Hai vinto la causa, il giudice ti ha dato ragione e ha condannato la controparte a pagare. Eppure, settimane dopo, sul conto non è arrivato nulla. È una situazione frustrante e molto più comune di quanto si pensi: la sentenza riconosce il diritto, ma da sola non trasferisce il denaro. Se il debitore non paga spontaneamente, bisogna passare alla fase successiva: l’esecuzione forzata.
Vediamo passo per passo cosa succede dopo la vittoria in tribunale, cosa cambia se la controparte fa appello (e lo perde) e quali strumenti esistono per recuperare davvero quanto ti spetta.
La sentenza di primo grado si può eseguire subito
Molti pensano di dover aspettare la fine di tutti i gradi di giudizio. Non è così. La sentenza civile di primo grado è provvisoriamente esecutiva per legge (art. 282 c.p.c.): puoi agire per il recupero anche se la controparte ha proposto appello.
Il debitore può chiedere alla Corte d’appello di sospendere l’efficacia esecutiva della sentenza (art. 283 c.p.c.), ma deve presentare un’istanza motivata e la sospensione viene concessa solo in presenza dei presupposti previsti dalla legge. Finché non interviene un provvedimento di sospensione, la sentenza si può eseguire.
Cosa succede se la controparte perde l’appello
Se l’appello viene respinto, la sentenza di primo grado è confermata e la tua posizione si rafforza. Di regola la Corte condanna l’appellante anche alle spese del secondo grado. Se l’appello è respinto integralmente, o dichiarato inammissibile o improcedibile, l’appellante deve inoltre versare un ulteriore importo pari al contributo unificato (art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002). Nei casi di impugnazione pretestuosa il giudice può anche condannarlo per lite temeraria (art. 96 c.p.c.).
Il ricorso per Cassazione, poi, non sospende l’esecuzione della sentenza d’appello (art. 373 c.p.c.), salvo uno specifico provvedimento del giudice. In altre parole: dopo aver vinto in appello, non c’è motivo di aspettare ancora.
Primo passo: il titolo esecutivo
Per avviare l’esecuzione serve un titolo esecutivo: la sentenza di condanna, un decreto ingiuntivo esecutivo, un’ordinanza di pagamento. Con la riforma Cartabia non occorre più la cosiddetta “formula esecutiva”: è sufficiente una copia del provvedimento attestata conforme all’originale, che l’avvocato può estrarre dal fascicolo telematico (art. 475 c.p.c.).
Secondo passo: il precetto
Il titolo viene notificato al debitore insieme all’atto di precetto (art. 480 c.p.c.): un’intimazione formale a pagare entro un termine non inferiore a dieci giorni, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata. Nel precetto si indicano il capitale, gli interessi e le spese liquidate in sentenza, oltre al costo dell’atto stesso.
Il precetto ha una scadenza: se entro 90 giorni dalla notifica non si avvia il pignoramento, perde efficacia e va rinnovato (art. 481 c.p.c.).
Terzo passo: il pignoramento
Scaduto il termine senza pagamento, si può pignorare. La scelta dello strumento dipende da cosa possiede il debitore:
- Pignoramento presso terzi: colpisce le somme che altri devono al debitore, come il saldo del conto corrente, lo stipendio o la pensione. È spesso lo strumento più rapido. Stipendi e pensioni si possono pignorare solo entro i limiti di legge (in genere un quinto) e una quota minima della pensione resta comunque impignorabile (art. 545 c.p.c.).
- Pignoramento mobiliare: l’ufficiale giudiziario si reca presso l’abitazione o la sede del debitore e pignora i beni di valore; con una procedura specifica si possono pignorare anche auto e moto.
- Pignoramento immobiliare: colpisce case e terreni, che vengono poi venduti all’asta. I tempi sono più lunghi, ma è lo strumento più efficace quando il debitore è proprietario di immobili.
E se non sai dove il debitore tiene i soldi?
È il problema più frequente: sai che il debitore lavora o ha un conto, ma non sai dove. La legge prevede la ricerca telematica dei beni (art. 492-bis c.p.c.): su istanza del creditore, e previa autorizzazione del Presidente del Tribunale, l’ufficiale giudiziario accede alle banche dati pubbliche, tra cui l’anagrafe tributaria e l’archivio dei rapporti finanziari, e individua conti correnti, datori di lavoro, immobili e veicoli intestati al debitore.
È uno strumento potente, che trasforma una ricerca alla cieca in un pignoramento mirato.
Il debitore si è spogliato dei beni: le tutele
A volte il debitore, vedendo arrivare la condanna, vende o dona i propri beni a parenti, oppure li intesta a una società. In questi casi esistono due strade, che possono anche affiancarsi:
- Azione revocatoria (art. 2901 c.c.): rende inefficaci nei confronti del creditore gli atti con cui il debitore ha ridotto il proprio patrimonio, così da poter pignorare il bene anche se è ormai intestato a un altro.
- Denuncia penale: chi compie atti simulati o fraudolenti sui propri beni per sottrarsi agli obblighi nascenti da una sentenza, e poi non paga dopo l’intimazione, commette il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388 c.p.), procedibile a querela della persona offesa.
Se il debitore è una pubblica amministrazione
Quando a dover pagare è un Comune, una ASL o un altro ente pubblico, le regole cambiano: prima di avviare l’esecuzione bisogna attendere 120 giorni dalla notifica del titolo (art. 14 D.L. 669/1996). In alternativa al pignoramento, per le sentenze passate in giudicato si può promuovere il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, che può nominare un commissario ad acta incaricato di pagare al posto dell’ente.
Interessi, spese e tempi
Il debitore che non paga non guadagna nulla ad aspettare. Sulle somme liquidate in sentenza continuano a maturare gli interessi e, in molti casi, dalla proposizione della domanda giudiziale il tasso è quello, molto più alto, previsto per i ritardi nelle transazioni commerciali (art. 1284, comma 4, c.c.). Le spese della procedura esecutiva sono poste a carico del debitore. Per approfondire leggi la nostra guida sugli interessi legali dopo una causa.
Quanto ai tempi, il diritto riconosciuto da una sentenza passata in giudicato si prescrive in dieci anni (art. 2953 c.c.). C’è margine, ma aspettare troppo significa dare al debitore il tempo di disperdere il patrimonio: prima si agisce, maggiori sono le possibilità di recupero.
Recupero del credito senza anticipare le spese
Molti rinunciano a far valere una sentenza favorevole per timore di dover spendere altro denaro per inseguire il debitore. Lo Studio Legale Fiorentino si occupa di recupero crediti ed esecuzioni forzate e, valutati la solidità del titolo e la capienza del debitore, può gestire il recupero senza anticipi di spese a carico del cliente. In alcuni casi è possibile anche la cessione del credito tramite un partner autorizzato, per incassare subito una parte di quanto ti spetta.
Domande frequenti
Posso pignorare anche se la controparte ha fatto appello?
Sì. La sentenza di primo grado è esecutiva anche in pendenza di appello, salvo che la Corte d’appello ne sospenda l’efficacia su richiesta del debitore.
Quanto costa avviare un pignoramento?
Dipende dal tipo di pignoramento e dal valore del credito: ci sono le spese di notifica, il contributo unificato e i compensi professionali. Queste spese, però, vengono addebitate al debitore e recuperate insieme al credito.
E se il debitore risulta nullatenente?
La ricerca telematica dei beni permette di verificarlo con certezza. Se davvero non ha nulla, la sentenza resta valida per dieci anni: si potrà agire non appena il debitore trova un lavoro, riceve un’eredità o acquista un bene.
Hai una sentenza favorevole che non ti è stata pagata?
Lo Studio Legale Fiorentino, con sedi a Napoli, Roma e Bari, assiste creditori privati e imprese in tutte le fasi del recupero: dal precetto al pignoramento, dalla ricerca dei beni all’azione revocatoria. Inviaci la sentenza o il decreto ingiuntivo: valuteremo la strada più rapida per trasformare la vittoria in tribunale in denaro sul tuo conto.