva un atto

Testo e soglie di riferimento

L’art. 12-bis, comma 2, D.Lgs. 74/2000, nel testo indicato nelle note di aggiornamento dello Studio (D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87), recita: «Salvo che sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto altresì conto della gravità del reato, il sequestro dei beni finalizzato alla confisca di cui al comma 1 non è disposto se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che, in detti casi, il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti.»

ReatoSoglia / pena
Art. 2 – Dichiarazione fraudolenta con fatture per operazioni inesistentiNessuna soglia; reclusione da 4 a 8 anni (da 1 anno e 6 mesi a 6 anni se gli elementi passivi fittizi sono inferiori a 100.000 euro)
Art. 3 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artificiImposta evasa superiore a 30.000 euro ed elementi attivi sottratti superiori al 5% del totale o comunque a 1,5 milioni di euro
Art. 4 – Dichiarazione infedeleImposta evasa superiore a 100.000 euro ed elementi attivi sottratti superiori al 10% o comunque a 2 milioni di euro
Art. 5 – Omessa dichiarazioneImposta evasa superiore a 50.000 euro per ciascuna imposta
Art. 10-bis – Omesso versamento di ritenuteOltre 150.000 euro per periodo d’imposta, non versati entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla dichiarazione di sostituto d’imposta; in caso di rateazione ex art. 3-bis D.Lgs. 462/1997, decadenza con debito residuo superiore a 50.000 euro
Art. 10-ter – Omesso versamento di IVAOltre 250.000 euro per periodo d’imposta, non versati entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla dichiarazione annuale; in caso di rateazione, decadenza con debito residuo superiore a 75.000 euro
Art. 10-quater – Indebita compensazioneOltre 50.000 euro annui: reclusione da 6 mesi a 2 anni per crediti non spettanti, da 1 anno e 6 mesi a 6 anni per crediti inesistenti; non punibilità dei crediti non spettanti in caso di obiettiva incertezza tecnica (comma 2-bis)
Art. 13, comma 3-bis – Crisi di liquidità incolpevoleGli artt. 10-bis e 10-ter non sono punibili se il fatto dipende da cause non imputabili all’autore sopravvenute alla ritenuta o all’incasso dell’IVA (crediti inesigibili per insolvenza di terzi, mancati pagamenti di crediti certi ed esigibili da parte di Pubbliche Amministrazioni, non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi)

Casi pratici

Caso 1 – Sequestro con rateizzazione in regola

Il caso: All’amministratore di una S.r.l. viene notificato un sequestro finalizzato alla confisca per un debito IVA già rateizzato con l’Agenzia delle Entrate, con rate regolarmente pagate.

La soluzione: Entro 10 giorni (art. 324 c.p.p.) si chiede il riesame, producendo il piano di rateazione e le quietanze e contestando l’assenza di un concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale. Si verificano inoltre la motivazione sul periculum e il doppio vincolo sullo stesso profitto in capo a società e amministratore.

Caso 2 – Condotte riparatorie e Modello 231

Il caso: Una società di servizi è indagata ex D.Lgs. 231/2001 per un reato tributario e il PM chiede una misura interdittiva cautelare.

La soluzione: L’ente nomina un difensore autonomo, rinnova l’organo amministrativo, adotta un Modello 231 con Organismo di Vigilanza indipendente, mette a disposizione il profitto e chiede la sospensione della misura per attuare le condotte riparatorie dell’art. 17. La misura può essere revocata.

Fonti ufficiali

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